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INDICAZIONI APPLICATIVE ART. 40

Questo argomento ha avuto 23 risposte ed è stato letto 5089 volte.

abordiga

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  • INDICAZIONI APPLICATIVE ART. 40
  • (19/03/2009 09:17)

IN EXTREMIS...IN ASPETTI GENERALI HO POSTATO IL DOCUMENTO.
MI SEMBRA CI SEMPLIFICHI UN PO LA VITA (QUINDI PERDONIAMO LORO LA PREPOSIZIONE "A" CON L'H!)

Andrea Angelo Bordiga

ramiste

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  • Re: INDICAZIONI APPLICATIVE ART. 40
  • (19/03/2009 09:41)

Attenzione: il documento inserito dal collega Bordiga nella sezione Documentazione/Aspetti Generali del sito è "datato", cioè riferito alla prima elaborazione dei contenuti da inserire nella griglia proposta.
Il coordinamento tecnico delle regioni dovrebbe emanare a breve un altro testo contenente indicazioni operative che rendono più agevole l'applicazione della norma, come è stato discusso nella riunione del 12 Marzo u.s. di cui è già stata data informazione (rimando al sito ufficiale SIMLII, consigliando attenta lettura del comunicato a tutti i colleghi).
Mi rendo conto che i margini sono ormai ristrettissimi ..... ma ci sono tempi tecnici da rispettare e passaggi formali che non possono essere evitati.

temanuel

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  • Re: INDICAZIONI APPLICATIVE ART. 40
  • (19/03/2009 09:51)

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, con salvaguardia del segreto professionale, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”.
c) la lettera f) è abrogata.
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, con salvaguardia del segreto professionale, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”.
c) la lettera f) è abrogata.
La lettera e dovrebbe essere integrata con la dicitura: consegna "su richiesta" al lavoratore etc.: solo così evitiamo di rincorrere i lavoratori e consegnargli copia di qualcosa che non hanno richiesto, del resto se la documentazione sanitaria deve essere tenuta dal datore di lavoro per 10 anni (mutuando dalle cartelle cliniche ospedaliere immagino) a maggior ragione la copia deve essere richiesta dal lavoratore e solo a qiesto punto dovrebbe scattare giustamente l'obbligo di consegnarla!
Spero che si faccia quest'ultimo sforzo anche perchè se torna l'obbligo per tutte le aziende di custodire le cartelle sanitarie presso il datore di lavoro e non presso lo studio del medico (cosa che io avevo adottato in modo tale da essere facilitata nell'invio della documentazione alla cessazione del rapporto di lavoro!)significa che ad ogni cessazione il medico deve recarsi in azienda (per la salvaguardia del segreto professionale nelle realtàpiccole è impossibile delegare) per fare copia della cartella sanitaria questo è un problema soprattutto per le piccole realtà, come ben sappiamo!

sep

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  • Re: INDICAZIONI APPLICATIVE ART. 40
  • (19/03/2009 12:40)

che buffonata !!!!!!!siamo al 19 marzo e a 10 g dalla scadenza e il coordinamento tecnico delle regioni emanana un doc. operativo o una griglietta per cuocere il testo unico ??!!! ...:)ma a chi vogliono prendere in giro ...non ce' l ho con te ramiste ( anzi dai notizie precise e competenti)ma con questa baraonda illogica senza senso per dati che arriveranno incompleti non utilizzabili che gia' anno le istituzioni....
cmq chi utilizza un allegato diverso dal 3b e' illegale perche'e' quest'ultimo uscito sulla gazzetta ufficiale e' l' unico ufficiale.
ma a 10 g dal 31 marzo si renderanno conto che una proroga e successivamente una abolizione e' inevitabile per il bene dei lavoratori e perche' la sorveglianza abbia un senso????!!!!!!!

La Redazione

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  • Re: INDICAZIONI APPLICATIVE ART. 40
  • (19/03/2009 12:54)

Le considerazioni di Sep, a pochi giorni dalla scadenza dell'obbligo di invio dei dati, non possono che essere condivisibili se allargate a tutti i soggetti in campo, compreso il governo, visti i tempi di decisione e anche i ritardi con i quali molte ASL comunicano gli indirizzi a cui inviare la relazione (a questo punto qualsiasi tipo di relazione va bene: è chiaro che non ci potrà essere alcuno uso di quello che arriverà alle ASL).
E' bene sapere che, con alta probabilità, nella seduta del 27 marzo il governo finalmente approverà il decreto correttivo dell'81 che contiene, fra l'altro, l'abrogazione dell'art.40.

La redazione di MedicoCompetente.it

p.nacci

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  • Re: INDICAZIONI APPLICATIVE ART. 40
  • (19/03/2009 13:04)

La Redazione il 19/03/2009 12:54 ha scritto:
Le considerazioni di Sep, a pochi giorni dalla scadenza dell'obbligo di invio dei dati, non possono che essere condivisibili se allargate a tutti i soggetti in campo, compreso il governo, visti i tempi di decisione e anche i ritardi con i quali molte ASL comunicano gli indirizzi a cui inviare la relazione (a questo punto qualsiasi tipo di relazione va bene: è chiaro che non ci potrà essere alcuno uso di quello che arriverà alle ASL).
E' bene sapere che, con alta probabilità, nella seduta del 27 marzo il governo finalmente approverà il decreto correttivo dell'81 che contiene, fra l'altro, l'abrogazione dell'art.40.

gran bella speranza....aspettiamo il 27 e poi tutte email fino al 31 ???


ma dai questa è una grandissima presa per ...... chiediamo dati alle aziende, riceviamo fax con dati incompleti, si riuniscono i saggi del coordinamento tecnico, proteste varie, relazioni redatte prima dello schema allegato, altre con schema allegato...tutto per la prevenzione e salute in ambiente di lavoro !!!!

lascio perdere altre considerazioni ! già SEP ha detto in forma nobile quello che penso !!

al 27 non aspetterermo lo stipendio (chi mi paga per il tempo perso ??) ma la buona o cattiva novella.

La Redazione

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  • Re: INDICAZIONI APPLICATIVE ART. 40
  • (19/03/2009 15:19)

Non sarà comunque sufficiente aspettare il 27 marzo perchè dopo l'eventuale approvazione del governo sarà necessario che il decreto passi alle Commissioni, alla Conferenza Stato Regioni ecc.
E' quindi ancora necessario spingere per ottenere una proroga (fino all'abrogazione).

La redazione di MedicoCompetente.it

giudiceandrea

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  • Re: INDICAZIONI APPLICATIVE ART. 40
  • (19/03/2009 17:10)

La Redazione il 19/03/2009 03:19 ha scritto:
Non sarà comunque sufficiente aspettare il 27 marzo perchè dopo l'eventuale approvazione del governo sarà necessario che il decreto passi alle Commissioni, alla Conferenza Stato Regioni ecc.
E' quindi ancora necessario spingere per ottenere una proroga (fino all'abrogazione).

nel frattempo uno zelante funzionario? della regione Campania ha fatto in modo di far emanare un decreto regionale pubblicato sul burc del 16/03/2009 con una griglia quindi se l'articolo 40 è abrogato noi in Campania che facciamo?
da precisare che solo la ASL NA 3 ha prodotto un indirizzo di posta elettronica certificata e lunedì pubblicherà un database scaricabile. di seguito i due indirizzi, saluti Maria
indirizzo da cui scaricare il programma : https://www.aslnapoli3.it/medlav
inirizzo di posta certificato a cui spedire l'allegato :
medicina.lavoro@pecaslnapoli3.it

nico2

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  • Re: INDICAZIONI APPLICATIVE ART. 40
  • (19/03/2009 18:51)

Concordo con gli altri colleghi ... Non ci sono più parole per esprimere la situazione generale creata dal coso81 ... O forse si: è kafkiana.
NON SE NE PUO' PROPRIO PIU'!!!!

ramiste

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  • Re: INDICAZIONI APPLICATIVE ART. 40
  • (19/03/2009 20:01)

Come ho riferito in un altro intervento a un altro forum dello stesso sito, da parte della commissione tecnica della conferenza stato regioni è stata assicurata l'indicazione - diretta alle regioni e agli organi di vigilanza - di considerare assolto per l'anno in corso l'obbligo di trasmissione di cui all'art.40 attenendosi ai contenuti minimi previsti nell'allegato 3B "originale". Naturalmente, data la facoltà prevista di legiferare autonomamente per il settore sanitario, se una regione emana una legge regionale e la pubblica sul BURC ....... questa diventa norma cogente per il territorio di riferimento.

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