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Sanzione di € 1125 , vi sembra giusto?

Questo argomento ha avuto 66 risposte ed è stato letto 8619 volte.

anubi18

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  • Re: Sanzione di € 1125 , vi sembra giusto?
  • (16/12/2008 16:48)

[cite]indipendente il 15/12/2008 09:56 ha scritto:
Ti ringrazio per le informazioni. Speriamo di non spendere di più con l'Avvocato !

lucchetti

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  • Re: Sanzione di € 1125 , vi sembra giusto?
  • (16/12/2008 16:50)

anubi18 il 16/12/2008 04:33 ha scritto:

Ti ringrazio per le informazioni. Dal momento che non l'ho ancora pagata
(ho 30gg) mi attivo per contestarla.

Bolognese,
la sentanza citata riguarda il Datore di Lavoro, non il m.c. e non esclude il m.c.; si limita a dire che il d. di l. ha colpa, e non che la colpa è solo sua.. La tua situazione, da quel che mi pare di capire, comporta una sanzione per il m.c. ed il Datore di lavoro, ognuno per sue responsabilità, cioè, il Dat. di L. perchè non ha fatto fare visita ed il m.c. perchè non l'ha fatta. In parole povere la sanzione è per entrambi a meno che tu non riesca a sostenere di aver attivato una procedura tale da escludere una tua "colpa" nella visita non effettuata, un pò come suggeriva Billi.
In parole povere, aempre a mio modestissimo parere, la constestazione è inutile e ti conviene pagare. Purtroppo, in questa fase legislativa, tutti noi siamo come foglie al vento su un albero in autunno (è non siamo un sempreverde).

anubi18

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  • Re: Sanzione di € 1125 , vi sembra giusto?
  • (16/12/2008 16:52)

Grazie per la solidarietà. Domani lavoro nella tua bella e calorosa città. Se passi dal Teatro San Carlo vieni a trovarmi così ci beviamo
un buon cafffè. Pierluigi Bolognese

anubi18

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  • Re: Sanzione di € 1125 , vi sembra giusto?
  • (16/12/2008 17:03)

lucchetti il 16/12/2008 04:50 ha scritto:


Bolognese,
la sentanza citata riguarda il Datore di Lavoro, non il m.c. e non esclude il m.c.; si limita a dire che il d. di l. ha colpa, e non che la colpa è solo sua.. La tua situazione, da quel che mi pare di capire, comporta una sanzione per il m.c. ed il Datore di lavoro, ognuno per sue responsabilità, cioè, il Dat. di L. perchè non ha fatto fare visita ed il m.c. perchè non l'ha fatta. In parole povere la sanzione è per entrambi a meno che tu non riesca a sostenere di aver attivato una procedura tale da escludere una tua "colpa" nella visita non effettuata, un pò come suggeriva Billi.
In parole povere, aempre a mio modestissimo parere, la constestazione è inutile e ti conviene pagare. Purtroppo, in questa fase legislativa, tutti noi siamo come foglie al vento su un albero in autunno (è non siamo un sempreverde).

La tua osservazione ha spento il mio entusiasmo nel voler contestare la sanzione. Credo che il tuo ragionameento è giusto.
Certo che gestire le scadenze di tanti Lavoratori non è facile.
Grazie e buon lavoro.

lucchetti

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  • Re: Sanzione di € 1125 , vi sembra giusto?
  • (16/12/2008 17:22)

Bolognese,
hai tutta la mia solidarietà.
Io, nello specifico tuo problema, nelle piccole/medie aziende faccio sempre una lettera di nomina che scade contemporaneamente alla scadenza delle visite. Nella mia limitata esperienza è l'unico modo per non essere sanzionati per un ritardo nelle visite.

nofertiri9

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  • Re: Sanzione di € 1125 , vi sembra giusto?
  • (16/12/2008 18:24)

La Redazione il 16/12/2008 01:23 ha scritto:
Non è un effetto del D.lgs 81 perchè abbiamo notizie di tonnelate di sanzioni zona Fienze Siena da parte del Dipartimento Prov del Lavoro per lo stesso motivo anche in periodo pre 81, sotto egida 626.

:D eh no! con il 626 il max di sanzione (cfr. art. 92 per violazione art. 17 c.1.b) ) era di 3098 eurini, che 1/4 del massimo faceva "solo" 774,50.
1125 eurini, invece, è il quarto del massimo di 4500, previsto da art. 58 di coso 81 per violazione di art. 25 comma 1.b.) sempre di coso 81.
Dunque, è senza dubbio alcuno un "effetto coso 81"
Scusate, eh, ma non l'avevamo già toccata questa assurdità giuridica di punire così pesante qualcuno che non può influire più di tanto? O avete deciso che vi sta bene pagare anche perciò che non è in vostro potere prevenire/evitare/poter adempiere?
Certo, se anubi avesse mandato il fax potrebbe dimostrare carte alla mano che non è dipeso da lui. Il ragionamento difensivo è comunque abbastanza semplice: io sono pagato se faccio le visite, vi pare mai che io non le voglia fare?
Ma -come io temevo accadesse- la necessità di reperire fondi da un lato e la mancanza di chiarezza del disposto normativo dall'altro consente anche questo.

Certo, se scrivevano anche solo in uno dei tanti sub-commilli chi si deve interessare delle periodicità, magari...
Anubi, giusto per curiosità: ma al DdL è stata comminata sanzione per violazione art. 18 c. 1 lettere g e bb, che sono due volte 4500/4 cioè
2.250 eurini ???
E perchè ci dobbiamo mettere d'accordo, ok il medico non ha fatto la visita (anche se un solo mese, direi...) ma il DdL nemmeno ha mandato il lavoratore nè l'ha sospeso dalla mansione...!
Quante visite dovrà fare, anubi, per rientrare di ciò che non dipende da lui, o almeno non solo da lui?

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

anubi18

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  • Re: Sanzione di € 1125 , vi sembra giusto?
  • (16/12/2008 19:06)

nofertiri9 il 16/12/2008 06:24 ha scritto:

:D eh no! con il 626 il max di sanzione (cfr. art. 92 per violazione art. 17 c.1.b) ) era di 3098 eurini, che 1/4 del massimo faceva "solo" 774,50.
1125 eurini, invece, è il quarto del massimo di 4500, previsto da art. 58 di coso 81 per violazione di art. 25 comma 1.b.) sempre di coso 81.
Dunque, è senza dubbio alcuno un "effetto coso 81"
Scusate, eh, ma non l'avevamo già toccata questa assurdità giuridica di punire così pesante qualcuno che non può influire più di tanto? O avete deciso che vi sta bene pagare anche perciò che non è in vostro potere prevenire/evitare/poter adempiere?
Certo, se anubi avesse mandato il fax potrebbe dimostrare carte alla mano che non è dipeso da lui. Il ragionamento difensivo è comunque abbastanza semplice: io sono pagato se faccio le visite, vi pare mai che io non le voglia fare?
Ma -come io temevo accadesse- la necessità di reperire fondi da un lato e la mancanza di chiarezza del disposto normativo dall'altro consente anche questo.

Certo, se scrivevano anche solo in uno dei tanti sub-commilli chi si deve interessare delle periodicità, magari...
Anubi, giusto per curiosità: ma al DdL è stata comminata sanzione per violazione art. 18 c. 1 lettere g e bb, che sono due volte 4500/4 cioè
2.250 eurini ???
E perchè ci dobbiamo mettere d'accordo, ok il medico non ha fatto la visita (anche se un solo mese, direi...) ma il DdL nemmeno ha mandato il lavoratore nè l'ha sospeso dalla mansione...!
Quante visite dovrà fare, anubi, per rientrare di ciò che non dipende da lui, o almeno non solo da lui?

Complimenti per la preparazione. La mia sanzione è stabilita dall'art. 58 di coso 81 per violazione dell' art. 25 comma 1.b.) mentre quella del
D.L. è stabilita dall'art. 18 c. 1 lettere g e bb,.
Mi sa che mi conviene redigere Nomine con la scadenza ad un anno come
mi suggerisce il collega di Roma. Se vado per vie legali rischio gli
"epatociti" !!!

raspanti

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  • Re: Sanzione di € 1125 , vi sembra giusto?
  • (16/12/2008 20:42)

lucchetti il 16/12/2008 04:50 ha scritto:


Bolognese,
la sentanza citata riguarda il Datore di Lavoro, non il m.c. e non esclude il m.c.; si limita a dire che il d. di l. ha colpa, e non che la colpa è solo sua.. La tua situazione, da quel che mi pare di capire, comporta una sanzione per il m.c. ed il Datore di lavoro, ognuno per sue responsabilità, cioè, il Dat. di L. perchè non ha fatto fare visita ed il m.c. perchè non l'ha fatta. In parole povere la sanzione è per entrambi a meno che tu non riesca a sostenere di aver attivato una procedura tale da escludere una tua "colpa" nella visita non effettuata, un pò come suggeriva Billi.
In parole povere, aempre a mio modestissimo parere, la constestazione è inutile e ti conviene pagare. Purtroppo, in questa fase legislativa, tutti noi siamo come foglie al vento su un albero in autunno (è non siamo un sempreverde).

mah....forse tirerò un pò l'interpretazione della legge, ma a me mica torna più di tanto quello che dici.
1° non sta scritto da nessuna parte che il mc deve avvertire della scadenza di una visita. L'art 25 dice che il mc programma ed effettua la sorveglianza sanitaria. Il collega non si è rifiutato di effettuare la sorveglianza sanitaria nè tantomeno l'ha posticipata di sua iniziativa dopo che il ddl lo aveva avvertito della scadenza (allora sarei d'accordo sulla sanzione)
2° se il ddl avesse ottemperato (perchè lui è in obbligo!) all'art 18 non avrebbe tenuto a lavorare il dipendente con la idoneità scaduta e se non fosse stato a lavorare, il problema della idoneità non sarebbe esistito!....semplicemnte, il dipendente non lavora e finchè non lavora non necessita del giudizio di idoneità!!!!!
Per assurdo, io credo che una volta fatto il protocollo sanitario e una volta rilasciata l'idoneità dove sta scritto che la validità del certificato è annuale, se io,mc, non mi rifaccio vivo alla successiva scadenza, non credo di incorrere in nessuna violazione della legge. E' il ddl che deve preoccuparsi di mandare a visita il dipendente (altrimenti non lo può tenere a lavorare!). Che c'entro io?

lucchetti

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  • Re: Sanzione di € 1125 , vi sembra giusto?
  • (16/12/2008 21:55)

Raspanti,
le tue interpretazioni per me sono più che condivisibili ( e penso lo siano per la gran parte degli utenti del forum).
Però il problema è che il Collega è stato sanzionato (assieme al d. di l.) e deve decidere se pagare la "tangente" o rimettersi nelle mani del magistrato, che potrebbe dargli ragione o dargli torto, la sua interpretazione contro quella dell'UPG (e di altri UPG). Gli conviene vedere le carte?
Ovviamente si io fossi stato l'ispettore (o anche tu, mi pare ovvio), non avrei neppure lontanamente pensato non ad una sanzione, ma neppure a convocare il Collega.
Concludo dicendo (anzi ribadendo) che iniziano a non esserci margini per continuare a fare questo lavoro in ns. sicurezza, visto che chiunque ti può "impallinare" come e quando vuole (con sanzioni maggiorate, inoltre).
ciao
rocco.

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  • Re: Sanzione di € 1125 , vi sembra giusto?
  • (16/12/2008 22:22)

lucchetti il 16/12/2008 09:55 ha scritto:
Raspanti,
le tue interpretazioni per me sono più che condivisibili ( e penso lo siano per la gran parte degli utenti del forum).
Però il problema è che il Collega è stato sanzionato (assieme al d. di l.) e deve decidere se pagare la "tangente" o rimettersi nelle mani del magistrato, che potrebbe dargli ragione o dargli torto, la sua interpretazione contro quella dell'UPG (e di altri UPG). Gli conviene vedere le carte?
Ovviamente si io fossi stato l'ispettore (o anche tu, mi pare ovvio), non avrei neppure lontanamente pensato non ad una sanzione, ma neppure a convocare il Collega.
Concludo dicendo (anzi ribadendo) che iniziano a non esserci margini per continuare a fare questo lavoro in ns. sicurezza, visto che chiunque ti può "impallinare" come e quando vuole (con sanzioni maggiorate, inoltre).
ciao
rocco.

Ancora una volta, si pone di fronte al MC la possibilità di chinare la testa, e di accettare passivamente tutto quello che gli viene imposto.
Mi viene in mente quello che era scritto in un giornalino satirico ai tempi dell'università: "...basta che qualche testa bacata diffonda la notizia che quel tale professore non promuove se non fai tre capriole davanti a lui, per vedere tanti caproni allenarsi sui prati del Valentino...".

Andiamo con ordine...
L'articolo 2087 del Codice Civile dice che "... L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro..."
Quindi la responsabilità dell'integrità della salute dei dipendenti è del datore di lavoro, e non del MC.
Inoltre, l'articolo 25, comma 1, lettera b,del D.L. gs. 81/08, dice che "...effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41..."
Ora, mi potete spiegare coma può il MC "...effettuare la sorveglianza sanitaria" se il DDl, (al quale, giova ricordarlo, spetta tutelare la salute dei suoi dipendenti), non gli manda i dipendenti alle scadenze giuste, e che tocca a lui stesso DDL ricordare?
Se vogliamo proprio essere sofisti giuridicamente, possiamo dire che il collega avrebbe potuto indirizzare una missiva al DDL per ricordargli (anche se non ne era tenuto), le scadenze delle visite, ma, anche in assenza di tale comunicazione, mi pare che ci sia abbondante materiale, per un valido legale, per contestare la sanzione.
Invito quindi il collega a "...resistere, resistere, resistere..."

"...Stando sulle spalle dei giganti, ho visto più lontano..." Isaac Newton

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