Ecco questo è quello giusto:
http://www.omco.pd.it/MC/Sarto.pdf
Fatemi sapere che ne pensate.
Per oggi finisco qua che ho fatto anche troppa confusione.
Buona giornata a tutti.
Argeo Maviglia
secondo me è utile in prima visita la CDT con gli esami di funzionalità epatica.
Se tutto a posto, controlli alcolimetrici durante visita periodica e stop.
Al massimo si possono ripetere le analisi ogni 3 o 4 anni
walxer78 il 10/09/2009 11:43 ha scritto:
secondo me è utile in prima visita la CDT con gli esami di funzionalità epatica.
Se tutto a posto, controlli alcolimetrici durante visita periodica e stop.
Al massimo si possono ripetere le analisi ogni 3 o 4 anni
Non sappiamo se hai seguito tutta la discussione su questo thread o se intervieni solo sulla base degli ultimi interventi.
Comunque il tuo intervento permette di mettere in luce almeno due questioni:
1) di metodo: il mc dovrà sempre di più basare le proprie scelte (fra cui il protocollo sanitario e la gestione dei risultati degli accertamenti) sulla conoscenza delle evidenze (linee guida,letteratura scientifica ecc.). Eventuali ripercusioni negative sui lavoratori o sulle aziende dovute a scelte del mc nella sua pratica professionali non possono essere giustificati con "secondo me" ma solo "secondo le indicazioni che emergono dallo stato dell'arte...".
2) di contenuto: mettiamo che i colleghi decidano di seguire il "tuo" consiglio e facciano analizzare la CDT alla visita preventiva. Mettiamo che risulti alterata. Cosa consigli di fare? che ripercussioni deve avere questo esame sul giudizio di idoneità alla mansione specifica? sulla base di quale indicazione scientifica scegli un'opzione? perchè questo è il punto centrale, altrimenti puoi suggerire decine di esami di cui però non prendi poi in considerazione il risultato per il giudizio conclusivo della visita. Che senso ha, allora tutto questo?
La redazione di MedicoCompetente.it
La Redazione il 10/09/2009 01:04 ha scritto:
Non sappiamo se hai seguito tutta la discussione su questo thread o se intervieni solo sulla base degli ultimi interventi.
Comunque il tuo intervento permette di mettere in luce almeno due questioni:
1) di metodo: il mc dovrà sempre di più basare le proprie scelte (fra cui il protocollo sanitario e la gestione dei risultati degli accertamenti) sulla conoscenza delle evidenze (linee guida,letteratura scientifica ecc.). Eventuali ripercusioni negative sui lavoratori o sulle aziende dovute a scelte del mc nella sua pratica professionali non possono essere giustificati con "secondo me" ma solo "secondo le indicazioni che emergono dallo stato dell'arte...".
2) di contenuto: mettiamo che i colleghi decidano di seguire il "tuo" consiglio e facciano analizzare la CDT alla visita preventiva. Mettiamo che risulti alterata. Cosa consigli di fare? che ripercussioni deve avere questo esame sul giudizio di idoneità alla mansione specifica? sulla base di quale indicazione scientifica scegli un'opzione? perchè questo è il punto centrale, altrimenti puoi suggerire decine di esami di cui però non prendi poi in considerazione il risultato per il giudizio conclusivo della visita. Che senso ha, allora tutto questo?
Premesso che va comunque apprezzato il collega perchè ha provato a dire la sua in un campo così minato da incertezze, non si può però non concordare con la Redazione, un pò più di precisione farebbe bene a tutti.
Io nella bozza che ho postato, anche se con un pò di confusione tra link che ancora non riesco a capire da dove sono potuti provenire (forse da chi ha usato il PC prima di me), ho cercato di dire: se succede questo facciamo A se invece succede quest'altro facciamo B.
Che poi abbia scritto delle corbellerie è possibile, anzi forse è certo, ma sto chiedendo la collaborazione ed il parere di tutti proprio per migliorarmi.
Grazie a tutti quelli che sono intervenuti e a quelli che vorranno spendere un pò del loro tempo per farlo.
Argeo Maviglia
il medico competente deve basare il proprio lavoro, oltre ovviamente a ciò che dicono le leggi, anche, e soprattutto quando le leggi non sono chiare, sulla propria "competenza" ed agire secondo scienza coscienza.
Quindi non credo che troveremo mai grane legali agendo in questa maniera.
Riguardo la CDT, intanto se viene alta si parla con il lavoratore e si cerca di capire se l'alcol è un problema o meno.
Se risulta positiva, si possono fare dei controlli alcolimetrici a sorpresa nei giorni successivi, ponendolo, nel frattempo, con la limitazione di non esercitare una delle mansioni a rischio.
Se risulterà positivo anche nei successivi controlli lo si può fare non idoneo alla mansione specifica (a rischio).
Ripeto, io dico come agirei, poi, visto che la legge non è chiara, aspettiamo aggiornamenti entro fine anno...
paraquat il 10/09/2009 06:15 ha scritto:
Test con etilometro a sorpresa: se positivo posso fare solo una cosa, mandarlo a casa; ma il giorno dopo lui torna a lavoro; se negativo stop.
Esami ematochimici durante la periodicità, senza CDT; se suggestivi approfondisco il caso con questionario, colloquio col lavoratore, test a sorpresa in azienda.
Perché lo invii al SERT? è un alcolizzato? secondo me siamo su un campo minato....Io starei attento prima di etichettare un soggetto come alcolista.
IMHO ovviamente.
La Redazione il 10/09/2009 01:04 ha scritto:
Non sappiamo se hai seguito tutta la discussione su questo thread o se intervieni solo sulla base degli ultimi interventi.
Comunque il tuo intervento permette di mettere in luce almeno due questioni:
1) di metodo: il mc dovrà sempre di più basare le proprie scelte (fra cui il protocollo sanitario e la gestione dei risultati degli accertamenti) sulla conoscenza delle evidenze (linee guida,letteratura scientifica ecc.). Eventuali ripercusioni negative sui lavoratori o sulle aziende dovute a scelte del mc nella sua pratica professionali non possono essere giustificati con "secondo me" ma solo "secondo le indicazioni che emergono dallo stato dell'arte...".
2) di contenuto: mettiamo che i colleghi decidano di seguire il "tuo" consiglio e facciano analizzare la CDT alla visita preventiva. Mettiamo che risulti alterata. Cosa consigli di fare? che ripercussioni deve avere questo esame sul giudizio di idoneità alla mansione specifica? sulla base di quale indicazione scientifica scegli un'opzione? perchè questo è il punto centrale, altrimenti puoi suggerire decine di esami di cui però non prendi poi in considerazione il risultato per il giudizio conclusivo della visita. Che senso ha, allora tutto questo?
Tanto condivido la posizione della solerte Redazione che aggiungo una semplice battuta dal "Secondo libro di Murphy", da scrivere a caratteri cubitali in tutte le stanze dei medici:
"AFORISMA DI COCHRANE: Prima di fare un esame decidete che cosa farete se: a) è positivo; b) è negativo. Se la risposta è la stessa, non fate l'esame".
PREVEMP il 11/09/2009 04:32 ha scritto:
Tanto condivido la posizione della solerte Redazione che aggiungo una semplice battuta dal "Secondo libro di Murphy", da scrivere a caratteri cubitali in tutte le stanze dei medici:
"AFORISMA DI COCHRANE: Prima di fare un esame decidete che cosa farete se: a) è positivo; b) è negativo. Se la risposta è la stessa, non fate l'esame".
Suggerimento davvero formidabile .... dovremmo rifletterci attentamente, forse molto più spesso di quanto non possa apparire a prima vista.
Credo che citerò moltissimo questo aforisma, grazie al collega che ce lo ha così sagacemente proposto.
Certo che ci vuole molta pazienza per scrivere nei forum....
Nemmeno una pagina dopo alcuni interventi proficui e piuttosto chiarificatori si ritorna a parlare di CDT e di alcolimetria in contesti e con finalità avulse da ogni certezza scientifica e sopratutto di legge....
Ma leggere qualche pagina indietro prima di postare non fà mica male alla salute ehh....
Ormai sono dell'idea che questa benedetta CDT sia diventata la panacea di tutti i dubbi della nostra categoria; quasi una questione di moda come portare una maglia di Armani...
La legge ci chiede, in modo astruso, contraddittorio e confuso, di valutare la condizione di alcoldipendenza e la CDT (lo dico urlando) NON SERVE ASSOLUTAMENTE A QUESTO SCOPO...La diagnosi è eminentemente CLINICA e non certo laboratoristica; a quest'ultima obiezione di tipo scientifico all'uso della CDT si associa una, non meno importante, obiezione di tipo legale: sulla base di quale norma "bucate" tutti i vostri dipendenti?
Siete sicuri di non andare contro l'art.5 legge 300/70?
Sulla questione alcodipendenza ed accertamenti il decreto 81/08 pone dei vincoli ben precisi per quanto riguarda i casi e le condizioni facendo, in sostanza, riferimento esplicito alla 125/01; l'assurdo però e che in questa norma di tutto si parla meno che di alcoldipendenza e soprattutto di CDT...
Non vorrei mai essere nei panni di quel MC che ponendo un giudizio di non idoneita sulla base di una CDT si ritroverà a doverne rispondere in tribunale....
Ripeto, finchè la legge non mi dirà come fare, continuerò ad agire secondo la mia scienza e coscienza, e quindi a fare la CDT in visita preventiva e quando c'è il sospetto di un alcol dipendenza, visto che è un esame che serve a quello e non ad altro
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