angeloangiolini il 08/08/2009 10:28 ha scritto:
Domanda sul LUOGO DI CUSTODIA della cartella ("...presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente"): fino al 15/5/08 era "presso l'azienda ovvero l'unità produttiva" e negli atti di nomina del MC prima di quella data questo era, in quanto previsto per legge. Secondo voi, per definire un nuovo luogo di custodia (es.: lo studio del medico), é legittimo rinnovare l'"accordo" con in Datore con un nuovo atto?
La cosa più logica sembra quella di integrare l'"accordo" con una dichiarazione congiunta ddl e mc.
La redazione di MedicoCompetente.it
Per quanto mi riguarda, per le nuove aziende post DLgs. 81, ho inserito nel FAC SIMILE della nomina quanto segue:
" Il Titolare delega il Medico Competente al trasporto e conservazione delle cartelle sanitarie dei propri dipendenti nel pieno rispetto del segreto professionale e della privacy ".
Saluti e buona domenica a tutti
DR. AMY
"Un giorno senza sorriso è un giorno perso".
Charlie Chaplin
Dr.Amy il 09/08/2009 11:00 ha scritto:
Per quanto mi riguarda, per le nuove aziende post DLgs. 81, ho inserito nel FAC SIMILE della nomina quanto segue:
" Il Titolare delega il Medico Competente al trasporto e conservazione delle cartelle sanitarie dei propri dipendenti nel pieno rispetto del segreto professionale e della privacy ".
Saluti e buona domenica a tutti
Mi sembra la soluzione migliore.
Argeo Maviglia
dmlongo il 06/08/2009 01:45 ha scritto:
Se ho ben interpretato è consentita la verifica sia con le visite preassuntive che con le visite alla ripresa del lavoro (60 giorni)dell'assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
(E' stata accolta la proposta di modifica formulata dalla competente Commissione del Senato )
Grazie
Hai ragione....
In alcuni casi però il medico competente può trovarsi nella situazione di verificare l'assenza di condizoni di dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope in lavoratori che già pochi mesi prima avevano eseguiti i test ed erano negativi!!
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Riguardo ai contenuti dell' allegato IIIB art.40 (che noi tutti speravao venisse abrogato, come era sembrato in un primo momento), da definirsi entro fine anno, spero che quache "geniaccio" come quelli che hanno proposto la griglia (e sappiamo bene quali ne sono autori e co-autori!!), invece di proporre nuove idiozie, passi l'estate al mare sul pedalò, l'autunno alle sagre e dicembre a sciare!!!
Chiaramente spero che gli autori ed i co-autori della griglia (del famigerato comitato dei M.C) abbiano capito che ci hanno solo complicato la vita e quindi non riprovino a proporre "griglie o barbecue"!! Che si facciano da parte ... fosse solo per pudore!!
Uno speranzoso saluto,
Fabio.
fai bene e scorda, e se fai male ... pensaci ...
fbruz il 10/08/2009 06:51 ha scritto:
Riguardo ai contenuti dell' allegato IIIB art.40 (che noi tutti speravao venisse abrogato, come era sembrato in un primo momento), da definirsi entro fine anno, spero che quache "geniaccio" come quelli che hanno proposto la griglia (e sappiamo bene quali ne sono autori e co-autori!!), invece di proporre nuove idiozie, passi l'estate al mare sul pedalò, l'autunno alle sagre e dicembre a sciare!!!
Chiaramente spero che gli autori ed i co-autori della griglia (del famigerato comitato dei M.C) abbiano capito che ci hanno solo complicato la vita e quindi non riprovino a proporre "griglie o barbecue"!! Che si facciano da parte ... fosse solo per pudore!!
Uno speranzoso saluto,
Fabio.
Caro collega,
io ci spero veramente poco!
Tremo anche al pensiero della revisione alcol e droghe.........che temo linkato alla revisione del codice della strada che mi pare preveda alcolemia 0 sul lavoro...insomma facciamo ASL, SERT, Polstrada.....
Dobbiamo purtroppo barcamenarci in questa giugla!!!
RCorda.
ex utente da milano
E' stata introdotta una sanzione un po' subdola a carico del m.c.
Mi riferisco all'art. 58, comma 1, lettera c del Decr. Leg.vo 106/09 che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 400 a 1600 eurini in caso di mancata collaborazione con il D.L. e S.P.P. alla valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera a del decr. Leg.vo 81/08).
Conosciamo tutti la difficoltà a farsi coinvolgere nel processo di valutazione dei rischi e l'abitudine odiosa di ricevere il d.v.r. già confezionato con la nota a matita "da far firmare al medico competente.
Ciò' pone problemi anche interpretativi: come si fa a valutare la collaborazione da parte del m.c. al d.v.r.? La firma in calce ? L'incongruità del contenuto con il protocollo sanitario? L'infondatezza del contenuto mirato alla prevenzione della salute?
In ogni caso nell'81/08 la sanzione non era prevista. Era prevista, cosa che é rimasta con il 106/09, l'obbligo del datore di lavoro di richiedere al m.c. l'osservanza dei suoi compiti (art. 18, comma 1, lettera g dell'81/08(ora sanzionato con un'ammenda a carico del d.l. compresa tra 2000 e 4000 eurini: art. 55, comma 5, lettera e del 106/09).
Sinceramente così come sta evolvendo la medicina del lavoro mi sento come un cavallo con paraocchi le cui redini sono tenute in mano dal legislatore di turno.
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
cristiano.ravalli il 11/08/2009 11:24 ha scritto:
E' stata introdotta una sanzione un po' subdola a carico del m.c.
Mi riferisco all'art. 58, comma 1, lettera c del Decr. Leg.vo 106/09 che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 400 a 1600 eurini in caso di mancata collaborazione con il D.L. e S.P.P. alla valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera a del decr. Leg.vo 81/08).
Conosciamo tutti la difficoltà a farsi coinvolgere nel processo di valutazione dei rischi e l'abitudine odiosa di ricevere il d.v.r. già confezionato con la nota a matita "da far firmare al medico competente.
Ciò' pone problemi anche interpretativi: come si fa a valutare la collaborazione da parte del m.c. al d.v.r.? La firma in calce ? L'incongruità del contenuto con il protocollo sanitario? L'infondatezza del contenuto mirato alla prevenzione della salute?
In ogni caso nell'81/08 la sanzione non era prevista. Era prevista, cosa che é rimasta con il 106/09, l'obbligo del datore di lavoro di richiedere al m.c. l'osservanza dei suoi compiti (art. 18, comma 1, lettera g dell'81/08(ora sanzionato con un'ammenda a carico del d.l. compresa tra 2000 e 4000 eurini: art. 55, comma 5, lettera e del 106/09).
A parte le tue leggittime perplessità, il medico competente può essere sanzionato anche nei casi in cui l'orgno di vigilanza "giudiuca" la valutazione dei rischi di qualità scadente, o nei casi in cui la valutazione del rischio risulta carente nella stima di un rischio specifico. Siamo a conoscenza che spesso le VDR non sono complete per tutti i rischi!. Immagino che in futuro molto prossimo ci saranno parecchie discussioni tra i medici del lavoro, I Datori di Lavoro e i consulenti che elaborano i documenti di valutazione dei rischi.
Purtroppo ancora un volta devo constatare che la Medicina del lavoo è l'unica branca della Medicina in cui gli altri ti dicono come svolgere il tuo lavoro. Esiste ancora l'autonomia professionale dei medici competenti?
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Gennaro il 11/08/2009 04:50 ha scritto:
A parte le tue leggittime perplessità, il medico competente può essere sanzionato anche nei casi in cui l'orgno di vigilanza "giudiuca" la valutazione dei rischi di qualità scadente, o nei casi in cui la valutazione del rischio risulta carente nella stima di un rischio specifico. Siamo a conoscenza che spesso le VDR non sono complete per tutti i rischi!. Immagino che in futuro molto prossimo ci saranno parecchie discussioni tra i medici del lavoro, I Datori di Lavoro e i consulenti che elaborano i documenti di valutazione dei rischi.
Purtroppo ancora un volta devo constatare che la Medicina del lavoo è l'unica branca della Medicina in cui gli altri ti dicono come svolgere il tuo lavoro. Esiste ancora l'autonomia professionale dei medici competenti?
Saluti Gennaro
A me è già accaduto di fare audiometrie "assurde" basandomi su un DVR che non aveva minimamente valutato il tempo di esposizione giornaliero/settimanale a rumore (peraltro senza picchi rilevanti)...secondo questo documento tutti gli operatori erano > 87 dB in un magazzino in cui veniva solo saltuariamente tagliato/macinato dell'isolante.
Fatto notare al DdL (il documento era ovviamente già steso ed aspettava le firme del MC, segnalate con post-it nelle pagine) scopro che era stato redatto da un "amico" che aveva sempre ben lavorato!
Vengo allora contattato dal tecnico che velatamente metteva in dubbio le mie competenze a leggere il DVR......
Risultato: audiometrie annuali ed inutili a tutti e buonanotte al secchio!!!
Questo è la prevenzione che ci hanno portato a fare!
Roberto Corda
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