Quello che dici ha senso e sarebbe auspicabile, ma in quanto esiste l,articolo 21 non puoi imporlo al committente o agli artigiani sebbene "falsi" . Possono scegliere loro. Anche perchè la tua definizione di "falso" artigiano" può essere opinabile e fonte di speculazioni. Anche un idraulico che fornisce una prestazione una tantum in un cantiere svolge "una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro"(art. 2) ma non puo essere definito falso...
bernardo il 14/01/2009 10:12 ha scritto:
Se l'artigiano è un artigiano solo formalmente (cioè per il fisco e la previdenza), ma lavora alle dipendenze (cioè agli ordini) del Datore di Lavoro, ai nostri fini è un lavoratore a tutti gli efetti (art. 2 "indipendentemente dalla tipologia contrattuale").
Il problema di chi paga effettivamente gli oneri è un problema contrattuale tra DL e "falso" artigiano(anche se al DL andrebbe menzionato il comma 2 dell'art. 15 ma, ripeto, è un problema suo).
Il vero artigiano in cantiere, ai nostri fini, è colui al quale viene affidata un'opera a termine, e che lavora in assoluta autonomia (es: idraulico che stennde le condotte per i sistemi di riscaldamento, elettricista che traccia gli impianti elettrici ecc.).
Dal punto di vista formale in questi casi normalmente io invio la fattura al Datore di Lavoro (committente). Altrimenti, se il "faslo artigiano" insiste, nella cartella e nel giudizio di indoneità scrivo che la visita è richiesta dal lavoratore autonomo ai sensi del comma 2 dell'art. 21.
Andrea Angelo Bordiga
Salve, a tutti.
Come interpretare l'allegato XVII dell'81/08(comma 2, lettera d)
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire al cpommittente o al responsabile dei lavori almeno:
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo.
Vi ringrazio in anticipo.
Se un azienda chiede ad un artigiano "puro" di effettuargli un lavoro, ha il diritto di verificare le competenze ed anche l'idoneità sanitaria che il "puro artigiano", anche se nolente, dovrà attestare all'azienda.
Ciò non significa sorveglianza sanitaria obbligatoria per l'autonomo ma requisito richiesto al singolo dall'appaltatore secondo la normativa.
"vi sono due obiettivi nella vita:
primo- ottenere ciò che vuoi e poi godertelo.
SOLO I PIU' SAGGI RIESCONO A PERSEGUIRE IL SECONDO." ---Logan Smith
Chi deve rilasciare il certificato d'idoneità sanitaria?
Grazie.
Non capisco la tua risposta.. Mi sembra contraddittoria. Secondo me sono due norme non coordinate
medlavorotar il 16/01/2009 08:15 ha scritto:
Se un azienda chiede ad un artigiano "puro" di effettuargli un lavoro, ha il diritto di verificare le competenze ed anche l'idoneità sanitaria che il "puro artigiano", anche se nolente, dovrà attestare all'azienda.
Ciò non significa sorveglianza sanitaria obbligatoria per l'autonomo ma requisito richiesto al singolo dall'appaltatore secondo la normativa.
Andrea Angelo Bordiga
abordiga il 19/01/2009 01:26 ha scritto:
Non capisco la tua risposta.. Mi sembra contraddittoria. Secondo me sono due norme non coordinate
Esatto, è un altro trofeo della "caccia agli errori". Non c'è (più) nessuna idoenità sanitaria da chiedere e il committente non ha nessun diritto/potere di chiedere una idoneità che la legge non prevede. Sempreché naturalmente si tratti un vero lavoratore autonomo (di nome e di fatto).
ettore il 16/01/2009 08:38 ha scritto:
Chi deve rilasciare il certificato d'idoneità sanitaria?
Grazie.
Se non cè obbligatorietà di sorveglianza sanitaria non c'è neppure l'obbligo di avere un MC per l'artigiano "puro".
Pertanto il certificato di buona salute rilasciato dal medico legale della ASL o dal medico di famiglia che attesti l'assenza di patologie in atto può essere sufficiente....Sic et SIG.....
"vi sono due obiettivi nella vita:
primo- ottenere ciò che vuoi e poi godertelo.
SOLO I PIU' SAGGI RIESCONO A PERSEGUIRE IL SECONDO." ---Logan Smith
medlavorotar il 19/01/2009 11:01 ha scritto:
Se non cè obbligatorietà di sorveglianza sanitaria non c'è neppure l'obbligo di avere un MC per l'artigiano "puro".
Pertanto il certificato di buona salute rilasciato dal medico legale della ASL o dal medico di famiglia che attesti l'assenza di patologie in atto può essere sufficiente....Sic et SIG.....
Infatti nel caso specifico non c'è nessun obbligo, ma nemmeno quello di presentare un certificato di "buona salute" o "sana e robusta costituzione". Tali certifcazioni sono state abrogate da tempo e non devono più essere né richieste né rilasciate.
Mi sono rivolto ai medici dello SPISAL per avere un chiarimento sulla questione dopo essere stato interpellato da un appaltatore nel cui cantiere lavorano tre artigiani con mansioni diverse, ognuno con la propria partita IVA. Mi è stato risposto che il dibattito è in corso anche allo SPISAL, e probabilmente non domanderebbero l'idoneità durante una normale ispezione. La richiesta verrebbe avanzata invece in caso di infortunio in cantiere da parte dell'artigiano.
Ho pensato quindi di raccogliere i dati sui rischi del lavoratore attraverso un'anamnesi lavorativa ed in base a questi procedere con gli accertamenti necessari (nel caso specifico per esposizione a polveri, rumore, vibrazioni e MMC). Validità del certificato: un anno (ovvero nell'attesa che il dibattito sulla legge porti a concrete risposte). In questo modo tutelo sia la loro salute, che la possibilità di lavorare. Sempre meglio, in questo caso, siano valutati da un medico del lavoro che dal medico di famiglia.
In assenza di VDR cos'altro si può fare?
lucas il 21/01/2009 06:42 ha scritto:
Mi sono rivolto ai medici dello SPISAL per avere un chiarimento sulla questione dopo essere stato interpellato da un appaltatore nel cui cantiere lavorano tre artigiani con mansioni diverse, ognuno con la propria partita IVA. Mi è stato risposto che il dibattito è in corso anche allo SPISAL, e probabilmente non domanderebbero l'idoneità durante una normale ispezione. La richiesta verrebbe avanzata invece in caso di infortunio in cantiere da parte dell'artigiano.
Ho pensato quindi di raccogliere i dati sui rischi del lavoratore attraverso un'anamnesi lavorativa ed in base a questi procedere con gli accertamenti necessari (nel caso specifico per esposizione a polveri, rumore, vibrazioni e MMC). Validità del certificato: un anno (ovvero nell'attesa che il dibattito sulla legge porti a concrete risposte). In questo modo tutelo sia la loro salute, che la possibilità di lavorare. Sempre meglio, in questo caso, siano valutati da un medico del lavoro che dal medico di famiglia.
In assenza di VDR cos'altro si può fare?
Andrea Angelo Bordiga
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