Premetto che sono integalmente sulla linea di anto234nella, e mi permetterei di aggiungere alcune osservazioni/sostegni nel merito, anche io un pochetto tirata per i capelli.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 25 c.2: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Tuttavia, io proprio in questi giorni ho visto un mio cliente rinviato a giudizio per una pretesa violazione del 152/06 commessa nel 2005.... Quindi, possibile che succeda è possibile per quanto esplicitamente vietato, ma poi sarà la giurisprudenza a fare testo.
Vero che se i giudici si trovano in corsa a dover assolvere anche Alti Personaggi perchè nel frattempo quelle certe cose sono state depenalizzate, per par condicio si sentiranno di poter prendere per l'orecchio chi ha fatto l'altro ieri qualcosa che da ieri è proibita, ma insomma la Costituzione è quella: se cominciamo a metterla in forse e allora ditecelo che chiediamo asilo politico al Botswana.
Poi, se fosse compito istituzionale e legale del MC curarsi delle scadenze, a questo punto chiunque gli prenda un coccolone potrebbe citare in giudizio anche il Medico di Famiglia, cui è affidata la cura della salute di ciascuno di noi, perchè magari non ci ha fatto fare la mammografia o il Pap Test secondo le LG della prevenzione oncologica, o semplicemente perchè non ci ha fatto vaccinare contro l'influenza. Che poi moltissimi MC siano diligenti nel loro lavoro sino a ricordare più che per tempo ai DdL le scadenze, questo è un altro fatto. Comunque, sappiate che il gran successo dei centri di servizi è partito proprio da questo, ossia dal fatto che loro si presentano dicendo "signor Datore, se lei si affida noi non si dovrà più preoccupae delle scadenze, ci pensiamo noi in sua vece."
Infine, il MC non ha legalmente il potere di arrivare in fabbrica alla scadenza e di visitare il lavoratore, che se così facesse -prescindendo da un ordine o anche solo da un accordo con l'Imprenditore- commetterebbe un palese abuso di potere, in quanto i lavoratori NON sono dipendenti del MC e sottoporli a visita, arbitrariamente rispetto alla produzione anche se legittimamente rispetto a ciò che sembrano pensare certi UPG, potrebbe provocare un'alterazione dannosa del ciclo produttivo. Questo sarebbe a sua volta un reato costituzionale, in quanto l'art. 41 sempre della Costituzione dice che "l'iniziativa economica privata è libera", e che è la Legge che "determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali." Fatto solvo ogni altro diritto di risacimento del danno da parte del DdL: e se gli avete bloccato la produzione proprio nel bel mezzo di una commessa con penalità per ritardo di consegna?
Il MC non può disporre degli altrui dipendenti proprio piacimento, questo mi pare ovvio.
Quindi, concludo riportando la frase scritta da anto1234nella nel suo precedente post:
ANTO1234NELLA il 20/12/2008 01:21 ha scritto:
Vogliamo finire, una volta per tutte, di farci mettere i piedi in testa da chiunque passi per la nostra strada?
Poi, ognuno di voi si regoli come crede; io non sono MC e intervengo solo in punta di principio: però, sono e vorrei continuare ad essere cittadina italiana, e vorrei tanto che la smettessimo di essere il paese dei furbetti e di quelli che sottopongono il diritto al tornaconto economico. Il risultato di tali comportamenti è -credo- palesemente sotto gli occhi di chiunque.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Mi sembra un po' esagerato scomodare la Costituzione o il CC.
Semplicemente: l'art. 25 dell'81, fra gli obblighi del MC prevede che lo stesso MC "programma ed effettua la ss" ed all'art. 58, in coerenza, lo sanziona se non la fa. Allora, se ANUBI18 ritiene di avere programmato, ed io ritengo lo abbia fatto, può fare ricorso con buone probabilità di avere ragione. Se no, paga la sanzione (a meno che non riesca a cambiare l'81).
E questa, non è una questione di "medicina del lavoro", ma di interpretazione di una norma. Lascio comunque, le questioni che competono ai medici, ai medici; anche se il principio, mi preoccupa un po'.
francosic il 21/12/2008 10:29 ha scritto:
Mi sembra un po' esagerato scomodare la Costituzione o il CC.
Semplicemente: l'art. 25 dell'81, fra gli obblighi del MC prevede che lo stesso MC "programma ed effettua la ss" ed all'art. 58, in coerenza, lo sanziona se non la fa. Allora, se ANUBI18 ritiene di avere programmato, ed io ritengo lo abbia fatto, può fare ricorso con buone probabilità di avere ragione. Se no, paga la sanzione (a meno che non riesca a cambiare l'81).
E questa, non è una questione di "medicina del lavoro", ma di interpretazione di una norma. Lascio comunque, le questioni che competono ai medici, ai medici; anche se il principio, mi preoccupa un po'.
tranquillo francosic, qui c'è spazio per tutti coloro che vogliono dare una mano a capirci di più, come te. Nessuno ha la verità in tasca ma in tanti si riesce a ragionare meglio....
La redazione di MedicoCompetente.it
francosic il 21/12/2008 10:29 ha scritto:
Mi sembra un po' esagerato scomodare la Costituzione o il CC.
Semplicemente: l'art. 25 dell'81, fra gli obblighi del MC prevede che lo stesso MC "programma ed effettua la ss" ed all'art. 58, in coerenza, lo sanziona se non la fa. Allora, se ANUBI18 ritiene di avere programmato, ed io ritengo lo abbia fatto, può fare ricorso con buone probabilità di avere ragione. Se no, paga la sanzione (a meno che non riesca a cambiare l'81).
E questa, non è una questione di "medicina del lavoro", ma di interpretazione di una norma. Lascio comunque, le questioni che competono ai medici, ai medici; anche se il principio, mi preoccupa un po'.
Ci avviciniamo al Natale, e quindi farò il bravo.
Mi limiterò a due considerazioni:
1) Nel caso in questione, non c'è nessuna violazione dell'art. 25 del testo unico, perchè, come giustamente fa rilevare nofertiri9 (e che ringrazio per la solidarietà), all'epoca della visita precedente ( e che fa fede per l'eventuale sanzione, visto che in quella data, e solo in quella data, si sarebbe dovuto "programmare"), non esisteva ancora il testo unico, e quindi non si può sanzionare con valenza retroattiva. Chissa se si riesce a capire questa semplicissima considerazione...per alcuni sembra arabo.
2) Non si tratta di questioni di "medicina del lavoro", e, ovviamente, ognuno è pienamente libero di esprimere le proprie opinioni, ma, se lo fa citando leggi, dovrebbe conoscerle.
Per esempio, non dovrebbe dire che "si può fare ricorso", perchè il ricorso per via gerarchica è stato abolito dall'entrata in vigore del D.L. gs. 758/94, il quale stabilisce che, se si rifiuta la prescrizione impartita dagli UPG,ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale, trascorsi i termini previste per legge, gli stessi UPG segnalano al PM la non ottemperanza della prescrizione stessa da parte del contravventore, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
A questo punto il PM o archivia il caso, oppure chiede al GIP il rinvio a giudizio del contravventore.
Se si verifica la seconda opzione, il GIP ha, ora, tre strade davanti a se: archivia il caso, emette un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, oppure rinvia a giudizio il contravventore.
In quest'ultimo caso, si va finalmente in corte di assise, davanti ad un giudice monocratico, e, finalmente, il contravventore può, nel corso del dibattimento, far valere le sue ragioni.
Vedi, francosic, non si deve "preoccuparsi un pò", si deve solo conoscere le leggi.
"...Stando sulle spalle dei giganti, ho visto più lontano..." Isaac Newton
E' vero: conosco poco le leggi; difatti mi considero un tecnico della prevenzione, e non un legale. Ma più di 35 anni di sicurezza, e molti processi, mi hanno insegnato qualcosina.
Allora: l'art. 25 è entrato in vigore, giorno più giorno meno, il 15 maggio di quest'anno. E non ha proroghe. Questo significa che la programmazione andava attuata appunto dal 15 maggio in poi: ovvero il MC doveva programmare le visite in scadenza da quel giorno in poi. Comprese quindi quelle di ottobre.
Per quanto riguarda il "ricorso": il termine è stato usato dallo stesso ANUBI18: perchè mai non lo ha contestato a lui? Io l'ho ripreso, ed ho sbagliato:in effetti si chiama "Richiesta di archiviazione al PM". Viene usata poco, ma in qualche caso funziona.
Infine: ma se non era Natale, cosa mi scriveva? Da parte mia, comunque, Auguri sinceri.
francosic il 22/12/2008 05:55 ha scritto:
E' vero: conosco poco le leggi; difatti mi considero un tecnico della prevenzione, e non un legale. Ma più di 35 anni di sicurezza, e molti processi, mi hanno insegnato qualcosina.
Allora: l'art. 25 è entrato in vigore, giorno più giorno meno, il 15 maggio di quest'anno. E non ha proroghe. Questo significa che la programmazione andava attuata appunto dal 15 maggio in poi: ovvero il MC doveva programmare le visite in scadenza da quel giorno in poi. Comprese quindi quelle di ottobre.
Per quanto riguarda il "ricorso": il termine è stato usato dallo stesso ANUBI18: perchè mai non lo ha contestato a lui? Io l'ho ripreso, ed ho sbagliato:in effetti si chiama "Richiesta di archiviazione al PM". Viene usata poco, ma in qualche caso funziona.
Infine: ma se non era Natale, cosa mi scriveva? Da parte mia, comunque, Auguri sinceri.
E' vero: il MC doveva programmare le visite mediche dal 15 maggio in poi, ma non quelle che aveva eseguito prima di tale scadenza, altrimenti il testo unico avrebbe avuto valore retroattivo, e così non è.
Comunque non preoccuparti, francosic, non era mia intenzione bacchettarti; dammi pure del tu, e ti formulo i miei più cari auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo.
"...Stando sulle spalle dei giganti, ho visto più lontano..." Isaac Newton
Resto del mio parere per quanto riguarda la programmazione. Ti ringrazio per gli Auguri, che contraccambio. Prima o poi, spero di incontrarti per festeggiare, con un buon aperitivo, la revoca della sanzione di ANUBI18.
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