La Redazione il 12/11/2008 08:45 ha scritto:
Ricordiamoci che una delle più grandi innovazioni del D.Lgs 81 è stata quella di estendere il concetto di tutela da "lavoratore subordinato" a "lavoratore". In questo modo si ricomprendono tutte le tipologie contrattuali, compresi i parasubordinati e quelle a partita IVA, probabilmente quindi anche i convenzionati che svolgono la loro attività in azienda.
Art. 2
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari.
Mi inserisco per porre una ulteriore domanda, che solo apparentemente è off topic: I lavoratori a domicilio, devono essere sottoposti a SS? (si dà per assodato che siano esposti a qualche rischio per la salute); e si deve anche fare la valutazione dei rischi sul loro domicilio?
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
ettore il 14/11/2008 08:32 ha scritto:
Come comportarsi con un tecnico sanitario, con un inferniere o un medico di guardia a rapporto libero professionale ( a prestazione)??
Se un artigiano autonomo presta la propria opera in un'impresa può essere sottoposto a visita medica da un proprio M.C.??
Grazie
Con i primi come per i lavoratori dipendenti, con il secondo la sorveglianza sanitaria è a richiesta
La redazione di MedicoCompetente.it
Non è proprio così il nuovo ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs 81/2008. Il testo dice "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari". Ora bisogna capire cosa sia un lavoratore subordinato nella dottrina giuridica: gli elementi costitutivi del rapporto subordinato di lavoro sono la eterodirezione e la eterorganizzazione del lavoro. Se uno legge attentamente il legislatore dice "nell'ambito della organizzazione" ribadendo pertanto che ci deve essere subordinazione. E' chiaro il riferimento ai subordinati non pagati (stagisti, studenti, volontari, etc.) Nei casi a cavallo tra coordinazione e subordinazione (COCOPRO, lavoratori a domicilio, etc.) il D.Lgs 81/2008 da indicazioni specifiche e non estendibili per analogia dato che si tratta di materia penale (vietati dall'art.25 Costituzione). Per il resto il D.Lgs 81/2008 ribadisce che il "lavoratore" che non è subordinato (vedi lavoratori autonomi) possono beneficiare della sorveglianza sanitaria ma non c'è obbligo.
Il medico di guardia medica per quello che riguarda i sette indici sintomatici di subordinazione (Cass. 9 Luglio 1997 P.C. in c. Florio) soddisfa solo la retribuzione oraria per cui non è un subordinato e non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria.
billi
Continua la confusione: convinti cosi? Bene, continuate....
billi
Non conosco ma posso immaginare l’oggetto del contendere della sentenza della cassazione citata, ma ormai questo organismo ci ha abituati alle sue quotidiane CASSAZIONATE, sentenze che si contraddicono da una sezione all’altra e talvolta anche all’interno della stessa sezione. Credo che almeno l’organo piu’ alto di giustizia dovrebbe essere un esempio da seguire: e’ tutt’altro. In ogni caso l’assenza di subordinazione asserita dal collega e’ nei fatti insussistente, tenuto conto degli ordini di servizio trasmessi ai medici di guardia medica ( che non sono suggerimenti o consigli ma ORDINI) che i medici sono tenuti ad osservare: se non e’ subordinazione questa! Ed in ogni caso due domande provocatorie: normative nebulose a parte, si ritiene i colleghi di guardia medica per i rischi che corrono meritevoli di sorveglianza sanitaria? Si ritiene che debbano conoscere i rischi degli ambienti di lavoro dove sono chiamati ad operare? Non si stanno portando avanti rivendicazioni di carattere economico, ma la fondamentale tutela della salute costituzionalmente garantita. Che poi si cerchino a tutti i costi le finezze interpretative, penso che in atto si sprechino i posti dove poter esercitare questa attivita’.
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti