abordiga il 30/12/2008 03:20 ha scritto:
Buongiorno io mi regolo lasciando in azienda le lettere di consegna prefirmate da me che poi controfirmate dai lavoratori verranno consegnate con le cartelle dall'azienda stessa..
Una domanda ATTINENTE. Per le cartelle dei dimessi antecedenti il 15-5-08 come vi comportate?. Le tenete in azienda (o a casa) per il periodo relativo alla presctrizione dei possibili reati ? (mi pare 5 anni)
Grazie
Ogni proposta è ben accetta, ma credo che in caso di ispezione da parte dell'Organo di Controllo ti possa essere contestato la firma di trasmissione della cartella, mentre dall'altra parte non c'è quella di ricezione da parte del lavoratore (che starebbe in effetti ancora lavorando presso la tal azienda).
Mi rivolgo a chi abbia esperienza sui DOSP: quante volte avete trovato la trasmissione compilata?? Nella mia modestissima esperienza (di cat. B) ben poche.
Cordialità.
abordiga il 30/12/2008 03:20 ha scritto:
Buongiorno io mi regolo lasciando in azienda le lettere di consegna prefirmate da me che poi controfirmate dai lavoratori verranno consegnate con le cartelle dall'azienda stessa..
Una domanda ATTINENTE. Per le cartelle dei dimessi antecedenti il 15-5-08 come vi comportate?. Le tenete in azienda (o a casa) per il periodo relativo alla presctrizione dei possibili reati ? (mi pare 5 anni)
Grazie
mi sembra la soluzione migliore. io le cartelle tendo a tenerle in azienda in un armadio blindato in una azienda che tiene molto alla sicurezza( non dei lavoratori,ma dei dati ) nelle altre in schedari chiusi a chiave. in entrambi i casi le chiavi le ho solo io, così in caso di interruzione del rapporto di lavoro come mc consegno le chiavi in plico chiuso sigillato in modo che il mc subentrante e solo lui possa aprirlo e avere accesso alle cartelle. preparo anche un verbale di consegna in duplice copia cfirmato da me e dal Ddl (prima del DL 81 le chiavi le consegnavo all RSPP. saluti e buon anno a tutti
La cartella sanitaria, alla cessazione rapporto di lavoro (del lavoratore) va consegnata al lavoratore stesso. Occorre pertanto poter dimostrare, in caso di contenzioso, che si è fatto tutto quanto possibile per consegnare la cartella al lavoratore (es: raccomandata RR). Attenzione: va consegnata tutta la documentazione in possesso del Medico Competente e non si alcun titolo per farne copia e tenerla presso di sé o presso l'azienda: è un reato! Quindi, per i casi che non vanno inoltrati all'ISPESL, la cartella va data al lavoratore senza tenerne copia alcuna.
In caso di cessazione dell'incarico, la documetazione non va consegnata al successivo medico competente, ma al Datore di Lavoro. Sarà lui a fornila al nuovo MC, nel rispetto dell D.Lgs.vo 196/03.
Per i cessati prima del 15/5/08, innanzitutto la legge non può mai essere retroattiva, e l'obbligo (e la sanzione) scatta "alla cessazione del rapporto di lavoro", quindi vale per quelli che hanno cessato dopo il 15/5/08. Per gli altri consiglio di tentare di consegnarla, anche tramite l'Azienda e sempre nel rispetto della legge sulla privacy; ma è un "optional".
ma vogliamo essere sinceri ? Quanti DDL comunicano ,specie se imprese artigiane, al MC il licenziamento o le dimissioni di un lavoratore ?
O il MC deve oltre al postino fare giornalmente ,per ogni azienda ,il frate cercatore.!!! Credo che sarà proprio il caso di cambiar registro.
altrimenti 32 anni di medico del lavoro andranno .....a farsi fottere!!
"vi sono due obiettivi nella vita:
primo- ottenere ciò che vuoi e poi godertelo.
SOLO I PIU' SAGGI RIESCONO A PERSEGUIRE IL SECONDO." ---Logan Smith
bernardo il 02/01/2009 12:02 ha scritto:
La cartella sanitaria, alla cessazione rapporto di lavoro (del lavoratore) va consegnata al lavoratore stesso. Occorre pertanto poter dimostrare, in caso di contenzioso, che si è fatto tutto quanto possibile per consegnare la cartella al lavoratore (es: raccomandata RR). Attenzione: va consegnata tutta la documentazione in possesso del Medico Competente e non si alcun titolo per farne copia e tenerla presso di sé o presso l'azienda: è un reato! Quindi, per i casi che non vanno inoltrati all'ISPESL, la cartella va data al lavoratore senza tenerne copia alcuna.
In caso di cessazione dell'incarico, la documetazione non va consegnata al successivo medico competente, ma al Datore di Lavoro. Sarà lui a fornila al nuovo MC, nel rispetto dell D.Lgs.vo 196/03.
Per i cessati prima del 15/5/08, innanzitutto la legge non può mai essere retroattiva, e l'obbligo (e la sanzione) scatta "alla cessazione del rapporto di lavoro", quindi vale per quelli che hanno cessato dopo il 15/5/08. Per gli altri consiglio di tentare di consegnarla, anche tramite l'Azienda e sempre nel rispetto della legge sulla privacy; ma è un "optional".
D'accordo con Graziano su tutto meno che nel considerare "reato" trattenersi copia della cartella e della documentazione sanitaria. Siamo dell'avviso opposto: riteniamo opportuno (anche se non obbligatorio) che il mc (con tutte le garanzie di sicurezza dei dati) tenga copia della documentazione specie nei casi in cui non sia obbligatorio l'invio all'Ispesl: è l'unico modo per poter rispondere ad eventuali e future richieste di Inail, A.G., danni in sede civile, ddl, lavoratori stessi ecc.
La redazione di MedicoCompetente.it
[cite]La Redazione il 02/01/2009 01:05 ha scritto:
Il D.Lgs.vo 81 è chiaro sui casi in cui si può (o si deve) fare copia della cartella sanitaria (es: art. 25 comma 1 lettere f e h, art. 243 comma 8 e casi previsti dal DM 155/07) mentre il comma "e" è altrettanto chiaro su cosa debba fare il MC: consegnare "la documentazione sanitaria in suo possesso" (quindi anche eventuali copie effettuate). Ricordate che il medico competente non è il proprietario delle cartelle, ma il custode (comma c: "istituisce...aggiorna...custodisce). Pertanto non può farne arbitrariamente copia, in caso di cessazione, senza l'autorizzazione del lavoratore che è il proprietario definitivo del documento. Non possiamo fare come ci pare ( o ci sembrerebbe giusto) ma quello che la legge obbliga o consente, tenendo presente che c'è un'altra normativa (D.Lgs.vo 196/03) che disciplina la detenzione e il trattamento di dati personali e sensibili, con pesanti sanzioni per la detenzione ed il trattamento al di fuori dei casi previsti per legge. E la legge dice che alla cessazione del lavoro tutto va consegnato al lavoratore o all'ISPESL, prevedendo esattamente quando e come fare copia. L'autorizzazione generale del Garante (che qualcuno potrebbe invocare) vale finchè siamo Medici Competenti; quando il lavoratore cessa l'attività cessa contestualmente anche la nostra funzione nei suoi confronti e non abbiamo più alcun titolo per detenere i dati di quel lavoratore.
Saluti e Auguri a tutti, specialmente a chi fa copia "motu proprio" delle cartelle! (Io comunqe non tengo nulla!).
Graziano
bernardo il 02/01/2009 02:12 ha scritto:
[cite]La Redazione il 02/01/2009 01:05 ha scritto:
Il D.Lgs.vo 81 è chiaro sui casi in cui si può (o si deve) fare copia della cartella sanitaria (es: art. 25 comma 1 lettere f e h, art. 243 comma 8 e casi previsti dal DM 155/07) mentre il comma "e" è altrettanto chiaro su cosa debba fare il MC: consegnare "la documentazione sanitaria in suo possesso" (quindi anche eventuali copie effettuate). Ricordate che il medico competente non è il proprietario delle cartelle, ma il custode (comma c: "istituisce...aggiorna...custodisce). Pertanto non può farne arbitrariamente copia, in caso di cessazione, senza l'autorizzazione del lavoratore che è il proprietario definitivo del documento. Non possiamo fare come ci pare ( o ci sembrerebbe giusto) ma quello che la legge obbliga o consente, tenendo presente che c'è un'altra normativa (D.Lgs.vo 196/03) che disciplina la detenzione e il trattamento di dati personali e sensibili, con pesanti sanzioni per la detenzione ed il trattamento al di fuori dei casi previsti per legge. E la legge dice che alla cessazione del lavoro tutto va consegnato al lavoratore o all'ISPESL, prevedendo esattamente quando e come fare copia. L'autorizzazione generale del Garante (che qualcuno potrebbe invocare) vale finchè siamo Medici Competenti; quando il lavoratore cessa l'attività cessa contestualmente anche la nostra funzione nei suoi confronti e non abbiamo più alcun titolo per detenere i dati di quel lavoratore.
Saluti e Auguri a tutti, specialmente a chi fa copia "motu proprio" delle cartelle! (Io comunqe non tengo nulla!).
Graziano
La riposta, semplice, l'hai data tu. Se può essere utile tenere da parte del mc copia della documentazione sanitaria del lavoratore (ed è sicuramente utile) è sufficiente, contestualmente alla consegna della documentazione, farsi rilasciare l'autorizzazione dal lavoratore per detenerne una copia.
Certamente questo sarà più facile per chi gestisce la sorveglianza sanitaria con strumenti informatici.
La redazione di MedicoCompetente.it
Più che esaustive sono le risposte di bernardo e della Redazione: c'è poco da "interpretare" il D.Lgs. 81/08 è chiarissimo nello stabilire quando il MC possa trattenere documentazione sanitaria del lavoratore, ma soprattutto è molto chiaro nello stabilire che non può il MC trattenere copia della cartella clinica ma deve consegnare tutto al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro/incarico.
Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro
billi
Reato conservare copia della documentazione sanitaria? Come se non bastassero le assurdita' presenti nelle norme attuali, ci permettiamo di interpretare in senso punitivo per il MC cio' che e' inesistente? Ecco perche' le cose stanno andando in un certo modo!
Consegnata al lavoratore la documentazione in originale, avuta l'autorizzazione alla detenzione dei dati (informatici) come previsto dal 196/03, saro' in grado di ricostruire una cartella smarrita ( e' la norma) o di difendermi in caso di contestazioni future. (Una denuncia di MP fatta anni dopo la cessazione di ogni rapporto col lavoratore, come puo' essere gestita in assenza di dati?)
Il tutto nel massimo rispetto della legge.
Certo Guglielmo come tu ben precisi, "avuto il consenso del lavoratore" o liberatoria come la vuoi chiamare, conformemente alla 196/03. Ma senza questa dichiarazione, in senso assoluto, il D.LGS. non lo prevede.
Insomma la Tua è una giusta cautela con forma (dichiarazione) e sostanza (qualsiasi motivo possa servire al MC per MP od altri dati che possano essere contestati dai vari OO.VV.).
Ma pochi fanno così: fotocopiano e basta.
Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro
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