francosic il 19/12/2008 11:26 ha scritto:
Adesso che conosciamo tutti i dati, io farei ricorso.
Per ANTO1234NELLA: certo che vale il 2087! Ma in questa situazione particolare, si applica (ed è stato giustamente applicato)l'art. 58 comma 1, lettera b) dell'81 (già in vigore nell'ottobre di quest'anno, almeno per questa parte).
Il problema è se è giusto applicarlo in questo caso, visto che ANUBI18 ha comunque soddisfatto (magari non proprio in modo eclatante) l'art. 25; insomma, non è errata la norma che viene applicata, è che ANUBI18 non ha commesso il reato.
Nel caso riguardante anubi18, non si può applicare il testo unico.
Vediamo il perchè.
Anubi18 è stato sanzionato a novembre/dicembre 2008.
Questo significa che la visita precedente, con scadenza annuale, era stata eseguita a novembre/dicembre 2007.
Dal momento che la sanzione comminatagli si riferisce a quella visita (non eseguita dopo il periodo temporale di un anno),all'epoca non era previsto nessun obbligo di "programmazione", quindi non è possibile applicare il testo unico, perchè, alla data della sua esecuzione il testo unico non esisteva ancora, e non è possibile applicarlo retroattivamente.
Valgono allora tutte le precedenti considerazioni, ed in particolare la presenza dell'art.2087 del codice cicivile che, giova ribadirlo, SCARICA IN MANIERA NETTA ED ASSOLUTA TUTTA LA RESPONSABILITA' DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEI SUOI DIPENDENTI UNICAMENTE SUL DATORE DI LAVORO.
Mi scuso per aver usato le maiuscole, che su internet equivalgono a gridare, ma mi sembra che non si riesca a capire questa semplicissima norma, e si trovino tutte le argomentazioni più assurde per giustificare una sanzione al MC che non ha nessun presupposto giuridico per esistere.
Mi auguro che il collega resista e si ooponga, magari chiedendo i danni a quell'ispettore.
Vogliamo finire, una volta per tutte, di farci mettere i piedi in testa da chiunque passi per la nostra strada?
"...Stando sulle spalle dei giganti, ho visto più lontano..." Isaac Newton
ANTO1234NELLA il 20/12/2008 01:21 ha scritto:
Nel caso riguardante anubi18, non si può applicare il testo unico.
Vediamo il perchè.
Anubi18 è stato sanzionato a novembre/dicembre 2008.
Questo significa che la visita precedente, con scadenza annuale, era stata eseguita a novembre/dicembre 2007.
Dal momento che la sanzione comminatagli si riferisce a quella visita
(non eseguita dopo il periodo temporale di un anno),all'epoca non era previsto nessun obbligo di "programmazione", quindi non è possibile applicare il testo unico, perchè, alla data della sua esecuzione il testo unico non esisteva ancora, e non è possibile applicarlo retroattivamente.
Valgono allora tutte le precedenti considerazioni, ed in particolare la presenza dell'art.2087 del codice cicivile che, giova ribadirlo, SCARICA IN MANIERA NETTA ED ASSOLUTA TUTTA LA RESPONSABILITA' DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEI SUOI DIPENDENTI UNICAMENTE SUL DATORE DI LAVORO.
Mi scuso per aver usato le maiuscole, che su internet equivalgono a gridare, ma mi sembra che non si riesca a capire questa semplicissima norma, e si trovino tutte le argomentazioni più assurde per giustificare una sanzione al MC che non ha nessun presupposto giuridico per esistere.
Mi auguro che il collega resista e si ooponga, magari chiedendo i danni a quell'ispettore.
Vogliamo finire, una volta per tutte, di farci mettere i piedi in testa da chiunque passi per la nostra strada?
Concordo su tutto il resto ma non che la sanzione si applichi alla visita del 2007. La sanzione si riferisce alla omissione della visita 2008 ed è in pieno 81.
Tcam
Medici indolenti & Aziende Netgroup
https://www.facebook.com/retemedicicompetenti/
Ora il ns. collega sanzionato, a cui và sempre la mia solidarietà come prima cosa (e sicuramente di tutti quelli che hanno scritto qualcosa), avrà capito che lui ha sicuramente e certamnete ragione (e c'é l'ha indubbiamente), però ha in tasca una sanzione ingiusta. All'Isp. non importa nulla, lui, o paga e chiude la cosa amministrativamente, o va altre, dal magistrato, da cui può avere ragione (è certamente e giustamente possibile) ma forse no (la vita è strana in Italia) e, se no, si pentiràò di non aver "oblato".
Un realista può farsi due conti e tradurre la cosa in: pago perchè mi costa meno e non rischio (hai dei rischi a non oblare: rinunci a sanare con un'ammenda, non è detto che il magistrato ti riammetta all'amenda si ti dà torto)). Io così farei, pur avendo palesemente ragione, perché ne ho viste troppe di storture e di certezze smentite da chi non sà neppure cosa è la ns. professione.
Comunque, il mio consiglio, prima di prendere la decisione finale, è quello di rivolgerti a chi si stà organizzando, anche con legali, per cercare di dare assistenza alla ns. categoria proprio nel pratico. Ad esempio puoi cercare su internet il sito CONAMECO, se già non lo conosci, ed inviare il materiale in tuo possesso e sentire il parere del loro legale esperto in ciò.
Comunque solidale, nel senso oggi a te, domani a me (sic!) dopodomani a qualche altro ns. amico o pari, ma mai alle cariatidi dei visitifici.
Vorrei sapere da ANTO1234NELLA: perchè mai nell'81/08 ci sono un'infinità di sanzioni a carico dei dirigenti, dei preposti, dei fabbricanti, ..., e del MC, se poi la "responsabilità del ddl è NETTA ED ASSOLUTA" ?
Condivido quanto detto da tutti gli altri colleghi e cioè che Anubi 18 non deve pagare per colpe che non possono essere addebitate a lui. A proposito della domanda fatta da qualche collega e cioè di quante visite dovrebbe fare Anubi 18 per rientrare dei 1125 euro, credo che dovrebbero essere parecchie per quei colleghi che con 30 euro effettuano visita medica, audiometria, spirometria,es. di laboratorio, sopralluogo in azienda e assemblea con i lavoratori.
Che ne pensa il collega ANUBI 18 (Pieluigi Bolognese)?
Salco
scolafig il 20/12/2008 03:31 ha scritto:
Condivido quanto detto da tutti gli altri colleghi e cioè che Anubi 18 non deve pagare per colpe che non possono essere addebitate a lui. A proposito della domanda fatta da qualche collega e cioè di quante visite dovrebbe fare Anubi 18 per rientrare dei 1125 euro, credo che dovrebbero essere parecchie per quei colleghi che con 30 euro effettuano visita medica, audiometria, spirometria,es. di laboratorio, sopralluogo in azienda e assemblea con i lavoratori.
Che ne pensa il collega ANUBI 18 (Pieluigi Bolognese)?
Chiedere € 30 all-inclusive significa rimetterci. Un qualsiasi Laboratorio di analisi per un emostandard + urine ti chiede almeno € 25.
lucchetti il 20/12/2008 06:06 ha scritto:
Ora il ns. collega sanzionato, a cui và sempre la mia solidarietà come prima cosa (e sicuramente di tutti quelli che hanno scritto qualcosa), avrà capito che lui ha sicuramente e certamnete ragione (e c'é l'ha indubbiamente), però ha in tasca una sanzione ingiusta. All'Isp. non importa nulla, lui, o paga e chiude la cosa amministrativamente, o va altre, dal magistrato, da cui può avere ragione (è certamente e giustamente possibile) ma forse no (la vita è strana in Italia) e, se no, si pentiràò di non aver "oblato".
Un realista può farsi due conti e tradurre la cosa in: pago perchè mi costa meno e non rischio (hai dei rischi a non oblare: rinunci a sanare con un'ammenda, non è detto che il magistrato ti riammetta all'amenda si ti dà torto)). Io così farei, pur avendo palesemente ragione, perché ne ho viste troppe di storture e di certezze smentite da chi non sà neppure cosa è la ns. professione.
Comunque, il mio consiglio, prima di prendere la decisione finale, è quello di rivolgerti a chi si stà organizzando, anche con legali, per cercare di dare assistenza alla ns. categoria proprio nel pratico. Ad esempio puoi cercare su internet il sito CONAMECO, se già non lo conosci, ed inviare il materiale in tuo possesso e sentire il parere del loro legale esperto in ciò.
Comunque solidale, nel senso oggi a te, domani a me (sic!) dopodomani a qualche altro ns. amico o pari, ma mai alle cariatidi dei visitifici.
Ti ringrazio per il consiglio.
anubi18 il 20/12/2008 05:39 ha scritto:
Ti ringrazio per il consiglio.
Lunedì contatterò il Legale del CONAMECO e speriamo di avere
buone notizie.
ANTO1234NELLA il 20/12/2008 01:21 ha scritto:
Nel caso riguardante anubi18, non si può applicare il testo unico.
Vediamo il perchè.
Anubi18 è stato sanzionato a novembre/dicembre 2008.
Questo significa che la visita precedente, con scadenza annuale, era stata eseguita a novembre/dicembre 2007.
Dal momento che la sanzione comminatagli si riferisce a quella visita (non eseguita dopo il periodo temporale di un anno),all'epoca non era previsto nessun obbligo di "programmazione", quindi non è possibile applicare il testo unico, perchè, alla data della sua esecuzione il testo unico non esisteva ancora, e non è possibile applicarlo retroattivamente.
Valgono allora tutte le precedenti considerazioni, ed in particolare la presenza dell'art.2087 del codice cicivile che, giova ribadirlo, SCARICA IN MANIERA NETTA ED ASSOLUTA TUTTA LA RESPONSABILITA' DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEI SUOI DIPENDENTI UNICAMENTE SUL DATORE DI LAVORO.
Mi scuso per aver usato le maiuscole, che su internet equivalgono a gridare, ma mi sembra che non si riesca a capire questa semplicissima norma, e si trovino tutte le argomentazioni più assurde per giustificare una sanzione al MC che non ha nessun presupposto giuridico per esistere.
Mi auguro che il collega resista e si ooponga, magari chiedendo i danni a quell'ispettore.
Vogliamo finire, una volta per tutte, di farci mettere i piedi in testa da chiunque passi per la nostra strada?
Ti ringrazio per la solidarietà.
Grazie a tutti voi sto valutando il ricorso alla Procura della Repubblica. Lunedì contatterò il Legale della CONAMECO. Ti terrò aggiornata. Buon week end
Anubi 18
francosic il 20/12/2008 02:45 ha scritto:
Vorrei sapere da ANTO1234NELLA: perchè mai nell'81/08 ci sono un'infinità di sanzioni a carico dei dirigenti, dei preposti, dei fabbricanti, ..., e del MC, se poi la "responsabilità del ddl è NETTA ED ASSOLUTA" ?
Volevo evitare la polemica con francosic, ma vedo che vuole tirarmici dentro per i capelli, e allora sono costretto, mio malgrado, a rispondergli.
Per prima cosa ritengo che la medicina del lavoro sia prerogativa principalmente dei medici del lavoro, e che gli "esperti della prevenzione" dovrebbero occuparsi di prevenzione, e lasciare le questioni che riguardano i medici ai medici.
Secondariamente, francosic, è inutile menare il can per l'aia: il medico competente è plurisanzionato, nel testo unico, PER MANCANZE RICONDUCIBILI AL SUO OPERATO, E NON A QUELLO DEGLI ALTRI.
Nel caso specifico, la mancanza è CHIARAMENTE del DDL, che non gli ha inviato i dipendenti alla visita medica.
L'art. 2087 del codice civile, per quanto sembra non piacerti molto, per tua sfortuna continua ad esistere, ed è quello, per esempio, che ha consentito a Guariniello di condannare i vertici di un noto gruppo bancario per danni procurati ad alcuni dipendenti, a causa dell'uso di videoterminali, QUANDO NON ESISTEVA ANCORA IL D.L. gs. 626/94.
Questo per ribadire (spero per l'ultima volta), che la responsabilità della salute dei propri dipendenti, è a carico assoluto del DDL, compreso il doversi ricordare della scadenza degli accertamenti sanitari.
Ci vuole così tanto a capirlo?
Infine, per rispondere anche all'intervento di tcam, l'81/08, nel caso di anubi18 non si può applicare, semplicemente perchè non ha valore retroattivo.
La visita medica che doveva essere eseguita nel dicembre 2008, era la scadenza annuale di un'altra visita eseguita nel dicembre 2007.
A quella data, il testo unico non esisteva ancora, E QUINDI NON ESISTEVA, PER IL MC, L'OBBLIGO DI "PROGRAMMARE" le visite mediche.
Facendo un'ispezione nel dicembre 2008, COME PUO' UN ISPETTORE SANZIONARE UN MC PER LA MANCATA OSSERVAZIONE DI UN ARTICOLO CHE, QUANDO AVREBBE DOVUTO ESSERE OSSERVATO (OVVEROSIA AL MOMENTO DI DOVER PROGRAMMARE LA PROSSIMA SCADENZA, CIOE' A DICEMBRE 2007), NON ESISTEVA ANCORA?
"...Stando sulle spalle dei giganti, ho visto più lontano..." Isaac Newton
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