per la diagnosi di alcol-dipendenza come quella di tossicodipendenza penso sia necessario un appoccio multidiscplinare, medico del sert, psicologo etc...il medico competente non penso possa fare da solo la diagnosi di dipendenza....
Medico Autorizzato
Che il D.Lgs 81 sia chiaro per quanto riguarda l'attivazione della sorveglianza sanitaria nel caso dell'alcool a me non pare proprio. L'art. 40 dice al comma 4. "... Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti."
Dice, quindi, testualmente NEI CASI E ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO. Per l'alcool di quale ordinamento si parla? Esiste solamente la legge 125 che, ripeto, all'art. 15 non ha attivato la sorveglianza sanitaria. Se il legislatore avesse voluto rendere obbligatoria la Sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori a cui è fatto divieto di assumere alcolici durante il lavoro, l'avrebbe espresso chiaramente e direttamente, anche attraverso il D. Lgs 81 in cui si sarebbe potuto semplicemente esprimere così: ""... Le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti." senza limitarla ai CASI E CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO. D'altronde, il D. Lgs 81 ha previsto la possibilità di estendere le visite (sempre nei casi previsti dall'ordinamento) anche su richiesta del lavoratore. Ve lo immaginate un lavoratore, che sotto l'effetto temporaneo dell'alcool dica." Dotto', mi visitate perchè sono ubriaco!" con i rischi conseguenti sulla sua persona di un giudizio di non idoneità?
Secondo il mio giudizio non esiste al momento CASI O CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO, salvo quello di leicità di un test alcolimetrico in casi selezionati di sospetto stato di ebbrezza in lavoratori dell'elenco dell'Intesa Stato-Regione 16 marzo 2006, somministrato dal medico competente o, badate bene, "dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali." Se il legislatore avesse voluto indicare di aver reso obbligatoria la sorveglianza sanitaria, allora l'opzione doppia (medico competente o medici con funzioni di vigilanza) non sarebbe stata prevista. Anche perchè tutti sanno che i medici con funzione di vigilanza sono incompatibili con compiti di sorveglianza sanitaria, in quanto sarebbero i controllori di se stessi.
Per fortuna c'è chi la pensa come me. sono giunt anch'io alle medesime conclusioni interpretative. quel riferimento all'ordinamento mi pare proprio voglia intendere che ci si deve attenere a quanto stabilito dalla legge 125. ovvero manca di fatto un obbligo per il MC di effettuare indagini cliniche e diagnostiche mirate al rischio.
Poi, però, ci si deve magari scontrare con organi di vigilaznza che non la pensano proprio così e anzi esortano ad inserire nel protocollo esami che permetterebbero solo una diagnosi indiretta di abuso cronico...quindi la cosa si complica perchè evidentemente le interpretzioni date alla norma sono diverse. ma se un ispettore ti invita a farle..cosa dire e cosa fare?
geordie il 28/06/2008 08:28 ha scritto:
... ma se un ispettore ti invita a farle..cosa dire e cosa fare?
Invito, è cosa; prescrizione, è altra cosa. Se ti invita a cena una racchia indicibile che ti fa flat con le ciglia, puoi sempre garbatamente defilarti, fatte salve eventuali rappresaglie da valutare.
La prescizione, che era contemplata nell'art. 34 del DPR 303/56 è ahimè morta con il coso 81 che seppellì l'intero 303 (sigh, un ricordo ed una prece...)in un mare di carte. E io ritengo che, per com'è lo spirito del legislatore dal 626 in qua, l'OV sia tenuto a riportare comunque in prescrizione/disposizione gli estremi normativi, specie se si tratta di tematiche afferenti dati personali ultrasensibili come quelli sanitari. In alternativa, ritengo altresì che sia più che lecito opporre ricorso amministrativo prima innanzi la Direzione Generale ASL che eventualmente poi anche al TAR e infine al Consiglio di Stato.
e da come la leggo io, l'art.41 comma 4 del coso 81 dice che la sorveglianza sanitaria può essere finalizzata all'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti solo per le visite di cui al commillo 2 letterille a), b) e d), il che "tradotto potabile" significa visita preventiva, periodica e per cambio mansione. Dunque, le riflessioni di sbordone e di geordie non possono essere che condivise e ratificabili come "interpretazioni autentiche".
Certo, se ci dessero meno da interpretare e più di che lavorare seriamente, sarebbe meglio per tutti, cominciando dai lavoratori, passando per i DdL dove quelli seri sarebbero finalmente premiati, per finire ad un intero sistema paese che ormai da 5 lustri si sta citando addosso, inviluppato in una turris eburnea autorefeenziante intorno alla quale sta franando il terreno e crollando tutto il crollabile.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
geordie il 28/06/2008 08:28 ha scritto:
ma se un ispettore ti invita a farle..cosa dire e cosa fare?
Propongo di chiedere che l'invito (possibilmente per iscritto, come prescrizione) riporti i riferimenti normativi (in base all'art. x del decreto y). Questo talvolta fa recedere da richieste "bizzarre", e si giustifica con il fatto che "io devo giustificare al Ddl la spesa per questi accertamenti" (fare gli scemi per non pagare il dazio).
Ovvio, cara nofer, che se ci fosse più da "applicare" e meno (preferirei NIENTE) da "interpretare" sarebbe mooolto meglio.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Voglio soltanto fare una domanda: ma la legge vuole tutelare la salute (e l'incolumità?) del lavoratore o anche dei "terzi"? Perchè se l'autista si fà la sua bella dose futte le sere, ma poi la smaltisce a letto e al mattino è in forma... buon per lui. Ma perchè controllare l'abuso cronico? I danni si fanno con l'abuso anche e sopratttutto occasionale! O magari anche sporadico! (Invece per le droghe e gli psicofarmaci si parla di uso anche occasionale. O sbaglio?) Comunque con certi OOVV che vogliono fare subito gli sceriffi su questi argomenti, temo la vita non sarà facile se Qualcuno non ci mette le mani a semplificare molto!
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
c.sbordone il 27/06/2008 07:23 ha scritto:
Che il D.Lgs 81 sia chiaro per quanto riguarda l'attivazione della sorveglianza sanitaria nel caso dell'alcool a me non pare proprio. L'art. 40 dice al comma 4. "... Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti."
Dice, quindi, testualmente NEI CASI E ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO. Per l'alcool di quale ordinamento si parla? Esiste solamente la legge 125 che, ripeto, all'art. 15 non ha attivato la sorveglianza sanitaria. Se il legislatore avesse voluto rendere obbligatoria la Sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori a cui è fatto divieto di assumere alcolici durante il lavoro, l'avrebbe espresso chiaramente e direttamente, anche attraverso il D. Lgs 81 in cui si sarebbe potuto semplicemente esprimere così: ""... Le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti." senza limitarla ai CASI E CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO. D'altronde, il D. Lgs 81 ha previsto la possibilità di estendere le visite (sempre nei casi previsti dall'ordinamento) anche su richiesta del lavoratore. Ve lo immaginate un lavoratore, che sotto l'effetto temporaneo dell'alcool dica." Dotto', mi visitate perchè sono ubriaco!" con i rischi conseguenti sulla sua persona di un giudizio di non idoneità?
Secondo il mio giudizio non esiste al momento CASI O CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO, salvo quello di leicità di un test alcolimetrico in casi selezionati di sospetto stato di ebbrezza in lavoratori dell'elenco dell'Intesa Stato-Regione 16 marzo 2006, somministrato dal medico competente o, badate bene, "dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali." Se il legislatore avesse voluto indicare di aver reso obbligatoria la sorveglianza sanitaria, allora l'opzione doppia (medico competente o medici con funzioni di vigilanza) non sarebbe stata prevista. Anche perchè tutti sanno che i medici con funzione di vigilanza sono incompatibili con compiti di sorveglianza sanitaria, in quanto sarebbero i controllori di se stessi.
Solo adesso mi accorgo che per parlare di alcol sono andato su un altro theread di un alcuni mesi fa... condivido la puntualità (come al solito) di sbordone.
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