Sono solidale con i colleghi. Ancora una volta noi MC siamo da soli in balia delle diverse interpretazioni da parte di tutti. In sostanza, attualmente la normativa in tema di accertamenti alcolimetrici è inapplicabile per quanto concerne la sorveglianza sanitaria (Condivio quanto detto da Gennaro).
A ben guardare l'art. 41 introduce un concetto diverso rispetto alla Legge 125 e relativo elenco delle mansioni: nell'art. 41 si parla di "...condizioni di alcol dipendenza" (condizione assai complessa e comunque cronica), con la Legge 125/01 si è introdotto il divieto di bere alcolici sul luogo di lavoro. Pertanto, gli accertamenti previsti dalla 125 sono relativi solo ad uno stato acuto cioè sono finalizzati a verificare se il Lavoratore ha bevuto alcolici sul lavoro (il tasso alcolico deve essere ZERO).
In base a tale ragionamento, il concetto espresso nell'art. 41 "...nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento" viene meno in quanto non vi è ad oggi un ordinamento che legifera sullo stato di alcol dipendenza.
L'argomento è stato sempre dibattuto ma mi chiedo come mai non si è fatto un passaggio che sembra banale ed inserire l'alcol nell'Intesa sulle droghe (alcol=sostanza psicoattiva)? Misteri. Anche perchè in questo modo venivano accorpati anche gli elenchi che non sono uguali: altro mistero!
Inoltre mi chiedo: ma se in azienda è vietato bere alcolici come posso trovare un lavoratore alcol dipendente (cioè una persona che sicuramente non può stare senza bere per 8 ore)? Se c'è vuol dire che la Legge 125 viene violata: allora si metta in codizioni l'azienda di farla rispettare!
Sono d'accordo con Pennacchio : il legislatore non doveva usare il termine di alcoldipendenza ma doveva scrivere "..la sorveglianza sanitaria è altresi' finalizzata alla verifica di assunzione di alcolici.." che avrebbe giusticato, in parte, la premessa dell'articolo 41 e cioè "nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento"e saremmo ritornati alla L.125 ed allegato 1.
Il "collega" della ASL romana ,invece, ha ritenuto che fossi sanzionabile per non aver applicato il pseudo protocollo per la alcoldipendenza (CDT,MCV etc..)a degli operatori sanitari e cioè a delle mansioni che sono riportate nell'allegato 1 dell'intesa, scrivendolo sul verbale.
Se fosse cosi' dovremmo applicare il pseudoprotocollo a tutte le mansioni dell'allegato 1 dell'Intesa.
Avete mai visto,scusate se lo ripeto,effettuare prelievi ematici e a questo punto anche la sorveglianza sanitaria ad un professore di greco del liceo solo perchè la mansione è inserita nell'allegato dell'intesa????
Non solo e' d'obbligo opporsi a queste illogiche sanzioni senza fondamento ma credo che in questo caso sarebbe anche opportuno, a chiusura della vicenda, fare azione legale nei confronti di chi mette in atto tali abusi.
Questo accade appunto quando le norme sono nebulose ed incoerenti, ma non giustifica l'operato del singolo
gianfrancoricci il 12/05/2009 06:46 ha scritto:
Sono d'accordo con Pennacchio : il legislatore non doveva usare il termine di alcoldipendenza ma doveva scrivere "..la sorveglianza sanitaria è altresi' finalizzata alla verifica di assunzione di alcolici.." che avrebbe giusticato, in parte, la premessa dell'articolo 41 e cioè "nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento"e saremmo ritornati alla L.125 ed allegato 1.
Il "collega" della ASL romana ,invece, ha ritenuto che fossi sanzionabile per non aver applicato il pseudo protocollo per la alcoldipendenza (CDT,MCV etc..)a degli operatori sanitari e cioè a delle mansioni che sono riportate nell'allegato 1 dell'intesa, scrivendolo sul verbale.
Se fosse cosi' dovremmo applicare il pseudoprotocollo a tutte le mansioni dell'allegato 1 dell'Intesa.
Avete mai visto,scusate se lo ripeto,effettuare prelievi ematici e a questo punto anche la sorveglianza sanitaria ad un professore di greco del liceo solo perchè la mansione è inserita nell'allegato dell'intesa????
Ricci,
l'Intesa a cui si sono ispirati riguarda il divieto di assunzione di alcol sui luoghi di lavoro, pertanto non è applicabile nessun protocollo al di fuori della rilevazione dell'alcolemia (che puoi fare, non che devi fare).
Il mio consiglio è di non conciliare e contestualmente di rivolgerti ad un legale che si occupa di questo, magari attraverso un'organizzazione, come ti è stato suggerito dalla redazione.
Fra l'altro non condivido le perplessità (dubbi interpretativi)sulla legislazione espresse da alcuni colleghi. Il tutto è chiarissimo, si segue l'alcoldipendenza (un parolone, ma la diagnosi non è certo data dal CDT) in relazione all'ordinamento vigente, cioè esclusivamente mirando al divieto di consumo sui luoghi di lavoro ed esclusivamente con il rilevamento dell'alcolemia. In ultimo, semplicemente, si è alcol dipendenti se non si riesce a fare a meno di bere, anche sul luogo di lavoro. Questa è la definizione che ci riguarda, tutto il resto non appartiene alla nostra professione.
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