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DOCUMENTO SIMLII su D.Lgs. 81/2008

Questo argomento ha avuto 36 risposte ed è stato letto 4543 volte.

nuno21

nuno21
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  • Re: DOCUMENTO SIMLII su D.Lgs. 81/2008
  • (12/08/2008 13:07)

Purtroppo o fortunatamente, a secoda dei punti di vista, sono in vacanza e dagli internet point, cui mi affido per conoscere le evoluzioni, risulta impossibile scaricare dati e ci metterei troppo tempo a leggerlo tutto (sono incredibilmente lenti).
Spero di poterlo leggere quanto prima per poter esprimere le mie impressioni.
Buone vacanze a tutti
Filippo

billi

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  • Re: DOCUMENTO SIMLII su D.Lgs. 81/2008
  • (12/08/2008 13:07)

Tutto e' migliorabile, ma credo che una Societa' Scientifica raramente e difficilmente assume posizioni come quelle che si evidenziano nel documento: adesso uniamo gli sforzi provenienti da tutte le parti per raggiungere gli obiettivi (proroga e poi facciamo cassare le assurdita' irrealizzabili).

piro

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42
  • Re: DOCUMENTO SIMLII su D.Lgs. 81/2008
  • (12/08/2008 13:38)

ho letto velocemente il testo ...molte le critiche "leggittime", mi sembra anche molte segnalate da questo forum e molte discusse anche nell'ambito dei Servizi, molte... molto SIMLI
A parte quanto già evidenziato da Massimilano e da me condiviso, non sono d'accordo sulla posizione relativa alla "visita pre-assuntiva" in quanto, anche se "idealmente" avrebbe un suo senso, di fatto nella realtà, purtoppo, corrisponderebbe ad una visita "di selezione della specie". Domande: 1) la sentenza riportata nel documento SIMILI relativa alle visite preassuntive è una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite? e poi 2) ".. escludendo l’obbligo, per il datore, di comunicare, contestualmente alla predisposizione dell’accertamento, la mansione specifica in relazione alla quale l’idoneità debba essere valutata" significa che il MC deve effetture un visita di idoneità "generica"? (ringrazio anticipatamente per risposte che arriveranno).
Per quanto riguarda l'allegato IV – Requisiti del luoghi di lavoro, la Sezione 5 (Primo Soccorso) è quella derivata dal DPR 303/56. Credo che sia sufficiente sostituirla con quanto disposto dal decreto del Ministro della Salute 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni. A proposito dell' Allegato IV ci sarebbe anche da indicare chiaramente il punto 7 che viene mensionato nell' articolato ma scompare di fatto nell'allegato.
Pur trovando condivisibile la critica alla esclusione delle Società Scientifiche tra le istituzioni preposte alla predisposizione delle Linee Guida e Buone Prassi, ritengo che sia difficile e complicato oltre molto delicato selezionare tra le tante Società, a carattere nazionale, quelle che si possano univocamente definirsi "maggiormente rappresentative della realtà considerata e scientificamente più accreditate" (aggiungo io, operanti a favore della disciplina/salute sicurezza lavoratori piuttosto che di loro stesse)e comunque ritengo tutt'altro che "ridondante" la scelta di una approvazione finale delle suddette Linee Guida/Buone Prassi da parte della Conferenza Stato-Regioni.
Il passaggio "contorto" della collaborazione alla valutazione dei rischi "..., anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria” è stracondiviso e al di là del fatto che tale passaggio urge chiarezza (dovrebbe a mio avviso avere priorità assoluta) sarebbe veramente relegare ad un ruolo di secondo piano quello del medico competente se si confermasse la non necessità di entrare a pieno titolo nell’organizzazione dell’impresa sin dall’inizio del processo di valutazione dei rischi al di là della necessità della sorveglianza sanitaria.
Termino socializzando una riflessione "extra" scaturita dalla lettura del documento: ho trovato cosa suggestiva, nonostante nella stesura del Decreto 81 un ruolo ufficiale sia stato negato alle Società Scientifiche, che molte delle proposte della SIMLII dichiaratamente presentate attraverso "canali non istituzionali", come più volte sottolineato nel documento, siano state prontamente recepite...
Cordialmente. Roberta

lombait

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  • Re: DOCUMENTO SIMLII su D.Lgs. 81/2008
  • (12/08/2008 17:10)

Ho letto anch'io il documento e ho fatto delle prime considerazioni che riprendono in parte quando già scritto da alcuni colleghi, comunque a mio giudizio:
1) con riferimento all'art. 18 comma 2, allorquando è scritto che il DdL comunica al MC la natura del lavoro, i rischi presenti in azienda, l'organizzazione, etc. penso che andrebbe chiarito che qualora il DdL non dimostri di aver ottemperato a tale compito, il MC non potrà essere sanzionato in caso di interventi dell'organo di vigilanza;
2) art. 25, comma 1, lettera a: come è stato detto dai colleghi, andrebbe fatta maggiore chiarezza. Difatti nel primo periodo della frase è scritto che il MC collabora alla VdR, anche al fine della programmazione della sorveglianza sanitaria. Per come la vedo io quell'anche messo nella frase significa che intanto il MC deve partecipare sempre alla stesura della VdR, poi se c'è bisogno di iniziare una sorveglianza sanitaria avvia il protocollo, altrimenti cessa la sua opera di consulenza;
3) sempre lo stesso articolo alla lettera c: a mio parere per quanto riguarda le modalità di conservazione delle cartelle, non devono esserci differenze tra aziende con più o meno di 15 dipendenti (argomento già discusso anche questo), altrimenti mi chiedo cosa accadrà quando la vigilanza andrà in un'azienda e vorrà vedere le cartelle che custodisco nel mio ufficio, mentre però mi trovo da tutt'altra parte (esiste per caso una sanzione anche per questo?);
4) finiamola con questa storia degli ECM super mega specialistici. Ho capito che fanno fare un mucchio di soldi, ma a quanti convegni toccherà andare durante un anno? Se devo andare a tutti questi convegni sarò super formato, ma senza un cliente; non solo, ma mi chiedo anche quante novità ci siano ogni anno da richiedere tutti questi incontri con illustri scienziati!!! Vogliono l'accreditamento, bene, ma che i costi siano interamente a carico dello Stato, oppure che si sviluppi l'e-learning;
5) coordinamento dei MC: non ho mai avuto esperienze in merito, ma non sarei del tutto contrario, purchè si definiscano bene le responsabilità di ognuno e si chiarisca il ruolo del coordinatore.

maxmd

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  • Re: DOCUMENTO SIMLII su D.Lgs. 81/2008
  • (13/08/2008 12:31)

...le risposte dei 2 illustri Colleghi che precedono queste mie considerazioni mi trovano fondamentalmente d'accordo.
...in questi giorni a cavallo del Ferragosto mi sono preso la briga di fare una lettura comparata del D.lgs 81 e del precedente 626, prendendo spunto dal documento del -peraltro pregevole, almeno nelle intenzioni- documento della SIMLII.
la mia posizione a riguardo è nota, quindi mi limiterò a fare alcune considerazioni su quelli che sono gli aspetti giudicati positivi dal gruppo di lavoro della SIMLII.
Partiamo dall'articolo 18 del TUS, che viene giudicato positivamente: orbene, tale articolo, nella lettera d comma 1 è praticamente sovrapponibile all'articolo 4 comma 5 lettera d della 626, eccezion fatta per l'aggiunta della dizione "medico competente" (che tuttavia appare a mio giudizio pleonastica e comunque non sufficiente per far gridare alla novità o al sostanziale miglioramento della norma). Inoltre, per onestà intellettuale, c'è da rilevare che l'intero articolo 18, comma 1 è una riproposizione dell'art 4 comma 5 della 626, eccezion fatta per le lettere r (obbligo burocratico di importanza non certo rilevante per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e bb.
Il comma 2 appare a mio giudizio non così decisivo come è lasciato intendere, essendo le prime 3 lettere facilmente desumibili da una corretta valutazione del rischio, le ultime 2 di dubbia importanza pratica.
La novità introdotta dall'articolo 20 comma 2 lettera i è in realtà inesistente, essendo una riproposizione di quanto già precedentemente disposto nell'articolo 5 comma 2 lettera g della 626, obbligo tra l'altro sanzionato (art 93 comma 1 lettera a) e con sanzioni anche maggiori.
Articolo 25, medico competente: tra i fattori positivi salutati dalla SIMLII la possibilità di intraprendere programmi volontari di promozione della salute: trattasi tuttavia di situazioni che in aziende di più grandi dimensioni già si effettuano (io stesso, ex-medico competente di un'azienda farmaceutica, già nel 2004 avevo ereditato dal MC precedente una tale procedura, proseguendola senza particolari problemi e con favore sia dei dipendenti che della direzione) per le quali è semplicemente necessaria la buona volontà (…e il “conquibus”…) dell'imprenditore (è pleonastico dire che nella falegnameria di 5 dipendenti difficilmente tali situazioni si potranno realizzare...);
la lettera b, ovvero i protocolli universali, immagino possano piacere alla SIMLII che pubblica linee guida in merito, ma ritengo che più correttamente debbano essere lasciati alla stesura del MC e, eventualmente, alla rilettura dei Servizi PSAL (anche per evitare protocolli standardizzati un tanto al kilo che purtroppo proliferano...)
la lettera i e la lettera n sono adempimenti burocratici e formali, la lettera i tra l'alto pesantemente sanzionata, dei quali non si sentiva la necessità.
L'articolo 29, giudicato tanto positivamente, è stato rimandato a gennaio...probabilmente faceva comodo così.
Art 38: nessun fatto positivo nel Dlgs 81!! Il comma 1 è pleonastico (se le specializzazioni non esistono più, metterle o non metterle non cambia la questione); il comma 2 immagino possa far comodo alle università, ma ai medici competenti che lavorano non gliene può fregare di meno (il vulnus è stato l'allegato 1bis della legge 1 del 8 gennaio 2002, cari Colleghi...); sul comma 3 non mi pronuncio, perché è evidente l'interesse in merito per chi organizza eventi formativi rigorosamente a pagamento, che si esauriscono in incontri teorici e astratti senza alcun riferimento alle problematiche del territorio che è cosa diversa dalle aule dei congressi; il comma 4 è assurdo e inutile, segno dell'impostazione iperburocratizzata del D.lgs 81.
L'articolo 39 comma 4 non è assolutamente rilevante, come invece riportato, perché sembra ovvio che la tutela dell'autonomia del MC sia decisiva solo dove egli sia dipendente (quindi subordinato) del ddl. Il MC libero professionista con gli attributi l'autonomia se la crea, e se qualcosa non va bene manda al diavolo l'imprenditore. (o viceversa!)
Il concetto di garantire l'autonomia ad un libero professionista mi sembra proprio un controsenso in termini!!
Sul comma 6 mi sono già espresso nei post precedenti, a mio giudizio creerà una confusione generalizzata a tutto vantaggio di chi può disporre di "manodopera a basso costo"...(...e mi fermo qui...)
Noto con rammarico che la SIMLII non ritiene opportuno tutelare i medici dei servizi di Vigilanza, ai quali è stata tolta la possibilità di svolgere libera professione di MC al di fuori delle aree di competenza, mentre tale prerogativa è rimasta ai professori universitari e a tutti gli altri dipendenti pubblici (INAIL, ISPESL, Distretti sanitari, UO di medicina legale etc.)
Articolo 41: appare poco decisivo il comma 1, legato a dettami sovranazionali e di commissioni non meglio specificate della cui utilità sarebbe magari opportuno parlare (non si è in regime di semplificazioni burocratiche?? mah??)
Il comma 2 lettera c recita chiaramente che la visita dev'essere richiesta "...CORRELATA alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento A CAUSA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA".
Si mette nero su bianco il problema delle work-related diseases, ma in modo confusionario e poco preciso.
Sul comma 4 c'è da dire che la tanto auspicata novità introdotta dal decreto sulle dipendenze che l'81 recepisce, si scontra con la grande difficoltà dei MC ad eseguire tali procedure, con le disparità di indicazioni fornite dai Servizi PSAL e, sovente, con l’impossibilità dei SERT a garantire una piena collaborazione. Meglio sarebbe stato, a mio avviso, garantire un puntuale adempimento della normativa , prima di recepirlo nel TUS.
Il comma 8 non è nient'altro che un adempimento burocratico (che tra l'altro la maggioranza dei Colleghi già eseguiva) del quale non si sentiva la necessità di un'obbligatorietà così formale.
Il comma 9, a mio avviso, è concettualmente sbagliato, perché permettere il ricorso sia al lavoratore che al ddl in ogni caso determina innanzitutto un indebolimento della figura del MC (qualsiasi cosa dica può essere ribaltata) e poi, cosa più grave, un capovolgimento degli intendimenti della normativa previgente: se prima lo scopo della visita del MC era la formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione (tanto è vero che un giudizio di non idoneità rappresenta una sconfitta per il MC scrupoloso e per tutto il sistema di sicurezza aziendale, perché significa che non si è messo a punto un corretto sistema di prevenzione tale per cui si sono determinati problemi nei lavoratori) adesso tale realtà viene stravolta.
Si è sempre parlato tanto dell'espressione "adattare il lavoro ai lavoratori e non viceversa" come uno dei compiti della medicina e dell'igiene del lavoro e ora, con questo cambio di impostazioni, temo si possa starvolgere tutto.
Concludo chiedendo scusa per la mia prolissità ma spero che quest'analisi "puntiforme" (per quanto, giocoforza, influenzata da opinioni personali e quindi abbastanza soggettiva) possa stimolare il proseguimento della discussione in merito.
Cordialità

billi

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  • Re: DOCUMENTO SIMLII su D.Lgs. 81/2008
  • (13/08/2008 15:01)

Max,
non ho niente contro i medici ASl che esercitano l'attivita' libero professionale in altri territori, solo mi sembra un controsenso, vista la scarsa mole di lavoro di qualita' che si ritrovano i giovani colleghi neospecialisti, e tu, visto che sei giovane, questa situazione dovresti conoscerla?.Ma non hanno gia' lo stipendio? Ho forse, visto che spesso si diventa medico ASL dopo un'esperienza di MC, si vuole a tutti i costi conservare qualche precedente cliente?. Non sarebbe un peccato: basta chiarirlo. Ed inoltre credo che tra i tanti problemi che affliggono i medici dei servizi e la medicina del lavoro in generale questa norma sia obiettivamente la meno grave.

maxmd

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  • Re: DOCUMENTO SIMLII su D.Lgs. 81/2008
  • (13/08/2008 15:09)

billi il 13/08/2008 03:01 ha scritto:
Max,
non ho niente contro i medici ASl che esercitano l'attivita' libero professionale in altri territori, solo mi sembra un controsenso, vista la scarsa mole di lavoro di qualita' che si ritrovano i giovani colleghi neospecialisti, e tu, visto che sei giovane, questa situazione dovresti conoscerla?.Ma non hanno gia' lo stipendio? Ho forse, visto che spesso si diventa medico ASL dopo un'esperienza di MC, si vuole a tutti i costi conservare qualche precedente cliente?. Non sarebbe un peccato: basta chiarirlo. Ed inoltre credo che tra i tanti problemi che affliggono i medici dei servizi e la medicina del lavoro in generale questa norma sia obiettivamente la meno grave.

maxmd

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  • Re: DOCUMENTO SIMLII su D.Lgs. 81/2008
  • (13/08/2008 15:16)

..osservazione legittima; tuttavia, caro Collega, immagino che per par condicio tale misura dovrebbe essere usata allora per tutti i dipendenti di servizi pubblici, come dicevo nel mio intervento, senza tralasciare i docenti universitari...
..ma non riduciamo l'obbrobrio 81 a questioni legate al particolare! La misura nei confornti dei CColeghi dei servizi PSAl è una delle tabnte cose inique che il Coordinamkento dei MC dovrà affrontare (e, tra l'altro, è uno dei punti che è stato portato all'attenzione del Sen. Gramazio)
Spero che anche altri Colleghi intervengano in merito alle osservazioni portate, non limitandosi ad un singolo aspetto ma all'impianto complessivo del testo.
Cordialità.
Cordialità

lombait

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  • Re: DOCUMENTO SIMLII su D.Lgs. 81/2008
  • (13/08/2008 16:43)

Ciao maxmd, sull'impianto generale dell'81/08 ho già espresso la mia opinione condividendo in gran parte quanto emerso in questo forum; permettimi di esprimere un opinione sul caso particolare: ho accolto con favore la limitazione a svolgere attività di MC per i medici che svolgono già attività di vigilanza sul territorio nazionale e questo non per un discorso di concorrenza, ma per un discorso di disparità. Immagina la situazione di un MC, anche "vigilante", che si trovi a discutere con il servizio di vigilanza limitrofo in cui ci saranno altri "vigilanti" che fanno a loro volta i MC nel suo territorio. Un pò contorto nello scritto, ma facile da immaginare nella realtà, ovvero tu non rompi le scatole a me ed io non rompo le scatole a te.
Per quanto riguarda gli ambienti universitari la situazione è abbastanza simile, nel senso che i medici degli organi di vigilanza spesso provengono dalla scuola di specializzazione locale, per cui tendono, vuoi anche per non scontrarsi con il "professore", ad avere una mano più morbida.
Essendo entrambe situazioni a me poco gradite, penso che non sarebbe il caso di fare un passo indietro solo perchè è più difficile toccare i docenti universitari.

Gabriele Campurra

Gabriele Campurra
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  • Re: DOCUMENTO SIMLII su D.Lgs. 81/2008
  • (13/08/2008 20:56)

Con calma mi leggerò meglio la "proposta" Simlii, che comunque mi vede in parte favorevole, ma in parte (tanta) critico (ipercritico...).

Comunque il mio invito è non facciamo una "guerra tra poveri". Anche io ero contro l'1-bis è condivido i dubbi sui colleghi "vigilanti" che esercitano nella regione (o provincia?) accanto. Allora facciamo una battaglia forte: VIA TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI!!!!!! I Sigg.ri Prof. che mi leggeranno mi odieranno: ma sappiamo tutti quanti "esimi" hanno migliaia di lavoratori sorvegliati! Tanto ci sono gli specializzandi ..... (aggratis come se dice a Roma!). Quindi: FUORI TUTTI!!!!

Oppure, se è una battaglia persa (come penso purtroppo), pensiamo ad altri aspetti più seri!

Ma ci mediterò sopra .......

Ciao a tutti, Nonnogab

PS: Billi, sei diventato più bello!!!!!!!

"Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s'innamoran di pratica senza scienza son come 'l nocchier ch'entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada"
LEONARDO DA VINCI

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