Concordo con la Redazione, utilizzando il linguaggio sportivo disciplina "Tiro con l'Arco", ha fatto centro. Certo i colleghi hanno ragione a porsi e porre simili quesiti e dibattiti. Non condivido ovviamente la sanzione comminata al MC citato in precedenti interventi..
Credo che si possa istituire un gruppo di consulenza a tutela e sostegno dei MC sanzionati ingiustamente (si potrebbe istituire un piccolo fondo con la partecipazione dei MC magari iscritti alla SIMLII ? Oppure parte della quota di iscrizione alla SIMLII potrebbe essere destinata al finanziamento di un Fondo da utilizzare per sostenere i MC ingiustamente sanzionati o tirati in ballo in controversie. Il Fondo potrebbe essere utilizzato per pagare consulenti quali avvocati,medici del lavoro,medici legali, ineggneri etc.. all'uopo nominati).
Un saluto affettuoso a tutti
Ama l'amore ma non amare la donna o cadrai sotto il suo possesso
La Redazione il 06/09/2009 08:04 ha scritto:
Tu puoi dire quello che vuoi, non disturbi assolutamente e puoi intervenire quando vuoi. Anzi grazie per i tuoi contributi.
Il caso che stiamo discutendo vede però al centro del dibattito un collega che si è preso una sanzione perchè l'organo doi vigilanza ha ritenuto che fosse suo obbligo fare un'accertamento in un contesto dove nessuna indicazione, nessuna linea guida lo prevede.
E' opportuno che si chiariscano le posizioni e quelle che noi contestiamo (e che abbiamo capito che non condividi: ancora meglio) sono quelle che presuppongono l'uso della CDT (che serve per valutare "l'abitudine all'uso e abuso del alcol" o il "consumo cronico" dello stesso e non lo stato di alcolismo) per la sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità.
Nella discussione si è fatto rifrimento a te perchè evidentemente abbiamo frainteso quello che hai scritto (citando quindi altri fonti) con quello che pensi.
Esatto, il fraintendimento è stato quello, ma poco male. Può capitare, l'importante è che ci si chiarisca e che, soprattutto, ci sia come prima cosa il rispetto, la buona fede e la correttezza reciproche.
Nel merito della sanzione comminata al collega il mio pensiero lo ribadisco. E' una sanzione ingiusta e sbagliata nel merito ed aggiungo che, se io fossi il collega, porterei l'organo di vigilanza in giudizio per far valere le mie ragioni.
Argeo Maviglia
CONAMECO
carlitos way il 06/09/2009 10:46 ha scritto:
Concordo con la Redazione, utilizzando il linguaggio sportivo disciplina "Tiro con l'Arco", ha fatto centro. Certo i colleghi hanno ragione a porsi e porre simili quesiti e dibattiti. Non condivido ovviamente la sanzione comminata al MC citato in precedenti interventi..
Credo che si possa istituire un gruppo di consulenza a tutela e sostegno dei MC sanzionati ingiustamente (si potrebbe istituire un piccolo fondo con la partecipazione dei MC magari iscritti alla SIMLII ? Oppure parte della quota di iscrizione alla SIMLII potrebbe essere destinata al finanziamento di un Fondo da utilizzare per sostenere i MC ingiustamente sanzionati o tirati in ballo in controversie. Il Fondo potrebbe essere utilizzato per pagare consulenti quali avvocati,medici del lavoro,medici legali, ineggneri etc.. all'uopo nominati).
Un saluto affettuoso a tutti
Per doveroso rispetto della verità, vorrei solamente ricordare al Collega, evidentemente un pò disattento o forse non interessato alle vicende del sindacato, che il CoNaMeCo, nell'ottica di tutelare gli interessi di TUTTI i MC, ha già stipulato una polizza assicurativa a tariffe vantaggiose per i propri iscritti, che ha tra i suoi consulenti un avvocato esperto in diritto del lavoro, e che è già intervenuto pubblicamente (e non pubblicamente nel caso in cui il collega ingiustamente vessato non autorizzi la pubblicazione dei dati relativi all'evento) in difesa di alcuni colleghi, specie per quanto riguarda l'articolo 40.
Per ulteriori informazioni https://www.conameco.it
Grazie per l'ospitalità
Per il CD CoNaMeCO
Sergio Truppe
Coordinamento Nazionale Medici Competenti
CONAMECO il 07/09/2009 11:44 ha scritto:
Per doveroso rispetto della verità, vorrei solamente ricordare al Collega, evidentemente un pò disattento o forse non interessato alle vicende del sindacato, che il CoNaMeCo, nell'ottica di tutelare gli interessi di TUTTI i MC, ha già stipulato una polizza assicurativa a tariffe vantaggiose per i propri iscritti, che ha tra i suoi consulenti un avvocato esperto in diritto del lavoro, e che è già intervenuto pubblicamente (e non pubblicamente nel caso in cui il collega ingiustamente vessato non autorizzi la pubblicazione dei dati relativi all'evento) in difesa di alcuni colleghi, specie per quanto riguarda l'articolo 40.
Per ulteriori informazioni https://www.conameco.it
Grazie per l'ospitalità
Per il CD CoNaMeCO
Sergio Truppe
Per fortuna in Italia esiste la democrazia e i medici competenti possono farsi rappresentare da chi vogliono. Non esiste la possibilità di essere gli unici rappresentanti degli interessi di una categoria, a meno che non si rappresenti il 100% degli appartenenti a questa.
La redazione di MedicoCompetente.it
Vista l'enorme mole di inesattezze che si leggono sull'alcolimetria riporto l'art 15 legge 125/01:
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Mi pare ineluttabile ed incontestabile che i controlli siano finalizzati al solo controllo "estemporaneo", e quindi anche al di fuori delle visite previste dall'81, dell'eventuale assunzione di alcol in orario di lavoro; eventualità vietata dalla presente norma;
Mi pare ineluttabile ed incontestabile che l'eventuale positività (valore diverso da zero) preveda la sola ed esclusiva sanzione pecuniaria e null'altro; in nessun punto si parla di non idoneità sulla base di una alcolimetria (parafrasando la redazione: non scherziamo); aggiungo che sarebbe assurdo il contrario;
Mi pare ineluttabile ed incontestabile che i controlli POSSANO e non DEBBANO essere effettuati dal MC; e nel caso siano eseguiti le finalità sono solo quelle previste dalla presente norma (divieto di assunzione di alcolici in orario di lavoro ed eventuale sanzione amministrativa); siamo lontani anni luce da una qualsiasi indicazione all'utilizzo dei test alcolimetrici per valutare l'alcoldipendenza, sarebbe un'abominio sia scientifico che legale.
Concludo con il mio punto di vista su tutta la questione alcol; come giustamente ha fatto notare la redazione si devono distinguere e non confondere tre situazioni ben distinte:
- l'ebrezza alcolica estemporanea (siatuazione acuta da gestire nell'immediato);
- l'abuso alcolico (assunzione cronica senza segni e sintomi di sindrome psichica da dipendenza)
- l'alcoldipendenza
Nel primo caso il MC, se il lavoratore rientra nell'elenco ministeriale, è chiamato in causa direttamente dalla 125/01 e potrà effettuare test alcolimetrico estemporaneo con la sola finalità di fargli cominare la sanzione dall'upg;
Nel secondo caso, a mio avviso, il MC non è chiamato in causa direttamente da nessuna norma e personalmente me ne guardo bene dal controllare a tappeto i miei lavoratori con esami (CDT, GTT, ecc) che travalicano chiaramente i limiti dell'art. 5 legge 300/70.
Nel terzo caso si rientra nella fattispecie del coma 4 art.41 dlg 81/08 ma come tutti sanno lo stesso articolo, in modo grottescamente contraddittorio, limita il nostro operato alle condizioni previste dalle norme vigenti (125/01)che di tutto parlano meno che di alcoldipendenza; quest'ultima, come tutti gli psichiatri potranno confermare, è una diagnosi emminentemente clinica quindi il mio operato si limita ad una buona anamnesi, alla visita medica e alla somministrare di questionari anamnestici (CAGE). Sfido qualsiasi upg/giudice a contestarmi la mancata sorveglianza e/o l'applicazione di un errato iter diagnostico.
PS: al collega sanzioneto consiglio vivamente di fare opposizione e smascherare l'ignoranza/arroganza clinica di certi colleghi.
Condivido quanto scritto dal collega diotallevi, infatti tempo fà ho scritto un post con gli stessi contenuti.
Ho solo una curiosità da chiederti:
perchè effettui il questionario CAGE visto che poi non è possibile proseguire alla valutazione dell'alcoldipendenza in quanto l'articolo 41 comma 4 è inapplicabile?
l'articolo stabilisce che "Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento"....quindi per i casi penso che non ci siano problemi..........ma cosa si intende per le condizioni previste dall'ordinamento? Personalmente penso che bisogna attenersi all'articolo 15 legge 125/01. Quindi l'articolo 41 comma 4 è inapplicabile!
Se invece per condizioni intendiamo, in occasione delle visite preventive, periodiche eccc...allora possiamo applicare la verifica dell'alcoldipendenza. Qualche giudice potrà portare avanti quest'ultima interpretazione?
Saluti a Tutti (ringrazio doc per la discussione)
Gennaro Bilancio
Gennaro il 07/09/2009 06:40 ha scritto:
Condivido quanto scritto dal collega diotallevi, infatti tempo fà ho scritto un post con gli stessi contenuti.
Ho solo una curiosità da chiederti:
perchè effettui il questionario CAGE visto che poi non è possibile proseguire alla valutazione dell'alcoldipendenza in quanto l'articolo 41 comma 4 è inapplicabile?
l'articolo stabilisce che "Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento"....quindi per i casi penso che non ci siano problemi..........ma cosa si intende per le condizioni previste dall'ordinamento? Personalmente penso che bisogna attenersi all'articolo 15 legge 125/01. Quindi l'articolo 41 comma 4 è inapplicabile!
Se invece per condizioni intendiamo, in occasione delle visite preventive, periodiche eccc...allora possiamo applicare la verifica dell'alcoldipendenza. Qualche giudice potrà portare avanti quest'ultima interpretazione?
Saluti a Tutti (ringrazio doc per la discussione)
Certo la tua obiezione ha un senso, ma la somministrazione del questionario CAGE rientra, a mio avviso, nell'ambito della valutazione anamnestica, parte integrante di qualsiasi visita medica, a prescindere dall'essere individui assoggettati al dlg 81 combinati disposti al lmite dell'assurdo; in un contesto di limbo legislativo/interpretativo il mio è un evidente compromesso/escamotage tra il fare esami contro legge da un lato ell'essere accusato di inadempienza dall'altro...
Nel caso di forte sospetto (clinico/anamnestico) mi comportero come ho sempre fatto cercando di coinvolgere medico di base, sert, famiglia e datore di lavoro al fine di tutelare in primis il lavoratore e il suo posto di lavoro...
diotallevi il 07/09/2009 07:33 ha scritto:
Certo la tua obiezione ha un senso, ma la somministrazione del questionario CAGE rientra, a mio avviso, nell'ambito della valutazione anamnestica, parte integrante di qualsiasi visita medica, a prescindere dall'essere individui assoggettati al dlg 81 combinati disposti al lmite dell'assurdo; in un contesto di limbo legislativo/interpretativo il mio è un evidente compromesso/escamotage tra il fare esami contro legge da un lato ell'essere accusato di inadempienza dall'altro...
Nel caso di forte sospetto (clinico/anamnestico) mi comportero come ho sempre fatto cercando di coinvolgere medico di base, sert, famiglia e datore di lavoro al fine di tutelare in primis il lavoratore e il suo posto di lavoro...
OK Grazie
Gennaro Bilancio
Gennaro il 07/09/2009 06:40 ha scritto:
Condivido quanto scritto dal collega diotallevi, infatti tempo fà ho scritto un post con gli stessi contenuti.
Ho solo una curiosità da chiederti:
perchè effettui il questionario CAGE visto che poi non è possibile proseguire alla valutazione dell'alcoldipendenza in quanto l'articolo 41 comma 4 è inapplicabile?
l'articolo stabilisce che "Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento"....quindi per i casi penso che non ci siano problemi..........ma cosa si intende per le condizioni previste dall'ordinamento? Personalmente penso che bisogna attenersi all'articolo 15 legge 125/01. Quindi l'articolo 41 comma 4 è inapplicabile!
Se invece per condizioni intendiamo, in occasione delle visite preventive, periodiche eccc...allora possiamo applicare la verifica dell'alcoldipendenza. Qualche giudice potrà portare avanti quest'ultima interpretazione?
Saluti a Tutti (ringrazio doc per la discussione)
Sono io che ringrazio te e tutti gli altri.
E' evidente che l'argomento ha suscitato interesse e con le possibili prossime novità ne susciterà forse in misura anche maggiore.
Ciao.
Argeo Maviglia
A proposito di protocolli sanitari, riporto quello che io attualmente utilizzo per valutare il problema alcol e lavoro:
1)
2)
3)
Non ci sono errori!
Sto omettendo con dolo tutto, proprio per tutte le incertezze ed in attesa di eventi.
Nel frattempo ho trovato questo che forse può essere utile:
http://www.alcolonline.it/beninforma/lavoro/
Argeo Maviglia
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