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medico del lavoro e avvocato

Questo argomento ha avuto 21 risposte ed è stato letto 7039 volte.

bernardo

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  • Re: medico del lavoro e avvocato
  • (18/01/2009 21:52)

billi il 17/01/2009 06:16 ha scritto:
Art 52? sostegno alla piccola e media impresa?

Ma no, ovviamente era il 42! (lavoro con l'Eeepc, che è molto piccolo e comodo, ma espone facilmente al rischio di sbagliare il tasto!).
Sulla questione art. 5 (per abordiga):

ART. 5. - Accertamenti sanitari.
"Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
...Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".

Il MC è una figura prevista dalla legge (successiva, quindi in ogni caso prevalente rispetto ad un eventuale ipotetico contrasto) con obblighi di sorvegllienza sanitaria secondo modalità e scadenze che non stabilisce il DDL, ma sono stabilite dalla legge stessa (oggi il D.Lgs.vo 81), che comunque non contempla la visita a richiesta del DDL, che quindi resta vietata, salvo il caso espressamente previsto dalla L.300/70 con accertamento da parte della struttura pubblica. Se il DDL vuole far effettuare una visita a sua rischiesta, si deve quindi rivolgere all'ASL e non al MC.
Il MC che effettua una visita a richiesta da parte del DL concorre, insieme a lui, a violare l'art. 5 della Legge 300/70.
Dopodiché, come su altri temi, ognuno fa come crede. Per esempio: nei centri abitati tutti sanno che non si possono superare i 50 Km/h, ma molti non rispettano il limite. Quello che è poco comprensibile però è che quando poi prendono la multa si lamentano.

abordiga

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  • Re: medico del lavoro e avvocato
  • (19/01/2009 01:04)

Si ma non mi hai ancora detto che ne pensi delle interpretazioni della cassazione..

bernardo il 18/01/2009 09:52 ha scritto:


Ma no, ovviamente era il 42! (lavoro con l'Eeepc, che è molto piccolo e comodo, ma espone facilmente al rischio di sbagliare il tasto!).
Sulla questione art. 5 (per abordiga):

ART. 5. - Accertamenti sanitari.
"Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
...Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".

Il MC è una figura prevista dalla legge (successiva, quindi in ogni caso prevalente rispetto ad un eventuale ipotetico contrasto) con obblighi di sorvegllienza sanitaria secondo modalità e scadenze che non stabilisce il DDL, ma sono stabilite dalla legge stessa (oggi il D.Lgs.vo 81), che comunque non contempla la visita a richiesta del DDL, che quindi resta vietata, salvo il caso espressamente previsto dalla L.300/70 con accertamento da parte della struttura pubblica. Se il DDL vuole far effettuare una visita a sua rischiesta, si deve quindi rivolgere all'ASL e non al MC.
Il MC che effettua una visita a richiesta da parte del DL concorre, insieme a lui, a violare l'art. 5 della Legge 300/70.
Dopodiché, come su altri temi, ognuno fa come crede. Per esempio: nei centri abitati tutti sanno che non si possono superare i 50 Km/h, ma molti non rispettano il limite. Quello che è poco comprensibile però è che quando poi prendono la multa si lamentano.

Andrea Angelo Bordiga

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  • Re: medico del lavoro e avvocato
  • (19/01/2009 11:28)

abordiga il 19/01/2009 01:04 ha scritto:
Si ma non mi hai ancora detto che ne pensi delle interpretazioni della cassazione..

Se mi citi una sentenza specifica ti dico cosa ne penso...per quanto può valere perché comunque le sentenze della Cassazione valgono solo per la causa cui si riferiscono, e su quella non c'è più nulla da discutere perché la Cassazione ha, appunto, cassato il caso.
Certo, le sentenze della Cassazione per le cause analoghe fanno giurisprudenza, ma assolutamente non fanno legge: ogni causa è una causa a sé.

angpalm

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  • Re: medico del lavoro e avvocato
  • (20/01/2009 13:15)

sentenza della cassazione sez.penale n. 24290/05. non l'ho letta, ma l'avvocato scrive che sono stati condannati mc ddl per non aver verificato lo stato di salute del lavoratore in momenti diversi da quelli programmati. p.s io degli avvocati mi fido poco

bernardo il 19/01/2009 11:28 ha scritto:


Se mi citi una sentenza specifica ti dico cosa ne penso...per quanto può valere perché comunque le sentenze della Cassazione valgono solo per la causa cui si riferiscono, e su quella non c'è più nulla da discutere perché la Cassazione ha, appunto, cassato il caso.
Certo, le sentenze della Cassazione per le cause analoghe fanno giurisprudenza, ma assolutamente non fanno legge: ogni causa è una causa a sé.

nu spicci mai te mparare (Nonnuma)

billi

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  • Re: medico del lavoro e avvocato
  • (20/01/2009 14:07)

Se interessato vai a questo articolo del mese http://www.medicocompetente.it/mese/p/5/

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  • Re: medico del lavoro e avvocato
  • (20/01/2009 15:47)

grazie,ho le mie buone ragioni per rifiutarmi di effettuare la visita medica su richiesta del ddl.

billi il 20/01/2009 02:07 ha scritto:
Se interessato vai a questo articolo del mese http://www.medicocompetente.it/mese/p/5/

nu spicci mai te mparare (Nonnuma)

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  • Re: medico del lavoro e avvocato
  • (20/01/2009 22:01)

angpalm il 20/01/2009 03:47 ha scritto:
grazie,ho le mie buone ragioni per rifiutarmi di effettuare la visita medica su richiesta del ddl.

Ho letto la sentenza. Nel caso specifico sembra che il MC si sia rifiutato di effettuare una visita a richiesta del lavoratore, a quanto pare motivata da ragioni sostenibili; pertanto, se è così, il medico ha sbagliato.
Successivamente la Corte afferma di ritenere che "gli accertamenti periodici di cui appunto all'art. 16 non sono solo quelli per così dire "programmati" e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati, quando il Medico Competente o il datore di lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità" e qui, a mio avviso, la Corte ha "toppato" quando introduce una visita "a richiesta del datore di lavoro" non prevista né dal 626 allora né dall'81 ora, ed espressamente vietata dall'art. 5 della legge 300/70.
In ogni caso nessuno potrà essere perseguito se non fa una visita richiesta dal datore di lavoro, perché non si può essere puniti per un reato che non è previsto dalla legge, e non c'è nessuna legge che pone tale obbligo (come ho detto la sentenza si riferisce nello specifico ad una visita ex art. 17). Si potrebbe invece essere puniti per averlo fatto, quantomeno in concorso con il DDL. Dico si potrebbe perché la legge 300/70 non mi risulta comprenda sanzioni.

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  • Re: medico del lavoro e avvocato
  • (21/01/2009 17:57)

Una domanda e una considerazione:

che succede , appunto, in caso di non rispetto di una norma non sanzionata?

La considerazione è che mi sembra che il nostro ordinamento vada sempre più verso un maggior " potere" del DL (se mirato a una azione preventiva ). La legge sugli stupefacenti introduce per la prima volta degli accertamenti a richiesta del DL (con giustificato motivo). E' vero che si tratta di rischi per terzi ma mi sembra una tendenza dei nostri legislatori...

cite]bernardo il 20/01/2009 10:01 ha scritto:

a mio avviso, la Corte ha "toppato" quando introduce una visita "a richiesta del datore di lavoro" non prevista né dal 626 allora né dall'81 ora, ed espressamente vietata dall'art. 5 della legge 300/70.
Si potrebbe invece essere puniti per averlo fatto, quantomeno in concorso con il DDL. Dico si potrebbe perché la legge 300/70 non mi risulta comprenda sanzioni.[/cite]

Andrea Angelo Bordiga

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  • Re: medico del lavoro e avvocato
  • (21/01/2009 18:48)

bernardo il 20/01/2009 10:01 ha scritto:


Ho letto la sentenza. Nel caso specifico sembra che il MC si sia rifiutato di effettuare una visita a richiesta del lavoratore, a quanto pare motivata da ragioni sostenibili; pertanto, se è così, il medico ha sbagliato.
Successivamente la Corte afferma di ritenere che "gli accertamenti periodici di cui appunto all'art. 16 non sono solo quelli per così dire "programmati" e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati, quando il Medico Competente o il datore di lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità" e qui, a mio avviso, la Corte ha "toppato" quando introduce una visita "a richiesta del datore di lavoro" non prevista né dal 626 allora né dall'81 ora, ed espressamente vietata dall'art. 5 della legge 300/70.
In ogni caso nessuno potrà essere perseguito se non fa una visita richiesta dal datore di lavoro, perché non si può essere puniti per un reato che non è previsto dalla legge, e non c'è nessuna legge che pone tale obbligo (come ho detto la sentenza si riferisce nello specifico ad una visita ex art. 17). Si potrebbe invece essere puniti per averlo fatto, quantomeno in concorso con il DDL. Dico si potrebbe perché la legge 300/70 non mi risulta comprenda sanzioni.

Vatti a leggere l'art.38 della legge 300 e poi dimmi se non vi sono sanzioni nella legge!!

bernardo

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  • Re: medico del lavoro e avvocato
  • (22/01/2009 22:08)

billi il 21/01/2009 06:48 ha scritto:


Vatti a leggere l'art.38 della legge 300 e poi dimmi se non vi sono sanzioni nella legge!!

Intendevo, naturalmente, sanzioni a carico del medico che effettua la visita, quando parlavo di "possibile concorso con il DDL", in quanto l'art. 5 pone un divieto esplicito dal Datore di Lavoro.
Resta valido per me comunque il consiglio di non farle.

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