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Personale che lavora con rapporto di prestazione occasionale per una ditta (da libero professionista)

Questo argomento ha avuto 18 risposte ed è stato letto 6467 volte.

La Redazione

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  • Re: Personale che lavora con rapporto di prestazione occasionale per una ditta (da libero professionista)
  • (12/02/2009 13:20)

Se è, come lo è dal art.2, c.1, lett.a) del D.Lgs 81, equiparato ai lavoratori, "non può" rifiutarsi di sottoporsi a ss.
Se si rifiuta non otterrà l'idoneità alla ms e quindi non potrà svolgere il lavoro per il quale è stato chiamato.

La redazione di MedicoCompetente.it

alfrelomba

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  • Re: Personale che lavora con rapporto di prestazione occasionale per una ditta (da libero professionista)
  • (17/02/2009 10:44)

Mi scuso per il ritardo, ma sono ancora qui a difendere la validità dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 26 comma 1 lettera b secondo la mia opinabile interpretazione, con un occhio all'articolo 21: il DL (committente) fornisce agli stessi soggetti ( i lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quindi (commi 2 e 3 )i datori di lavoro ( il DL committente ed il libero professionista, nel nostro caso) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa ....coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori...... il DL committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 , elaborando un unico DVR che indichi le misure adottate per eliminare, o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
A mio parere nelle predette misure è contenuta anche la sorveglianza sanitaria.
Allora io datore di lavoro mi comporterei in questo modo: dopo un'accurata valutazione del rischio chiamerei a collaborare alla stessa, e per la parte che lo riguarda, il lavoratore autonomo. Gli darei tutta l'informazione di cui ha bisogno spiegandogli pure che , anche eventualmente per evitare rischi a terzi o danni patrimoniali in caso di rifiuto, sarebbe opportuno la sua adesione al programma ASPP elaborati dal medico competente della mia azienda.Sia in caso di assenso sia in caso di rifiuto farei verbalizzare formalmente tutta la prassi testè descritta e la notificherei al lavoratore autonomo declinando le responsabilità, civili e penali, che, in caso di rifiuto, potrebbero essere a lui attribuite sia per danni alla sua persona, sia a terzi, sia al patrimonio aziendale.

La Redazione il 12/02/2009 01:20 ha scritto:
Se è, come lo è dal art.2, c.1, lett.a) del D.Lgs 81, equiparato ai lavoratori, "non può" rifiutarsi di sottoporsi a ss.
Se si rifiuta non otterrà l'idoneità alla ms e quindi non potrà svolgere il lavoro per il quale è stato chiamato.

O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)

AlfonsoCristaudo

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  • Re: Personale che lavora con rapporto di prestazione occasionale per una ditta (da libero professionista)
  • (17/02/2009 12:01)

La tua interpretazione non fa una grinza per i lavoratori autonomi (idraulici, edili, falegnami, imbianchini, ecc.)per i quali si applica l'art 26 -come per le ditte in appalto. Non si applica ai liberi professionisti e a tutti gli altri lavoratori definiti dal D.Lgs 81/08 (co.co.co., lavoratori interinali) per i quali valgono le stesse norme applicabili ai dipendenti.

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Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)

PREVEMP

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  • Re: Personale che lavora con rapporto di prestazione occasionale per una ditta (da libero professionista)
  • (17/02/2009 13:33)

Non fa più differenza essere qualificati come lavoratori subordinati o autonomi, ma prestare la propria opera in modo autonomo (l'esempio di Alfonso è molto calzante) o all'interno dell'organizzazione del datore di lavoro.
In altre parole, Joe l'idraulico che va a fare il proprio lavoro in un'azienda con i propri rischi di idraulico è un caso di vero lavoratore autonomo. Quindi, tra l'altro, niente sorveglianza sanitaria.
Il collaboratore a contratto libero professionale che presta la propria opera all'interno dell'organizzazione dell'impresa, e che è esposto ai rischi propri dell'attività di quest'ultima, invece è senz'altro un "lavoratore", e se rifiuta la sorveglianza sanitaria (prevista secondo la valutazione dei rischi dell'azienda) al datore di lavoro "non" resta altro che non utilizzarlo, non potendo agire in altro modo (ad es. con sanzioni disciplinari, come è il caso dei lavoratori subordinati).

abordiga

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  • Re: Personale che lavora con rapporto di prestazione occasionale per una ditta (da libero professionista)
  • (17/02/2009 23:51)

Sempre alle solite con questi lavoratori autonomi:
fate quello che volete io sono d'accordo con francosic: il lavoratore autonomo ha facoltà e non obbligo di beneficiare della sorveglianza sanitaria. Anche se poi altrove si dice che il committente si trova obbligato a chiedergli l'idoneità fisica (cos'è???). Quindi se il committente gliela chiede per non avere rogne gli conviene farsi rilasciare tale idoneità(da medico competente? medico di base?) se non gliela chiede non è obbligato (a meno di sanzioni previste)...

zandor il 11/02/2009 01:33 ha scritto:
Un dubbio, magari stupido, comunque lo porgo: il personale che lavora con rapporto di prestazione occasionale, ma comunque costante, per una ditta (da libero professionista) è soggetto a visita del medico competente ?

Andrea Angelo Bordiga

PREVEMP

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  • Re: Personale che lavora con rapporto di prestazione occasionale per una ditta (da libero professionista)
  • (18/02/2009 12:47)

Provo a spiegarmi meglio, uscendo dal puro nominalismo.
Tutti senz'altro siamo d'accordo che non esiste sorveglianza sanitaria senza valutazione dei rischi, per cui un criterio più pratico potrebbe essere questo:
-se sono qualificato come lavoratore autonomo e svolgo la mia attività specifica (es. idraulico) con i relativi rischi, non sono soggetto a sorveglianza sanitaria;
-se invece il mio lavoro non comporta i rischi di una mia attività tipica (sempre l'idraulico), ma quelli individuati nella valutazione dei rischi del "committente", perchè magari svolgo un lavoro completamente fungibile con quello dei dipendenti del "committente", rischi che prevedono la sorveglianza sanitaria, vi sono soggetto in quanto sono un "lavoratore" e non un "lavoratore autonomo".

francosic

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  • Re: Personale che lavora con rapporto di prestazione occasionale per una ditta (da libero professionista)
  • (18/02/2009 18:21)

Insisto, con un esempio. L'RSPP dipendente da una azienda chimica è esposto a rischio chimico non irrilevante e quindi è soggetto a ss. Se la stessa azienda affida l'incarico di RSPP ad un professionista esterno che fa esattamente lo stesso lavoro, questi non è obbligato alla ss. Si applica infatti l'art. 21. Poi, se volete, io consiglierei all'RSPP di fare comunque la ss (anzi, consiglierei di darsi da fare per ridurre il rischio chimico: così non la fa nessuno).

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  • Re: Personale che lavora con rapporto di prestazione occasionale per una ditta (da libero professionista)
  • (18/02/2009 18:27)

francosic il 18/02/2009 06:21 ha scritto:
Insisto, con un esempio. L'RSPP dipendente da una azienda chimica è esposto a rischio chimico non irrilevante e quindi è soggetto a ss. Se la stessa azienda affida l'incarico di RSPP ad un professionista esterno che fa esattamente lo stesso lavoro, questi non è obbligato alla ss. Si applica infatti l'art. 21. Poi, se volete, io consiglierei all'RSPP di fare comunque la ss (anzi, consiglierei di darsi da fare per ridurre il rischio chimico: così non la fa nessuno).

:D concordo in pieno! Se però il medesimo RSPP lo fa in quanto lavoratore dipendente di una Società, o anche di uno studio non societario ma insomma è dipendente, la sorveglianza sanitaria del RSPP spetta al suo DdL, che dovrebbe essersi fatto un DUVRI con il committente, e se non un duvri -perchè non si configurano interferenze, il RSPP "puro" di solito guarda e basta - almeno dovrebbe acquisire la comunicazione dei rischi... senonché, é il RSPP che di fatto li valuta, i rischi: quindi dev'essere lui, per tramite del Committente, a dire al proprio DdL: Ciccio, guarda che ogni volta che io vado lì sono esposto a questo e a quest'altro!
Sembra complicato, ma non è .
In teoria.

Nofer
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francosic

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  • Re: Personale che lavora con rapporto di prestazione occasionale per una ditta (da libero professionista)
  • (18/02/2009 18:37)

Perfetto!
Io però, data la situazione, farei anche il DUVRI.

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