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Caccia all'errore

Questo argomento ha avuto 28 risposte ed è stato letto 3781 volte.

Nonnoguido

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  • Re: Caccia all'errore
  • (17/01/2009 16:18)

Altro problema:
ma perchè sul frontespizio della nuova cartella sanitaria, per intendersi, quella col codice fiscale e l'indirizzo dell'azienda e la firma del ddl (che non si modificherà piu') debbo indicare le pagine di cui fa parte con la dicitura: "La presente cartella sanitaria e di rischio è costituita da n. ____ pagine", quando queste aumenteranno periodicamente, anche due volte all'anno, con tutti gli esami che faremo? Non è un'incongruenza?
Si può eliminare questa voce stupida?

Guido Marchionni

bernardo

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  • Re: Caccia all'errore
  • (18/01/2009 22:01)

Nonnoguido il 17/01/2009 04:18 ha scritto:
Altro problema:
ma perchè sul frontespizio della nuova cartella sanitaria, per intendersi, quella col codice fiscale e l'indirizzo dell'azienda e la firma del ddl (che non si modificherà piu') debbo indicare le pagine di cui fa parte con la dicitura: "La presente cartella sanitaria e di rischio è costituita da n. ____ pagine", quando queste aumenteranno periodicamente, anche due volte all'anno, con tutti gli esami che faremo? Non è un'incongruenza?
Si può eliminare questa voce stupida?

Quella cartella non è un modello tassativo, ma un modello di riferimento circa i requisiti mimimi relativi riferiti agli esiti della visita medica (art. 41 commma 5) tanto che se scegli (come puoi benissimo fare) una cartella informatizzata, tutta la querelle sulle firme e sui numeri di pagina va a farsi benedire.
Si può usare qualsiasi cartella purché gli esiti della visita vengano riportati in modo tale da rispettare almeno i requisiti minimi contenuti nel modello di cui all'allegato 3a (che per la verità, è un gran brutto "modello di riferimento").

Nonnoguido

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  • Re: Caccia all'errore
  • (22/01/2009 20:34)

Quindi il "numero di pagine" potrebbe essere eliminato?
Oppure dobbiamo sperare in un ispettore/ medico ASL illuminato che legge il sito del "Mecdico Competente"?

Guido Marchionni

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  • Re: Caccia all'errore
  • (22/01/2009 21:18)

Nonnoguido il 22/01/2009 08:34 ha scritto:
Quindi il "numero di pagine" potrebbe essere eliminato?
Oppure dobbiamo sperare in un ispettore/ medico ASL illuminato che legge il sito del "Mecdico Competente"?

Non c'è bisogno di particolari illuminazioni, gli obblighi del MC sono esattamente definiti dall'art. 25...e fra questi non c'è la numerazione della pagine. Certo probabilmente troveremo qua e là qualche "creativo" con il pallino della numerazione delle pagine...se non riesci a convincerlo ignoralo saggiamente.

francosic

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  • Re: Caccia all'errore
  • (23/01/2009 10:53)

Purtroppo, "il numero di pagine" è indicato nell'allegato 3A dell'81/08(ma anche nel DM 155/2007)che contiene, secondo il comma 5 dell'art. 41, "i requisiti MINIMI" della cartella sanitaria. Tale comma è sanzionato dall'art. 58 comma 1 lettera d). Insomma, se invece di un creativo si trova un burocrate, si rischia la sanzione.

mtrinetti

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  • Re: Caccia all'errore
  • (23/01/2009 12:55)

Errore materiale art. 37 comma 12 laddove si cita l'art. 50 "Organismi paritetici" invece dell'art. 51.

bernardo

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  • Re: Caccia all'errore
  • (23/01/2009 17:08)

francosic il 23/01/2009 10:53 ha scritto:
Purtroppo, "il numero di pagine" è indicato nell'allegato 3A dell'81/08(ma anche nel DM 155/2007)che contiene, secondo il comma 5 dell'art. 41, "i requisiti MINIMI" della cartella sanitaria. Tale comma è sanzionato dall'art. 58 comma 1 lettera d). Insomma, se invece di un creativo si trova un burocrate, si rischia la sanzione.

Non credo. I requisiti minimi, e le sanzioni, riguardano gli esiti delle visite mediche (adrt. 41: "gli esiti delle visite...") non le cratteristiche della cartella. Per me l'allegato 3a è un modello di riferimento circa i requisiti minini degli esiti delle viste mediche. Del resto se usi la cartella informatica come espressamente previsto come fai a mettere preventivamente il numero di pagine? Lo potrai mettere nella cartella che eventualmente, su richiesta, stampi, ma a questo punto il numero di pagine dipende dalla dimensione intermini di bite dei dati inseriti. Quindi lo puoi fare dopo, ma non prima. Io ne sono convinto e così mi comporto. In caso di eventuale contravvenzione non pagherò e andrò in tribunale (l'ho già fatto una volta a proposito della custodia delle cartelle e ho vinto).

remix

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  • Re: Caccia all'errore
  • (23/01/2009 19:20)

bernardo il 23/01/2009 05:08 ha scritto:


Non credo. I requisiti minimi, e le sanzioni, riguardano gli esiti delle visite mediche (adrt. 41: "gli esiti delle visite...") non le cratteristiche della cartella. Per me l'allegato 3a è un modello di riferimento circa i requisiti minini degli esiti delle viste mediche. Del resto se usi la cartella informatica come espressamente previsto come fai a mettere preventivamente il numero di pagine? Lo potrai mettere nella cartella che eventualmente, su richiesta, stampi, ma a questo punto il numero di pagine dipende dalla dimensione intermini di bite dei dati inseriti. Quindi lo puoi fare dopo, ma non prima. Io ne sono convinto e così mi comporto. In caso di eventuale contravvenzione non pagherò e andrò in tribunale (l'ho già fatto una volta a proposito della custodia delle cartelle e ho vinto).

Vorrei poter condividere questa versione, ma possibilmente sulla base di fondamenti giuridici più convincenti: infatti, purtroppo, l’art. 58, comma 1, lett. d), nel disporre la sanzione, fa riferimento alla “violazione dell’art. 41, comma 5”, ma non precisa, come altrove è dato ritrovare “prima parte”, o, “primo periodo”: l’ambito di applicazione della sanzione, così, diventa tutto il disposto dell’art. 41, comma 1, lett. d), compresi i contenuti minimi di cui all’allegato 3A, non solo la parte che riguarda gli esiti delle visite da “allegare” alla cartella.
Quest’ultima, peraltro, mi sembra una discutibile dizione del legislatore che a proposito degli esiti della visita medica, forse meglio avrebbe fatto a dire “devono essere inseriti nella”, piuttosto che “devono essere allegati alla”.
Certo, resta fermo che la versione informatizzata della cartella non consente (salvi eventuali espedienti) di ottemperare al requisito delle firme del Datore di Lavoro e del Lavoratore, ma temo che nel prevederne l’utilizzo, secondo l’art. 53, il legislatore non abbia tenuto in debito conto i suddetti inconvenienti: dal che ne deriva che, nell’attesa di auspicabili affinamenti e chiarimenti, le modalità sicuramente meno accettabili sul piano concreto della gestione dei dati, ma purtroppo certamente più rassicuranti, sul piano delle possibili contestazioni di infrazione, siano quelle della cartella in formato cartaceo! Soluzione anacronistica, a maggior ragione ove si consideri che la cartella informatizzata consentirebbe al Medico Competente una più agevole fruizione di dati, anche al fine, se non altro, dell’adempimeto dell’obbligo di comunicazione degli stessi al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 40, D.Lgs. 81/2008!
In conclusione, si condividerà che necessitano, sull’argomento, urgenti chiarimenti ufficiali ed autorevoli, che se non fossero nel senso di consentire, senza tema di incorrere in infrazioni, l’utilizzo della cartella informatizzata (paradossalmente prevista dal legislatore, ma per certi versi “a rischio di sanzionabilità”) comporterebbero la necessità di modifiche al dettato normativo: perché attendere eventuali contestazioni ed esser costretti a “duellare” a causa di un impianto normativo poco limpido o scarsamente aderente a dinamiche moderne, efficienti e snelle di gestione della Sorveglianza Sanitaria? Perché, ancora una volta, questo pesante fardello sulle spalle del Medico Competente?

bernardo

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  • Re: Caccia all'errore
  • (23/01/2009 21:14)

remix il 23/01/2009 07:20 ha scritto:


Vorrei poter condividere questa versione, ma possibilmente sulla base di fondamenti giuridici più convincenti:

Comprendo i dubbi, ma ribadisco al mia convinzione che l'allegato non sia un modello obbligatorio ma un modello di riferimento. In generale i modelli obbligatori sono oggetto di specifici provvedimenti (Dm o simili) mentre questo non lo è e, oltretutto, contiene errori e presunti obblighi (tipo la firma del datore di lavoro) che non trovano riscontro nell'articolato (art. 18).
Inoltre nella mia diretta esperienza ho imparato, proprio nella causa cui facevo riferimento, che nella legge esistono obblighi tassativi ed elementi accessori non suscettibili di sanzione. Fui sanzionato perchè un ispettore non trovò le cartelle in azienda (tempi "626") infatti le avevo io per registrarle al PC. Il solerte collega (era un medico del lavoro...) puntando sul fatto che l'articolo diceva "istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria da custodire presso il datore di lavoro", mi elevò la contravvenzione. Il Giudice, in sede istruttuoria, cassò la faccenda perché, disse, l'elemento essenziale eventualmente sanzionabile poteva essere il non aver istituito e aggiornato la cartella, non il luogo di custodia, che costituiva una "prescrizione accessoria non oggetto di sanzioni".
Per analogia ritengo che l'obbligo definito dall'l'art. 41 comma 5 sia "allegare" gli esiti alla cartella, e quindi sia eventualmente sanzionabile il "non allegare gli esiti" in base ai requisiti minimi cointenuti nel modello 3a, e non il non aver adottato il modello 3a tale e quale.
Quindi io vado avanti per la mia strada, e per di più ti dirò che sto informatizzando tutto. Se qualcuno mi farà la contravvenzione andrò in giudizio: a volte è l'unico modo per definire una volta per tutte la questione. E a tal proposito qualche volta, discutendo tra il serio e il faceto con qualche collega delle ASL, quando lui o lei minacciano la contravvenzione su punti controversi io "minaccio" di non pagare la sanzione amministrativa "ex 758" e di andare in giudizio, e nella "minaccia" includo bonariamente la richiesta delle spese legali e i danni (metti che l'azienda mi "molli") in caso di vittoria. Beh..ti assicuro che la cosa non viene presa sottogamba...

remix

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  • Re: Caccia all'errore
  • (24/01/2009 09:35)

bernardo il 23/01/2009 09:14 ha scritto:


Comprendo i dubbi, ma ribadisco al mia convinzione che l'allegato non sia un modello obbligatorio ma un modello di riferimento [...] Se qualcuno mi farà la contravvenzione andrò in giudizio: a volte è l'unico modo per definire una volta per tutte la questione. E a tal proposito qualche volta, discutendo tra il serio e il faceto con qualche collega delle ASL, quando lui o lei minacciano la contravvenzione su punti controversi io "minaccio" di non pagare la sanzione amministrativa "ex 758" e di andare in giudizio, e nella "minaccia" includo bonariamente la richiesta delle spese legali e i danni (metti che l'azienda mi "molli") in caso di vittoria. Beh..ti assicuro che la cosa non viene presa sottogamba...

Mi fa piacere che tu comprenda i miei dubbi…potrebbe bastare ed essere per me significativo già questo…
Devo però, poiché non me la sento di accettare supinamente dettati normativi caratterizzati da palesi equivoci, peggio ancora quando possono essere di intralcio all’operato dei destinatari ed alla realizzazione dell’obiettivo, e poichè la mia linea non è quella di sfidare la sorte incrociando le dita, ma di favorirne, ove possibile e nel mio piccolo, l’evoluzione virtuosa nell’interesse comune (leggasi “modifiche alle norme vigenti”), devo a mia volta fare qualche riflessione sulla prima parte delle tue osservazioni.
Tu dici:“In generale i modelli obbligatori sono oggetto di specifici provvedimenti (Dm o simili) mentre questo non lo è”; ti faccio notare che l’Allegato 3A è richiamato da un articolo (41, comma 5) di un Decreto Legislativo (l’81/2008) che non poteva, per opportunità di stesura, che fare un rinvio ad una “appendice” che però è parte integrante del decreto stesso; decreto che definisce, addirittura, “contenuti minimi” quelli dell’Allegato 3A, che suona tanto come “da cui non si può prescindere”.
Quanto agli “errori” questi sono, appunto, possibilmente da correggere, ma non perché ve ne sono si può essere legittimati ad ignorare tout court il dettato normativo senza incorrere nel rischio di sanzioni.
Circa i “presunti obblighi” che non trovano riscontro nell’articolato (art. 18), purtroppo quello di cui si parla è da considerare obbligo più a carico del Medico Competente che del Datore di Lavoro (nulla di strano, pertanto, se nell’art. 18 non c’è alcun riscontro, mentre c’è un richiamo nell’art. 41).
Mi duole fare queste considerazioni, per diversi motivi: uno tra questi è che mi piacerebbe, invece, poter trovare argomentazioni che, al contrario di quanto da me riportato, come ho già detto, depongano a favore di una possibile ottimizzazione del ruolo del Medico Competente, e di un alleggerimento di un paradossale, controproducente ed a volte inutilmente ingombrante carico di incombenze e responsabilità a suo carico.
Ti ringrazio, comunque, sinceramente, per la franchezza con cui ti racconti e rispetto le tue scelte, anche se, ribadisco, non mi sembra così “salutare” doversi attrezzare da schermitori per disputare duelli (dall’esito incerto), quando sarebbe più giusto e auspicabile, dover “semplicemente” (come se già questo non fosse di per sé complesso) applicare il diritto (certo e) vigente.

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