Riterrei indispensabile (salvo che nell 'attività libero professionale è sempre difficile instaurare procedure standardizzate e farle eseguire, per varie difficoltà) formalizzare il fatto che il datore di lavoro sia a conoscenza della richiesta scritta del lavoratore inviata al MC: per motivi economici (deve essere pagata?) e per chiarire l 'effettiva dipendenza da quella Ditta del Lavoratore in questione. Mi è capitato di visitare un lavoratore che era convinto di dipendere da una Ditta. In realtà questa aveva cambiato ragione sociale e sono sorti problemi in merito alla visita stessa, per non parlare del fatto che il lavoratore aveva cambiato mansione (anche se era analoga, prevedeva in piu ' la movimentazione di carichi, sempre tristemente sottovalutata) a sua insaputa e a mia insaputa. Vorrei anzi dei chiarimenti a questo proposito.
Alcuni colleghi danno delle interpretazioni restrittive sull 'articolo 17. Secondo loro la richiesta di visita può esser fatta solo dai lavoratori che sono già inseriti nella sorveglianza sanitaria; in pratica si tratterebbe di una visita anticipata rispetto alla normale scadenza. Secondo me invece qualsiasi lavoratore che accusi dei disturbi correlabili all 'attività lavorativa può far richiesta di visita al medico competente.
Che ne pensate?
Secondo l'interpretazione della norma e delle Massime fatta dal Procuratore Guariniello a Giardini Naxos il Medico Competente non può concludere la visita ex art. 17 con un giudizio di idoneità (come del resto avevamo detto a seguito della pubblicazione della sentenza e come esplicitamente recita l'art. 17 stesso). Guariniello ha aggiunto che il medico competente, qualora riscontri motivi di preoccupazione per lo stato di salute del soggetto deve invitarlo formalmente ad una visita periodica. Il motivo di questa "burocratica" procedura sta nella consapevolezza del giudizo di idoneità che il lavoratore può non avere al momento della richiesta della visita ( e che peraltro la legge non prevede). Secondo Guariniello tale richiesta può essere avanzata solo in relazione ai rischi specifici e non deve dar adito ad una richiesta all'ente pubblico ex art. 5 L.300/70. Nel caso di mancanza del medico competente l'Azienda può dare un incarico ad hoc ad un medico competente.
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