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Test alcolimetrici.

Questo argomento ha avuto 72 risposte ed è stato letto 7888 volte.

doc.

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  • Re: Test alcolimetrici.
  • (03/09/2009 22:49)

Volelo poi riportare questo parere di un collega, perchè credo possa essere utile:

"Mentre per quanto riguarda gli accertamenti per escludere l'uso di sostanze stupefacenti per alcune categorie di lavoratori é tutto chiaro, rimangono molte perplessità sull'applicazione dei controlli volti ad escludere l'uso o l'abuso di alcol.
E' il classico caso di leggi contrastanti in cui il medico competente, qualunque strategia applichi, rischia di commettere errori.
La prima normativa di riferimento é l'art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 135 (pubblicata in G.U. n. 90 del 18/4/2001) http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_452_allegato.pdf
Essa stabilisce che per alcune categorie di lavoratori vige l'obbligo di divieto di somministrazione e di uso di sostanze alcoliche durante il lavoro e incarica il medico competente e il medico del lavoro dei dipartimenti di prevenzione delle asl di effettuare i controlli.
Il successivo Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (pubblicato in G.U. n. 75 del 30/3/2006) stabilisce le categorie di lavoratori interessate: tra le quali i mulettisti gli autisti a patente b e superiori, gli addetti dell'edilizia, lavori in quota, alcune categorie di medici, ecc.
http://www.amlt.it/leggi/provvedimeto%20alcol.pdf
Queste normative fanno riferimento a controlli alcolimetrici (misurazione del tasso alcolico nel sangue o nell'aria espirata) che possono essere eseguiti a campione o a tutti i lavoratori interessati, previa campagna di informazione e prevenzione.
La normativa era insomma mirata ad un'azione preventiva e non punitiva anche se molti punti oscuri rimangono quali, ad esempio, quale limite di tolleranza utilizzare.
Facciamo un esempio: il limite consentito dal codice della strada é 5 g/l. Tuttavia le leggi sopra citate indicano che il lavoratore in oggetto non può assumere in modo assoluto alcol durante il lavoro. Quindi ci troviamo di fronte ad una contraddizione: chi guida l'auto per motivi aziendali può avere un tasso alcolico inferiore a 5 g/l per il codice della strada ma deve avere un tasso alcolico pari a 0 g/l per la Legge 131/2003.
A peggiorare la situazione é arrivato il Decr. Leg.vo 81/08 che prevede, al comma 4 dell'art 41, che le visite mediche preventive e periodiche siano mirate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nei casi ed alle condizioni previsti dall'ordinamento.
Peccato però che l'ordinamento prevede solo controlli legati ad escludere l'uso acuto (in occasione di lavoro) e non l'alcol dipendenza.
Capite tutti che diversi sono gli accertamenti se verifico se, ad es. un conducente di autovettura ha bevuto prima di mettersi alla guida (alcolimetria ematica, salivare o aria espirata) oppure verifico uno stato di alcoldipendenza (per intendersi....un alcolista). Nel secondo caso infatti la diagnosi é clinica (quindi deve prevedere una visita medica ed un accurata anamnesi accompagnata da questionari validati ed esami ematochimici quali ad es. transaminasi, gammagt, cdt, emocromo, ecc.).
Quindi quali controlli é tenuto a svolgere il medico competente? Quelli relativi all'uso di alcol in occasione di lavoro o all'abuso?
Non so rispondervi in quanto la risposta non c'é. Qualunque sia il comportamento del medico competente esso sbaglierà! A mio avviso laddove le norme sono carenti o in contraddizione fra loro bisogna solo aspettare la magistratura che darà una sua lettura giurisprudenziale.


Vi posso dire come mi comporto io. Cerco di applicare la logica ed il buon senso alle norme.
Pertanto provvedo ad una informativa scritta a tutti i lavoratori interessati. Procedo poi alle visite mediche corredate da questionario CAGE e verifica anamnestica del quantitativo di alcol assunto. La visita é corredata da esami ematochimici. Qualora si arrivi ad una diagnosi di alcoldipendenza si provvederà ad escludere il lavoratore dalla mansione a rischio. E' un punto di vista che può essere contestato ma a me sembra la procedura più logica per applicare le norme."

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: Test alcolimetrici.
  • (04/09/2009 09:25)

Pensavo ad una cosa e volevo chiedere un parere a tutti.
Ma il fatto che l'organo di vigilanza commini una sanzione ad un MC perchè ritiene carente i contenuti della sorveglianza sanitaria, non entro nel merito se a ragione o a torto, implicitamente non vuole anche dire che modifica i contenuti del protocollo sanitario?

Credo che se il MC sanzionato non fa ricorso e continua a ritenere valido il suo protocollo, ad ogni eventuale succesivo controllo rischia una nuova sanzione.

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: Test alcolimetrici.
  • (04/09/2009 09:35)

Posto questa interpretazione sulla problematica in discussione:


La lettura dell'art. 15 induce quattro riflessioni iniziali.
• I lavoratori appartenenti alle categorie elencate "possono" e non "devono" essere sottoposte a controlli e quindi si concede una discrezionalità al medico competente.
• Gli unici autorizzati ai controlli sono il medico competente ed i "medici del lavoro" (quindi specialisti in medicina del lavoro) dei servizi di prevenzione delle asl territorialmente competenti.
• Non sono indicati e quindi sono esclusi altri medici appartenenti ad esempio ad istituti pubblici quali ospedali incluse le unità operative ospedaliere di medicina del lavoro.
• La quarta considerazione verte sul fatto che, per la prima volta nella normativa, si incarica il medico competente di rendersi garante del controllo della salute non solo del lavoratore ma anche delle conseguenze che il suo stato di salute può determinare sulla incolumità di altri soggetti (colleghi di lavoro, utenti, ecc.).
Quindi il medico competente, nel corso della sua attività di visite preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore può introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di lavoratori indicate.
Al di fuori di queste tipologie di visite il medico competente non può eseguire i controlli alcolimetrici. Il sospetto di ebbrezza alcolica segnalato al medico competente da parte del datore di lavoro non può essere oggetto di controlli alcolimetrici al di fuori di visita periodica o richiesta da lavoratore ma potrà essere gestito con l'invio, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione asl alla quale dovrà necessariamente prendere parte un medico del lavoro (come indicato dall'art. 15 della Legge 125/2001).
E' evidente che nelle aziende in cui non è presente il medico competente il lavoratore sospettato di abuso alcolico può essere inviato alla asl territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70).
Poste queste premesse interpretative del ruolo del medico competente nella gestione dei controlli in materia di alcol vediamo quali strumenti diagnostici esso dispone.
L'alcol etilico subisce un rapido assorbimento a livello gastrico e raggiunge la massima concentrazione dopo circa 20 minuti dall'assunzione e viene metabolizzato in un periodo altamente variabile (fino a 6 ore) dovuto alla contemporanea assunzione di cibo, altre bevande, variabilità biologica. Pertanto già dopo 6 ore è possibile non trovare elevati livelli di alcol nell'organismo.
Pertanto le metodiche di misurazione nell'aria alveolare, il saliva alcol test o la misurazione ematica svolte durante gli accertamenti integrativi alla visita preventiva o periodica sarebbero inutili.
Una metodica ora utilizzata, anche se necessita di ulteriori standardizzazioni è il dosaggio della CDT (trasferrina decarboidrata) che è risultata altamente specifica per l'abuso di alcol a differenza della gammaGT che seppur molto sensibile è poco specifica in quanto influenzata da altre variabili (farmaci quali alcuni psicofarmaci, contraccettivi, antireumatici oppure da situazioni patologiche quali steatosi, ostruzioni biliari, sindromi virali epatiche, ecc.).
La CDT, oltre ad essere altamente specifica, riflette l'abuso alcolico nelle ultime due settimane ( l'assunzione di 50-80 gr di alcol al giorno per 7 giorni ne determina un aumento).
Per contro può aumentare in gravidanza ed essere influenzata dagli stati carenziali di ferro; sono citati anche incrementi in neoplasie epatiche e cirrosi biliare.
Questo dato insieme all'anamnesi, all'incremento della gammaGT, del volume globulare eritrocitario, dell'incremento del rapporto AST/ASL ed eventualmente dell'aumento di trigliceridi e dell'acido urico (per i bevitori da lungo tempo), ci permettono di identificare con maggiore precisione, sebbene indirettamente, i soggetti abitudinariamente dediti all'alcol.
Una volta diagnosticato l'abuso di alcol è compito del medico competente rilasciare un giudizio di idoneità che escluda temporaneamente il lavoratore dalle mansioni a rischio per sé o per gli altri e di avviarlo ai centri per l'assistenza attivi presso le asl.
Da notare che l'alcolista può usufruire dei benefici previsti per i lavoratori tossicodipendenti (art. 29 della Legge 26 giugno 1990, n. 162):
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
Al termine del programma riabilitativo il lavoratore potrà essere reinserito con la piena idoneità. Viceversa in caso di prosecuzione dell'abuso alcolico ed abbandono dei programmi riabilitativi il lavoratore potrà essere giudicato permanentemente non idoneo alle mansioni o ai compiti lavorativi in oggetto.
Appare pertanto indispensabile una collaborazione tra il medico competente ed i colleghi dei servizi pubblici di recupero.

Argeo Maviglia

Rcorda

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  • Re: Test alcolimetrici.
  • (04/09/2009 11:54)

Caro doc.

Aggiungo un paio di spunti di riflessione:
1. come è possibile sanzionare sulla base di una legislazione inesistente (81/08 vs. 125/01)?
2. se gli UPG si fossero basati sul 125/01 avrebbero potuto provvedere loro stessi ai dosaggi alcolimetrici, come previsto dall' art. 15
3. come è possibile esprimere una non idoneità alla mansione a rischio per responsabilità vs. terzi quando quest'ultima non rientra nel campo di operato dal MC così come stabilito dalla legislazione vigente?
Se vi è un rischio ANCHE per il lavoratore valuto il rischio infortunistico (ed il caso eclatante è il lavoro in altezza).....ma se il rischio è SOLO per terzi (vedasi insegnanti), come mi comporto?????
L'argomento non è certamente nuovo (vedasi malattie tramissibili in operatori sanitari nei lavori del gruppo LaRa), ma non risolvibile se ci si basa sulla legislazione vigente
4. ricordo in calce che vi sono variabili genetiche della CDT e che se non viene effettuata in GC non possiamo valutare o valutare erroneamente.

Roberto Corda

doc.

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  • Re: Test alcolimetrici.
  • (04/09/2009 13:09)

Rcorda il 04/09/2009 11:54 ha scritto:
Caro doc.

Aggiungo un paio di spunti di riflessione:
1. come è possibile sanzionare sulla base di una legislazione inesistente (81/08 vs. 125/01)?
2. se gli UPG si fossero basati sul 125/01 avrebbero potuto provvedere loro stessi ai dosaggi alcolimetrici, come previsto dall' art. 15
3. come è possibile esprimere una non idoneità alla mansione a rischio per responsabilità vs. terzi quando quest'ultima non rientra nel campo di operato dal MC così come stabilito dalla legislazione vigente?
Se vi è un rischio ANCHE per il lavoratore valuto il rischio infortunistico (ed il caso eclatante è il lavoro in altezza).....ma se il rischio è SOLO per terzi (vedasi insegnanti), come mi comporto?????
L'argomento non è certamente nuovo (vedasi malattie tramissibili in operatori sanitari nei lavori del gruppo LaRa), ma non risolvibile se ci si basa sulla legislazione vigente
4. ricordo in calce che vi sono variabili genetiche della CDT e che se non viene effettuata in GC non possiamo valutare o valutare erroneamente.

Roberto Corda

Ciao.
Credo che ci sia un equivoco di fondo su questo 3d. Dalle risposte di molti sembra che io sostenga a spada tratta la linea dura del proibizionismo dell'alcol, degli accertamenti ad oltranza, dell'uso della CDT, delle sanzioni ai MC che non effettuano queste cose, ecc. ecc.

NON E' COSI'.

Le tue perplessità e quelle di molti altri sono anche le mie.
Io cerco solo di confrontarmi con tutti proprio per cercare chiarirle.

Poi se non sono chiaro, se annoio o se, peggio ancora, sono di disturbo, posso astenermi per il futuro dall'intervenire.

Del tuo ultimo posto sottolineo questo:

"come è possibile esprimere una non idoneità alla mansione a rischio per responsabilità vs. terzi quando quest'ultima non rientra nel campo di operato dal MC così come stabilito dalla legislazione vigente?
Se vi è un rischio ANCHE per il lavoratore valuto il rischio infortunistico (ed il caso eclatante è il lavoro in altezza).....ma se il rischio è SOLO per terzi (vedasi insegnanti), come mi comporto?????
L'argomento non è certamente nuovo (vedasi malattie tramissibili in operatori sanitari nei lavori del gruppo LaRa), ma non risolvibile se ci si basa sulla legislazione vigente"

Credo che sia un punto sul quale riflettere approfonditamente, come del resto lo sono i contenuti della maggior parte dei tuoi post, sempre costruttivi e precisi.
Ciao.

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: Test alcolimetrici.
  • (05/09/2009 10:36)

Forse può essere utile:

http://www.aslal.it/allegati/Prentazione_Antimi_Anversa.pdf

Argeo Maviglia

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  • Re: Test alcolimetrici.
  • (05/09/2009 11:37)

doc. il 04/09/2009 09:35 ha scritto:
...Una metodica ora utilizzata, anche se necessita di ulteriori standardizzazioni è il dosaggio della CDT (trasferrina decarboidrata) che è risultata altamente specifica per l'abuso di alcol .......
La CDT, oltre ad essere altamente specifica, riflette l'abuso alcolico nelle ultime due settimane ( l'assunzione di 50-80 gr di alcol al giorno per 7 giorni ne determina un aumento).
Questo dato insieme all'anamnesi, all'incremento della gammaGT, del volume globulare eritrocitario, dell'incremento del rapporto AST/ASL ed eventualmente dell'aumento di trigliceridi e dell'acido urico (per i bevitori da lungo tempo), ci permettono di identificare con maggiore precisione, sebbene indirettamente, i soggetti abitudinariamente dediti all'alcol.
Una volta diagnosticato l'abuso di alcol è compito del medico competente rilasciare un giudizio di idoneità che escluda temporaneamente il lavoratore dalle mansioni a rischio per sé o per gli altri e di avviarlo ai centri per l'assistenza attivi presso le asl.

Il punto è che, secondo la norma, il compito che ha il mc è di valutare, eventualmente, un uso durante il lavoro o lo stato di alcoldipendenza (diagnosi psichiatrica). La valutazione dell'abuso di alcol (fuori del lavoro)o la ricerca di soggetti abitudinariamente dediti all'alcol (sempre fuori del lavoro) che sono obiettivi dell'analisi della CDT e condizioni da te ripetutamente citate, non rientrano fra i compiti del mc, perlomeno fra quelli individuati dall'art 41. Se parliamo di promozione della salute allora è un'altra cosa.....
Bere mezzo litro di vino ogni sera (posto che l'alcol pesa 800 grammi per litro e che la gradazione alcolica indica la percentuale di alcol in volume, un litro di vino a 12° conterrà 120*0,8 = 96 gr. di alcol), per es., a casa propria, non è proibito dalla norma ma può essere definito un abuso d'alcol e determina l'innanzamento della CDT. In un caso così, esprimeresti un giudizio di non idoneità? Non scherziamo.

La redazione di MedicoCompetente.it

doc.

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  • Re: Test alcolimetrici.
  • (06/09/2009 18:39)

La Redazione il 05/09/2009 11:37 ha scritto:


Il punto è che, secondo la norma, il compito che ha il mc è di valutare, eventualmente, un uso durante il lavoro o lo stato di alcoldipendenza (diagnosi psichiatrica). La valutazione dell'abuso di alcol (fuori del lavoro)o la ricerca di soggetti abitudinariamente dediti all'alcol (sempre fuori del lavoro) che sono obiettivi dell'analisi della CDT e condizioni da te ripetutamente citate, non rientrano fra i compiti del mc, perlomeno fra quelli individuati dall'art 41. Se parliamo di promozione della salute allora è un'altra cosa.....
Bere mezzo litro di vino ogni sera (posto che l'alcol pesa 800 grammi per litro e che la gradazione alcolica indica la percentuale di alcol in volume, un litro di vino a 12° conterrà 120*0,8 = 96 gr. di alcol), per es., a casa propria, non è proibito dalla norma ma può essere definito un abuso d'alcol e determina l'innanzamento della CDT. In un caso così, esprimeresti un giudizio di non idoneità? Non scherziamo.

Arrivati a questo punto mi viene il dubbio che parliamo due lingue diverse:

"dell'analisi della CDT e condizioni da te ripetutamente citate";
"esprimeresti un giudizio di non idoneità? Non scherziamo".

Continui ad attribuirmi pensieri ed idee che ho più volte ripetuto non essere affatto saldi in me, e l'ho anche scritto in maiuscolo, che nei forum equivale ad urlare, anche se non si dovrebbe. Ed è proprio per i dubbi che ho che vado alla ricerca di idee e di confronti. Se posto certi contributi non è per convincere qualcuno, cosa per la quale non ho nessun interesse, ma per riflettere insieme ad altri colleghi.

Ma non scherziamo veramente per favore.

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: Test alcolimetrici.
  • (06/09/2009 18:52)

Visto poi che alcune cose sfuggono, e può capitare a tutti, per carità ripropongo quanto da me scritto in un precedente post:

"Poi se non sono chiaro, se annoio o se, peggio ancora, sono di disturbo, posso astenermi per il futuro dall'intervenire."

Non si può essere simpatici a tutti e non si può essere accettati da tutti. Basta dirlo chiaramente, non mi offendo mica.

Argeo Maviglia

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  • Re: Test alcolimetrici.
  • (06/09/2009 20:04)

doc. il 06/09/2009 06:52 ha scritto:
Visto poi che alcune cose sfuggono, e può capitare a tutti, per carità ripropongo quanto da me scritto in un precedente post:

"Poi se non sono chiaro, se annoio o se, peggio ancora, sono di disturbo, posso astenermi per il futuro dall'intervenire."

Non si può essere simpatici a tutti e non si può essere accettati da tutti. Basta dirlo chiaramente, non mi offendo mica.

Tu puoi dire quello che vuoi, non disturbi assolutamente e puoi intervenire quando vuoi. Anzi grazie per i tuoi contributi.
Il caso che stiamo discutendo vede però al centro del dibattito un collega che si è preso una sanzione perchè l'organo doi vigilanza ha ritenuto che fosse suo obbligo fare un'accertamento in un contesto dove nessuna indicazione, nessuna linea guida lo prevede.
E' opportuno che si chiariscano le posizioni e quelle che noi contestiamo (e che abbiamo capito che non condividi: ancora meglio) sono quelle che presuppongono l'uso della CDT (che serve per valutare "l'abitudine all'uso e abuso del alcol" o il "consumo cronico" dello stesso e non lo stato di alcolismo) per la sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità.
Nella discussione si è fatto rifrimento a te perchè evidentemente abbiamo frainteso quello che hai scritto (citando quindi altri fonti) con quello che pensi.

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