Da una prima lettura, oltre a quanto riferito da Pennacchio, le modifiche di più diretto interesse per il mc sembrerebbero quelle già anticipate da questo sito alcuni giorni orsono: http://www.medicocompetente.it/fo...-correttivo-del-D-Lgs-81-2008.htm
La redazione di MedicoCompetente.it
Il decreto correttivo è stato firmato dal Presidente della Repubblica, con il n. 106, in data 3 agosto 2009.
Il decreto correttivo del D.Lgs. 81/08 è stato firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 Agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142). Il testo, reso disponibile dal sito ufficiale Ispolitel, al link http://www.gazzettaufficiale.it/g...edaz=009G0119&tmstp=1249542703143
Se ho ben interpretato è consentita la verifica sia con le visite preassuntive che con le visite alla ripresa del lavoro (60 giorni)dell'assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
(E' stata accolta la proposta di modifica formulata dalla competente Commissione del Senato )
Grazie
Domenico Longo
il testo approvato non e' dei migliori per noi medici competenti ,
il testo e' stato modificato solo parzialmente rispetto al 15 maggio 08'( approvazione dlg 81.08)....
le indicazioni delle associazioni ,med. del lavoro ecc sono state accolte solo in minima parte lasciando gravi incombenze al med comp. ... vediamole assieme:
1 : Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della copia della cartella sanitaria e di rischio e non della documentazione sanitaria.
grazie a questo articolo per un dipedente dell' azienda che cessa l ' attivita devo ,io med. comp.,aprire le buste( privacy) fare le fotocopie della cartella clinica ma piu' che altro recarmi in ditta ( es. 100km)per una persona ,non essere pagato , mettermi daccordo sull' orario (sai quanto gli interessa prendere le copie della sua cartella...)con il lavoratore per la consegna delle copie ( non le posso consegnare al dat . lavore( privacy))....certo per una medico che ha 3 ditte a 50 metro da casa......e' una sciocchezza....
2--Mantenimento dell’art. 40 del D.Lgs 81/08 ma con l'obbligo di emanazione di un decreto che definisca i contenuti con criteri semplici e certi, della cartella sanitaria e di rischio e dell’allegato 3b. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni dell’allegato 3b decorreranno dall’entrata in vigore di tale decreto, rimanendo per ora quindi in stand-by.
qui si rimanda al prossimo decreto ma da quanto si intuisce le maledette griglie si devono riempire e inviare , non quest ' anno ...(grazie decreto correttivo...)ma forse il prossimo anno perche' ora vi lasciamo in stand - by ...come una puntata dei telefilm ..CI DOVRETE SEGUIRE E POI CAPIRETE E FARETE!!!!RIPETO E FARETE....ECCOLO IL CONCETTO....cioe' dovremo lamentarci in autunno con il politico di turno e organi competenti!!??!!!non gli sono bastati a questi burocrati l' incostituzionalita'dell' art. 40 ,le lettere di diffida,la contrarieta' da parte di noi m. del lavoro inascoltati e delle aziende...dovremmo riprenderci in giro con le griglie dove ci riscriveremo 'dati non forniti dal datore di lavoro'!!!?'!!??!!buffoni si ma sino ad un certo punto...sono un professionista con l'obbliogo di fare prevenzione e no un ciarlatano che deve giocare o aggirare le leggi fatte dagli altri perdendo tempo con obblighi redicoli che mi distolgono dalla mia primaria funzione : LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO!!!!!!!!!!!!!!
ad ora credo che le modifiche al decreto siano impossibili ..cioe' ci teniamo quello che e' stato fatto e rivisto..( male.... a causa di questi 2 punti a mio modesto parere) .........
Dal 20 agosto in poi, passati i quindici giorni dopo la pubblicazione, entrano in vigore le norme contenute nel D. Lgs 106/2009.
Quando si dovrà citare una norma dovremo dire D. Lgs 81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/2009, o citare solo l'originario 81, oppure ancora il nuovo 106?
der.ant il 07/08/2009 08:22 ha scritto:
Dal 20 agosto in poi, passati i quindici giorni dopo la pubblicazione, entrano in vigore le norme contenute nel D. Lgs 106/2009.
Quando si dovrà citare una norma dovremo dire D. Lgs 81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/2009, o citare solo l'originario 81, oppure ancora il nuovo 106?
Potremo citare: ex D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integazioni.
Argeo Maviglia
Domanda sul LUOGO DI CUSTODIA della cartella ("...presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente"): fino al 15/5/08 era "presso l'azienda ovvero l'unità produttiva" e negli atti di nomina del MC prima di quella data questo era, in quanto previsto per legge. Secondo voi, per definire un nuovo luogo di custodia (es.: lo studio del medico), é legittimo rinnovare l'"accordo" con in Datore con un nuovo atto?
Seconda domanda: la frase "Entro il 31 dicembre 2009 ... sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B...", significa che gli allegati rimarranno tali e quali, salvo definirne "i contenuti" con linee-guida o istruzioni operative (come per il DOSP) o dovremo ancora aspettare per aggiornare la grafica e la grammatica delle nostre cartelle?
Grazie
Tutto ok ma...
L'articolo 40 è rimasto !
C'è da definire i contenuti entre il 31/12(2009, magari ci leveranno i gioni di assenza per malattia ed infortuni ma chi sa quante altre cose ci faranno aggiungere per renderlo "più completo" e noi "più fregati".
Quest'anno mi sono detta: mi porto avanti le mie tabelline ogni volta che finisco le visite di un'azienda, così non mi trovo alla fine a fare tabelle per un mese intero...
AH... c'è da definire i nuovi contenuti ...
NON HO PAROLE !!!
DR. AMY
"Un giorno senza sorriso è un giorno perso".
Charlie Chaplin
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