che è quello che ha detto bernardo alle 22.51..
acapri il 10/02/2009 10:56 ha scritto:
In aggiunta io posso sì prendere per buono ciò che è riportato sul DVR, quindi parte l'idoneità, ma ho il sacrosanto dovere di analizzare tutte le variabili connesse dell'esposizione in ambiente lavorativo del lavoratore che va valutato nella situazione clinica complessiva a prescindere da qualsiasi DVR.
Andrea Angelo Bordiga
billi
Parole, parole, parole... Una vecchia canzone di Mina.
Fatti, non parole: uno spot televisivo.
billi il 18/02/2009 06:25 ha scritto:
Parole, parole, parole... Una vecchia canzone di Mina.
Fatti, non parole: uno spot televisivo.
Billi, spero non ti riferissi a me
ciao Andrea.
Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro
billi
acapri il 18/02/2009 07:12 ha scritto:
Billi, spero non ti riferissi a me
ciao Andrea.
Ma stai scherzando? Non mi sfiora neppure l'idea.
billi il 18/02/2009 08:26 ha scritto:
Ma stai scherzando? Non mi sfiora neppure l'idea.
Ne ero sicuro....perchè a me non avresti scritto: il bello dell'amicizia è che mi avresti direttamente telefonato e magari saremmo stati a discutere un bel pò, sicuramente non per futili motivi, come d'altronde abbiamo sempre fatto così.
Ciao Andrea
Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro
billi
bernardo il 13/02/2009 08:39 ha scritto:
Certo, non è obbligatorio ricorrere, ma nella mia esperienza (anche in mumerosi casi di CTU e CTP) sul piano amministrativo (cioè TAR nel caso dell'ASL, che è diverso dal civile, e dal penale) per avere qualche possibilità bisogna dimostrare che l'iter seguito non è perfetto, quindi nullo. Il TAR come noto non entra nel merito tecnico, ma si occupa della legittimità formale dei provvedimenti. Esempio: mancata comunicazione scritta del giudizio, errori sostanziali nel provvedimento dell'ASL ecc. Se invece si intenta una causa civile (cioè per presunti danni patrimoniali subiti) per prima cosa la controparte eccepisce tu potevi fare ricorso e non l'hai fatto. A questo punto dovresti dimostrare che non ti è stato riferito della possibilità di ricorso, o sei stato materialemente impedito di farlo (anche per causa di forza maggiore, ad esempio assenza dalla residenza per lungo tempo). Se ricorrono questi presupposti (cioè sono andato dal giudice civile perchè non ho potuto materialmente fare ricorso) allora si procede con l'accertamento della correttezza del giudizio formulato il quale, se viziato da imperizia negligenza ecc.ecc. può configurare una serie di reati penali suscettibili di risarcimento anche in sede civile. Insomma, in sede civile non è sufficiente il disaccordo sul merito, occorre in ogni caso dimostrare l'esistenza ogni caso un reato penale penale alle spalle (che può essere anche accertato in corso d'opera) e comunque una solida motivazione tecnica che dimostri che non hai potuto seguire la via ordinaria prevista dalla legge (ricorso). Comunque se ci tieni aggiornati sulla causa che stai seguendo, è sempre utile per tutti perchè, come sai, le "novità" sono sempre dietro l'angolo. Soprattutto mi interesserebbe conoscere le motivazioni della ammissibilità del ricorso.
Per opportuna conoscenza: "L'accertamento della inidoneita' fisica del lavoratore da parte del medico competente ai sensi dell'at.17 del D.Lgs 19 Settembre 1994 N.626 non deve essere impugnato a pena della sua incontestabilita' dinanzi all'organo di vigilanza. Pertanto il lavoratore licenziato dal datore di lavoro a seguito dell'accertamento di inidoneita' da parte del medico, puo' in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l'accertamento e al giudice del lavoro e' permesso il sindacato sulla correttezza del giudizio espresso, anche disponendo consulenza tecnica d'ufficio.."
Corte d'Appello Bari - Sent. del 15/07/2003, L.C. S.r.L Anthea.
40 dB e 70 dB: vuol dire che la capacità uditiva complessiva è da commisurare all'orecchio migliore. Quali sono sono i segnali di pericolo che non potrebbe udire? Il clakson di un'auto od il rumore di una frenata sono certamente superiori a questa soglia: anzi a volte per il fenomeno del "recruitment" potrebbero addirittura risultare più fastidiosi che per un normoudente... Comunque a mio avviso l'idoneità dovrebbe essere data e senza limitazioni.
billi il 24/02/2009 06:09 ha scritto:
Per opportuna conoscenza: "L'accertamento della inidoneita' fisica del lavoratore da parte del medico competente ai sensi dell'at.17 del D.Lgs 19 Settembre 1994 N.626 non deve essere impugnato a pena della sua incontestabilita' dinanzi all'organo di vigilanza. Pertanto il lavoratore licenziato dal datore di lavoro a seguito dell'accertamento di inidoneita' da parte del medico, puo' in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l'accertamento e al giudice del lavoro e' permesso il sindacato sulla correttezza del giudizio espresso, anche disponendo consulenza tecnica d'ufficio.."
Corte d'Appello Bari - Sent. del 15/07/2003, L.C. S.r.L Anthea.
Eh...ma si trattava appunto, come ben specificato nella tua citazione, dell'art. 17 del "626" che non prevedeva la possibiltà di ricorso, riservata ai giudizi espressi a seguito delle visite di cui all'art. 16. A suo tempo se ne è parlato a lungo. Ma ora è possibile ricorrere contro qualsiasi giudizio espresso in qualsiasi visita del medico competente, quindi il problema è superato. Chi non è d'accordo col giudizio deve ricorre all'organo di vigilanza.
bernardo il 24/02/2009 10:13 ha scritto:
Eh...ma si trattava appunto, come ben specificato nella tua citazione, dell'art. 17 del "626" che non prevedeva la possibiltà di ricorso, riservata ai giudizi espressi a seguito delle visite di cui all'art. 16. A suo tempo se ne è parlato a lungo. Ma ora è possibile ricorrere contro qualsiasi giudizio espresso in qualsiasi visita del medico competente, quindi il problema è superato. Chi non è d'accordo col giudizio deve ricorre all'organo di vigilanza.
Il testo riportato da Billi, seppure forse poco chiaro, sta ad indicare che il non aver esperito il “ricorso avverso” il giudizio di non idoneità nei trenta giorni (magari perché il lavoratore sperava di essere beneficiato da un “repechage”) non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie a contestazione del licenziamento per non idoneità sopravvenuta, conseguente a quel giudizio.
Il fatto, poi, che il D.Lgs. 626/94 prevedesse il ricorso avverso solo a fronte dei giudizi di non idoneità, mentre l’81/2008 l’abbia reso esperibile in ogni caso, e cioè anche in quello di giudizio di “idoneità”, non mi sembra, purtroppo, che cambi i termini della questione (almeno come posta sempre nel testo riportato da Billi); ed i termini della questione sono: il piano della giustizia amministrativa (ricorso all’Organo di vigilanza), quello della giustizia civile e quello della giustizia penale (se non entro certi termini e limiti) non si condizionano reciprocamente, nel senso che l’una strada (seppure percorsa fino in fondo) in linea di principio non preclude l’altra, e che, al contrario, l’aver rinunciato ad intraprenderne una, non costituisce necessariamente impedimento formale ad avvalersi dell’altra.
billi
bernardo il 24/02/2009 10:13 ha scritto:
Eh...ma si trattava appunto, come ben specificato nella tua citazione, dell'art. 17 del "626" che non prevedeva la possibiltà di ricorso, riservata ai giudizi espressi a seguito delle visite di cui all'art. 16. A suo tempo se ne è parlato a lungo. Ma ora è possibile ricorrere contro qualsiasi giudizio espresso in qualsiasi visita del medico competente, quindi il problema è superato. Chi non è d'accordo col giudizio deve ricorre all'organo di vigilanza.
Peccato che il giudice ha utilizzato la superiore sentenza per rendere ammissibile il ricorso su un giudizio di idoneita' emesso nel mese di giugno 2008, in pieno 81. Quindi niente voli pindarici o interpretazioni libere: il ricorso all'organo di vigilanza non e' obbligatorio, anche con l'81.
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