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art 25 comma 1 lettera l)

Questo argomento ha avuto 13 risposte ed è stato letto 5884 volte.

aleverna

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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (09/06/2008 15:12)

ramses il 08/06/2008 04:27 ha scritto:
Ho avuto su questo lunghe discussioni, e comunque non scrivo mai nulla perchè se c'è qualcosa lo faccio presente (anche in modo "vivace") al RSPP durante il sopralluogo, e non lo vado certo a mettere su un documento ufficiale peraltro non previsto dalle norme.

Adesso però con il nuovo T.U. avremo qualche problema in più a rappresentare le nostre "rimostranze" in sede di sopralluogo, considerato che il RSPP non è detto che partecipi...

lombait

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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (10/06/2008 10:01)

Cito: "Adesso però con il nuovo T.U. avremo qualche problema in più a rappresentare le nostre "rimostranze" in sede di sopralluogo, considerato che il RSPP non è detto che partecipi..."

Tanto più che in occasione di un infortunio sul lavoro vallo a spiegare al magistrato che hai battuto i pugni sul tavolo. Io preferisco pararmi le terga e fare in pieno il mio lavoro di consulente, piuttosto che stare a pensare se in caso di infortunio il DdL paga per colpa o dolo; d'altronde se non ascolta il suo consulente sono affari suoi.

Ross

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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (15/07/2008 09:24)

c.sbordone il 07/06/2008 06:41 ha scritto:
La legge italiano ci esorta ad essere epistemologi ed ermeneutici. Vi dico la verità: proprio cercando di interpretare la legge italiana in tema di sicurezza mi è venuta il desiderio di studiare la lingua etrusca.
A parte gli scherzi, questa norma in prima lettura l'avevo interpretata in senso estensiva, cioè sia nel senso di allungare i tempi nel caso di basso rischio, sia nell'accorciare l'annualità della visita dei luoghi di lavoro. Ma effettivamente, quel termine 'almeno' farebbe giustamente pensare solamente a visite più frequenti nell'arco dell'anno, quindi, per rischio evidentemente alto o per situazioni complesse.
D'altra parte, però, se il legislatore avesse voluto indicare una periodicità nettamente annuale non avrebbe usato il termine 'almeno', che significa già consentire a maggiore frequenza: cioè, come se avesse voluto dire: "Visita i luoghi di lavoro quanto vuoi, ma almeno fallo una volta all'anno". Quindi, se nell'antefatto " visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno" è già contenuta la maggiore frequenza annuale, sarebbe stato inutile aggiungere "o a cadenza diversa", perchè tale cadenza (più frequente) è già contenuta in "almeno una volta all'anno".
Pertanto, rimango dell'avviso che la lettura corretta è quella estensiva, cioè sia in senso di visita più frequente che meno frequente.
Tale interpretazione è suffragata da quanto detto in seguito, cioè che la cadenza diversa è stabilità dal medico competente (e non da altri)
"in base alla valutazione dei rischi", senza che sia aggiunta altra considerazione valutativa riferibile esclusivamente al maggior rischio.

Quindi eseguire il sopralluogo diciamo a cadenza biennale o triennale (e quindi NON annuale) in un ufficio con solo rischio di VDT, lo trovate legalmente corretto?

P.S. come dice sempre Nonnogab, a coso 81 ma vaff...

fabbritiziana

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  • Re: art 25 comma 1 lettera l)
  • (15/07/2008 23:34)

antoniomanuppelli il 08/06/2008 06:40 ha scritto:

concordo
am

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