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ancora sugli accertamenti per la dipendenza da alcool e da sostanze

Questo argomento ha avuto 15 risposte ed è stato letto 9118 volte.

clamagio2@tin.it

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  • Re: ancora sugli accertamenti per la dipendenza da alcool e da sostanze
  • (09/06/2009 08:47)

dr.alesiani il 08/06/2009 08:55 ha scritto:
Regione Lazio, partorite linee guida, ben fatto.
Accolta richiesta di poter inviare a struttura pubblica (ASL) anche i controlli di 1° livello

3.2.4.3


. – 3a opzione Raccolta del campione ed esecuzione del test da parte di
struttura competente
Effettuata la visita medica, il Medico Competente indirizzerà i lavoratori alla struttura competente
individuata dall'Azienda USL, in base alle modalità organizzative e procedurali dalla stessa
formalmente adottate.
Tale struttura provvederà ad assicurare l'esecuzione della raccolta
delle urine e la catena di custodia dei
campioni raccolti in conformità al presente atto.
Laddove la struttura sanitaria competente sia un Ser.T., in seguito
alla raccolta delle urine per gli
accertamenti di I livello, potrà provvedere, in primis e se ritenuto
opportuno, all’esecuzione del test
immunochimico rapido (aliquota A), ovvero lo invierà al laboratorio analisi congiuntamente alle altre
due aliquote B e C. Nel caso provvedesse all’esecuzione del test immunochimico rapido, vale anche
quanto dichiarato al punto 3.2.4.1.
Le modalità di prelievo e di verifica del campione biologico raccolto, i contenitori monouso
utilizzabili, le procedure di stoccaggio e conservazione, la redazione del verbale di accompagnamento,
il trasporto dei campioni, la comunicazione dell'esito delle analisi al Medico Competente, sono quelle
già descritte al punto 3.2.3.

Questo secondo me salvaguardia molta della ns opera professionale e sopratutto il "rapporto medico-paziente" che in questi ultimi tempi in cui si tende a trasformare la Medicina del Lavoro in Medicina legale del Lavoro, veniva relegato in un angolino privo di significato.
Io, come tutti voi, prima sono Medico e poi Medico Competente e....... ...scusate se è poco!
Ciao

Da dove posso scaricare le linee guida della Regione Lazio?
Grazie

dr.alesiani

dr.alesiani
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  • Re: ancora sugli accertamenti per la dipendenza da alcool e da sostanze
  • (09/06/2009 14:06)

clamagio2@tin.it il 09/06/2009 08:47 ha scritto:


Da dove posso scaricare le linee guida della Regione Lazio?
Grazie

versione aggiornata al 29 aprile 2009 1
Procedure adottate dalla Regione Lazio per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori
addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la
salute di terzi applicative del Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale n.
266 del 15/11/2007) e dell’Accordo Stato/Regioni rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008
Indice
Introduzione
1. Adempimenti procedurali a carico delle Aziende USL
2. Strutture sanitarie competenti
3. Procedure accertative di I livello
3.1 - Modalità di attivazione degli accertamenti e adempimenti da parte del datore di
lavoro
3.2 - Iter degli accertamenti di I livello
3.2.1 - Adempimenti del Medico Competente
3.2.2 - Indicazioni per la visita medica
3.2.3 - Test tossicologico-analitico: indicazioni generali e valori soglia
3.2.4 - Opzioni per l’esecuzione degli accertamenti tossicologici di I livello
3.2.4.1 – 1a opzione Raccolta del campione per esecuzione del test
rapido da parte del Medico Competente.
3.2.4.2 – 2a opzione Raccolta del campione a cura del medico
competente ed esecuzione in laboratorio del test
immunochimico
3.2.4.3 – 3a opzione Raccolta del campione ed esecuzione del test da
parte di struttura competente
4. Procedure accertative di II livello da parte del Ser.T.
4.1 – Accertamenti clinici
4.1.1 – Fase Anamnestica e Clinico-Documentale
4.1.2 – Fase Clinico-Obiettiva
4.2 – Accertamenti Tossicologico-Analitici
4.2.1 - Matrice Urinaria
4.2.2 - Matrice Cheratinica
4.3 - Certificazione Ser.T.
5. Esiti della Certificazione
6. Test di Revisione
7. Laboratori
8. Smaltimento dei campioni
9. Tariffe
10. Modulistica
11. Attività di prevenzione ed informazione
12. Monitoraggio degli accertamenti e Verifica dell’applicazione delle procedure
13. Allegato A
versione aggiornata al 29 aprile 2009 2
INTRODUZIONE
Le indicazioni procedurali e di accertamento previste dal presente documento sono state elaborate
dall’Area Programmazione Rete Servizi Area Soggetti Deboli e condivise, negli incontri con:
- i responsabili dei Ser.T. della Regione Lazio e/o dai loro delegati
- i referenti del Dipartimenti di Prevenzione e dei Laboratori Analisi delle ASL
- i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali,
- i rappresentanti dei Datori di Lavoro (Confindustria e FederLazio),
- i referenti delle Società Scientifiche dei Medici Competenti
- i rappresentanti dell’ENAV e dell’Assaereo,
Il presente documento ha la finalità di consentire ai competenti servizi delle AA.SS.LL. e ai Medici
Competenti della Regione Lazio, l’applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e
medico legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza per i lavoratori da adibire o adibiti
alle mansioni a rischio di cui all’allegato 1 del Provvedimento CU 99/2007.
La Regione, nella predisposizione delle presenti procedure, ha comunque tenuto conto:
- delle indicazioni contenute nelle “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”
approvate con Accordo dalla Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008 (BURL del 28.10.08 n. 40 –
parte II);
- dell’attuale organizzazione del Sistema Sanitario della Regione Lazio e dell’articolazione dei
servizi interessati;
- della necessità di effettuare gli accertamenti in modo tale da garantire la privacy, il rispetto e la
dignità della persona sottoposta ad accertamento che non deve in alcun modo rappresentare
uno strumento persecutorio, lesivo della libertà individuale o teso ad allontanare
arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa;
- del fatto che, a specifica di quanto riportato nelle premesse dell’Intesa C.U. del 30 ottobre
2007 ed in coerenza con il d.lgs. n. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, relativamente al
fatto che i lavoratori debbano essere sottoposti ad accertamento “prima dell’assunzione in
servizio”, tale accertamento non è da intendere come accertamento “pre-assuntivo” ma come
“visita medica preventiva” post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere
adibito al servizio lavorativo nella mansione specifica a rischio;
- della necessità del rispetto delle norme di garanzia circa l’oggetto dell’accertamento,
particolarmente importante per gli eventuali risvolti in contenzioso per il lavoratore, per
l’accertatore e per il datore di lavoro;
- della necessità di contenere i tempi e i relativi costi a carico dei datori di lavoro e di proporre
procedure ed accertamenti facilmente accessibili, che concretamente permettano di fornire gli
indispensabili elementi di valore obiettivo e scientifico;
- dell’importanza di affiancare l’intervento accertativo all’intervento preventivo ed informativo,
prevedendo la programmazione e la realizzazione nei luoghi di lavoro, ove si esplicano le
mansioni a rischio di cui al presente atto, azioni di prevenzione mirate a coinvolgere, informare
ed educare i lavoratori circa le finalità degli accertamenti e degli eventuali percorsi di
trattamento che possono essere intrapresi, in caso di assunzione e/o di dipendenza da sostanze;
versione aggiornata al 29 aprile 2009 3
- della letteratura scientifica internazionale, delle linee guida e delle raccomandazioni in
materia;
- della necessità di definire procedure operative che: a) siano realisticamente applicabili, b)
individuino elementi obiettivi e scientificamente validi di supporto alla valutazione clinica, c)
fungano da supporto al giudizio diagnostico e certificativo finale, d) definiscano in modo
chiaro e dettagliato le azioni da attuare e le responsabilità di ognuna delle parti coinvolte nel
processo
- del parere dei responsabili Ser.T. o dei loro delegati, dei referenti dei Dipartimenti di
Prevenzione delle ASL, dei referenti dei Laboratori Analisi delle ASL, delle OO.SS., delle
rappresentanze dei Datori di Lavoro, dei referenti delle Società Scientifiche del settore,
partecipanti alle riunioni di concertazione di cui sopra.
Le indicazioni procedurali e di accertamento previste dal presente documento si rendono necessarie in
quanto applicative del Provvedimento n. 99 approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 30
ottobre 2007 “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di
accertamento di assenza di tossicodipendenza” e dell’Accordo approvato dalla Conferenza Unificata
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008
(BURL del 28.10.08 n. 40 - parte II) sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti
a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
versione aggiornata al 29 aprile 2009 4
1. ADEMPIMENTI PROCEDURALI A CARICO DELLE AZIENDE USL
Entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del presente atto le
AA.SS.LL., mediante atto deliberativo da trasmettere all’Area Programmazione Rete Servizi Area
Soggetti Deboli, dovranno:
a. identificare il/i Servizio/i Tossicodipendenze (di seguito Ser.T.) del proprio ambito territoriale
abilitato/i quale/i “strutture sanitarie competenti”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
Provvedimento n. 99 del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata “Intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di
assenza di tossicodipendenza”; il servizio identificato dovrà essere ubicato in una struttura
dotata, almeno, di: una sala di attesa, una sala per la visita medica, una sala antibagno ed una
sala bagno con eventuale possibilità di osservazione e controllo del soggetto ed una sala
medicheria per il trattamento dei campioni biologici. La sala bagno, per l’osservazione ed il
controllo del soggetto, può essere attrezzata con un impianto di videosorveglianza a circuito
chiuso, senza effettuazione delle registrazione delle immagini.
b. identificare i laboratori pubblici e/o privati accreditati, che siano in grado di garantire
l’esecuzione degli esami tossicologici di screening (metodica immunochimica) e/o di conferma
(metodica cromatografica in fase gassosa o in fase liquida accoppiata a spettrometria di massa
[GC/MS o LC/MS]), che garantiscano il rispetto dei requisiti indicati nel successivo capitolo n. 7;
c. adottare con atto formale le modalità organizzative e procedurali interne necessarie per
l’applicazione del presente atto, avvalendosi del Direttore del Dipartimento delle Dipendenze o,
ove non ancora costituito, del coordinatore/capofila dei Ser.T., tenendo conto che le prestazioni
rese per gli accertamenti di cui al presente atto sono a carico dei datori di lavoro e non rientrano
nei Livelli Essenziali di Assistenza. Rientrano, invece, ovviamente tra i LEA tutti quegli
interventi che dovranno essere messi in atto dalle AA.SS.LL. attraverso azioni concertate tra i
Dipartimenti di Prevenzione e i Ser.T., per garantire l’adeguata offerta di interventi preventivi
(informazione, educazione e consulenza), nonché tutti gli interventi terapeutici dei Ser.T., rivolti
a lavoratori a rischio di consumo di sostanze o a tossicodipendenti, così come previsto dall’art.
113 DPR 309/90 e sue successive modificazioni e come esplicitato al capitolo 11 del presente
documento;
d. garantire la partecipazione all’espletamento delle procedure a tutti i professionisti afferenti ai
diversi servizi per le tossicodipendenze presenti nell’azienda, anche laddove si identifichi la sede
prescelta in un unico Ser.T.;
e. rendicontare tutta la contabilità inerente gli accertamenti, di cui al presente atto, su un capitolo di
spesa dedicato. In particolare si dovranno rispettare i seguenti punti:
- le spese amministrative non potranno superare il 10% del totale delle entrate.
- le modalità di remunerazione aggiuntiva del personale, che partecipa all’attività degli
accertamenti, saranno identificate dalle singole ASL per un periodo di sperimentazione della
durata di sei mesi, nel rispetto della normativa contrattuale vigente. Al termine del periodo
di sperimentazione, e sulla base dei risultati della stessa, la Regione Lazio definirà la
modalità univoca di ripartizione dei proventi economici.
- le entrate economiche derivanti dalle attività in oggetto e non utilizzate per la copertura del
versione aggiornata al 29 aprile 2009 5
totale delle spese (amministrative, acquisto materiale, manutenzione macchinari e costi del
personale), dovranno finanziare esclusivamente:
- azioni di formazione sul tema dell’accertamento di assenza di tossicodipendenza
- acquisto ulteriore materiale diagnostico (es. test psicodiagnostici)
- adeguamento delle strutture
- adeguamento dei macchinari dedicati;
f. provvedere, attraverso il proprio Dipartimento della Prevenzione, a:
- trasmettere il presente Atto ai Medici Competenti delle imprese insistenti sul territorio di
propria competenza
- promuovere, anche in collaborazione con i Dipartimenti / Servizi per le Dipendenze, incontri
dedicati al tema, al fine di diffondere le dovute conoscenze tra il personale sanitario
impegnato negli accertamenti
- presentare il documento alle Associazioni datoriali, anche per raccomandare la
corretta gestione delle procedure secondo le indicazioni riportate nel presente atto
- informare i lavoratori e le OO.SS. più rappresentative nell’ambito delle attività del
Comitato di coordinamento provinciale ex art. 7 del D. Lgs. 81/08 sulle procedure di
cui al presente atto, in concomitanza con le azioni di informazione e prevenzione dei
lavoratori.
versione aggiornata al 29 aprile 2009 6
2. STRUTTURE SANITARIE COMPETENTI
Per le finalità delle seguenti procedure, in accordo con quanto previsto dalla CU 99/2007, per struttura
sanitaria competente si intende:
- il Servizio per le Dipendenze (Ser.T.) dell’ASL nel cui territorio ha sede l’azienda, e/o le sue
postazione operative distaccate, nelle quali è occupato il lavoratore interessato;
- per il personale navigante delle acque interne e per il personale in attesa di imbarco, l’Ufficio dei
servizi assistenza sanitaria naviganti territorialmente competente ad effettuare le visite preventive
di imbarco e le visite periodiche di idoneità previste dalla vigente normativa sulla navigazione
marittima ed aerea, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980 n. 620, oltre al Ser.T. dell’ASL del territorio di afferenza per quanto previsto per il II livello
di accertamento;
- per il personale marittimo imbarcato, la struttura è identificata in riferimento al compartimento di
iscrizione della nave ovvero a qualsiasi porto di arrivo nazionale, scelto dal datore di lavoro
nell’ambito di competenza territoriale dell’Ufficio di Sanità marittima servizio assistenza sanitaria
naviganti. Qualora la nave nel corso dell’anno solare attracchi esclusivamente in porti esteri, ferme
restando le procedure di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 4 della CU 99/2007, l’accertamento
periodico è effettuato a cura dei medici fiduciari nominati dal Ministero della Salute ed accreditati
presso le autorità italiane, oltre al Ser.T. dell’ASL del territorio di afferenza per quanto previsto per
il II livello di accertamento;
- per il personale addetto alla circolazione dei treni e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in
gestione governativa, metropolitane, tranvie ed impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari aerei e terrestri, per il personale addetto alla circolazione dei treni ed alla sicurezza
dell’esercizio ferroviario sulla rete nazionale RFI e per il personale navigante sulle navi del gestore
dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e mensa, la struttura sanitaria
competente è individuata nella Direzione Sanità di RFI (già Servizio Sanitario dalle Ferrovie dello
Stato), oltre al Ser.T. dell’ASL del territorio di afferenza per quanto previsto per il II livello di
accertamento;
e nelle more di ulteriori indicazioni della Conferenza Unificata Stato Regioni
- per quanto concerne i controllori del traffico aereo, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 maggio
2008, n.118 (artt. 11) le funzioni e competenze attribuite al Medico Competente come descritte nel
presente atto, possono essere assolte dalla struttura sanitaria competente attualmente preposta al
rilascio della certificazione medica di idoneità.
Tutte le strutture sanitarie competenti per lo svolgimento degli accertamenti sono, in ogni caso, tenute
al rispetto delle procedure descritte nel presente atto.
versione aggiornata al 29 aprile 2009 7
3. PROCEDURE ACCERTATIVE DI I LIVELLO
L’iter procedurale si compone di due livelli in relazione alla necessità di istituire un primo livello di
accertamenti da parte del Medico Competente ed un secondo livello di approfondimento diagnosticoaccertativo
a carico delle strutture sanitarie competenti di cui all’art. 2 e all’art. 6 dell’Intesa C.U. 30
ottobre 2007, citate nel precedente capitolo 2.
3.1 - Modalità di attivazione degli accertamenti e adempimenti da parte del datore di
lavoro
I datori di lavoro, supportati dal personale specialistico ASL - Dipartimenti di Prevenzione e
Dipartimenti/Servizi per le Dipendenze - avranno cura di assicurare i programmi di accertamenti
sull’uso di sostanze in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza,
l’incolumità e la salute di terzi coniugando il livello dei controlli sanitari con il livello di informazione
e prevenzione. A tal fine, e per garantire la corretta partecipazione dei lavoratori a tali iniziative, sarà
elaborato un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le procedure di applicazione della
normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi
connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio,
anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere. Tale documento, compreso nel
documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la
sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose.
Il datore di lavoro, così come identificato dall’art. 2, lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, comunica per iscritto al Medico Competente l’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre
agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del
30 ottobre 2007 e riportate nell’allegato A del presente testo.
La comunicazione dovrà essere effettuata alla prima attivazione delle procedure di cui al presente atto,
per tutti i lavoratori addetti alle mansioni di cui sopra e, successivamente, periodicamente e
tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi assunti ed ai soggetti che abbiano cessato di
svolgere mansioni a rischio.
La comunicazione dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti dovrà
essere effettuata comunque con frequenza minima annuale e secondo i criteri di seguito descritti:
- Accertamento pre-affidamento della mansione: la persona viene sottoposta ad
accertamento preventivo dell’idoneità alla mansione prima dell’affidamento e dello
svolgimento della mansione a rischio. E’ necessario un risultato negativo per confermare
l’assenza di controindicazioni, prima di un eventuale inizio dell’attività. Questa
valutazione non può essere considerata ed effettuata come accertamento pre-assuntivo,
coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 in materie di sicurezza sul lavoro.
- Accertamento periodico: il lavoratore è sottoposto ad accertamento periodico, di norma
con frequenza annuale, atto alla verifica dell’idoneità alla mansione a rischio. In situazione
di elevata numerosità dei soggetti da sottoporre a controllo, va tenuto conto, inoltre, che
nel rispetto dei programmi di accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non
prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell’accertamento e,
contemporaneamente, si dovrà escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati
versione aggiornata al 29 aprile 2009 8
agli accertamenti da parte del datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro, sulla base della
lista completa precedentemente presentata al Medico Competente, seleziona i lavoratori da
inviare e sottoporre di volta in volta agli accertamenti previsti, mediante l’utilizzo di un
processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte
del datore di lavoro stesso. Tutto questo deve avvenire compatibilmente con le esigenze
lavorative e di programmazione aziendale, garantendo nel contempo la medesima
partecipazione di tutti i lavoratori al programma di accertamento periodico;
- Accertamento per ragionevole dubbio: in adeguamento alle direttive comunitarie in
materia, il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione anche
(oltre al controllo sanitario periodico) quando sussistano indizi o prove di una sua possibile
assunzione di sostanze stupefacenti tabellate. Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via
cautelativa e riservata, vengono fatte dal datore di lavoro o suo delegato in forma scritta, al
Medico Competente che provvederà a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se
del caso, ad attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza;
- Accertamento dopo un incidente: il lavoratore deve essere sottoposto ad accertamento di
idoneità alla mansione successivamente ad un incidente alla guida di veicoli o di mezzi a
motore durante il lavoro e/o che destino il ragionevole dubbio di avere subito l’infortunio
sotto l’effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti;
- Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo) e/o per il reintegro nella
mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito
positivo: il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, dovrà comunque
essere controllato ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo al fine di verificare nel tempo il
permanere dello stato di non assuntore (monitoraggio cautelativo). Gli accertamenti
tossicologici andranno eseguiti con periodicità almeno mensile per un periodo minimo di 6
mesi.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un
preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l’accertamento.
A seguito degli accertamenti di cui al presente testo, il Medico Competente comunicherà gli esiti degli
stessi al datore di lavoro che provvederà:
1. A mantenere il lavoratore alle mansioni assegnate, in caso di comunicazione di “idoneità allo
svolgimento della mansione”;
2. A sospendere, temporaneamente e in via cautelativa, nel rispetto della dignità e della privacy
della persona, il lavoratore dalle mansioni a rischio, in caso di comunicazione di “inidoneità
temporanea allo svolgimento della mansione”. In questo caso:
- Informerà il lavoratore della possibilità di richiedere, con oneri a carico del medesimo
lavoratore, la revisione del giudizio mediante formale richiesta da inviare al Medico
Competente entro 10 giorni dalla comunicazione di inidoneità di cui sopra.
- Verificherà l’invio da parte del Medico Competente, del lavoratore agli accertamenti di II
livello.
3. A sospendere il lavoratore dalle mansioni a rischio in caso di comunicazione di “impossibilità
materiale a svolgere gli accertamenti”, conseguente al rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli
accertamenti.
4. A garantire il mantenimento del posto di lavoro al lavoratore avviato a programmi di cura e
riabilitazione di cui all’art. 124 del DPR 309/90 e sue successive modificazioni.
versione aggiornata al 29 aprile 2009 9
3.2 Iter degli accertamenti di I livello
3.2.1 - Adempimenti del Medico Competente
Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli
accertamenti, trasmesso dal datore di lavoro, il Medico Competente stabilisce il cronogramma per gli
accessi dei lavoratori agli accertamenti, definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo
con il datore di lavoro, tenuto conto della numerosità dei lavoratori da sottoporre ad accertamento.
Sarebbe opportuno che il giorno dedicato all’accertamento non corrisponda allo stesso giorno nel quale
il Medico Competente svolge la visita stabilita per le attività di sorveglianza sanitaria di routine.
Entro i medesimi 30 giorni il Medico Competente trasmette formalmente al datore di lavoro il
cronogramma degli accessi per gli accertamenti.
Ove il lavoratore non si presenti all’accertamento per giustificati e validi motivi debitamente
documentati, lo stesso dovrà essere riconvocato entro dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi
che hanno impedito la sua presentazione agli accertamenti.
Ove il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida
giustificazione lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro
dieci (10) giorni.
I successivi accertamenti di primo livello (a cura del Medico Competente) dovranno tenere conto della
precedente non presentazione, sottoponendo il lavoratore almeno a tre controlli tossicologici a sorpresa
nei trenta (30) giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di
ragionevole dubbio riscontrate dal Medico Competente stesso
In caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi agli accertamenti, il Medico Competente invierà al datore
di lavoro una comunicazione di“impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti”.
L’accertamento del Medico Competente comprende: visita medica e test tossicologico-analitici.
3.2.2 - Indicazioni per la visita medica
Il Medico Competente dovrà richiedere al lavoratore sottoposto ad accertamento e riportare su apposita
scheda anamnestica se lo stesso sia stato o meno sottoposto a:
- eventuali interventi in Pronto Soccorso o in strutture di ricovero per il trattamento di patologie
correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- eventuali precedenti accertamenti medico-legali per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- eventuali pregressi trattamenti sociosanitari per tossicodipendenza, presso strutture pubbliche e/o
private;
- eventuali notizie relative ad infortuni lavorativi e/o incidenti avvenuti in ambito lavorativo e non;
- eventuali ritiri della patente di guida e/o del porto d’armi a seguito di precedenti accertamenti
medico-legali;
versione aggiornata al 29 aprile 2009 10
Il Medico Competente dovrà, in particolare, valutare:
- eventuali segni obiettivi di assunzione abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- eventuali segni o sintomi suggestivi per intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o
psicotrope;
- se è in atto un uso di farmaci ad azione psicotropa.
Qualora il Medico Competente rilevi alla visita elementi clinico-anamnestici indicativi d’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope rilascerà giudizio di “temporanea inidoneità alla mansione” e
invierà il lavoratore alle strutture sanitarie competenti di cui all’art. 2 e all’art. 6 dell’Intesa C.U. 30
ottobre 2007, per gli ulteriori accertamenti di II livello, non effettuando in tal caso test tossicologicoanalitici.
Ogni comunicazione alle strutture sanitarie competenti sopra citate, da parte del Medico Competente,
avverrà tramite FAX, con conservazione della ricevuta di corretta trasmissione da parte del mittente,
ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per ovvi motivi di prudenza sono
vietati invii mediante l’ausilio del lavoratore interessato dalle procedure di accertamento.
3.2.3 - Test tossicologico-analitico: indicazioni generali e valori soglia
La raccolta del campione biologico deve avvenire nel rispetto della dignità della persona. La matrice
biologica è “l'urina”.
La raccolta del campione biologico deve essere effettuata sotto controllo del Medico Competente, o di
altro operatore sanitario dallo stesso formalmente delegato o, nel caso dell'opzione di cui al punto
3.2.4.3. di seguito indicata, dagli operatori sanitari delle strutture competenti, identificate dall’Azienda
USL di riferimento.
Il sanitario addetto alla raccolta dovrà adottare le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza
al soggetto del campione (controllo a vista) ed ogni accorgimento per evitarne la manomissione. E’
auspicabile l’utilizzazione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, senza la registrazione
delle immagini. Il prelievo deve essere effettuato in locali che non permettano l’introduzione
dall’esterno di materiali adulteranti il campione biologico. Al lavoratore in osservazione non dovrà
essere permesso di portare all’interno del locale di raccolta del campione urinario, qualsiasi tipo di
contenitore. Nel locale non dovrà essere presente qualsiasi tipo di detergente e l’acqua del water dovrà
essere opportunamente colorata per evitare adulterazioni del campione prodotto.
Il soggetto in accertamento, di norma, non potrà uscire dal locale adibito alla raccolta del materiale
biologico, fino a che non avrà prodotto una quantità di urina di almeno 40/60 ml; ove la persona
richieda di uscire il contenitore in cui è conservato il campione incompleto dovrà esser sigillato e
riaperto solo alla presenza del soggetto per la successiva integrazione del campione in un nuovo
contenitore. Il soggetto può assumere bevande analcoliche.
L’urina deve essere raccolta in appositi contenitori monouso di plastica, dotati di tappo a chiusura
ermetica antiviolazione o, diversamente, atti ad essere chiusi e sigillati con sigillo adesivo a nastro non
rinnovabile.
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Completata la raccolta del campione il sanitario controllerà la sua idoneità all’analisi: sia la
temperatura che deve essere compresa fra i 32 ed i 38°C, che la creatinuria.
Al fine di evitare un inquinamento e/o adulterazione del campione urinario raccolto, sarà cura del
sanitario addetto di stoccare le urine come segue:
1. 10/20 ml di urine in un contenitore corrispondente alla aliquota A, per effettuare il test di
screening con metodica immunochimica
2. 15/20 ml di urine in un contenitore corrispondente alla aliquota B per l’eventuale test di
conferma in cromatografia accoppiata a spettrometria di massa
3. 15/20 ml di urine in un contenitore corrispondente alla aliquota C per l’eventuale test di
revisione in cromatografia accoppiata a spettrometria di massa
Su tutti i contenitori prodotti devono essere riportati, chiaramente leggibili, il nome e cognome del
lavoratore e del Medico Competente, la data e l’ora del prelievo.
Il sanitario addetto ed il lavoratore sono tenuti ad apporre la propria firma sull'etichetta di ogni
contenitore di urine prodotto.
I test immunochimici devono essere considerati positivi al superamento delle concentrazioni soglia
(cut-off) espresse in ng/ml e riportate in Tabella 1 (vedi sotto).
In caso di trasporto al laboratorio, i contenitori devono essere inseriti in apposito contenitore termico
dotato di adeguato elemento refrigerante.
Il trasporto dei campioni al laboratorio deve avvenire secondo le vigenti norme e comunque entro e
non oltre le 24 ore dal prelievo.
Il Medico Competente o altro operatore sanitario addetto, sono tenuti altresì a compilare triplice copia
del verbale, indicando in forma chiaramente leggibile:
a. il luogo, la data e l’ora del prelievo;
b. quantità di urina raccolta;
c. le generalità del Medico Competente e/o del sanitario addetto;
d. le generalità del lavoratore;
e. l’elenco dei farmaci che il medesimo abbia eventualmente dichiarato di aver assunto negli
ultimi sette giorni sia per via sistemica, che per via orale, nonché per via topica;
f. eventuali dichiarazioni aggiuntive richieste dal lavoratore e/o ritenute opportune dal Medico
Competente.
Il verbale deve essere firmato dal Medico Competente/sanitario addetto e controfirmato dal lavoratore
TABELLA 1 - CUT-OFF PER ALIQUOTA A (matrice urinaria)
CLASSI DI SOSTANZE CUT-OFF (ng/ml)
Oppiacei metaboliti 300
Cocaina metaboliti 300
Cannabinoidi metaboliti (THCCOOH) 50
Amfetamina - Metamfetamina 500
MDMA 500
Metadone 300
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che attesta, in tal modo, la corretta esecuzione del prelievo urinario, del valido stoccaggio del materiale
biologico da lui prodotto e delle procedure di registrazione attuate.
Delle tre copie del verbale una è consegnata al lavoratore, una è conservata dal Medico
Competente/sanitario addetto e una è da inserire nel contenitore termico che deve pervenire, entro e
non oltre 24 ore dal prelievo, al laboratorio analisi individuato.
Il Medico Competente/sanitario addetto è responsabile della custodia e conservazione dei campioni
fino alla loro spedizione al laboratorio; dalla consegna dei campioni è il laboratorio individuato
dall'Azienda USL che diviene responsabile della loro custodia e conservazione.
La catena di custodia deve consentire di: a) identificare chi ha prelevato campione; b) identificare chi
ha consegnato il campione; c) identificare chi ha accettato il campione; d) identificare l’ubicazione del
campione; e) conoscere tutti i nominativi di chi lo ha movimentato fino alla restituzione e/o allo
smaltimento; f) risalire alla data di ogni movimentazione.
L’apertura del contenitore termico contenente i campioni urine avviene al laboratorio individuato
dall'Azienda USL, che è tenuto ad accertare sia l’integrità dei campioni sia la loro corrispondenza al
verbale di prelievo e, in caso di riscontro di non conformità, a redigere un apposito verbale che deve
essere trasmesso al Medico Competente.
Se il laboratorio effettua le analisi entro 24 ore dalla consegna, i campioni biologici potranno esser
conservati in frigo a +4 °C; diversamente dovranno essere conservati a -20 °C. Si precisa, inoltre, che
per i campioni risultati positivi, sia nei test di screening che nell’analisi di conferma, va prevista la
conservazione dell’aliquota destinata all’eventuale analisi di revisione per un anno, o maggiore se
diversamente regolamentato
In caso di negatività del test immunochimico di screening, non si procederà a nessun altro esame e si
provvederà allo smaltimento dei campioni biologici secondo le normative vigenti, e in ogni caso dopo
aver prodotto una registrazione oggettiva a stampa dei risultati ottenuti.
In caso di positività del test immunochimico di screening, si procederà all’invio delle aliquote B e C al
laboratorio in grado di effettuare il test di conferma, che ha valore dirimente.
Il laboratorio dovrà comunicare, entro 10 giorni dalla consegna dei campioni, gli esiti delle analisi al
Medico Competente.
In caso di esito:
1. negativo del test immunochimico, ovvero del test di conferma, il Medico Competente, qualora
anche la valutazione clinico-ananmnestica abbia già dato esito negativo, potrà rilasciare
giudizio di “idoneità alla mansione per quanto attiene gli accertamenti previsti dal
Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007)”
comunicandolo per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore;
2. positiva del test immunochimico, ovvero del test di conferma, il Medico Competente, anche in
caso di valutazione clinico-ananmnestica ad esito negativo, comunicherà per iscritto al datore
di lavoro ed al lavoratore il giudizio di “temporanea inidoneità alla mansione per quanto
attiene gli accertamenti previsti dal Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale
n. 266 del 15/11/2007)”
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3.2.4 - Opzioni per l’esecuzione degli accertamenti tossicologici di I livello
3.2.4.1. – 1a opzione Raccolta del campione per esecuzione del test immunochimico
rapido da parte del Medico Competente.
Effettuata la visita medica, il Medico Competente o altro sanitario, suo delegato, provvederà alla
raccolta del campione di urina così come specificato al punto 3.2.3.
Nel caso in cui il sanitario voglia eseguire un test immunochimico rapido “on site” e per adempiere a
ciò si avvalga di contenitori monouso di plastica pluripartiti, dotati sia di tappo a chiusura ermetica
antiviolazione, che settati in più scomparti separati e dotati di tappo a chiusura antiadulterazione, deve
considerare lo scomparto nel quale le urine sono venute a contatto con i reattivi del test
immunochimico rapido come aliquota A ed, invece, gli scomparti nei quali le urine non sono venute a
contatto con i reattivi utilizzati per il test rapido, impiegabili come aliquote B e C. In ogni caso le urine
venute in contatto con i reattivi immunochimici rapidi, non dovranno essere inviati in laboratorio per i
successivi accertamenti.
Eseguirà quindi direttamente il test immunochimico rapido sulla aliquota A per le classi di sostanze
sopra specificate, accertandosi preventivamente sia della corrispondenza delle concentrazioni soglia del
kit utilizzato ai cut-off riportati in Tabella 1 che della adeguatezza dello stesso a produrre in ogni caso
una registrazione oggettiva a stampa dei risultati ottenuti.
Ove il test immunochimico rapido effettuato sulla aliquota A risulti positivo per una o più classi di
sostanze, il sanitario provvederà ad inviare i campioni di urine corrispondenti rispettivamente alla
aliquota B e C al laboratorio analisi in apposito contenitore termico dotato di adeguato elemento
refrigerante di cui al punto 3.2.3.
Dovrà altresì allegare verbale di accompagnamento di cui al punto 3.2.3, congiuntamente alla
refertazione del test immunochimico rapido effettuato.
3.2.4.2. – 2a opzione Raccolta del campione a cura del Medico Competente ed
esecuzione in laboratorio del test immunochimico
Effettuata la visita, il Medico Competente o altro sanitario, suo delegato, provvederà alla raccolta del
campione che suddividerà in tre distinti contenitori, corrispondenti rispettivamente alle aliquote A, B e
C come già illustrato.
Provvederà altresì alla trasmissione dei tre contenitori al laboratorio individuato che utilizzerà
l’aliquota A per il test immunochimico.
Le altre due aliquote saranno utilizzate per l’analisi di conferma (B), obbligatoria in caso di positività
del test immunochimico, e per l’analisi di revisione (controanalisi su aliquota C) qualora richiesta dal
lavoratore.
Le modalità di prelievo e di verifica del campione biologico raccolto, i contenitori monouso
utilizzabili, le procedure di stoccaggio e conservazione, la redazione del verbale di accompagnamento,
il trasporto dei campioni, sono quelle già descritte al punto 3.2.3.
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Il Medico Competente potrà indirizzare il lavoratore direttamente al laboratorio, senza provvedere esso
stesso alla raccolta dei campioni urinari, solo nel caso in cui il laboratorio individuato sia provvisto di
idoneo ambiente per la raccolta dei campioni urinari, possa effettuare un “controllo a vista” e possa
assicurare ogni accorgimento per evitare la manomissione del campione stesso.
3.2.4.3. – 3a opzione Raccolta del campione ed esecuzione del test da parte di
struttura competente
Effettuata la visita medica, il Medico Competente indirizzerà i lavoratori alla struttura competente
individuata dall'Azienda USL, in base alle modalità organizzative e procedurali dalla stessa
formalmente adottate.
Tale struttura provvederà ad assicurare l'esecuzione della raccolta delle urine e la catena di custodia dei
campioni raccolti in conformità al presente atto.
Laddove la struttura sanitaria competente sia un Ser.T., in seguito alla raccolta delle urine per gli
accertamenti di I livello, potrà provvedere, in primis e se ritenuto opportuno, all’esecuzione del test
immunochimico rapido (aliquota A), ovvero lo invierà al laboratorio analisi congiuntamente alle altre
due aliquote B e C. Nel caso provvedesse all’esecuzione del test immunochimico rapido, vale anche
quanto dichiarato al punto 3.2.4.1.
Le modalità di prelievo e di verifica del campione biologico raccolto, i contenitori monouso
utilizzabili, le procedure di stoccaggio e conservazione, la redazione del verbale di accompagnamento,
il trasporto dei campioni, la comunicazione dell'esito delle analisi al Medico Competente, sono quelle
già descritte al punto 3.2.3.
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4. PROCEDURE ACCERTATIVE DI II LIVELLO DA PARTE DEL SER.T.
Gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello devono svolgersi di norma non oltre i 30
giorni dal momento della richiesta.
L’intervento accertativo di II livello è attuato dal Ser.T. o da altra struttura sanitaria competente
autorizzata a tale funzione ai sensi della CU 99/2007, come riportata nel capitolo 2 del presente atto. In
ogni caso, tutte le strutture sanitarie competenti autorizzate a effettuare questi accertamenti sono tenute
al rispetto delle procedure descritte nel presente documento.
Il lavoratore può giungere agli accertamenti di II livello solo dopo aver eseguito gli accertamenti di I
livello previsti dal presente documento e il cui esito sia stato positivo.
La finalità generale, oltre a quella di stabilire se vi sia o vi sia stato uso di sostanze, è di definirne la
tipologia di sostanze utilizzate, le modalità di assunzione e la frequenza (per quanto possibile
ricostruire sulla base delle dichiarazioni del soggetto sottoposto ad accertamenti). Oltre a questo sarà
necessario definire se vi sia o no stato di dipendenza, al fine di proporre al lavoratore un appropriato
percorso di cura e riabilitazione secondo quanto previsto dall’art. 124 del DPR n. 309/90.
L’intervento del Ser.T. prevista si compone di tre macroaree:
1. Accertamenti clinici
2. Accertamenti tossicologico-analitici
3. Certificazione
4.1 – Accertamenti clinici
Gli accertamenti clinici si compongono di due fasi: anamnestica-clinico-documentale e clinicoobiettiva.
4.1.1 – Fase Anamnestica e Clinico-Documentale
L’acquisizione dei dati anamnestici deve fondarsi su esperienza clinica specialistica nell’ambito delle
dipendenze e sulla capacità di instaurare un adeguato setting relazionale e accertativo. E’ propedeutica,
inoltre, a verificare, in base alle dichiarazioni del soggetto:
- la sussistenza o l’esclusione di documentazione attestante o correlabile a condizioni di
uso/abuso/dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope;
- la sussistenza di stati o condizioni cliniche generali giustificanti terapie farmacologiche in atto
con possibile interferenza con gli accertamenti tossicologici.
A tale scopo sono esaminate eventuali certificazioni, esibite dal soggetto in esame, rilasciate da
Divisioni Ospedaliere, Unità di Pronto Soccorso, altri Ser.T., Unità di Alcologia, Comunità
Terapeutiche accreditate indicanti diagnosi di disturbo da uso di sostanze psicoattive, eventuale
comorbidità psichiatrica o internistico/infettivologica, esiti di monitoraggi chimico-tossicologici,
terapie mono o multimodali praticate, farmacologiche (sostitutive, psicotrope o aspecifiche) e/o
psicologiche e/o interventi socio-riabilitativi.
4.1.2 – Fase Clinico-Obiettiva
L’esame obiettivo è finalizzato all’accertamento dei seguenti elementi collegabili ad un eventuale
uso/abuso/dipendenza da sostanze xenobiotiche:
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- eventuali segni e/o sintomi fisici e psichici di assunzione abituale e/o saltuaria di sostanze
stupefacenti o psicotrope, farmaci compresi;
- eventuali segni e/o sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o
psicotrope, farmaci compresi;
- eventuali segni e/o sintomi fisici e psichici di intossicazione cronica da sostanze stupefacenti o
psicotrope, farmaci compresi;
- eventuali segni e/o sintomi fisici e psichici relativi a patologie correlabili
all’uso/abuso/dipendenza acuta e/o cronica da sostanze ad azione psicotropa;
- eventuale sindrome di astinenza in atto.
In entrambe le fasi sopra descritte ed al fine di attuare un processo di diagnosi multidisciplinare
dell’eventuale stato di uso/abuso/dipendenza del lavoratore in esame, il medico del Ser.T. può
avvalersi anche dell’intervento di altro personale specialistico del Ser.T. stesso, che a sua volta potrà
utilizzare strumenti diagnostici opportuni.
4.2 – Accertamenti Tossicologico-Analitici
L’accertamento chimico-tossicologico viene effettuato utilizzando entrambe le matrici biologiche
urinaria e cheratinica.
4.2.1 - Matrice Urinaria
La struttura sanitaria competente dovrà provvedere al prelievo di nuovi campioni in numero e per un
periodo di osservazione idoneo a formulare una corretta diagnosi clinica secondo le modalità già
previste al punto 3.2.3.
La raccolta dei campioni prevede sempre lo stoccaggio in tre aliquote A, B e C e così come indicato al
punto 3.2.3.
L’aliquota A corrisponde al test di screening e, in caso di positività, viene effettuato il test di conferma
sulla aliquota B; l’eventuale test di revisione, su richiesta del lavoratore e a carico economico dello
stesso, viene effettuata sull’aliquota C.
I risultati del test di screening per essere considerati positivi, dovranno corrispondere a concentrazioni
superiori ai valori soglia indicati in Tabella 1:
TABELLA 1 CUT-OFF PER ALIQUOTA A (matrice urinaria)
CLASSI DI SOSTANZE CUT-OFF (ng/ml)
Oppiacei metaboliti 300
Cocaina metaboliti 300
Cannabinoidi metaboliti (THCCOOH) 50
Amfetamina – Metamfetamina 500
MDMA 500
Metadone 300
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Il test di conferma va eseguito con metodi cromatografici accoppiati alla spettrometria di massa con i
valori di concentrazioni soglia (cut-off) per le singole sostanze al fine di confermare il risultato
positivo rilevato allo screening o, comunque, di indicare una positività non rilevata al test di screening.
Il test di revisione, richiedibile dal lavoratore al fine della verifica del precedente riscontro di positività,
si avvale dei medesimi metodi e fa riferimento ai medesimi cut-off del test di conferma.
I risultati del test di conferma e di revisione per essere considerati positivi, dovranno corrispondere a
concentrazioni superiori ai valori soglia indicati in Tabella 2:
TABELLA 2 CUT-OFF PER ALIQUOTA B e C (matrice urinaria)
CLASSI DI SOSTANZE CUT-OFF (ng/ml)
Oppiacei metaboliti (morfina, codeina, 6-acetilmorfina) 100
Cocaina e metaboliti 100
Cannabinoidi metaboliti (THCCOOH) 15
Amfetamina ed analoghi (metamfetamina, MDMA, MDA, MDEA) 250
Metadone 100
Buprenorfina 5
I campioni di urine corrispondenti rispettivamente alla aliquota B e C sono allestiti ed inviati al
laboratorio secondo le modalità già descritte al punto 3.2.3.
Il medico o altro operatore sanitario dallo stesso formalmente delegato, sono tenuti altresì a compilare
e firmare, in triplice copia, il verbale di cui al punto 3.2.3.
Delle tre copie del verbale una è consegnata al lavoratore, una è conservata agli atti dal Ser.T. ed una è
da inserire nel contenitore termico che deve pervenire, entro 24 ore dal prelievo, al laboratorio
individuato dall'Azienda USL per il successivo avvio delle procedure analitiche di II livello.
L’apertura del contenitore termico contenente i campioni delle aliquote B e C avviene al laboratorio
individuato dall'Azienda USL che è tenuto ad accertare sia l’integrità dei campioni sia la loro
corrispondenza al verbale di prelievo e, in caso di riscontro di non conformità, a redigere un apposito
verbale che deve essere trasmesso al Medico Competente.
Se il laboratorio effettua le analisi entro 24 ore dalla consegna, i campioni biologici potranno esser
conservati in frigo a +4 °C; diversamente dovranno essere conservati a -20 °C.
Il laboratorio dovrà comunicare, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei campioni, gli esiti delle
analisi di screening al Ser.T. Gli stessi tempi sono previsti in caso di test di conferma.
4.2.2 - Matrice Cheratinica
Contestualmente alla raccolta e stoccaggio del campione biologico urinario, il Ser.T. pone in essere
tutte le procedure idonee alla raccolta della matrice cheratinica (capello o, se di lunghezza inferiore a 5
cm, pelo ascellare o pubico), prelevata in duplice campione:
- la prima, denominata A, verrà utilizzata per gli accertamenti analitici in GC/MS o LC/MS
- la seconda aliquota, denominata B, verrà conservata per eventuale controanalisi richiesta dal
lavoratore.
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La raccolta delle matrici cheratiniche verrà effettuata secondo le linee guida delle società scientifiche
riconosciute a livello nazionale e/o internazionale e secondo le seguenti indicazioni di massima:
Per i capelli (lunghezza minima 5 cm)
Viene recisa una ciocca (non strappata) in regione nucale, dello spessore almeno 200 mg
(grossolanamente corrispondente allo spessore di una matita) che, alla presenza del lavoratore, viene
divisa in due aliquote “A” e “B”, orientativamente di simile peso, e di ognuna delle quali viene fissata
l’estremità prossimale su un supporto cartaceo da inviare al laboratorio analisi.
I campioni così allestiti verranno inseriti in contenitori separati non trasparenti (con tappi a chiusura
ermetica e sigillati con nastro inamovibile) ed etichettati come indicato sopra per la matrice urinaria e
conservati a temperatura ambiente.
Per i peli
E’ necessario, previa consenso informato dell'interessato, rasare una intera regione ascellare o una
vasta regione pubica (200 mg di peli).
I peli così raccolti vengono suddivisi in due aliquote “A” e “B” ed inviati al laboratorio secondo le
modalità già previste per i capelli.
Il verbale di prelievo segue le medesime indicazioni della matrice urinaria, riportando anche
l’indicazione del colore dei capelli e di eventuali trattamenti cosmetici.
Il campione biologico di prima scelta da utilizzare per il test sulla matrice cheratinica è rappresentato
dal capello. Solo in caso di impossibilità a prelevare correttamente la quantità di campione di capello
previsto, si opta per raccolta del campione pilifero.
Le modalità di prelievo e di verifica dei campioni biologici raccolti, i contenitori monouso utilizzabili,
le procedure di stoccaggio e conservazione, la redazione del verbale di accompagnamento, il trasporto
dei campioni, la comunicazione dell'esito delle analisi al Medico Competente, sono sovrapponibili a
quelle descritte precedentemente nel punto 2.2.3.
I test di conferma analitici in GC/MS o LC/MS della matrice cheratinica devono essere considerati
positivi al superamento delle concentrazioni soglia (cut-off) espresse in ng/ml e riportate in Tabella 3
(vedi sotto).
TABELLA 3 CUT-OFF PER ALIQUOTA A e B (matrice cheratinica)
CLASSI DI SOSTANZE CUT-OFF (ng/mg)
Oppiacei metaboliti (morfina, codeina, 6-acetilmorfina) 0,2
Cocaina e metaboliti 0,2
0,05*
Cannabinoidi (THC) 0,1
Amfetamina 0,2
Metamfetamina 0,2
MDMA, MDA, MDEA 0,2
Metadone 0,2
Buprenorfina 0,05
* Benzoilecgonina
Per condizioni particolari in cui non risulti praticabile il prelievo di matrice cheratinica (soggetti glabri)
saranno effettuati per un periodo di almeno 30 giorni controlli bisettimanali solo su matrice urinaria.
versione aggiornata al 29 aprile 2009 19
4.3 - Certificazione Ser.T.
Gli esiti degli Accertamenti Clinici e degli Accertamenti Tossicologico-Analitici rappresentano la base
su cui fondare la diagnosi di presenza/assenza di tossicodipendenza.
Per la diagnosi il medico del Ser.T. fa riferimento alle classificazioni nosografiche internazionali
rappresentate dal DSM-IV e/o ICD-10.
In caso di verifica di negatività totale degli accertamenti clinici e tossicologici di II livello, il medico
del Ser.T. potrà rilasciare certificazione di “assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e
psicotrope”.
In caso di verifica di positività degli accertamenti clinici e/o tossicologici di II livello, il medico del
Ser.T. potrà rilasciare certificazione di:
- “presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope” secondo i criteri
previsti dalle classificazioni nosografiche internazionali rappresentate dal DSM-IV e/o ICD-
10;
- “assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope” con riscontrato uso di
…..” qualora non fossero soddisfatti i criteri previsti dalle classificazioni nosografiche
internazionali rappresentate dal DSM-IV e/o ICD-10, ma sia stato riscontrato un uso di una o
più sostanze stupefacenti e psicotrope.
Acquisiti gli elementi valutativi sopra indicati il medico del Ser.T. certificherà la diagnosi utilizzando
il modulo che dovrà esser consegnato al lavoratore. Una relazione con i risultati degli accertamenti
verrà trasmessa al Medico Competente.
versione aggiornata al 29 aprile 2009 20
5. ESITI DELLA CERTIFICAZIONE
1. Ove l’accertamento del Ser.T. abbia rilevato uno stato di “assenza di tossicodipendenza da
sostanze stupefacenti e psicotrope”, il Medico Competente rilascerà certificazione di idoneità
allo svolgimento della mansione a rischio dandone comunicazione al datore di lavoro.
2. Ove l’accertamento del Ser.T. abbia rilevato uno stato di “presenza di tossicodipendenza da
sostanze stupefacenti e psicotrope”, il lavoratore, per essere riammesso all’esercizio delle
mansioni a rischio, dovrà sottoporsi ad un programma terapeutico e/o riabilitativo
individualizzato, da eseguire presso un Ser.T. e/o altra struttura terapeutico-riabilitativa, a
carico economico del SSN (art. 124 del DPR 309/90 e successive modificazioni).
Dovrà essere, altresì, garantita la possibilità al lavoratore di accedere a tale trattamento, con la
conservazione del posto di lavoro, sempre secondo quanto indicato nell’art. 124 del DPR
309/90 e successive modificazioni.
Indipendentemente dalla durata del programma terapeutico e/o riabilitativo individualizzato,
l’esito positivo dello stesso sarà certificato dal Ser.T. ove i criteri previsti dalle classificazioni
nosografiche internazionali rappresentate dal DSM-IV e/o ICD-10 non risultino soddisfatti per
almeno 12 mesi (remissione completa).
Il Medico Competente ricevuta la certificazione di remissione completa da parte del Ser.T.
rilascerà ulteriore certificazione di idoneità allo svolgimento della mansione a rischio, dandone
comunicazione al datore di lavoro e programmerà un successivo periodo di monitoraggio
cautelativo di I livello, nel quale verificherà il mantenimento di uno stato di non assunzione di
sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. l’accertamento del Ser.T. abbia rilevato uno stato di “assenza di tossicodipendenza da
sostanze stupefacenti e psicotrope” con riscontrato uso di ...”, il Medico Competente
certificherà l’idoneità ovvero l’inidoneità allo svolgimento della mansione a rischio del
lavoratore in questione.
In ogni caso il Medico Competente dovrà inviare la relativa comunicazione al datore di lavoro
e predisporre il piano di monitoraggio cautelativo con accertamenti clinici e tossicologici di I
livello, per una durata minima di almeno sei mesi. Nell’ambito di quanto previsto al presente
punto 3, gli eventuali riflessi sul rapporto di lavoro della rilevazione di stato di inidoneità,
seguiranno le previsioni di quanto definito in sede di contrattazione collettiva.
versione aggiornata al 29 aprile 2009 21
6. TEST DI REVISIONE
Consiste nella ripetizione dell’indagine con metodica di conferma sui medesimi campioni biologici
oggetto di precedenti accertamenti ed è eseguita solo su formale richiesta del lavoratore, che ne assume
il totale onere economico.
Il Test di Revisione può essere eseguito presso una delle strutture ospedaliere e/o universitarie di
Medicina Legale e Tossicologia Forense.
Il lavoratore dovrà indicare nella richiesta a quale struttura intende fare effettuare il Test di Revisione.
Il Test di Revisione può essere richiesto dal lavoratore entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito
positivo dell’accertamento di I e II livello e deve esser effettuato entro 30 giorni dal recepimento della
richiesta del lavoratore. La data ed i risultati ottenuti devono essere comunicati, da parte del laboratorio
prescelto, al medesimo lavoratore, al Medico Competente e al Ser.T.:
1. con un anticipo di almeno 15 giorni per quanto riguarda la data dell’esecuzione del Test di
Revisione.
2. entro 10 giorni dal termine dell’esecuzione dello stesso, verrà inviato alle medesime persone il
risultato ufficiale del Test di Revisione.
Il lavoratore ed eventualmente un proprio consulente tecnico, il Medico Competente, un rappresentante
del laboratorio pubblico che ha effettuato il test di I e/o II livello ed un rappresentante del Ser.T., hanno
la facoltà di assistere al Test di Revisione personalmente.
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7. LABORATORI
Al fine di valorizzare appieno le potenzialità, il coordinamento e l’integrazione in rete dei laboratori
pubblici e privati accreditati presenti nella Regione Lazio, le Aziende USL, per gli esami di laboratorio
previsti dal presente documento, faranno riferimento a quei laboratori in possesso della necessaria
esperienza specifica in questo settore diagnostico, nonché delle risorse tecnologiche idonee a garantire
una misurabile affidabilità ed uniformità nell’effettuazione dei processi analitici, secondo standard di
qualità condivisi e contemplati dalla legislazione regionale e nazionale.
I laboratori individuati per l’effettuazione degli accertamenti devono rispettare, oltre ai requisiti
previsti di cui al D.G.R. 424/06, le seguenti procedure e soddisfare i seguenti requisiti minimi
indispensabili ad assicurare l'affidabilità del risultato delle analisi sui campioni biologici prelevati
secondo le modalità previste dal presente atto:
a) acquisizione, conservazione e manipolazione dei campioni biologici nel rispetto delle norme che
garantiscono l'idoneità e l'integrità della catena di custodia, così come già descritte;
b) identificazione e dosaggio delle sostanze stupefacenti e psicotrope attraverso l'impiego delle
metodiche descritte nel presente atto e rappresentate dallo screening con metodi di tipo
immunochimico da effettuarsi con metodi automatizzati, e/o successiva conferma dei risultati positivi
con tecnica cromatografica, abbinata alla spettrometria di massa, con l'utilizzo dei relativi standard
certificati di riferimento.
c) valutazione/interpretazione del dato positivo effettuata con riferimento ai valori soglia di cui al
presente atto ed in base alla congruenza del risultato analitico globale con il quadro atteso, secondo le
conoscenze scientifiche sulla natura e sul metabolismo della sostanza identificata;
d) impegno a redigere per iscritto (referto) un rapporto analitico in cui siano indicati: identificazione
del laboratorio; identificativo del soggetto in esame; identificazione della metodica applicata;
identificazione dei campioni analizzati, con data di ricevimento e delle analisi effettuate; i risultati del
test con indicazione dell’unità di misura e del relativo cut-off; firma del responsabile del laboratorio.
e) tutti i referti e tutta la documentazione che ha concorso alla sua formulazione deve essere
conservata, in copia, per tre anni
A tal proposito i laboratori che saranno individuati dalle Aziende USL dovranno necessariamente
documentare la loro affidabilità analitica tramite l’adesione a programmi di valutazione esterna di
qualità (VEQ, organizzati da Enti o Istituti di livello regionale, nazionale o internazionale
scientificamente accreditati) con risultati soddisfacenti. E’ in ogni caso auspicabile che i laboratori
adottino un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.
8. SMALTIMENTO DEI CAMPIONI
Tutte le strutture che custodiscono campioni biologici per l’esecuzione degli accertamenti
tossicologico-analitici di I e II livello, provvedono allo smaltimento degli stessi campioni biologici in
ottemperanza alla normativa vigente.
versione aggiornata al 29 aprile 2009 23
9. TARIFFE
I costi degli accertamenti previsti dal presente documento sono a carico dei datori di lavoro e, per il
Test di Revisione, a carico del lavoratore che lo richiede.
Il datore di lavoro e/o il lavoratore saranno tenuti al pagamento anticipato di specifici blocchi di
accertamenti che comprendono il costo complessivo degli oneri derivanti dall’esecuzione del percorso
diagnostico individuato per ogni singolo lavoratore ed in ragione del susseguirsi dei risultati delle
verifiche anamnestiche e/o di laboratorio ottenute nei tempi di osservazione stabiliti dal presente
documento.
Le tariffe da applicare per gli accertamenti sanitari previsti nel presente documento sono quelle
stabilite dal Nomenclatore Tariffario Regionale, integrate da quelle riportate nel presente documento.
Le singole voci tariffarie sono, pertanto, stabilite come di seguito indicato:
Tariffe unitarie
Test immunochimico su matrice urinaria € 55,00
Test di conferma su matrice urinaria € 110,00 per tutte le sostanze
Test su matrice cheratinica € 220,00 su oppiacei, cocaina, cannabinoidi, meta amfetamine
Valutazione e certificazione Ser.T. € 100,00
Gli accertamenti richiesti alle strutture sanitarie possono essere acquistati “a pacchetto”; in tal senso
se ne prevedono i seguenti:
1) Accertamento di I livello:
descrizione prestazioni erogatore tariffa
Opzione 1 (invio aliquote B/C
al laboratorio)
Test di conferma su matrice urinaria, referto Laboratorio analisi
di 2° livello
€ 110,00
Opzione 2 (invio di aliquote
A/B/C al laboratorio)
Test di screening su matrice urinaria e
eventuale test di conferma su matrice
urinaria, referti
Laboratorio analisi
di 1° e di 2° livello
€ 110,00
Opzione 3 (invio del
lavoratore per raccolta
campione presso Ser.T. o
laboratorio)
Prelievo campione, stoccaggio, test di
screening su matrice urinaria e eventuale test
di conferma su matrice urinaria (eventuale
trasporto campioni), referti
Ser.T. e/o
Laboratorio analisi
di 1° e di 2° livello
€ 110,00
2) Accertamento di II livello:
descrizione prestazioni erogatore tariffa
Accertamento Ser.T. (con test
urine effettuato al Ser.T.
risultato negativo)
Prelievo campioni biologici (urina+capello),
stoccaggio, trasporto, test immunochimico su
matrice urinaria, test su matrice cheratinica,
apertura cartella, visite mediche, altre
eventuali visite specialistiche, certificazione
Ser.T. e Laboratori
di 1° e 2° livello
€ 375,00
Test di conferma su matrice
urinaria (aliquota B, inviata
dal Ser.T. al laboratorio)
Prelievo urina, stoccaggio, trasporto, test di
conferma su matrice urinaria, referto
Ser.T. inviante e
Laboratorio
€110,00
versione aggiornata al 29 aprile 2009 24
3) Test di revisione (a carico del lavoratore):
descrizione prestazioni erogatore tariffa
Test di revisione su matrice
urinaria
Test di conferma su matrice urinaria Laboratorio € 110,00
Test di revisione su matrice
cheratinica
Test di conferma su matrice cheratinica Laboratorio € 220,00
10. MODULISTICA
L’Area Programmazione Rete Servizi Area Soggetti Deboli della Giunta Regionale del Lazio si farà
carico di individuare una serie di moduli comuni per le AA.SS.LL. e per i Medici Competenti al fine di
uniformare e migliorare la qualità della trasmissione delle comunicazioni a riguardo.
11. ATTIVITA’ DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE
Gli accertamenti di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope hanno come finalità esplicita, come più volte ribadito, la garanzia di sicurezza,
incolumità e salute di eventuali terzi.
Al contempo risulta altrettanto necessario garantire la salute e la corretta informazione dei
lavoratori sottoposti agli accertamenti. In tal senso, così come effettuato da anni dalla
comunità internazionale, gli accertamenti per la sorveglianza devono essere affiancati da
interventi mirati, da svolgersi presso i luoghi di lavoro direttamente interessati dal
provvedimento, finalizzata a informare adeguatamente i lavoratori dell’intero processo
accertativo, e a prevenire l’uso improprio di sostanze psicotrope.
A tal fine, come già richiamato, verrà elaborato un documento aziendale dedicato in cui siano
definite le procedure applicative degli accertamenti e in cui siano previsti programmi
preventivi ed informativi; Nel documento dovranno essere esplicitati quali siano le
conseguenze disciplinari dell’uso di sostanze per i lavoratori che svolgono mansioni a rischio.
Tale documento rappresenta, pertanto, la “politica aziendale” in relazione al tema della droga
che dovrà essere condivisa tra datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori e sistemi
specialistici sanitari.
Nell’ambito dell’informazione e prevenzione può essere attivata una consulenza specialistica
presso i Ser.T. per i soggetti od i gruppi che ne facciano richiesta.
Le ASL, tramite i Dipartimenti di Prevenzione e i Dipartimenti / Servizi per le Dipendenze,
assicurano la realizzazione dei programmi di informazione, prevenzione e consulenza previsti
dal documento aziendale dedicato.
versione aggiornata al 29 aprile 2009 25
12. MONITORAGGIO DEGLI ACCERTAMENTI E VERIFICA DELLE
PROCEDURE
L’Area Programmazione Rete Servizi Area Soggetti Deboli della Giunta Regionale del Lazio si farà
carico, con l’ausilio di un Gruppo di Lavoro dedicato, di:
• monitorare e verificare l’applicazione delle presenti procedure, anche al fine di emanare
ulteriori indicazioni al termine della fase di sperimentazione della durata di sei mesi
• monitorare il fenomeno del consumo di sostanze nei lavoratori che svolgono mansioni a
rischio
• monitorare i percorsi di consulenza e trattamento avviati in conseguenza degli accertamenti
• valutare l’impatto dell’applicazione delle procedure ivi descritte.
I Dipartimenti di Prevenzione e i Dipartimenti / Servizi per le Dipendenze sono tenuti a rispondere alla
richiesta di informazioni relativamente alle azioni realizzate nella materia oggetto del presente atto,
anche tramite l’utilizzo degli attuali sistemi informativi regionali.
Ai Medici Competenti verranno richieste informazioni, a cadenza periodica, necessarie per monitorare
l’incidenza di uso per singola mansione lavorativa, la tipologia degli accertamenti avviati e la
percentuale di lavoratori inviati al secondo livello accertativo.
La Regione Lazio, Area Programmazione Rete Servizi Area Soggetti Deboli della Giunta Regionale
del Lazio, avrà cura di diffondere i dati del monitoraggio e di organizzare eventi divulgativi e di
scambio di esperienze.
versione aggiornata al 29 aprile 2009 26
12. ALLEGATO A
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI
PER LA

Mario

sportgooffy

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  • Re: ancora sugli accertamenti per la dipendenza da alcool e da sostanze
  • (09/06/2009 16:12)

Immagino che il collega Mario Alesiani fosse presente al convegno presentato dall'Istituto di Medicina del Lavoro dell'U.C.S.C. nell'occasione del quale tra i materiali congressuali era presente anche un documento preliminare (aggiornato appunto alla data del 29 aprile 2009) sulle procedure da adottare in tema di accertamento sulle tossicodipendenze; tuttavia, tale documento presentato era appunto un testo preliminare. Ho cercato sui Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la pubblicazione di una tale delibera, ma senza risultato... anche il sito ufficiale della regione lazio - assessorato alla sanità non riporta nulla; c'è nessuno che abbia notizia dell'eventuale documento ufficiale e degli estremi della sua pubblicazione? Grazie.

dr.alesiani

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  • Re: ancora sugli accertamenti per la dipendenza da alcool e da sostanze
  • (09/06/2009 18:17)

sportgooffy il 09/06/2009 04:12 ha scritto:
Immagino che il collega Mario Alesiani fosse presente al convegno presentato dall'Istituto di Medicina del Lavoro dell'U.C.S.C. nell'occasione del quale tra i materiali congressuali era presente anche un documento preliminare (aggiornato appunto alla data del 29 aprile 2009) sulle procedure da adottare in tema di accertamento sulle tossicodipendenze; tuttavia, tale documento presentato era appunto un testo preliminare. Ho cercato sui Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la pubblicazione di una tale delibera, ma senza risultato... anche il sito ufficiale della regione lazio - assessorato alla sanità non riporta nulla; c'è nessuno che abbia notizia dell'eventuale documento ufficiale e degli estremi della sua pubblicazione? Grazie.

Mario

dr.alesiani

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  • Re: ancora sugli accertamenti per la dipendenza da alcool e da sostanze
  • (09/06/2009 18:19)

dr.alesiani il 09/06/2009 06:17 ha scritto:

. A ME è "ARRIVATO" COME IL TESTO CHE VERRA' EMANATO ,DA FONTE "ABBASTANZA SICURA..." SI VEDRA'
CIAO

Mario

Piccolofalco

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  • Re: ancora sugli accertamenti per la dipendenza da alcool e da sostanze
  • (04/07/2009 15:39)

come sia sia ogni regione ha le sue linee guida simili nei capisaldo diverse nella sostanza minimale delle cose
ho una domanda da fare :
una volta ottenuto ilrisultato del test negativo oltre a consegnare copia dell'esito al lavoratore che è informato , la comunicazione al datore di lavoro puo' ritenersi esaurita comunicando l'idoneità alla mansione che indica la negatività del test o bisgona fare una comunicazione specifica a riguardo ?
io penso che dando l'idoneità si assolva in tal senso alla comunicazione del risultato del test
grazie a chi mi risponderà

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