Per la mia esperienza in merito, l 'Oculista in occasione dell 'approfondimento previsto dall 'art.17.2 D.L. 626/94, prescrive spesso una correzione "più potente" di quella in uso (raramente una "diversa" correzione), e comunque l 'operatore spesso si muove autonomamente, provvedendo personalmente alla sostituzione delle lenti.
Intendo dire che all 'atto del cambio di occhiale, pur se prescritto dall 'Oculista prescelto dall 'azienda, il dipendente non vuole "trascurare" il proprio oculista di fiducia e comunque si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di un occhiale di uso comune (a permanenza) e quindi non di pertinenza del datore di lavoro per la Legge.
Per la mia esperienza, i disturbi astenopici frequentemente lamentati dagli operatori (e causa di approfondimenti) si risolvono con successo, al di là degli accertamenti sanitari, con adeguata formazione-informazione e con una corretta impostazione ergonomica del posto di lavoro (ved. Decreto 2/10/2000), ma , nel caso (credo eccezionale) di prescrizione di un occhiale specifico (il "dispositivo speciale") per videoterminale, dovrebbe prendersi carico della spesa il datore di lavoro.
Io uso far fare gli accertamenti oculistici all 'oculista. Perchè: per la frequenza con cui si fa la sorveglianza sanitaria, il DdL può anche permettersi la spesa; non sono un oculista, e quindi non credo di essere in grado di fare una corretta e completa visita oculistica, e non voglio fare fesso nessuno facendo finta di visitarlo (potrei leggere nei fondi di caffè la situazione oculistica del lavoratore e ne saprei con sicurezza tanto quanto ne so con una buona anamnesi); nel caso di contenziosi, l 'aspetto oculistico della sorveglianza sanitaria che eseguo è inattaccabile: cosa può dire ad un eventuale magistrato il Medico del Lavoro che ha cannato una visita oculistica? Forse che siccome gli igienisti fanno i medici del lavoro noi possiamo fare gli oculisti?
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
Capisco le tue perplessità che erano anche le mie quando mi sono avvicinato alla sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti. Ma non sono daccordo quando dici che non saresti in grado di fare una visita ad un videoterminalista o che saresti più tutelato di fronte ad un giudice mandando tutti indiscriminatamente dall 'oculista (utilissimo invece nel 2°livello).
Io credo che se é uscito il famigerato "articolo 1-bis" é perché per troppo tempo siamo "arretrati" dalle nostre posizioni, rinunciando ad attività che ci competono e che la Legge ci attribuisce, come nel caso dei... videoterminalisti.
Io sono assolutamente convinto che ogni Medico del Lavoro é in grado di fare uno screening serio (come prevede il D.L. 626/94!) con materiale manuale (che preferisco) oppure con i macchinari (sono stati fatti seminari ANMA-Essilor per il "visiotest" nel 2002).
Se solo ti ho creato un dubbio, mandami una e-mail e ti fornirò, se vuoi, tutte le informazioni necessarie.
Ad oggi, dal punto di vista normativo, la situazione è la seguente:
-Vecchio Art. 55 Comma 5 del D.Lgs 626/94:
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell 'attività svolta è a carico del datore di lavoro.
-Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 30 Marzo 1998 n. 30
(G.U. n.83 del 9/4/98) Articolo 55, comma 5 - Dispositivi speciali di correzione:
Con la locuzione "dispositivi speciali di correzione", di cui all 'art.55, comma 5, del d.L.vo. n. 626/94, si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioe ' quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.
Ne deriva che, nell 'ipotesi i cui il "dispositivo speciale di correzione" sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di lavoro e ' tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale.
-Questa è la posizione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Sezione Sesta Sentenza 24 ottobre 2002
Inadempimento di uno Stato - Art. 9, n. 3, della direttiva 90/270/CEE - Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori -
Dispositivi speciali di correzione in funzione dell 'attività svolta - Trasposizione incompleta:
28.
Riguardo all 'argomento del governo italiano secondo cui l 'art. 55 del decreto legislativo n. 626/94 deve essere interpretato in correlazione con gli artt. 41 e segg. dello stesso decreto, è sufficiente constatare che i «dispositivi speciali di correzione», previsti all 'art. 9, n. 3, della direttiva 90/270, riguardano la correzione di danni già esistenti, mentre i «dispositivi di protezione individuale», contemplati da tali articoli, sono diretti a prevenire tali danni.
-Con la Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Finanziaria 2002) il governo cambia il comma 5 dell 'art.55 del D.Lgs 626/94 in questo modo:
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell 'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
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