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Sicurezza in guardia medica

Questo argomento ha avuto 34 risposte ed è stato letto 4706 volte.

Gennaro

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  • Re: Sicurezza in guardia medica
  • (12/11/2008 12:37)

Scusatemi, non vorrei prendermi i meriti della Redazione, ma già precedentemente avevo scritto la stessa cosa "definizione", ....ho capito una cosa e la Redazione e un'altra Gennaro:)
Saluti:)

Gennaro Bilancio

billi

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  • Re: Sicurezza in guardia medica
  • (12/11/2008 13:24)

Gennaro il 12/11/2008 12:37 ha scritto:
Scusatemi, non vorrei prendermi i meriti della Redazione, ma già precedentemente avevo scritto la stessa cosa "definizione", ....ho capito una cosa e la Redazione e un'altra Gennaro:)
Saluti:)

E' vero Gennaro, l'avevi gia' scritto, ma eri titubante nell'interpretazione e questo ha un po' fuorviato: la Redazione e' stata piu' categorica nell'equiparare alcune categorie di lavoratori a dipendenti.
Ciao

La Redazione

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  • Re: Sicurezza in guardia medica
  • (12/11/2008 13:25)

Ha ragione Gennaro, riguardando i post l'aveva già detto lui. Comunque abbiamo detto la stessa cosa, non cose diverse....

La redazione di MedicoCompetente.it

francosic

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  • Re: Sicurezza in guardia medica
  • (12/11/2008 15:15)

Vi ricordo che esiste anche l'art. 3 dell'81/08 che al comma 4 dice "Il presente D. L.vo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed AUTONOMI, ..., fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo".
Ed al comma 11, dice "Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del cc, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26". Occorre quindi vedere che tipo di contratto esiste fra Medico e Ospedale/Guardia Medica/Cooperativa/....

Rcorda

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  • Re: Sicurezza in guardia medica
  • (12/11/2008 16:37)

francosic il 12/11/2008 03:15 ha scritto:
Vi ricordo che esiste anche l'art. 3 dell'81/08 che al comma 4 dice "Il presente D. L.vo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed AUTONOMI, ..., fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo".
Ed al comma 11, dice "Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del cc, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26". Occorre quindi vedere che tipo di contratto esiste fra Medico e Ospedale/Guardia Medica/Cooperativa/....

Vero, l'art.2222 CC recita : "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".

Ma nei casi in discussione credo che possa sussitere un "vincolo di subordinazione", in quanto il lavoratore autonomo "svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato" (che sia guardia medica, cooperativa, etc.).
Certo non mi sognerei mai di chiedere il G.I. all'elettricista artigiano che viene a fare una riparazione a casa mia!

Che fortuna....abbiamo trovato l'ennesima zona gigia del coso81.

Cordialità RCorda.

diotallevi

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  • Re: Sicurezza in guardia medica
  • (13/11/2008 20:34)

Rcorda il 12/11/2008 04:37 ha scritto:

Ma nei casi in discussione credo che possa sussitere un "vincolo di subordinazione", in quanto il lavoratore autonomo "svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato" (che sia guardia medica, cooperativa, etc.)....
Che fortuna....abbiamo trovato l'ennesima zona gigia del coso81.

Cordialità RCorda.

Il problema è tutto nel capire per l'appunto che rapporto di lavoro sussiste tra medico e usl; l'accordo collettivo nazionale recita testualmente all. art 13 (non butto mai via nulla e ve lo trascrivo senza omissioni): "Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l’esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell’ambito del SSN e le sue articolazioni, dei compiti e delle attività..."

Qui si parla di: lavoro autonomo convenzionato per l’esercizio delle attività professionali.

Detto cos' rientra nel 2222 CC e si dovrebbe applicare il coma 2 art. 21 coso81..

billi

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  • Re: Sicurezza in guardia medica
  • (13/11/2008 21:39)

Ho chiesto lumi allo spresal: mi hanno risposto che ai sensi dell'81 la SV deve essere attivata. (e' ovvio che questo e' il parere dei colleghi dello spresal di zona, ma tutto sommato a me questo interessa, il resto puo' essere mera accademia ed in atto le interpretazioni su questo o su quell'argomento si sprecano)

ettore

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  • Re: Sicurezza in guardia medica
  • (14/11/2008 17:06)

billi il 13/11/2008 09:39 ha scritto:
Ho chiesto lumi allo spresal: mi hanno risposto che ai sensi dell'81 la SV deve essere attivata. (e' ovvio che questo e' il parere dei colleghi dello spresal di zona, ma tutto sommato a me questo interessa, il resto puo' essere mera accademia ed in atto le interpretazioni su questo o su quell'argomento si sprecano)

Lo spisal da me contattato per chiarirmi se devo sottoporre a SS i lavoratori autonomi operanti in una struttura sanitaria - dopo lunga discussione , è durata circa 3 ore (sic)!! - mi ha risposto che la facoltà di "beneficiare" della sorveglianza (art. 21, comma 2) è da interpretare quale ulteriore possibilità che viene offerta al lavoratore autonomo.
In altri termini, tu lavoratore autonomo, o ti sottoponi autonomamente all SS e partecipi ai corsi di formazione e informazione, o "benefici " del servizio offerto dall'Azienda ; in ogni caso l'onere è a tuo carico.
Quanto affermato, si evince anche dagli attestati richiesti ai lavoratori autonomi secondo l'allegato XVII.
Vi chiedo lumi, grazie anticipatamente

La Redazione

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  • Re: Sicurezza in guardia medica
  • (14/11/2008 18:21)

ettore il 14/11/2008 05:06 ha scritto:

Lo spisal da me contattato per chiarirmi se devo sottoporre a SS i lavoratori autonomi operanti in una struttura sanitaria - dopo lunga discussione , è durata circa 3 ore (sic)!! - mi ha risposto che la facoltà di "beneficiare" della sorveglianza (art. 21, comma 2) è da interpretare quale ulteriore possibilità che viene offerta al lavoratore autonomo.
In altri termini, tu lavoratore autonomo, o ti sottoponi autonomamente all SS e partecipi ai corsi di formazione e informazione, o "benefici " del servizio offerto dall'Azienda ; in ogni caso l'onere è a tuo carico.
Quanto affermato, si evince anche dagli attestati richiesti ai lavoratori autonomi secondo l'allegato XVII.
Vi chiedo lumi, grazie anticipatamente

Non dobbiamo confondere le società autonome -es idraulico, imbianchino ecc- (sono società a tutti gli effetti e per loro ha ragione lo spisal che hai interpellato) dai professionisti, PIVA. cococo ecc (sono lavoratori a tutti gli effetti per il D.Lgs 81)

La redazione di MedicoCompetente.it

ettore

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  • Re: Sicurezza in guardia medica
  • (14/11/2008 20:32)

La Redazione il 14/11/2008 06:21 ha scritto:


Non dobbiamo confondere le società autonome -es idraulico, imbianchino ecc- (sono società a tutti gli effetti e per loro ha ragione lo spisal che hai interpellato) dai professionisti, PIVA. cococo ecc (sono lavoratori a tutti gli effetti per il D.Lgs 81)

Come comportarsi con un tecnico sanitario, con un inferniere o un medico di guardia a rapporto libero professionale ( a prestazione)??
Se un artigiano autonomo presta la propria opera in un'impresa può essere sottoposto a visita medica da un proprio M.C.??
Grazie

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