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MA QUESTE COSE DEL TESTO UNICO LE ACCETTATE SENZA DIRE NULLA ?

Questo argomento ha avuto 264 risposte ed è stato letto 6648 volte.

raspanti

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  • Re: MA QUESTE COSE DEL TESTO UNICO LE ACCETTATE SENZA DIRE NULLA ?
  • (16/07/2008 19:57)

All'attenzione del Sen.Altero Matteoli
Ministero delle Infrastrutture
e p.c. a tutte le Autorità competenti in materia.


I sottoscritti Medici Competenti,

preso atto che nel recente D.Lgs 81/2008, emesso dal precedente Governo nell’ultimo giorno della propria vigenza, sono contenute diverse disposizioni che risultano meramente persecutorie, vessatorie nei confronti dei Medici Competenti, oltre che chiaramente costitutive di obblighi surrettizi e meramente burocratici, peraltro assistiti da pesantissime sanzioni;

considerato che l’applicazione effettiva di quanto contenuto in detta Normativa renderebbe di fatto praticamente impossibile alla nostra categoria di continuare a lavorare, non solo perché gli adempimenti burocratici di nuova introduzione, oltre a quelli già previsti, risultano assai indaginosi e costitutivi di un oggettivo, enorme aggravio del carico burocratico e di responsabilità, ma anche perché possono di fatto risultare addirittura impossibili da rispettare, e ciò nonostante pesantemente sanzionati;

ritenuto che il diritto a lavorare con serenità , professionalità, e rispetto da parte delle Istituzioni sia stabilito in modo sacrosanto dalle vigenti Leggi per tutti i lavoratori, e che a tale diritto possa aspirare anche la nostra categoria;

CHIEDONO il congelamento del D Lvo 81/08,detto anche Testo Unico sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro


il RIPRISTINO della vecchia normativa,ovvero la 626/94,nell'attesa di una nuova pubblicazione del D Lvo 81/08 riveduto e corretto.

Per una migliore esemplificazione del problema,si riportano di seguito alcuni punti giudicati dai sottoscritti medici del lavoro come IRRICEVIBILI:

1. art. 25 comma 1 lettera c): la cartella del’Allegato 3 A è “obbligatoria” solo per il rischio CANCEROGENI, ed anche qui come mera INDICAZIONE di cartella, lasciando libertà al medico di "costruirsela" a suo piacimento, purchè nella cartella siano rintracciabili date, sequenze di interventi e firme degli interessati (lavoratore e medico); per tutti gli altri rischi “libertà di cartella”;
il luogo di custodia delle cartelle sanitarie va concordato con il datore di lavoro anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti;

2. art. 25 comma 1 lettera d) e lettera e): da modificare stabilendo che nei casi di cessazione dell’incarico di Medico Competente aziendale e di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, il medico consegni semplicemente la cartella clinica cartacea (niente roba telematica) alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL; ciò consentirebbe di garantire il rispetto del segreto professionale, il rispetto della Privacy, nonché la conservazione dei dati sanitari, che pare essere lo scopo “finale” della Norma; se il lavoratore vuole una copia della cartella, va alla ASL e se la fa consegnare, PAGANDO per il disturbo, così come si fa oggi per la copia delle cartelle cliniche ospedaliere;

3. art. 25 lettera f): niente invio di cartelle all’ISPESL, ma invio in forma cartacea alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL;

4. art. 39 comma 3: ripristinare la possibilità di esercitare la libera professione per i dipendenti di una struttura pubblica, al di fuori della propria Area di competenza (come era previsto nella 626).

5. art. 40: abolire ogni segnalazione “obbligatoria” alla ASL del report relativo all’intero lavoro svolto nell’anno precedente, ma semplicemente stabilire che la ASL, in casi motivati e singoli, POSSA chiedere, ed ottenere, dal medico un report dei risultati collettivi anonimi dell’attività svolta per quell’Azienda in quell’anno, con espressa e chiara esclusione di dati assolutamente incongrui, come quelli relativi al numero di assenze ed agli infortuni, visto che è assurdo chiederli al medico e che la Pubblica Amministrazione ne è già in possesso per altra via;


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  • Re: MA QUESTE COSE DEL TESTO UNICO LE ACCETTATE SENZA DIRE NULLA ?
  • (16/07/2008 20:37)

[cite]raspanti il 16/07/2008 07:57 ha scritto:
All'attenzione del Sen.Altero Matteoli
Ministero delle Infrastrutture
e p.c. a tutte le Autorità competenti in materia.


I sottoscritti Medici Competenti,

preso atto che nel recente D.Lgs 81/2008, emesso dal precedente Governo nell’ultimo giorno della propria vigenza, sono contenute diverse disposizioni che risultano meramente persecutorie, vessatorie nei confronti dei Medici Competenti, oltre che chiaramente costitutive di obblighi surrettizi e meramente burocratici, peraltro assistiti da pesantissime sanzioni;

considerato che l’applicazione effettiva di quanto contenuto in detta Normativa renderebbe di fatto praticamente impossibile alla nostra categoria di continuare a lavorare, non solo perché gli adempimenti burocratici di nuova introduzione, oltre a quelli già previsti, risultano assai indaginosi e costitutivi di un oggettivo, enorme aggravio del carico burocratico e di responsabilità, ma anche perché possono di fatto risultare addirittura impossibili da rispettare, e ciò nonostante pesantemente sanzionati;

ritenuto che il diritto a lavorare con serenità , professionalità, e rispetto da parte delle Istituzioni sia stabilito in modo sacrosanto dalle vigenti Leggi per tutti i lavoratori, e che a tale diritto possa aspirare anche la nostra categoria;

CHIEDONO il congelamento del D Lvo 81/08,detto anche Testo Unico sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro


il RIPRISTINO della vecchia normativa,ovvero la 626/94,nell'attesa di una nuova pubblicazione del D Lvo 81/08 riveduto e corretto.

Per una migliore esemplificazione del problema,si riportano di seguito alcuni punti giudicati dai sottoscritti medici del lavoro come IRRICEVIBILI:

1. art. 25 comma 1 lettera c): la cartella del’Allegato 3 A è “obbligatoria” solo per il rischio CANCEROGENI, ed anche qui come mera INDICAZIONE di cartella, lasciando libertà al medico di "costruirsela" a suo piacimento, purchè nella cartella siano rintracciabili date, sequenze di interventi e firme degli interessati (lavoratore e medico); per tutti gli altri rischi “libertà di cartella”;
il luogo di custodia delle cartelle sanitarie va concordato con il datore di lavoro anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti;

2. art. 25 comma 1 lettera d) e lettera e): da modificare stabilendo che nei casi di cessazione dell’incarico di Medico Competente aziendale e di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, il medico consegni semplicemente la cartella clinica cartacea (niente roba telematica) alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL; ciò consentirebbe di garantire il rispetto del segreto professionale, il rispetto della Privacy, nonché la conservazione dei dati sanitari, che pare essere lo scopo “finale” della Norma; se il lavoratore vuole una copia della cartella, va alla ASL e se la fa consegnare, PAGANDO per il disturbo, così come si fa oggi per la copia delle cartelle cliniche ospedaliere;

3. art. 25 lettera f): niente invio di cartelle all’ISPESL, ma invio in forma cartacea alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL;

4. art. 39 comma 3: ripristinare la possibilità di esercitare la libera professione per i dipendenti di una struttura pubblica, al di fuori della propria Area di competenza (come era previsto nella 626).

5. art. 40: abolire ogni segnalazione “obbligatoria” alla ASL del report relativo all’intero lavoro svolto nell’anno precedente, ma semplicemente stabilire che la ASL, in casi motivati e singoli, POSSA chiedere, ed ottenere, dal medico un report dei risultati collettivi anonimi dell’attività svolta per quell’Azienda in quell’anno, con espressa e chiara esclusione di dati assolutamente incongrui, come quelli relativi al numero di assenze ed agli infortuni, visto che è assurdo chiederli al medico e che la Pubblica Amministrazione ne è già in possesso per altra via;


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mesmer

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  • Re: MA QUESTE COSE DEL TESTO UNICO LE ACCETTATE SENZA DIRE NULLA ?
  • (16/07/2008 20:44)

All'attenzione del Sen.Altero Matteoli
Ministero delle Infrastrutture
e p.c. a tutte le Autorità competenti in materia.


I sottoscritti Medici Competenti,

preso atto che nel recente D.Lgs 81/2008, emesso dal precedente Governo nell’ultimo giorno della propria vigenza, sono contenute diverse disposizioni che risultano meramente persecutorie, vessatorie nei confronti dei Medici Competenti, oltre che chiaramente costitutive di obblighi surrettizi e meramente burocratici, peraltro assistiti da pesantissime sanzioni;

considerato che l’applicazione effettiva di quanto contenuto in detta Normativa renderebbe di fatto praticamente impossibile alla nostra categoria di continuare a lavorare, non solo perché gli adempimenti burocratici di nuova introduzione, oltre a quelli già previsti, risultano assai indaginosi e costitutivi di un oggettivo, enorme aggravio del carico burocratico e di responsabilità, ma anche perché possono di fatto risultare addirittura impossibili da rispettare, e ciò nonostante pesantemente sanzionati;

ritenuto che il diritto a lavorare con serenità , professionalità, e rispetto da parte delle Istituzioni sia stabilito in modo sacrosanto dalle vigenti Leggi per tutti i lavoratori, e che a tale diritto possa aspirare anche la nostra categoria;

CHIEDONO il congelamento del D Lvo 81/08,detto anche Testo Unico sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro


il RIPRISTINO della vecchia normativa,ovvero la 626/94,nell'attesa di una nuova pubblicazione del D Lvo 81/08 riveduto e corretto.

Per una migliore esemplificazione del problema,si riportano di seguito alcuni punti giudicati dai sottoscritti medici del lavoro come IRRICEVIBILI:

1. art. 25 comma 1 lettera c): la cartella del’Allegato 3 A è “obbligatoria” solo per il rischio CANCEROGENI, ed anche qui come mera INDICAZIONE di cartella, lasciando libertà al medico di "costruirsela" a suo piacimento, purchè nella cartella siano rintracciabili date, sequenze di interventi e firme degli interessati (lavoratore e medico); per tutti gli altri rischi “libertà di cartella”;
il luogo di custodia delle cartelle sanitarie va concordato con il datore di lavoro anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti;

2. art. 25 comma 1 lettera d) e lettera e): da modificare stabilendo che nei casi di cessazione dell’incarico di Medico Competente aziendale e di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, il medico consegni semplicemente la cartella clinica cartacea (niente roba telematica) alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL; ciò consentirebbe di garantire il rispetto del segreto professionale, il rispetto della Privacy, nonché la conservazione dei dati sanitari, che pare essere lo scopo “finale” della Norma; se il lavoratore vuole una copia della cartella, va alla ASL e se la fa consegnare, PAGANDO per il disturbo, così come si fa oggi per la copia delle cartelle cliniche ospedaliere;

3. art. 25 lettera f): niente invio di cartelle all’ISPESL, ma invio in forma cartacea alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL;

4. art. 39 comma 3: ripristinare la possibilità di esercitare la libera professione per i dipendenti di una struttura pubblica, al di fuori della propria Area di competenza (come era previsto nella 626).

5. art. 40: abolire ogni segnalazione “obbligatoria” alla ASL del report relativo all’intero lavoro svolto nell’anno precedente, ma semplicemente stabilire che la ASL, in casi motivati e singoli, POSSA chiedere, ed ottenere, dal medico un report dei risultati collettivi anonimi dell’attività svolta per quell’Azienda in quell’anno, con espressa e chiara esclusione di dati assolutamente incongrui, come quelli relativi al numero di assenze ed agli infortuni, visto che è assurdo chiederli al medico e che la Pubblica Amministrazione ne è già in possesso per altra via;


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PER GIAMPALU: mi pare ottima l'idea del fax, e la richiesta di congelamento del D.Lgs. 81, nonchè il transitorio ripristino della 626 in attesa delle indispensabili modifiche al Testo Unico. Mi auguro che anche i colleghi che hanno letto il forum decidano di inviare la loro sottoscrizione al documento che abbiamo proposto in questo forum.

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ramses

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  • Re: MA QUESTE COSE DEL TESTO UNICO LE ACCETTATE SENZA DIRE NULLA ?
  • (16/07/2008 21:41)

Caso mai servisse meglio così, mando anch'io l'adesione estesa.

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preso atto che nel recente D.Lgs 81/2008, emesso dal precedente Governo nell’ultimo giorno della propria vigenza, sono contenute diverse disposizioni che risultano meramente persecutorie, vessatorie nei confronti dei Medici Competenti, oltre che chiaramente costitutive di obblighi surrettizi e meramente burocratici, peraltro assistiti da pesantissime sanzioni;

considerato che l’applicazione effettiva di quanto contenuto in detta Normativa renderebbe di fatto praticamente impossibile alla nostra categoria di continuare a lavorare, non solo perché gli adempimenti burocratici di nuova introduzione, oltre a quelli già previsti, risultano assai indaginosi e costitutivi di un oggettivo, enorme aggravio del carico burocratico e di responsabilità, ma anche perché possono di fatto risultare addirittura impossibili da rispettare, e ciò nonostante pesantemente sanzionati;

ritenuto che il diritto a lavorare con serenità , professionalità, e rispetto da parte delle Istituzioni sia stabilito in modo sacrosanto dalle vigenti Leggi per tutti i lavoratori, e che a tale diritto possa aspirare anche la nostra categoria;

CHIEDONO il congelamento del D Lvo 81/08,detto anche Testo Unico sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro


il RIPRISTINO della vecchia normativa,ovvero la 626/94,nell'attesa di una nuova pubblicazione del D Lvo 81/08 riveduto e corretto.

Per una migliore esemplificazione del problema,si riportano di seguito alcuni punti giudicati dai sottoscritti medici del lavoro come IRRICEVIBILI:

1. art. 25 comma 1 lettera c): la cartella del’Allegato 3 A è “obbligatoria” solo per il rischio CANCEROGENI, ed anche qui come mera INDICAZIONE di cartella, lasciando libertà al medico di "costruirsela" a suo piacimento, purchè nella cartella siano rintracciabili date, sequenze di interventi e firme degli interessati (lavoratore e medico); per tutti gli altri rischi “libertà di cartella”;
il luogo di custodia delle cartelle sanitarie va concordato con il datore di lavoro anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti;

2. art. 25 comma 1 lettera d) e lettera e): da modificare stabilendo che nei casi di cessazione dell’incarico di Medico Competente aziendale e di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, il medico consegni semplicemente la cartella clinica cartacea (niente roba telematica) alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL; ciò consentirebbe di garantire il rispetto del segreto professionale, il rispetto della Privacy, nonché la conservazione dei dati sanitari, che pare essere lo scopo “finale” della Norma; se il lavoratore vuole una copia della cartella, va alla ASL e se la fa consegnare, PAGANDO per il disturbo, così come si fa oggi per la copia delle cartelle cliniche ospedaliere;

3. art. 25 lettera f): niente invio di cartelle all’ISPESL, ma invio in forma cartacea alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL;

4. art. 39 comma 3: ripristinare la possibilità di esercitare la libera professione per i dipendenti di una struttura pubblica, al di fuori della propria Area di competenza (come era previsto nella 626).

5. art. 40: abolire ogni segnalazione “obbligatoria” alla ASL del report relativo all’intero lavoro svolto nell’anno precedente, ma semplicemente stabilire che la ASL, in casi motivati e singoli, POSSA chiedere, ed ottenere, dal medico un report dei risultati collettivi anonimi dell’attività svolta per quell’Azienda in quell’anno, con espressa e chiara esclusione di dati assolutamente incongrui, come quelli relativi al numero di assenze ed agli infortuni, visto che è assurdo chiederli al medico e che la Pubblica Amministrazione ne è già in possesso per altra via;


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Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

Picpus

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  • Re: MA QUESTE COSE DEL TESTO UNICO LE ACCETTATE SENZA DIRE NULLA ?
  • (16/07/2008 22:21)

Caso mai servisse, mando anch'io l'adesione estesa.

All'attenzione del Sen.Altero Matteoli
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e p.c. a tutte le Autorità competenti in materia.


I sottoscritti Medici Competenti,

preso atto che nel recente D.Lgs 81/2008, emesso dal precedente Governo nell’ultimo giorno della propria vigenza, sono contenute diverse disposizioni che risultano meramente persecutorie, vessatorie nei confronti dei Medici Competenti, oltre che chiaramente costitutive di obblighi surrettizi e meramente burocratici, peraltro assistiti da pesantissime sanzioni;

considerato che l’applicazione effettiva di quanto contenuto in detta Normativa renderebbe di fatto praticamente impossibile alla nostra categoria di continuare a lavorare, non solo perché gli adempimenti burocratici di nuova introduzione, oltre a quelli già previsti, risultano assai indaginosi e costitutivi di un oggettivo, enorme aggravio del carico burocratico e di responsabilità, ma anche perché possono di fatto risultare addirittura impossibili da rispettare, e ciò nonostante pesantemente sanzionati;

ritenuto che il diritto a lavorare con serenità , professionalità, e rispetto da parte delle Istituzioni sia stabilito in modo sacrosanto dalle vigenti Leggi per tutti i lavoratori, e che a tale diritto possa aspirare anche la nostra categoria;

CHIEDONO il congelamento del D Lvo 81/08,detto anche Testo Unico sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro


il RIPRISTINO della vecchia normativa,ovvero la 626/94,nell'attesa di una nuova pubblicazione del D Lvo 81/08 riveduto e corretto.

Per una migliore esemplificazione del problema,si riportano di seguito alcuni punti giudicati dai sottoscritti medici del lavoro come IRRICEVIBILI:

1. art. 25 comma 1 lettera c): la cartella del’Allegato 3 A è “obbligatoria” solo per il rischio CANCEROGENI, ed anche qui come mera INDICAZIONE di cartella, lasciando libertà al medico di "costruirsela" a suo piacimento, purchè nella cartella siano rintracciabili date, sequenze di interventi e firme degli interessati (lavoratore e medico); per tutti gli altri rischi “libertà di cartella”;
il luogo di custodia delle cartelle sanitarie va concordato con il datore di lavoro anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti;

2. art. 25 comma 1 lettera d) e lettera e): da modificare stabilendo che nei casi di cessazione dell’incarico di Medico Competente aziendale e di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, il medico consegni semplicemente la cartella clinica cartacea (niente roba telematica) alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL; ciò consentirebbe di garantire il rispetto del segreto professionale, il rispetto della Privacy, nonché la conservazione dei dati sanitari, che pare essere lo scopo “finale” della Norma; se il lavoratore vuole una copia della cartella, va alla ASL e se la fa consegnare, PAGANDO per il disturbo, così come si fa oggi per la copia delle cartelle cliniche ospedaliere;

3. art. 25 lettera f): niente invio di cartelle all’ISPESL, ma invio in forma cartacea alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL;

4. art. 39 comma 3: ripristinare la possibilità di esercitare la libera professione per i dipendenti di una struttura pubblica, al di fuori della propria Area di competenza (come era previsto nella 626).

5. art. 40: abolire ogni segnalazione “obbligatoria” alla ASL del report relativo all’intero lavoro svolto nell’anno precedente, ma semplicemente stabilire che la ASL, in casi motivati e singoli, POSSA chiedere, ed ottenere, dal medico un report dei risultati collettivi anonimi dell’attività svolta per quell’Azienda in quell’anno, con espressa e chiara esclusione di dati assolutamente incongrui, come quelli relativi al numero di assenze ed agli infortuni, visto che è assurdo chiederli al medico e che la Pubblica Amministrazione ne è già in possesso per altra via;


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  • Re: MA QUESTE COSE DEL TESTO UNICO LE ACCETTATE SENZA DIRE NULLA ?
  • (16/07/2008 22:37)

[cite]Picpus il 16/07/2008 10:21 ha scritto:
Caso mai servisse, mando anch'io l'adesione estesa.

All'attenzione del Sen.Altero Matteoli
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e p.c. a tutte le Autorità competenti in materia.


I sottoscritti Medici Competenti,

preso atto che nel recente D.Lgs 81/2008, emesso dal precedente Governo nell’ultimo giorno della propria vigenza, sono contenute diverse disposizioni che risultano meramente persecutorie, vessatorie nei confronti dei Medici Competenti, oltre che chiaramente costitutive di obblighi surrettizi e meramente burocratici, peraltro assistiti da pesantissime sanzioni;

considerato che l’applicazione effettiva di quanto contenuto in detta Normativa renderebbe di fatto praticamente impossibile alla nostra categoria di continuare a lavorare, non solo perché gli adempimenti burocratici di nuova introduzione, oltre a quelli già previsti, risultano assai indaginosi e costitutivi di un oggettivo, enorme aggravio del carico burocratico e di responsabilità, ma anche perché possono di fatto risultare addirittura impossibili da rispettare, e ciò nonostante pesantemente sanzionati;

ritenuto che il diritto a lavorare con serenità , professionalità, e rispetto da parte delle Istituzioni sia stabilito in modo sacrosanto dalle vigenti Leggi per tutti i lavoratori, e che a tale diritto possa aspirare anche la nostra categoria;

CHIEDONO il congelamento del D Lvo 81/08,detto anche Testo Unico sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro


il RIPRISTINO della vecchia normativa,ovvero la 626/94,nell'attesa di una nuova pubblicazione del D Lvo 81/08 riveduto e corretto.

Per una migliore esemplificazione del problema,si riportano di seguito alcuni punti giudicati dai sottoscritti medici del lavoro come IRRICEVIBILI:

1. art. 25 comma 1 lettera c): la cartella del’Allegato 3 A è “obbligatoria” solo per il rischio CANCEROGENI, ed anche qui come mera INDICAZIONE di cartella, lasciando libertà al medico di "costruirsela" a suo piacimento, purchè nella cartella siano rintracciabili date, sequenze di interventi e firme degli interessati (lavoratore e medico); per tutti gli altri rischi “libertà di cartella”;
il luogo di custodia delle cartelle sanitarie va concordato con il datore di lavoro anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti;

2. art. 25 comma 1 lettera d) e lettera e): da modificare stabilendo che nei casi di cessazione dell’incarico di Medico Competente aziendale e di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, il medico consegni semplicemente la cartella clinica cartacea (niente roba telematica) alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL; ciò consentirebbe di garantire il rispetto del segreto professionale, il rispetto della Privacy, nonché la conservazione dei dati sanitari, che pare essere lo scopo “finale” della Norma; se il lavoratore vuole una copia della cartella, va alla ASL e se la fa consegnare, PAGANDO per il disturbo, così come si fa oggi per la copia delle cartelle cliniche ospedaliere;

3. art. 25 lettera f): niente invio di cartelle all’ISPESL, ma invio in forma cartacea alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL;

4. art. 39 comma 3: ripristinare la possibilità di esercitare la libera professione per i dipendenti di una struttura pubblica, al di fuori della propria Area di competenza (come era previsto nella 626).

5. art. 40: abolire ogni segnalazione “obbligatoria” alla ASL del report relativo all’intero lavoro svolto nell’anno precedente, ma semplicemente stabilire che la ASL, in casi motivati e singoli, POSSA chiedere, ed ottenere, dal medico un report dei risultati collettivi anonimi dell’attività svolta per quell’Azienda in quell’anno, con espressa e chiara esclusione di dati assolutamente incongrui, come quelli relativi al numero di assenze ed agli infortuni, visto che è assurdo chiederli al medico e che la Pubblica Amministrazione ne è già in possesso per altra via;


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Socrate:“O uomini, quegli tra voi è sapientissimo il quale, come Socrate, abbia riconosciuto che in verità la sua sapienza non ha nessun valore”.

ANTO1234NELLA

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  • Re: MA QUESTE COSE DEL TESTO UNICO LE ACCETTATE SENZA DIRE NULLA ?
  • (16/07/2008 23:50)

All'attenzione del Sen.Altero Matteoli
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I sottoscritti Medici Competenti,

preso atto che nel recente D.Lgs 81/2008, emesso dal precedente Governo nell’ultimo giorno della propria vigenza, sono contenute diverse disposizioni che risultano meramente persecutorie, vessatorie nei confronti dei Medici Competenti, oltre che chiaramente costitutive di obblighi surrettizi e meramente burocratici, peraltro assistiti da pesantissime sanzioni;

considerato che l’applicazione effettiva di quanto contenuto in detta Normativa renderebbe di fatto praticamente impossibile alla nostra categoria di continuare a lavorare, non solo perché gli adempimenti burocratici di nuova introduzione, oltre a quelli già previsti, risultano assai indaginosi e costitutivi di un oggettivo, enorme aggravio del carico burocratico e di responsabilità, ma anche perché possono di fatto risultare addirittura impossibili da rispettare, e ciò nonostante pesantemente sanzionati;

ritenuto che il diritto a lavorare con serenità , professionalità, e rispetto da parte delle Istituzioni sia stabilito in modo sacrosanto dalle vigenti Leggi per tutti i lavoratori, e che a tale diritto possa aspirare anche la nostra categoria;

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1. art. 25 comma 1 lettera c): la cartella del’Allegato 3 A è “obbligatoria” solo per il rischio CANCEROGENI, ed anche qui come mera INDICAZIONE di cartella, lasciando libertà al medico di "costruirsela" a suo piacimento, purchè nella cartella siano rintracciabili date, sequenze di interventi e firme degli interessati (lavoratore e medico); per tutti gli altri rischi “libertà di cartella”;
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2. art. 25 comma 1 lettera d) e lettera e): da modificare stabilendo che nei casi di cessazione dell’incarico di Medico Competente aziendale e di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, il medico consegni semplicemente la cartella clinica cartacea (niente roba telematica) alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL; ciò consentirebbe di garantire il rispetto del segreto professionale, il rispetto della Privacy, nonché la conservazione dei dati sanitari, che pare essere lo scopo “finale” della Norma; se il lavoratore vuole una copia della cartella, va alla ASL e se la fa consegnare, PAGANDO per il disturbo, così come si fa oggi per la copia delle cartelle cliniche ospedaliere;

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Rcorda

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  • Re: MA QUESTE COSE DEL TESTO UNICO LE ACCETTATE SENZA DIRE NULLA ?
  • (17/07/2008 09:55)

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I sottoscritti Medici Competenti,

preso atto che nel recente D.Lgs 81/2008, emesso dal precedente Governo nell’ultimo giorno della propria vigenza, sono contenute diverse disposizioni che risultano meramente persecutorie, vessatorie nei confronti dei Medici Competenti, oltre che chiaramente costitutive di obblighi surrettizi e meramente burocratici, peraltro assistiti da pesantissime sanzioni;

considerato che l’applicazione effettiva di quanto contenuto in detta Normativa renderebbe di fatto praticamente impossibile alla nostra categoria di continuare a lavorare, non solo perché gli adempimenti burocratici di nuova introduzione, oltre a quelli già previsti, risultano assai indaginosi e costitutivi di un oggettivo, enorme aggravio del carico burocratico e di responsabilità, ma anche perché possono di fatto risultare addirittura impossibili da rispettare, e ciò nonostante pesantemente sanzionati;

ritenuto che il diritto a lavorare con serenità , professionalità, e rispetto da parte delle Istituzioni sia stabilito in modo sacrosanto dalle vigenti Leggi per tutti i lavoratori, e che a tale diritto possa aspirare anche la nostra categoria;

CHIEDONO il congelamento del D Lvo 81/08,detto anche Testo Unico sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro


il RIPRISTINO della vecchia normativa,ovvero la 626/94,nell'attesa di una nuova pubblicazione del D Lvo 81/08 riveduto e corretto.

Per una migliore esemplificazione del problema,si riportano di seguito alcuni punti giudicati dai sottoscritti medici del lavoro come IRRICEVIBILI:

1. art. 25 comma 1 lettera c): la cartella del’Allegato 3 A è “obbligatoria” solo per il rischio CANCEROGENI, ed anche qui come mera INDICAZIONE di cartella, lasciando libertà al medico di "costruirsela" a suo piacimento, purchè nella cartella siano rintracciabili date, sequenze di interventi e firme degli interessati (lavoratore e medico); per tutti gli altri rischi “libertà di cartella”;
il luogo di custodia delle cartelle sanitarie va concordato con il datore di lavoro anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti;

2. art. 25 comma 1 lettera d) e lettera e): da modificare stabilendo che nei casi di cessazione dell’incarico di Medico Competente aziendale e di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, il medico consegni semplicemente la cartella clinica cartacea (niente roba telematica) alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL; ciò consentirebbe di garantire il rispetto del segreto professionale, il rispetto della Privacy, nonché la conservazione dei dati sanitari, che pare essere lo scopo “finale” della Norma; se il lavoratore vuole una copia della cartella, va alla ASL e se la fa consegnare, PAGANDO per il disturbo, così come si fa oggi per la copia delle cartelle cliniche ospedaliere;

3. art. 25 lettera f): niente invio di cartelle all’ISPESL, ma invio in forma cartacea alla locale sede dei Servizi di Medicina del Lavoro della ASL;

4. art. 39 comma 3: ripristinare la possibilità di esercitare la libera professione per i dipendenti di una struttura pubblica, al di fuori della propria Area di competenza (come era previsto nella 626).

5. art. 40: abolire ogni segnalazione “obbligatoria” alla ASL del report relativo all’intero lavoro svolto nell’anno precedente, ma semplicemente stabilire che la ASL, in casi motivati e singoli, POSSA chiedere, ed ottenere, dal medico un report dei risultati collettivi anonimi dell’attività svolta per quell’Azienda in quell’anno, con espressa e chiara esclusione di dati assolutamente incongrui, come quelli relativi al numero di assenze ed agli infortuni, visto che è assurdo chiederli al medico e che la Pubblica Amministrazione ne è già in possesso per altra via;


I Medici Competenti:

Dottor...............

Sottoscrivo Dr. Roberto Corda

giampalu

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  • Re: MA QUESTE COSE DEL TESTO UNICO LE ACCETTATE SENZA DIRE NULLA ?
  • (17/07/2008 12:19)

salve ragazzi,ho appuntamento alle 13,quindi stampo la lettera con allegati i nostri nominativi e la città di provenienza,al momento siamo solo 15,speriamo bene,ma (mi rivolgo a chi ancora non si è associato)continuate a sottoscrivere lo stesso,perchè se riesco anche ad avere un appuntamento,porterò un nuovo elenco di nominativi.
Auguriamoci "buona fortuna":)
G.

giampalu

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  • Re: MA QUESTE COSE DEL TESTO UNICO LE ACCETTATE SENZA DIRE NULLA ?
  • (17/07/2008 12:20)

vi farò sapere...ovviamente!

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