[b]
Ancora, vedo che alcuni propongo l'uso dell'etilometro a sorpresa ed in sede di visita periodica. Ci sono riferimenti normativi che permettono tale protocollo sanitario (definiamolo cosi)? Se si, quali?
Io ho letto un testo che spiegava le linee guida date dall Conferenza Stato-Regioni e citava un passo in cui diceva che i controlli alcolemici potevano essere fatti "anche in sede di visita periodica".
Purroppo cito a memoria perchè non ho il documento sotto mano ma leggendo le linee guida dovrebbe trovarsi questa frase tra due virgole :-)
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
In questi giorni ho ricevuto telefonate da due colleghi che sono stati sanzionati dagli UPG della medesima ASL perchè non avevano effettuato la CDT per i lavoratori che svolgono lavori im in quota.
Premesso che sarebbe utile poter verificare uno stato di alcoldipendenza, la legge attuale non permette però di verificarlo.
Inoltre per fare una diagnosi di alcoldipendennza ci vuol ben altro che la sola CTD!!
E' assurdo.......speriamo che il decreto che dovrà uscire a Dicembre porti qualcosa di buono!
Gennaro Bilancio
Gennaro il 02/09/2009 06:41 ha scritto:
In questi giorni ho ricevuto telefonate da due colleghi che sono stati sanzionati dagli UPG della medesima ASL perchè non avevano effettuato la CDT per i lavoratori che svolgono lavori im in quota.
Premesso che sarebbe utile poter verificare uno stato di alcoldipendenza, la legge attuale non permette però di verificarlo.
Inoltre per fare una diagnosi di alcoldipendennza ci vuol ben altro che la sola CTD!!
E' assurdo.......speriamo che il decreto che dovrà uscire a Dicembre porti qualcosa di buono!
E' una cosa gravissima. Occorre intervenire per frenare la smania di protagonismo di organi di vigilanza incompetenti. Come sito siamo disponibili a pagare le spese di un'eventuale ricorso giudiziario e a fornire le consulenze tecniche necessarie, gratuitamente.
La redazione di MedicoCompetente.it
Credo che la finalità degli esami ematochimici a disposizione non sia proprio, o solo, quella di individuare soggetti con livelli elevati di alcol nell'organismo durante il lavoro, ma quello della valutazione dell'attitudine del soggetto al consumo di sostanze alcoliche.
Sostanzialmente si fa riferimento al concetto della limitazione del danno, lo stesso che viene applicato dalle commissioni provinciali patenti di guida, sulla base del fatto che, come ha scritto qualcuno, non si può rincorrere un autista sull'autostrada o cose del genere.
Su queste basi la CDT ha un suo valore, poi da qui a comminare sanzioni ce ne corre, poteva essere sufficiente imporre al medico competente una modifica del protocollo sanitario adottato.
Argeo Maviglia
doc. il 02/09/2009 10:09 ha scritto:
Credo che la finalità degli esami ematochimici a disposizione non sia proprio, o solo, quella di individuare soggetti con livelli elevati di alcol nell'organismo durante il lavoro, ma quello della valutazione dell'attitudine del soggetto al consumo di sostanze alcoliche.
Sostanzialmente si fa riferimento al concetto della limitazione del danno, lo stesso che viene applicato dalle commissioni provinciali patenti di guida, sulla base del fatto che, come ha scritto qualcuno, non si può rincorrere un autista sull'autostrada o cose del genere.
Su queste basi la CDT ha un suo valore, poi da qui a comminare sanzioni ce ne corre, poteva essere sufficiente imporre al medico competente una modifica del protocollo sanitario adottato.
Cosa vuol dire "valutazione dell'attitudine del soggetto al consumo di sostanze alcoliche"?
Un consumo di alcol al di fuori dell'attività lavorativa (es. il sabato sera) è ammesso, compreso un forte consumo che sicuramente può alterare la CDT. Che significato daresti, a quel punto, a valori alterati durante la sorveglianza sanitaria? li faresti incidere sulla idoneità alla mansione specifica?
C'è un campo (quello della promozione della salute, di stili di vita corretti per es.) nel quale può trovare un significato anche questo test ma è un campo totalmente diverso dalla sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs 81/08.
In ogni caso il protocollo sanitario per la sorveglianza sanitaria deve deciderlo il mc (e ci sono casi in cui può decidere di effettuare anche quel test) e imporre questo tipo di esami da parte dell'O.d.V. è un vero e proprio sopruso (in aquesto caso si è fatto peggio perchè si è sanzionato il mc). Si parla tanto di Evidence based medicine: quali sono i riferimenti scientifici che avvalorano l'uso della CDT nella sorveglianza sanitaria per le finalità stabilite dalla norma?
La redazione di MedicoCompetente.it
faggiano.danilo il 24/08/2009 03:16 ha scritto:
Io ho letto un testo che spiegava le linee guida date dall Conferenza Stato-Regioni e citava un passo in cui diceva che i controlli alcolemici potevano essere fatti "anche in sede di visita periodica".
Purroppo cito a memoria perchè non ho il documento sotto mano ma leggendo le linee guida dovrebbe trovarsi questa frase tra due virgole :-)
La Redazione il 03/09/2009 09:34 ha scritto:
Cosa vuol dire "valutazione dell'attitudine del soggetto al consumo di sostanze alcoliche"?
Un consumo di alcol al di fuori dell'attività lavorativa (es. il sabato sera) è ammesso, compreso un forte consumo che sicuramente può alterare la CDT. Che significato daresti, a quel punto, a valori alterati durante la sorveglianza sanitaria? li faresti incidere sulla idoneità alla mansione specifica?
C'è un campo (quello della promozione della salute, di stili di vita corretti per es.) nel quale può trovare un significato anche questo test ma è un campo totalmente diverso dalla sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs 81/08.
In ogni caso il protocollo sanitario per la sorveglianza sanitaria deve deciderlo il mc (e ci sono casi in cui può decidere di effettuare anche quel test) e imporre questo tipo di esami da parte dell'O.d.V. è un vero e proprio sopruso (in aquesto caso si è fatto peggio perchè si è sanzionato il mc). Si parla tanto di Evidence based medicine: quali sono i riferimenti scientifici che avvalorano l'uso della CDT nella sorveglianza sanitaria per le finalità stabilite dalla norma?
Mi rendo conto che questo è un campo minato.
Proverò a spiegarmi facendo l'esempio del soggetto trovato alla guida in stato di ebrezza per il quale le autorità competenti dispongono la revisione della patente.
La commissione medica non ha altri mezzi oltre agli esami ematochimici in particolare: transaminasi, MCV eritrocitario e, da qualche anno, CDT.
Quelle un pò più aggiornate integrano il tutto con un colloquio presso il servizio di alcologia.
Quando questi esami propendono per un consumo di alcol elevato, in senso relativo al soggetto, e quindi un consumo che altera i parametri ricercati, la commissione medica riduce la validità o addrittura, quando la CDT super il cut off, sospende la patente di guida.
Questo intendo per valutazione dll'attitudine del soggetto al consumo di alcool.
E' ovvio che poi il povero diavolo fermato con 0,51 g/l per aver preso due birre in pizzeria e che succssivamente per altri motivi incrementa leggermente il suo consumo abituale e quotidiano di alcool, senza andare in giro ubriaco perso, ma in misura sufficiente a superare il cut off della CDT, si vede sospesa la patente di guida e ti dice: "ma io quando guido non bevo".
Posso essere d'accordo con lui in linea di principio, ma altri metodi o strumenti non ce ne sono ed in tutti i ricorsi al TAR, tale principio medico legale è stato ritenuto corretto.
Detto questo è ovvio che uno il sabato sera fa quello che vuole, ma quando ci capita di dover visitare, in ambito di visita periodica prevista dalla sorveglianza sanitaria, un lavoratore che svolge alcune mansioni (tipo autotrasportatore, autista di pulman, lavori in quota, ecc.) e che presenta evidenti segni di uso o abuso di alcool, credo che qualche dubio dobbiamo porcelo.
Poi io non ho risposte certe e ho tantissimi dubbi. Certezze non ne possiedo e non ne voglio e so trasmettere, cerco solo il confronto.
E a tale proposito hai centrato il problema: come facciamo incidere tali eventuali indicazioni sul giudizio di idoneità alla mansione
specifica? Chiediamocelo.
Perchè se vengono fatti degli esami previsti per legge non si può poi non tenerne conto.
Se poi riteniamo che l'alcol non aggiunge problematiche e rischi per determinate mansioni, possiamo portar avanti tale discorso e chiedere una modifica delle vigenti disposizioni.
Riguardo il protocollo sanitario lo decide il mc, ma il DLgs 81/08 per diversi rischi prevede che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dl medico competente (ad esempio rischio rumore art.196).
Inoltre mi concederai che per un MC è meglio vedersi modificato il protocollo di sorveglianza sanitaria che non vedersi comminata una sanzione. Almeno io preferirei così.
Argeo Maviglia
[cite]faggiano.danilo il 24/08/2009 03:16 ha scritto:
Io ho letto un testo che spiegava le linee guida date dall Conferenza Stato-Regioni
Mi puoi precisare di quali linee guida parli? Grazie
doc. il 03/09/2009 11:21 ha scritto:
Riguardo il protocollo sanitario lo decide il mc, ma il DLgs 81/08 per diversi rischi prevede che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dl medico competente (ad esempio rischio rumore art.196).
Inoltre mi concederai che per un MC è meglio vedersi modificato il protocollo di sorveglianza sanitaria che non vedersi comminata una sanzione. Almeno io preferirei così.
Su questo punto hai ragione, già il DPR 303/56 stabiliva la facoltà di cui sopra all'organo di vigilanza, ........
allora, la domanda nasce spontanea, quanti colleghi hanno visto o sentito dire che l'organo di vigilanza ha modificato la periodicità o il contenuto della sorveglianza sanitaria mettendo NERO SU BIANCO?
Nell'ottica della prevenzione se si è convinti che c'è una strada migliore da percorrere per arrivare al risultato, indipendentemente dai ruoli ognuno deve prendersi la responsabilità delle azioni, magari confrontandosi su vasta scala e non agendo in repressione sul singolo medico competente.!!
Gennaro Bilancio
Gennaro il 03/09/2009 03:46 ha scritto:
Su questo punto hai ragione, già il DPR 303/56 stabiliva la facoltà di cui sopra all'organo di vigilanza, ........
allora, la domanda nasce spontanea, quanti colleghi hanno visto o sentito dire che l'organo di vigilanza ha modificato la periodicità o il contenuto della sorveglianza sanitaria mettendo NERO SU BIANCO?
Nell'ottica della prevenzione se si è convinti che c'è una strada migliore da percorrere per arrivare al risultato, indipendentemente dai ruoli ognuno deve prendersi la responsabilità delle azioni, magari confrontandosi su vasta scala e non agendo in repressione sul singolo medico competente.!!
Infatti la possibilità da parte dell'organo di vigilanza di poter intervenire legittimamente in merito risale proprio al 56 e viene ribadito dall'81/08. Ma io parlavo comunque di legittimità, che poi avvenga in realtà è un altro discorso.
Comunque ho introdotto questo argomento per sottolineare che, dal mio punto di vista sul caso dei colleghi sanzionati, avrei preferito, fossi stato al loro posto, un intervento dell'organo di vigilanza che modificasse il protocollo e non che comminasse una sanzione.
Poi ribadisco che la sanzione mi sembra esagerata nel merito e nella forma
Argeo Maviglia
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