piro il 03/09/2008 03:48 ha scritto:
Che io sappia fino al Dicembre 2005 la normativa prevedeva la prescrizione in 5 anni per i delitti e 3 anni per le contravvenzioni. Dall'entrata in vigore della legge 251 del 5 dicembre 2005 (cosiddetta legge ex Cirelli) la prescrizione avviene in 6 anni per i deliti e 4 per le contravvenzioni. Il riferimento normativo è il C.P. articoli 157 e 158.
e comunque al di la dei tempi di prescrizione trovo personalmente eccessiva la sanzione se di fatto le successive visite sono sempre state regolari anche se ritengo che prima di fare la sanzione gli ispettori si siano accertati che all'atto dell'assunzione e fino all'esecuzione della visita il lavoratore svolgeva mansioni per cui vigeva l'obbligo di sorveglianza sanitaria (mi sembra difficile che un edile non sia sottoponibile a SS) ma non conosco altri particolari. Roberta
Sei sicura dei termini ?
Mi risulterebbe che la ex.Cirielli ACCORCIASSE i tempi, mentre tu li allunghi.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Anche a me sembra eccessivo quanto sia stato fatto dagli UPG.
Quando succedono queste cose sarebbe interessante che chi chiede informazioni riportasse quanto è stato scritto nel verbale. Naturalmente bisogna cancellare i riferimenti di identificazione.
Solo in questo modo saremmo in possesso di elementi completi per trarre delle conclusioni.
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
[cite]ramses il 03/09/2008 03:56 ha scritto:
Sei sicura dei termini ?
Appena possibile verifico. Se fai prima tu aerificare leggerò la tua risposta in questo 3d. Grazie! Roberta
billi
L'art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere un reato in considerazione della pena stabilita.
La prescrizione estingue il reato:
in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Ergo: in questo caso la prescrizione e' tre anni.
[cite]billi il 03/09/2008 04:27 ha scritto:
L'art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere un reato in considerazione della pena stabilita.
AIUTO io mi riferivo alla Legge 5 dicembre 2005, n. 251
" Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005 che all'art.6 1. dice: L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria...ecc...
Mi sono persa!
Toglietemi una curiosità:
Io ho una azienda edile che esiste dal 2000. Hanno per la prima volta incaricato un medico comptente (la sottoscritta) nel 2005.
Cosa succedderebbe in caso di un'eventuale controllo ?
Dal 2005 in quà tutto ok ma prima...
Anche in questi casi è prevista la sanzione retroattiva ?
Grazie in anticipo...
P.S Piro, mi fa piacere che tu ci sia !!!!
DR. AMY
"Un giorno senza sorriso è un giorno perso".
Charlie Chaplin
[cite]Dr.Amy il 03/09/2008 07:12 ha scritto:
Toglietemi una curiosità:
Io ho una azienda edile che esiste dal 2000...
A mio avviso si, per i motivi di cui sopra sempre che prima del 2005 non avessero bisogno del MC...ma mi sembra improbabile essendo una ditta edile.
Grazie per il P.S. in questo periodo della mia vita personale e professionale questi pensieri mi fanno "bene" più del solito.
Anche se il reato è in prescrizione, bisogna comunque effettuare la comunicazione in procura, non è nelle facoltà dell'UPG ma del GIP Giudice per l'Indagine Preliminare) l'eventuale archiviazione del reato.
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
billi
Certo, e' vero. Ma quanti reati, prescritti o meno, passano quotidianamente sotto gli occhi dei pubblici ufficiali, senza che nessuno si degni di segnalare alcunche'. Quanti pubblici ufficiali, magistrati e politici hanno osservato lo scempio di Napoli sotto l'immondizia senza che nessuno ( o pochi e su denuncia) sia andato a finire nel registro degli indagati?Diciamolo chiaramente: alcune segnalazioni, o meglio, il rispetto di alcune regole in Italia ( ed anche altrove ovviamente) soggiace alla discrezionalita' di chi deve farle rispettare. E con questo ribadisco che non vi e' alcuna intenzione di fare generalizzazioni , ma solo una semplice analisi del fenomeno.
Mi è saltato un pezzo.......
Mi riferisco all'eventuale reato che L'UPG dell'ASL voglia contestare al titolare dell'impresa del DR AMY.
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
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