Il portale del Medico del Lavoro Competente

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Consegna documentazione sanitaria al lavoratore per cessazione incarico

Questo argomento ha avuto 35 risposte ed è stato letto 4631 volte.

bernardo

bernardo
Provenienza
Parma
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1018
  • Re: Consegna documentazione sanitaria al lavoratore per cessazione incarico
  • (03/01/2009 13:04)

Cari Colleghi, leggo spesso(non solo in questo forum) che per molti la prima preoccupazione è quella di "cautelarsi" in caso di contestazione. Questa "preoccupazione", nel caso specifco, sembra essere la principale motivazione per detenere copia delle cartelle (legalmente in quanto autorizzati dal lavoratore, ma più spesso - come diciamo a Parma- "di sfruso", e in questo caso, caro Billi, è effettivamente un reato). Io penso che la prima preoccupazione del MC dovrebbe essere quella di svolgere con capacità e diligenza il proprio lavoro, nella consapevolezza (concetto che va difeso e affermato in tutte le sedi) che in uno stato di diritto è chi accusa che deve produrre le prove, non chi si difende. Nello specifico, in caso di contestazione (bisognerebbe poi capire quale tipo di contestazione) è chi "contesta" che deve produrre le prove del supposto reato. Si è fatto l'esempio della denuncia di malattia professionale (da parte di terzi, se ho capito bene). Bene, se l'ipotesi è che il MC non abbia fatto bene il suo mestiere, è chi accusa che lo deve provare, magari producendo proprio la cartella sanitaria consegnata al lavoratore (e di cui chi vuole, nel rispetto della legge, può anche tenere copia). A questo punto delle due l'una: o l'accusa è fondata (ad esempio: il MC non ha applicato un adeguato protocollo sanitario, oppure ha diagnosticato la malattia ma non ha fatto la denuncia, ed in questi caso il fatto di avere o non avere la copia della cartella non cambia proprio nulla) oppure è infondata, ed anche in questo caso la copia che ci sia o non ci sia non cambia nulla, anche perché in sede processuale tutti gli atti prodotti sono comunque accessibili alle parti. In caso di cartella smarrita: se l'ha smarrita il MC mentre doveva custodirla, son cavoli amari. Se l'ha smarrita il lavoratore dopo che gli è stata consegnata e gli sono state fornite "le informazioni riguardo la necessità di conservazione" amen! Ma in questo caso, essendo stata smarrita la cartella dal lavoratore, una eventuale accusa non potrà provare proprio nulla!
Insomma, credo che se abbiamo come "faro" lo svolgimento in modo professionalmente corretto del nostro lavoro, non abbiamo nulla da temere, purché siano consapevoli dei nostri doveri e anche dei nostri diritti.

Saluti

Graziano

billi

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Ragusa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
645
  • Re: Consegna documentazione sanitaria al lavoratore per cessazione incarico
  • (03/01/2009 15:02)

Sono ben altri i reati che imperano nel nostro ambiente e poco hanno a che fare con la medicina del lavoro, solo che si fa finta di non vederli.

billi

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Ragusa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
645
  • Re: Consegna documentazione sanitaria al lavoratore per cessazione incarico
  • (03/01/2009 15:10)

continua dal post precedente....
un collega che conservi copia della documentazione e della cartella su cui ha registrato le visite fatte da lui direttamente, e' in una posizione sicuramente superiore rispetto a chi firma visite ed accertamenti effettuati da altri, nel classico gioco ben noto del prestanomismo e poi magari restituisce tutto al lavoratore.
Questi sono i veri problemi della medicina del lavoro, che se non rappresentano veri reati ( lo sono!), sicuramente sono dei bei tarli deontologici.

bernardo

bernardo
Provenienza
Parma
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1018
  • Re: Consegna documentazione sanitaria al lavoratore per cessazione incarico
  • (03/01/2009 16:56)

Sono ovviamente perfettamente d'accordo, ma che c'entra col discorso che facevamo? Si stava discutendo della possibilità (ed eventualmente della opportunità) di detenere copia della cartella, e delle condizioni necessarie per farlo, per chi lo ritiene utile, senza infrangere la legge. Che poi ci siano persone che compiono altri tipi di irregolarita o veri e propri reati (come firmare una cartella con dati di visite effettuate da altri, che configura il reato di falso documentale) non cambia la questione.
Ciao.

G.

matrix_med

matrix_med
Provenienza
Verona
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
5
  • Re: Consegna documentazione sanitaria al lavoratore per cessazione incarico
  • (06/01/2009 12:24)

Possibile protocollo per la consegna documentazione:
1. per le aziende per le quali si è ancora MC dopo l’EVENTO 81, è semplice, visita finale con la firma della cartella e consegna della stessa con l’opzione di tenuta o meno della copia previa firma di consenso dell’interessato se consenziente, altrimenti non si tiene nulla, se un lavoratore dovesse domettersi o io stesso.
2. per quelle perse (magari anche insolventi) dopo l’EVENTO 81, ma avute da prima, lettera raccomandata RR al DL con l’invito di dare ampia diffusione ai suoi dipendenti di presentarsi personalmente o delegare ( fotocopia documento identità e firma di colui che delega – un po’ come quando si va in posta per intendersi) presso il proprio ambulatorio per la firma sulla cartella sanitaria e la consegna della stessa per cessata attività al lavoratore. Per la tenuta della copia, come prima, se consenziente si altrimenti si rilascia il tutto. Contestualmente alla consegna della cartella, sempre in ottemperanza al art. 25 lett. e, gli fornisco le informazioni riguardo la necessità di conservazione della cartella.
Saluti

fancy

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Padova
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
51
  • Re: Consegna documentazione sanitaria al lavoratore per cessazione incarico
  • (09/01/2009 11:08)

bernardo il 02/01/2009 02:12 ha scritto:
[cite]La Redazione il 02/01/2009 01:05 ha scritto:

Il D.Lgs.vo 81 è chiaro sui casi in cui si può (o si deve) fare copia della cartella sanitaria (es: art. 25 comma 1 lettere f e h, art. 243 comma 8 e casi previsti dal DM 155/07)....

Scusate ma il DM 155/07 è ancora valido?
Ricordo che si tratta di: "Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626"; a quanto ne so io la 626 (purtroppo)non è più in vigore..
Comunque per la precisione nel 155/07 quando si parla di soli cancerogeni (Art. 5 coma 6) la conservazione della cartella sanitaria deve protrarsi per 40 anni senza nessun'altra specificazione, quindi non è chiaro chi conservi cosa; mentre in caso di esposizione congiunta a radiazioni ionizzanti nel coma 7 art. 5 le modalità di gestione sono più chiare in quanto ci si rifanno in sostanza all'art.90 del 230/95.

fancy

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Padova
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
51
  • Re: Consegna documentazione sanitaria al lavoratore per cessazione incarico
  • (09/01/2009 11:16)

Sempre a proposito della gestione del fine rapporto in caso di esposizione a cancerogeni faccio notare la seguente incongruenza di legge:nello stesso decreto 81 si dicono cose diverseper cui alla lettera f coma 1 art. 25 si parla di invio all'ispesl da parte del medico ed esclusivamente per via telematica, mentre all'art. 243 si parla di invio da parte del datore di lavoro e con modalità non meglio specificate (pare per via postale); insomma una gran confusione; voi come interpretate questo rebus??

bernardo

bernardo
Provenienza
Parma
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1018
  • Re: Consegna documentazione sanitaria al lavoratore per cessazione incarico
  • (09/01/2009 11:56)

insomma una gran confusione; voi come interpretate questo rebus??

Spiegazione: nella fretta di approvare il D.Lgs.vo 81 prima dello scioglimento delle Camere (altrimenti sarebbe caduta la delega e il TU sarebbe andato alle calende greche) hanno approfonditamente discusso il titolo I (non entro nel merito) mentre hanno fatto un bel "copia e incolla" del resto, cambiando solo i numeri degli articoli. Per cui ne sono venuti fuori un tot di errori, alcuni meramente materiali (tipo riferimenti ad articoli sbagliati, o fondi che invece di essere "riassegnati" sono "rassegnati") altri forieri di casini (sorry..) non indfferenti, quali quelli relativi alla consegna delle cartelle (il titolo I assegna il compito al MC, mentre nel titolo IX è rimasto il DL, che però non può farlo non essendo più il custode delle cartelle). Ma ci sono altri svarioni ancora più grossi: provate a vedere che dice l'allegato IV (cioè l'ex 303/56 coi numeri cambiati) sul primo soccorso...
Il DM 155/07 comunque vige ancora (art. 243 comma 9) ed inoltre, in via generale, l'art. 304 comma 3 specifica che fino alla emanazione dei decreti di armonizzazione (e, aggiungo, di correzione degli svarioni) i rinvii alle norme del 626 si intendono riferiti alle corrispondenti norme dell'81.

antoniomedh

antoniomedh
Provenienza
Verona
Professione
Medico Competente
Messaggi
12
  • Re: Consegna documentazione sanitaria al lavoratore per cessazione incarico
  • (16/01/2009 15:12)

Dubbio
la documentazione sanitaria per risoluzione rapporto lavoro con l’azienda o per cessata attività del lavoratore
1. al lavoratore, ai sensi dell’ art. 25 comma 1 lett. e. Cartella sanitaria in originale con gli allegati ( spiro, audio…);
2. al DL, oltre al resto ( sopralluoghi, riunioni, corsi, ecc…) copia della cartella sanitaria del lavoratore in busta sigillata per il successivo MC??? nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale ai sensi dell’ art. 25 comma 1 lett. d
Al lavoratore l’originale della cartella sanitaria e al DL copia in busta sigillata della cartella sanitaria di ciascun lavoratore?

pipius

pipius
Provenienza
Parma
Professione
Medico Competente
Messaggi
88
  • Re: Consegna documentazione sanitaria al lavoratore per cessazione incarico
  • (16/01/2009 15:35)

antoniomedh il 16/01/2009 03:12 ha scritto:
Dubbio
la documentazione sanitaria per risoluzione rapporto lavoro con l’azienda o per cessata attività del lavoratore
1. al lavoratore, ai sensi dell’ art. 25 comma 1 lett. e. Cartella sanitaria in originale con gli allegati ( spiro, audio…);
2. al DL, oltre al resto ( sopralluoghi, riunioni, corsi, ecc…) copia della cartella sanitaria del lavoratore in busta sigillata per il successivo MC??? nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale ai sensi dell’ art. 25 comma 1 lett. d
Al lavoratore l’originale della cartella sanitaria e al DL copia in busta sigillata della cartella sanitaria di ciascun lavoratore?

Ciò che hai messo al punto 2 non è scritto da nessuna parte del coso81, che è già abbastanza complicato e contraddittorio. Pertanto al DL non è dovuta alcuna copia di cartelle.

Quasi tutti i desideri del povero sono puniti con la prigione (Celine)

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti