Legge 21/92
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
G. Figure giuridiche.
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
La suddetta legge quadro, stabilendo che i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a "proprietà collettiva", ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione, opera una distinzione tra cooperative di lavoro e cooperative di servizio. Nel primo caso, la proprietà dei veicoli adibiti a taxi e la titolarità delle relative licenze appartengono alla cooperativa che, di conseguenza, si pone nei confronti dei propri soci-dipendenti come un vero e proprio datore di lavoro; nel secondo caso, proprietà dei veicoli e titolarità della licenza fanno capo ai singoli soci e lo scopo della cooperativa non può andare oltre la semplice elargizione di servizi comuni a favore dei soci.
mi sembra scritto meglio da te, ma -se ho letto bene- è quello che sapevo per pratica io, o sbaglio?
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
La legge quadro prevede due tipologie di associazioni in cooperativa:
1)cooperativa di produzione e lavoro
2) cooperativa di servizi
Da quanto si legge dal tuo post Nofer, si deduce l'esistenza solo della seconda, probabilmente perché nella tua esperienza ti sei imbattuta solo in tale tipologia
nofertiri9 il 29/10/2008 06:04 ha scritto:
Non si deve confondere l'appartenenza ad una cooperativa ad esempio di "telechiamate" con una cooperativa con soci lavoratori.
Quella con cui sono convenzionata è del tipo "cooperativa di servizi", ma so che esistono le cooperative di lavoro, immaginavo fosse chiaro nei primi 2 righi che riporto sopra. Chiedo scusa per la confusione che posso aver contribuito a ingenerare.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Mi ci "ficco" anche io....
L'amministratore delegato di una "mia" azienda si sposta dalla sede all'aeroporto ,20 Km, una due volte a settimana ; in azienda ci sono due automobili a disposizione, due persone dei servizi generali sono anche addette a tali servizi da autista ,quando serve .( Lui non ama il taxi!)
...Che faccio? Applico la "tossicodipendenza"???
ciao
Mario
ma ti dirò, bella domanda!
Se la qualifica non è "autista", tecnicamente io direi che non si può.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Non credo che per portare in giro un ad occorra una patente speciale (a meno che non lo consideriamo ...terra o merci). Quindi non si applica.
Bellissima ragazza... lo pensavo e comunque ti ringrazio
.... ma vogliamoci ancora farci del "male"
..... l'autista di turno in situazioni di car sharing ???
nofertiri9 il 31/10/2008 04:21 ha scritto:
ma ti dirò, bella domanda!
Se la qualifica non è "autista", tecnicamente io direi che non si può.
Mario
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