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Modifiche al D.lgs 81/2008

Questo argomento ha avuto 73 risposte ed è stato letto 12606 volte.

furnom

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  • Re: Modifiche al D.lgs 81/2008
  • (14/08/2009 02:06)

Rcorda il 11/08/2009 11:18 ha scritto:



A me è già accaduto di fare audiometrie "assurde" basandomi su un DVR che non aveva minimamente valutato il tempo di esposizione giornaliero/settimanale a rumore (peraltro senza picchi rilevanti)...secondo questo documento tutti gli operatori erano > 87 dB in un magazzino in cui veniva solo saltuariamente tagliato/macinato dell'isolante.
Fatto notare al DdL (il documento era ovviamente già steso ed aspettava le firme del MC, segnalate con post-it nelle pagine) scopro che era stato redatto da un "amico" che aveva sempre ben lavorato!
Vengo allora contattato dal tecnico che velatamente metteva in dubbio le mie competenze a leggere il DVR......
Risultato: audiometrie annuali ed inutili a tutti e buonanotte al secchio!!!
Questo è la prevenzione che ci hanno portato a fare!

Roberto Corda

Non è che devi accettare come oro colato quello che il tecnico pinco pallo ha scritto, soprattutto per una situazione così apparentemente malvalutata. Il nostro compito di MC prevede un ruolo attivo nella valutazione dei rischi e in questo caso, da come descrivi il quadro, il rischio rumore quantificato con un Lex superiore a 87 DBA non mi pare rispecchi quella data realtà lavorativa (penso lo si possa affermare anche senza effettuare misurazioni con il fonometro). Pertanto io scriverei due righe (che sono il mio contributo alla valutazione dei rischi o parte di esso) evidenziando questa "stranezza" e in questo modo mi tutelo anche nel caso di chissà quale controversia.
Saluti
Marco F.

ramiste

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  • Da oggi in vigore le modifiche al DL 81/08
  • (20/08/2009 09:17)

A partire da oggi, 20 agosto 2009, entrano ufficialmente in vigore le modifiche e le integrazioni apportate dal cosiddetto "decreto correttivo" del Governo, il D.Lgs. 106/09, al precedente D.Lgs. 81/08. In particolare rammento la possibilità di eseguire le visite preventive in fase pre-assuntiva e il nuovo obbligo delle visite dopo prolungata assenza per motivi di salute (più di 60 giorni).
Nella sezione di questo sito "Documentazione/Applicazione del D.Lgs 81/08 (e precedenti)" è stato inserito il testo coordinato del Titolo I del D.Lgs. 81/08 con le modifiche e integrazioni inserite dal decreto correttivo (link: http://www.medicocompetente.it/do...-con-il-D-Lgs-106-09-Titolo-I.htm ).

pipius

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  • Re: Modifiche al D.lgs 81/2008
  • (21/08/2009 15:06)

Che ne pensate di quest'articolo del decreto 81:
art. 243 registro di esposizione ai cancerogeni, comma 1: “detto registro è istituito ed aggiornato dal DL che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente Nuovo comma 4: “in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il DL invia all’ISPESL, per il tramite del MC, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso”. Cosa significa “per il tramite” e come applichiamo concretamente quest'articolo? Io non ho le idee chiare.

Quasi tutti i desideri del povero sono puniti con la prigione (Celine)

Gennaro

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  • Re: Modifiche al D.lgs 81/2008
  • (21/08/2009 16:34)

pipius il 21/08/2009 03:06 ha scritto:
Che ne pensate di quest'articolo del decreto 81:
art. 243 registro di esposizione ai cancerogeni, comma 1: “detto registro è istituito ed aggiornato dal DL che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente Nuovo comma 4: “in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il DL invia all’ISPESL, per il tramite del MC, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso”. Cosa significa “per il tramite” e come applichiamo concretamente quest'articolo? Io non ho le idee chiare.

Salute a tutti...

La Responsabilità è del datore di lavoro, infatti in caso di inosservanza è punito con la con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800, per il medico competente non è prevista sanzione.

Il datore di lavoro non può accedere direttamente alla cartella per cui deve intervenire il Medico competente.
Quindi la prassi dovrebbe essere che:
1. il datore di lavoro informa il medico competente della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore,
2 il medico competente spedisce la cartella sanitaria e di rischio insieme ai dati di esposizione presenti nel registro degli esposti all'ISPESL
Buon week end a tutti:)

Gennaro Bilancio

ramiste

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  • Comunicazione nominativo RLS all'INAIL
  • (26/08/2009 14:31)

Segnalo che l'INAIL, con Circolare n. 43 del 25 Agosto 2009, ha comunicato le necessarie istruzioni per la trasmissione del nominativo del RLS da parte dei datori di lavoro, "nuovo" obbligo previsto dal DL 81/08, più volte posticipato a causa delle vicissitudini legate alle modifiche e integrazioni allo stesso decreto recentemente approvate.
La notiza è stata riportata nella home page del portale INAIL.
Il link diretto alla circolare è il seguente: http://www.inail.it/Portale/appma...Operative/2009/info1254697697.jsp )

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  • Re: Modifiche al D.lgs 81/2008
  • (03/09/2009 14:06)

Per chi volesse cimentarsi nella rilettura e nell'analisi del testo, la versione completa del D.Lgs. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 è stata resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (link: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/N...estoccordinatosicurezzalavoro.htm ).
Si tratta di un file in formato pdf di poco più di 5 MB, comprensivo degli allegati, per un totale di 364 pagine. Per agevolare la consultazione del testo e facilitare la ricerca dei singoli articoli, è stato inserito anche un indice con collegamenti ipertestuali.

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  • Re: Modifiche al D.lgs 81/2008
  • (02/10/2009 10:14)

Riesumo questa vecchia discussione solo per segnalare che sul supplemento ordinario n. 177 della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2009 è stato “ripubblicato” il testo del noto D.Lgs. n. 106/09 (“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»), corredato delle relative note.
Tale ripubblicazione era stata precedentemente annunciata (vedi S.O. n. 142 della G.U. n. 180/2009), poiché si tratta di un atto legislativo dovuto. Si sottolinea che il testo del decreto è identico a quanto già pubblicato in GU e che non è stata inserita alcuna modifica, sono state aggiunge solo le indispensabili note di riferimento per ciascun articolo.

Gennaro

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  • Re: Modifiche al D.lgs 81/2008
  • (04/10/2009 09:43)

Salute a tutti

Al di là della troppa burocratizzazione e di alcune metodiche di lavoro discutibili di cui il d.Lgs 81/08 e le sue modifiche hanno stabilito, percepisco anche un lato positivo.
Il medico competente è stato spesso considerato per vari motivi, un sanitario che ha il compito principale di visitare i lavoratori e che deve entrarci poco nella valutazione dei rischi perchè ne capisce poco.
Tra i vari motivi, uno dei principali secondo me è il seguente: fino a poco tempo fà si valutavano solo rischi specifici in cui la tecnologia ne faceva da padrone, vedi rischio rumore, chimico, microclima ecc, oggi con la partecipazione del medico competente fortemente voluto dalla legge e soprattutto la valutazione di nuovi rischi, come quello dello stress lavoro correlato, o il sovraccarico biomeccanico non solo del rachide ma anche degli arti superiori e inferiori, la tecnologia cala di importanza a favore della valutazione più umana.
Naturalmente in questo caso entra in gioco la preparazione professionale delle varie figure che valutano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Sicuramente Gli Ing. Arch. RSPP che frequentano il sito mi capiranno, affermo che per i rischi su elencati e per altri dove il fattore umano è indispensabile, il medico competente è molto più completo come preparazione professionale per ovvi motivi. Ognuno deve fare la propria parte, Ci sarà chi è più completo per il rischio di infortuni dovuto ad utilizzo di macchine e attrezzature, chi sull'incendio, chi su altre problematiche presenti nei luoghi di lavoro, così come il MC per le sue competenze.
Aggiungo inoltre che la nuova normativa sta spostando l'attenzione sui probabili rischi che un lavoratore "non in salute" può causare a terzi, anche in questo caso la normativa chiama in causa il medico competente, sono consapevole che la procedura deve essere cambiata, ma comunque è un'opportunità del medico competente per sentirsi e ricordarsi che è un "Medico". Per esempio al riguardo della valutazione della tossicodipendenza non fermiamoci solo a pensare che risulta...... (l'aggettivo aggiungetelo voi":) ma guardiamo realmente all'atto medico che dobbiamo svolgere.
Penso che l'era del visitificio sia finito, ora inizia quella della nuova valorizzazione del medico competente, figura sempre più insostituibile nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
:)Buona domenica a Tutti

Gennaro Bilancio

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  • Re: Modifiche al D.lgs 81/2008
  • (04/10/2009 20:04)

L'articolo del mese di ottobre medicocompetente.it sembra molto in sintonia con quanto affermi.

La redazione di MedicoCompetente.it

Gennaro

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  • Re: Modifiche al D.lgs 81/2008
  • (04/10/2009 20:14)

La Redazione il 04/10/2009 08:04 ha scritto:
L'articolo del mese di ottobre medicocompetente.it sembra molto in sintonia con quanto affermi.

Questo mi conforta.....vado a leggermelo

Gennaro Bilancio

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