Per il rischio chimico il decreto 81 all'art. 230 non non parla di invio della cartella all'ISPESL, quindi non si applicano le disposizioni della lettera f coma 1 art. 25; sostanzialmente dovresti fare la visita di fine esposizione e consegnare la cartella sanitaria all'interessato.
Più problematica invece la gestione della cartella sanitaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di rischio cangerogeno in quanto nello stesso decreto 81 si dicono cose diverse: alla lettera f coma 1 art. 25 si parla di invio all'ispesl da parte del medico ed esclusivamente per via telematica, mentre all'art. 243 si parla di invio da parte del datore di lavoro e con modalità non meglio specificate (pare per via postale); insomma una gran confusione; voi come vi state comportando?
Per il momento, in attesa che l'ISPESL ci faccia sapere come inviare la documentazione per via telematica, faccio inviare dal datore di lavoro la cartella e gli allegati in busta chiusa. Consegno al lavoratore copia della documentazione dopo la visita di cessazione del rapporto di lavoro.
Dal DLgs 81 si evince che la trasmissione della cartella clinica al termine del rapporto di lavoro riguarda unicamente gli esposti a cancerogeni.Gli esposti a rischio chimico,a mio parere,devono soltanto essere sottoposti a visita di idoneità per fine rapporto di lavoro.
Cordiali saluti Severino rossetti
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