pipius il 16/01/2009 03:35 ha scritto:
Ciò che hai messo al punto 2 non è scritto da nessuna parte del coso81, che è già abbastanza complicato e contraddittorio. Pertanto al DL non è dovuta alcuna copia di cartelle.
• Art. 25) comma 1 lett. d: consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale.
• Allegato 3a CESSAZIONE DELL’INCARICO DEL MEDICO
- Per cessazione dell’incarico, avvenuta il …………la presente
Cartella sanitaria e di rischi, completa di n. … allegati, viene consegnata al datore di lavoro
nella persona di …………………Data ……………….... Il medico competente ……………………………………….
Ecco, il mio dubbio nasce proprio da qui!
Che se fa?
antoniomedh il 16/01/2009 03:43 ha scritto:
• Art. 25) comma 1 lett. d: consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale.
• Allegato 3a CESSAZIONE DELL’INCARICO DEL MEDICO
- Per cessazione dell’incarico, avvenuta il …………la presente
Cartella sanitaria e di rischi, completa di n. … allegati, viene consegnata al datore di lavoro
nella persona di …………………Data ……………….... Il medico competente ……………………………………….
Ecco, il mio dubbio nasce proprio da qui!
Che se fa?
Non mi è chiaro il dubbio: entrambe le diciture dicono la stessa cosa, e cioè che quando il medico competente cessa l'incarico consegna tutta la documentazione sanitaria in suo possesso al datore di lavoro che nel rispetto della privacy (cioè senza aprire le buste) la consegnerà al nuovo medico competente.
Piuttosto c'è da dire che la dicitura riportata nell'allegato 3a non è di alcuna effettiva utilità: è sufficiente infatti consegnare in busta chiusa le cartelle al DL, ovviamente facendosi firmare la ricevuta stessa.
Ma siccome l'allegato 3a non è un modulo ad adozione obbligatoria, ma un modello di riferimento circa i requisiti minimi relativi agli esiti della visita medica (art. 41 comma 5, tanto che si può adottare anche un modello informatizzato, tutti gli elementi che non si riferiscono specificamente agli esiti della visita medica sono, giuridicamente parlando, "accessori" (cioè optional). Ciò che conta ai fini dell'art. 41 è che gli esiti siano riportati sulla cartella (cartacea o informatizzata)in modo da rispettare, nei contenuti, i requisti minimi di cui all'allegato 3a; per l'art. 25 ciò che conta è l'aver consegnato al DDL le cartelle in caso di cessazione dell'incarico.
per l'art. 25 ciò che conta è l'aver consegnato al DDL le cartelle in caso di cessazione dell'incarico.[/cite]Come sintesi intendo: copia delle cartelle al DDL (lett. d) e l’originale al lavoratore ( lett. l)?!
Grazie
e l’originale al lavoratore ( lett. l)?!
Grazie[/cite]errata corrige lett e
antoniomedh il 16/01/2009 10:04 ha scritto:
e l’originale al lavoratore ( lett. l)?!
errata corrige lett e
No, sono due casi diversi.
a) cessazione dell'incarico di MC presso un'azienda: si consegna tutto in orignale e in busta a chiusa al datore di lavoro, e nulla al lavoratore, a meno che questi non chieda espressamente (prima) il rilascio della copia, come può sempre fare. Il Datore di Lavoro consegnerà tutto in busta chiusa al nuovo MC;
b) cessazione del lavoro da parte del lavoratore (pensionamento, licenziamento) ancora due casi:
b1: la cartella va inviata all'IPESL (es: rischio cancerogeno): in questo caso l'originale va all'ISPESL (lasciamo perdere per il momento la questione dell'invio telematico..) e nulla al lavoratore, salvo ancora una volta questi non abbia richiesto (prima) la copia. Dopo può richiedere la copia all'ISPESL
b2: la cartella non va consegnata all'ISPESL: in questo caso l'originale va consegnato al lavoratore e basta.
In ogni caso: nessuna copia deve rimanere al datore di lavoro. Se il MC per sue ragioni vuole detenere una copia della cartella, deve essere espressamente autorizzato dal lavoratore.
bernardo il 16/01/2009 10:20 ha scritto:
No, sono due casi diversi.
a) cessazione dell'incarico di MC presso un'azienda: si consegna tutto in orignale e in busta a chiusa al datore di lavoro, e nulla al lavoratore, a meno che questi non chieda espressamente (prima) il rilascio della copia, come può sempre fare. Il Datore di Lavoro consegnerà tutto in busta chiusa al nuovo MC;
b) cessazione del lavoro da parte del lavoratore (pensionamento, licenziamento) ancora due casi:
b1: la cartella va inviata all'IPESL (es: rischio cancerogeno): in questo caso l'originale va all'ISPESL (lasciamo perdere per il momento la questione dell'invio telematico..) e nulla al lavoratore, salvo ancora una volta questi non abbia richiesto (prima) la copia. Dopo può richiedere la copia all'ISPESL
b2: la cartella non va consegnata all'ISPESL: in questo caso l'originale va consegnato al lavoratore e basta.
In ogni caso: nessuna copia deve rimanere al datore di lavoro. Se il MC per sue ragioni vuole detenere una copia della cartella, deve essere espressamente autorizzato dal lavoratore.
Mi sembra un'ottima interpretazione, "umana" direi per il MC del comma 1 lett e, e art 25. La parte del postino alla rincorsa (dei lavoratori sparsi per il mondo) mi sarebbe dispiaciuta non poco nell'ipotesi di una risoluzione del rapporto con il DDl, a maggior ragione se magari anche insolvenete, oltre il danno la beffa.
Grazie.
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