Piuiteaczz il 22/05/2009 07:11 ha scritto:
Il campo oggettivo di applicazione di tutta la normativa della sicurezza sul lavoro è il "lavoro subordinato"....
Nel caso del datore di lavoro, del socio maggioritario (>50%) o del socio che riveste l'incarico di legale rappresentante viene ovviamente a mancare il primo requisito e quindi non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria
ho fatto un copia-incolla dal testo unico ecco cosa risulta:dlgs 81
articolo 2
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, ...... Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società
e dell’ente stesso; l’associato .....(art.2549 e seguenti C.Civ) .....il beneficiario tirocini formativi.....l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori..... il volontario, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, .......................................sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative....
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,
nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro .....(6..... di distacco)...... tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore (6....del distaccatario) ,
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi , le disposizioni (del) presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
9 Nei confronti dei lavoratori a domicilio dei lavoratori ......( contratto collettivo dei proprietari di fabbricati) trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
Articolo 21
Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ( art. 2222 CC) e i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 CC soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro ( Titolo III) b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ( Titolo III.) c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a
proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria (art.41) b) partecipare a corsi di formazione specifici
in altri termini il socio se opera con gli stessi rischi ha l'obbligo di sorveglianza come il dipendente, l'autonomo anche senza dipendenti lo può fare ( non è obbligato) mi viene da pensare agli agricoltori (autonomi) che miscelano fitofarmaci....!
scuserete la pedante citazione C.P
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absit iniuria verbis
Cassazione penale, Sez. IV - Sentenza n. 16884 del 9 aprile 2004 (u.p. 13 gennaio 2004) - Pres. D’Urso - Est. Perna La Torre - P.M. (Conf.) Galasso - Ric. Doro e altri: «in detti casi il socio lavoratore viene a porsi, per tutta la durata della sua attività, nella stessa condizione del prestatore di lavoro subordinato e, come tale, oggetto della tutela infortunistica»; e che, «di conseguenza, poichè, per la suddetta legislazione, non si può essere contemporaneamente oggetto e soggetto destinatario delle norme antinfortunistiche, l’obbligo di osservanza delle dette norme non grava più sul socio lavoratore che, in quanto tale, è ormai privo di autonomia decisionale, ma resta integro a carico dell’altro (o degli altri) socio imprenditore, contitolare, nella sua qualità di datore di lavoro, il quale deve, a sua volta, pretendere l’osservanza anche se l’altro è dissenziente, e ciò in base al principio che l’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori incombe su ciascun socio quando l’impresa si presenti sotto forma di società di persone» (conformi Cass. 21 settembre 1990, Pavan, in Guariniello, Sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione, Milano, 1994, 24; Cass. 9 gennaio 1984, in Riv. pen., 1984, 854).
Il socio maggioritario (almeno il 51%!) o con la carica di legale rappresentante diventa il destinatario delle norme antinfortunistche esattamente come il datore di lavoro (principio della "personalità" della responsabilità penale)
Esattamente come il datore di lavoro quindi non deve fvare le viste: non è una mia personale opinione, sono cose ampiamente risapute nel diritto del lavoro
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