billi
Se e' come dici tu ( e l'interpretazione non appare campata in aria) ovvero il tutto scollegato dagli accertamenti periodici, mi appare ancor piu' fuori la figura del medico competente nel contesto. Anche la cartella all.3A mi pare a questo punto "inidonea" all'uso in questo contesto, visto che si tratta di un accertamento diverso da quello solito e che la cartella e' nata, pur male, prima delle procedure dell'intesa con altre finalita'.
il preavviso sarà di sole 24 ore e io li faro' in sede di visita medica periodica
In merito.... premesso che non sono in accordo sul fatto di considerare tali lavoratori come personale a rischio per il decreto in merito...... sono inquadrati come "mulettisti" oppure altre mansioni che possono comportare l'uso di muletti? Allora anche il manutentore che occasionalmente usa un muletto è da considerare "a rischio"! oppure all'operaio della ditta riparazioni che viene a caricare il muletto da riparare su un camion o fa il giretto dopo la riparazione in loco è a rischio e devo attuare la procedura per ditte esterne e che contempli anche questo tipo di idoneità' -- e l'amico mio DL che ama ogni tanto spostare lui qualche muletto lasciato incustodito e riporlo nel "garage"... anche lui si deve autoiscrivere nella lista di coscritti?
C'è un limite alle "scemenze" italiane
Scusate.... ma veramente "si pazzjiia"
eleonora.c il 14/11/2008 10:32 ha scritto:
E' un grosso problema con cui mi sto scontrando: per una ditta mi hanno gia' dato l'elenco e le visite le ho fatte ad aprile. Penso, ma non so se e' giusto, di trasmettere entro i termini previsti uno scadenzario che faccia riferimento al naturale periodo di scadenza delle visite. Se no l'azienda mi dovrebbe pagare altre visite, altre uscite e cosi' via. Non so se e' praticabile, perche' sarebbe come raddoppiare le aziende sia come mole di lavoro che come pagamenti per i DdL.
Anche io sto valutando come comportarmi.. in teoria una volta ricevuto l'elenco dovrei attivare entro 30 giorni gli accertamenti, dice l'accordo.
Proprio oggi ho parlato con un rls di un'azienda chimica, il dl mi ha inviato l'elenco dei soggetti che a suo avviso rientrano nelle categorie a rischio (40 su 40 in quanto tutti sono formati all'utilizzo del muletto...e quindi lo possono usare, pur svolgendo un'altra mansione).
Io concordavo con rls sul fatto che fosse un abuso, ma se l'elenco me lo fornisce il dl io fino a che punto posso intervenire? La sorveglianza sanitaria periodica è stata fatta in giugno a questo punto io pensavo di fare effettuare gli accertamenti presso il laboratorio, ma non di ripetere anche le visite fino alla scadenza dell'anno prossimo. Comunque in generale non riesco a digerire queste procedure.[/cite]
Mario
PS. e se quei 40 sottoponendi al test si rifiutano .. che si fa.. vengono tutti licenziati e la ditta chiude?
(mi scuso per il refuso)
ciao
dr.alesiani il 19/11/2008 12:09 ha scritto:
In merito.... premesso che non sono in accordo sul fatto di considerare tali lavoratori come personale a rischio per il decreto in merito...... sono inquadrati come "mulettisti" oppure altre mansioni che possono comportare l'uso di muletti? Allora anche il manutentore che occasionalmente usa un muletto è da considerare "a rischio"! oppure all'operaio della ditta riparazioni che viene a caricare il muletto da riparare su un camion o fa il giretto dopo la riparazione in loco è a rischio e devo attuare la procedura per ditte esterne e che contempli anche questo tipo di idoneità' -- e l'amico mio DL che ama ogni tanto spostare lui qualche muletto lasciato incustodito e riporlo nel "garage"... anche lui si deve autoiscrivere nella lista di coscritti?
C'è un limite alle "scemenze" italiane
Scusate.... ma veramente "si pazzjiia"
Anche io sto valutando come comportarmi.. in teoria una volta ricevuto l'elenco dovrei attivare entro 30 giorni gli accertamenti, dice l'accordo.
Proprio oggi ho parlato con un rls di un'azienda chimica, il dl mi ha inviato l'elenco dei soggetti che a suo avviso rientrano nelle categorie a rischio (40 su 40 in quanto tutti sono formati all'utilizzo del muletto...e quindi lo possono usare, pur svolgendo un'altra mansione).
Io concordavo con rls sul fatto che fosse un abuso, ma se l'elenco me lo fornisce il dl io fino a che punto posso intervenire? La sorveglianza sanitaria periodica è stata fatta in giugno a questo punto io pensavo di fare effettuare gli accertamenti presso il laboratorio, ma non di ripetere anche le visite fino alla scadenza dell'anno prossimo. Comunque in generale non riesco a digerire queste procedure.
[/cite]
Mario
Ho spiegato al datore di lavoro che è opportuno che riveda tale lista, in primis perchè nella malaugurata ipotesi in cui dovessimo trovare delle positività il lavoratore andrebbe fatto non idoneo soltanto all'uso del muletto,ma la maggior parte di essi svolge un'altra mansione principalmente e l'uso del muletto non è che un aspetto marginale..., che avrebbe tuttavia conseguenze importanti e sicuramente al momento non abbastanza ponderate, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra dl e lavoratore ( e mi ci metto anch'io nel mezzo).
In poche parole: sospensione dalla mansione a rischio non comporterebbe alcuna modifica nella mansione abitualmente svolta dalla maggior parte dei lavoratori visto che, la mansione della maggior parte di essi è diversa da quella contemplata dall'intesa. Gli ho chiesto di restringere la lista ed eventualmente di vietare l'uso del muletto agli altri lavoratori. Comunque temo il momento in cui mi sarà fornita tale lista, perchè dovrò comunque uscire dal limbo e prendere delle decisioni.
Socrate:“O uomini, quegli tra voi è sapientissimo il quale, come Socrate, abbia riconosciuto che in verità la sua sapienza non ha nessun valore”.
L'uso di un muletto non può avvenire "ad libitum".
Vi ricordo che valgono le norme dll'81 e prima del 626 per cui.....
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
( a conferma di quanto sopra)
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Articolo 73 - Informazione e formazione
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
......................................
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Tcam
Medici indolenti & Aziende Netgroup
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Per quanto riguarda il caso specifico i lavoratori suindicati risultano formati all'uso del muletto, pur non essendo la loro mansione specifica.
Socrate:“O uomini, quegli tra voi è sapientissimo il quale, come Socrate, abbia riconosciuto che in verità la sua sapienza non ha nessun valore”.
Se il "mulettista sporadico", anche grazie alla sua sporadicità fà un incidente, cosa succede? chi viene chiamato in causa? Con fiducia si attendono risposte. Grazie!
"La cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile" A. Einstein
Picpus il 22/11/2008 05:15 ha scritto:
Se il "mulettista sporadico", anche grazie alla sua sporadicità fà un incidente, cosa succede? chi viene chiamato in causa? Con fiducia si attendono risposte. Grazie!
Per me hai ragione. Non ci interessa sapere "quanto" sei carrellista, c'è chi lo usa 8h/die, chi 5' all'anno. In ogni caso devono essere stati formati. Inoltre la lista la fa il datore di Lavoro, quindi non è compito del m.c. stabilire chi fa e chi non fa i test, ma solo provvedere a farli in base alla lista.
ciao
rocco
autista con patente C visita senza test per stupefacenti perchè non è ancora possibile effettuarli per ragioni logistiche
emetto giudizio indicando al Ddl che è temporanea in attesa di completare l'iter
ora questo si licenzia tra due settimane e presumibilmente ne verrà assunto un altro
come faccio ?
i laboratori della zona sono fermi e aspettano linee guida e chiarezza per muoversi e quindi nessuno puo' fare i test
cosa mi consigliate
mi sembra davvero un bel guaio questo
help me
n.b. qualcuno mi dice che è tornato da palermo con distrutte anche le poche certezze che aveva e che ora è tutto piu' complicato per noi la vita da Mc sarà durissima
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