Buonasera a tutti, ho un dubbio sulla frase "addetti ad attività di trasporto" con le relative patenti B,etc.
devo interpretarlo come riguardante solo chi, autista-fattorino, si porta in macchina qualcosa oppure siete propensi ad estenderlo a tutti quelli che guidano l'auto per lavoro, senza trasportare alcunchè?
grazie
Distretto di Parma
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
ll Direttore Dr. F. Cigala
Il Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma, che associa molte cooperative, ha posto allo scrivente Servizio il quesito se “gli addetti alla guida di autoveicoli per trasporto specifico, con peso fino a 3500 kg. attrezzati per la raccolta dei rifiuti e adibiti al trasporto conto terzi dei rifiuti urbani e assimilati non pericolosi, che comportano il possesso della sola patente di guida categoria B, sono da ritenersi soggetti agli accertamenti sanitari previsti dalle vigenti norme?”
Ha proposto lo stesso quesito all'Assessorato Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna ed ha inviato un interpello il 22 gennaio 2009 al Ministero del Lavoro – Commissione per gli Interpelli.
Il problema, tuttavia, è stato sollevato anche da diversi medici competenti e da aziende che hanno ad esempio lavoratori addetti a varie attività commerciali, quali la consegna a domicilio di bevande o generi alimentari, gestione del verde in ambiente pubblico o privato.
La posizione dello scrivente Servizio, sentito e concordata l'interpretazione con il Dr. Monterastelli dell'assessorato regionale, è la seguente:
l'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30.10.2007 riporta in allegato I le mansioni per le quali è previsto il controllo, da parte del medico competente, sull'assenza di tossicodipendenza;
tra queste, il comma 2) individua le “Mansioni inerenti le attività di trasporto” e alla lettera a) cita i “conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, [.....], ovvero il certificato per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada”;
alla lettera n) sono altresì individuati gli “addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci”.
Per addetti alla movimentazione merci sono da intendersi i lavoratori che utilizzano ad esempio carrelli elevatori in ambienti di produzione o immagazzinamento o carico di merci.
Non sono da intendersi gli addetti al trasporto merci con mezzi quali motocarri, automobili, furgoni o camioncini che per l'utilizzo prevedono il possesso di patente di guida categoria B.
Se il legislatore avesse voluto individuare l'obbligo di controllo per gli addetti al trasporto in possesso di patente di guida categoria B, avrebbe inserito questi ultimi nel comma 2, lettera a).
Non bisogna confondere la tabella allegata alla conf sr del 30 ott 07 (tossici) che cita le "attività di trasporto... con patente C", con la tabella del 16 mar 06 (alcool)"attività di trasporto... con patente B".
Resta quindi il dubbio. Io penso che il pericolo sia lo stesso, anche se NON si trasporta alcunché;quindi vale il divieto di somministrare alcoolici anche a questi ultimi.
quesito
il Datore di lavoro di un’azienda che non abbia l’obbligo della sorveglianza sanitaria può nominare un medico competente al fine di effettuare i controlli alcolimetrici di dipendenti che svolgano mansioni contemplate nell’allegato I dell'intesa stato regioni "ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI" (per cui è previsto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche) o deve esclusivamente rivolgersi all’ASL per l’effettuazione di tali accertamenti?
E per far intervenire l’ASL deve comunque fare ricorso all’art. 5 della legge 300.
Ciao,
ti rispondo citando la slide del dr Cipriani (SPISAL ASL 22 Veneto), un primo caso non soggetto a SS e un secondo soggetto a SS:
L’insegnante non soggetto a S.S. può essere sottoposto a
controllo alcolimetrico. Non essendoci il medico competente a
cui affidare il controllo, potrà intervenire solamente il medico
dello Spisal che tuttavia non è tenuto a verificare la
condizione di assenza di alcoldipendenza. Il datore di lavoro
potrà inviare il lavoratore alla commissione ex art. 5 della
L.300/70 istituita presso ciascuna Ulss.
Autista con auto di servizio (patente B) non è soggetto a S.S.
ma rientra nell’elenco del provvedimento del 2006. C’è il M.C.
aziendale per la presenza di altri lavoratori soggetti alla S.S.
che potrà effettuare accertamenti alcolimetrici. Il lavoratore
non può rifiutare di sottoporsi all’esame con l’etilometro o
sulla saliva, mentre è necessario il consenso informato per
l’alcolemia.
Nicola
dr Nicola Cadel
Medico Competente specialista in Tossicologia Medica
[/b]...e un secondo soggetto a SS..
errata corrige
anche il secondo lavoratore non è soggetto a SS
Nicola
dr Nicola Cadel
Medico Competente specialista in Tossicologia Medica
Secondo me il consenso va comunque richiesto per il trattamento dei dati sensibili e non dopo, dopo di chè vale la stessa obbligatorieta degli altri accertamenti di medicina del lavoro..
bernardo il 20/04/2009 09:35 ha scritto:
L'informazione è sempre necessaria (D.Lgs.vo 81/08) il consenso no, essendo un esame previsto per legge. Ovvimente uno si può sempre rifiutare, ma in questo caso scattano sanzioni sia di legge che aziendali, e l'impossibilità per il MC di stabilire l'idoneità (in quel momento) alla mansione.
Andrea Angelo Bordiga
francosic il 18/05/2009 03:45 ha scritto:
Non bisogna confondere la tabella allegata alla conf sr del 30 ott 07 (tossici) che cita le "attività di trasporto... con patente C", con la tabella del 16 mar 06 (alcool)"attività di trasporto... con patente B".
Resta quindi il dubbio. Io penso che il pericolo sia lo stesso, anche se NON si trasporta alcunché;quindi vale il divieto di somministrare alcoolici anche a questi ultimi.
Io penso che bisogna invece considerare il trasporto di qualcuno o qualcosa, perchè altrimenti non sarebbe stato specificato. L'intento del legislatore è quello di controllare prevalentemente i piccoli corrieri che sono sempre di più e che trasportano delle masse non trascurabili, per molte ore al giorno e con un pericolo sicuramente maggiore per terzi di un'auto di un commerciale o di un rappresentante...
Andrea Angelo Bordiga
abordiga il 20/05/2009 12:24 ha scritto:
Io penso che bisogna invece considerare il trasporto di qualcuno o qualcosa, perchè altrimenti non sarebbe stato specificato. L'intento del legislatore è quello di controllare prevalentemente i piccoli corrieri che sono sempre di più e che trasportano delle masse non trascurabili, per molte ore al giorno e con un pericolo sicuramente maggiore per terzi di un'auto di un commerciale o di un rappresentante...
Guarda, la questione a mio avviso è più complessa... se proprio si vuole cercare di interpretare le motivazioni del legislatore al momento dell'estensione della norma, allora è bene ricordarsi che la norma è nata per vietare il consumo di alcool sui luoghi di lavoro e l'esecuzione di qualsivoglia prestazione in stato di ebbrezza (sull'onda emotiva, se ricordo bene, di una serie di incidenti stradali che avevano coinvolto più autisti di pullman)... all'epoca, se ricordate, la parola d'ordine di ogni discussione politica era "privacy", ed ecco perchè nacque un testo che, sanzionando il consumo acuto di alcool, evitava (secondo me giustamente), come già notato anche da altri colleghi in altre discussioni, di investigare le abitudini e le scelte di vita dei lavoratori... siccome poi le leggi non sono mai perfette, se si specificano le categorie di autisti per cui è previsto l'accertamento alcoolimetrico, devo considerare esclusi gli autisti di mezzi conducibili con patente B? Ma anche, come comportarsi nel caso dell'accertato stato di ebbrezza alcoolica?... che valore ha e come esprimere la "non idoneità estemporanea" di cui qualcuno aveva scritto?... è poi appena il caso di notare che, mutato il clima politico ed introdotta come nuova parola d'ordine dell'agenda dei legislatori la parola chiave "sicurezza", venga richiesto a tutti noi di assumere un comportamento repressivo (sull'alcool ma non solo), anche in contrasto con le norme vigenti, le interpretazioni letterali, il comune buon senso!
Sulla base delle considerazioni sin qui evidenziate vorrei avere dei lumi in merito alle modalità di accertamento della sola alcolimetria: etilometro, alcolemia, ecc...? Posso io cioè sceglierla liberamente sulla base di mie valutazioni oppure vi è una norma specifica che definisca anche le modalità di accertamento dell'alcolimetria così come avviene per la tossicodipendenza e le droghe in genere? E in merito l' ASL può pretendere da me una data modalità di accertamento dell'assunzione dell'alcol anzichè un'altra prescelta dal sottoscritto?
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