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Valutazione dei Rischi e Medico competente

Questo argomento ha avuto 31 risposte ed è stato letto 7500 volte.

La Redazione

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  • Re: Valutazione dei Rischi e Medico competente
  • (22/08/2009 16:28)

GLuca il 22/08/2009 04:24 ha scritto:
Silenzio scomodo (dura 7 giorni) che mi fa capire, di avere toccato nervi scoperti, non è certo mia premura mettere a disagio la categoria, e me ne scuso, semmai, trovare stimoli e riflessioni per auspicabili futuri cambiamenti.

Sempre fiducioso.

E' che hai detto cose che sono largamente condivise dai medici competenti. Che poi si riescano a mettere in pratica sempre (anche per la notevelo burocrazia che grava su questa categoria) è un altro discorso.....

La redazione di MedicoCompetente.it

carlitos way

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  • Re: Valutazione dei Rischi e Medico competente
  • (23/08/2009 12:03)

Credo che il parte del futuro della Medicina del Lavoro e quindi dei Medici del Lavoro sia da inquadrare prorpio nell'argomento in discussione. A mio avviso, pur anticipando un eventuale futuro atto normativo, si dovrebbe iniziare o meglio intensificare la nostra partecipazione concreta e obiettivabile (es. co-firmando il DVR redatto o citando la fattiva collaborazione nell'ambito della stessa) al processo di valutazione dei rischi per la "salute" e sicurezza. Senza nulla togliere ai tecnici puri, penso che i medici del lavoro oltre che medici siano dei tecnici esperti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. Il Medico Competente è una figura ben precisa così come individuata e declinata in normativa, per quanto riguarda la VR e il DVR i medici del lavoro potrebbero co-partecipare e coadiuvare i tecnici puri e/o RSPP nel processo di valutazione dei rischi e nella redazione del Documento di Valutazione dei rischi. Resta da chiarire se il medico del lavoro che ha partecipato alla VR possa in un secondo momento essere nominato MC(conflitto di interessi ?).....oppure il MC deve essere una persona diversa dal Medico del lavoro che ha partecipato alla VR ?
Un saluto affettuso a tutti

Ama l'amore ma non amare la donna o cadrai sotto il suo possesso

annuscor

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  • Re: Valutazione dei Rischi e Medico competente
  • (23/08/2009 19:58)

[cite]GLuca il 22/08/2009 04:24 ha scritto:
Silenzio scomodo (dura 7 giorni) che mi fa capire, di avere toccato nervi scoperti, non è certo mia premura mettere a disagio la categoria, e me ne scuso, semmai, trovare stimoli e riflessioni per auspicabili futuri cambiamenti.

In più occasioni sul questo forum ho lanciato una proposta, anche per superare le ambiguità della normativa: il termine “partecipare” è estremamente fuorviante in un contesto fatto di obblighi precisi, responsabilità e sanzioni. Tra l’altro mentre l’art. 33 D.Lgs 81/2008 individua chiaramente i compiti del SPP che deve procedere ad una valutazione completa ma senza sanzioni per RSPP e ASPP, il MC deve “collaborare” con il SPP e il Datore di Lavoro e deve “partecipare” alla valutazione dei rischi con relativa sanzione: la situazione mi sembra veramente seria e rischiosa specie in situazioni cui non è stata effettuata una corretta e completa valutazione dei rischi e sia stato nominato il MC. La mia proposta è semplice: il MC elabora un DOCUMENTO SCRITTO E LO CONSEGNA FORMALMENTE AL DL E RSPP. In attesa di linee guida condivise su tale materia, dopo aver consultato tutta la documentazione di sicurezza disponibili in azienda, il MC formalizza il suo documento ove vengono riportati i risultati del sopralluogo, la individuazione dei rischi per la salute, la previsione degli effetti sugli esposti e della loro gravità, i dati epidemiologici disponibili, tutte le indicazioni per la valutazione della esposizione (ove necessaria), i modelli di valutazione consigliati in base ai rischi evidenziati e, infine, le misure tecniche formative, organizzative e i DPI idonei. Alla fine si allega anche il protocollo sanitario. Che ne pensano i colleghi ?

Rcorda

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  • Re: Valutazione dei Rischi e Medico competente
  • (24/08/2009 11:13)

Cari GLuca ed annuscor,
nulla ostat in linea teorica ....... ma un documento così il tecnico se lo fa pagare 800-1000 eurini (per una azienda medio-piccola)....... riproviamo in qualità di MC a chiedere tale cifra al DdL???
O dobbiamo fare tutto gratis et amor dei (come per l'All3b) di sera trascurando le nostre famiglie, i nostri interessi, etc.?
Le sanzioni sono istituite per far lavorare i medici e continuare a parmettere ai tecnici di fare cassa?

Roberto Corda.

Rcorda

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  • Re: Valutazione dei Rischi e Medico competente
  • (24/08/2009 11:15)

GLuca il 22/08/2009 04:24 ha scritto:
Silenzio scomodo (dura 7 giorni) che mi fa capire, di avere toccato nervi scoperti, non è certo mia premura mettere a disagio la categoria, e me ne scuso, semmai, trovare stimoli e riflessioni per auspicabili futuri cambiamenti.

Sempre fiducioso.

Caro GLuca, anchre i MC avranno diritto alle vacanze..... o dobbiamo organizzarci per le reperibilità (vedi quanto sopra).

Cordialmente, RCorda.

GLuca

GLuca
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  • Re: Valutazione dei Rischi e Medico competente
  • (27/08/2009 20:12)

[cite]GLuca il 14/08/2009 04:10 ha scritto:
Il mio pensiero:

L’obiettivo che si prefigge la medicina preventiva dei lavoratori e tutto l’impianto legislativo derivante è quello di salvaguardare la salute dei lavoratori attraverso l’abbattimento dei rischi professionali. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve assumere il concetto di sicurezza integrale.

È necessario, quindi, riflettere sulla attuale definizione normativa del “medico competente”, il cui ruolo e la cui professionalità devono essere valorizzati non solo nell’ottica dell’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria, quanto, e soprattutto, nella delicata fase della predisposizione e revisione del Documento di Valutazione dei Rischi e della elaborazione delle misure di prevenzione.

Sebbene il legislatore non abbia affidato al medico del lavoro competente alcun ruolo, chiaro, diretto, propositivo, nell’ambito della prevenzione primaria, egli per le sue specifiche conoscenze può svolgere in tal senso un ruolo fondamentale.

Il Medico del Lavoro Competente deve oggi rivendicare il proprio ruolo intervenendo attivamente in tutte le attività assegnategli dalla vigente normativa, non accettando imposizioni da parte dei datori di lavoro o di altre figure tecniche e mettendo in campo tutta la sua esperienza e tutte le sue conoscenze per collaborare all’individuazione delle migliori soluzioni pratiche, finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori.

i costi ??? ...

Sempre fiducioso

doc.

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  • Re: Valutazione dei Rischi e Medico competente
  • (29/08/2009 12:08)

GLuca il 22/08/2009 04:24 ha scritto:
Silenzio scomodo (dura 7 giorni) che mi fa capire, di avere toccato nervi scoperti, non è certo mia premura mettere a disagio la categoria, e me ne scuso, semmai, trovare stimoli e riflessioni per auspicabili futuri cambiamenti.

Sempre fiducioso.

Magari molti stavano anche in ferie.

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: Valutazione dei Rischi e Medico competente
  • (29/08/2009 12:17)

Non riporto il link per non fare pubblicità, ma questa interpretazione la trovo ragionevole:

Quesito

Siamo una società di servizi che si interessa di sicurezza sul lavoro e desideriamo conoscere un parere sull'interpretazione dell'art. 25 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 al riguardo della asserzione "ove necessario" riportata al comma 1 capoverso a) dello stesso articolo.
La nostra perplessità è legata alla individuazione della obbligatorietà o meno della nomina del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria non sia prevista.

Risposta

Nell’articolo 25 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono indicati gli obblighi a carico del medico competente e da una attenta lettura si osserva che la sorveglianza sanitaria è solo uno degli obblighi di questa figura professionale (lettera b) potendosene individuare altri che con la sorveglianza sanitaria stessa non hanno nulla a che fare, quale ad esempio la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione ed informazione, l’organizzazione del servizio di primo soccorso tutti indicati nella lettera a) oppure la visita agli ambienti di lavoro (lettera l), ecc.

L’articolo 18 del Testo Unico sugli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, d’altro canto, se pure al comma 1 lettera a) indica che gli stessi devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico, lasciando quindi pensare indirettamente, a seguito di una prima lettura, che la nomina del medico competente fosse obbligatoria soltanto nel caso di obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, alla lettera g) dello stesso comma 1 indica però che il datore di lavoro e i dirigenti devono “richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto” e quindi di conseguenza l’osservanza anche di tutti gli altri obblighi indicati nell’art. 25 oltre a quello della sorveglianza sanitaria.

Quindi, a seguito di una lettura combinata dei due citati articoli 25 e 18 del Testo Unico e di una interpretazione logica, si è del parere che la frase “ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria” che compare al comma 1 lettera a) dell’art. 25 debba essere letta ed interpretata nel senso di “ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, ove necessaria” il che corrisponderebbe all’obbligo, come già indicato nel quesito, della individuazione di un medico competente anche nei casi in cui non sia prevista la sorveglianza sanitaria.

Osserviamo comunque che se questa era la volontà del legislatore il Testo Unico sarebbe dovuto essere stato più chiaro sull’argomento indicando ad esempio esplicitamente nel testo della lettera a) del comma 1 dell’art. 18 che il datore di lavoro ed i dirigenti devono nominare il medico competente “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (nonché dei compiti) previsti dal presente decreto legislativo”.

Argeo Maviglia

carlpam

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  • Re: Valutazione dei Rischi e Medico competente
  • (01/09/2009 15:56)

Che ci sia dell'equivoco pare evidente ed almeno nelle coscienze di chi non considera un obbligo del medico competente la valutazione dei rischi : in realtà la normativa non giustifica il dubbio

Riporto quanto indicato da altri interventi (doc)

Quindi, a seguito di una lettura combinata dei due citati articoli 25 e 18 del Testo Unico e di una interpretazione logica, si è del parere che la frase “ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria” che compare al comma 1 lettera a) dell’art. 25 debba essere letta ed interpretata nel senso di “ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, ove necessaria” il che corrisponderebbe all’obbligo, come già indicato nel quesito, della individuazione di un medico competente anche nei casi in cui non sia prevista la sorveglianza sanitaria.Osserviamo comunque che se questa era la volontà del legislatore il Testo Unico sarebbe dovuto essere stato più chiaro sull’argomento indicando ad esempio esplicitamente nel testo della lettera a) del comma 1 dell’art. 18 che il datore di lavoro ed i dirigenti devono nominare il medico competente “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (nonché dei compiti) previsti dal presente decreto legislativo”.

se l'equivoco è viene perpetuato ingiustamente E' SOLO PER FAVORIRE DIRETTAMENTE (O INDIRETTAMENTE ) I TANTI STUDI COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO CHE HANNO UNA PRESA DIRETTA SUL MERCATO "626 ORA 81" CHE POI APPALTANO LE VISITE (CHE EVIDENTEMENTE NON POSSONO FARE ) CON GUADAGNO NON INDIFFERENTE . Se il DdL avesse chiaro che per DVR deve ricevere la collaborazione del MC salterebbe per praticità e risparmio il consulente e cercherebbe un MC (il mercato sarebbe ribaltato e magari avremmo noi da cercare qualche qualcuno che ci prepari le bozze di un DVR che poi qualifichiamo nel quale valutare i danni per la salute e la sicurezza. Già perchè, che i movimenti ripetitivi siano dannosi alla salute della spalla non dobbiamo sentircelo dire da ingegneri od architetti ( architetti?) o altri se dicenti tecnici (con un corso.....radio elettra .... se qualcuno ricorda !) ma neppure sulla sicurezza elettrica di cui conosciamo il danno e la cui prevenzione non può essere lasciata all'elettricista

riprendo un altro intervento
A mio avviso, pur anticipando un eventuale futuro atto normativo, si dovrebbe iniziare o meglio intensificare la nostra partecipazione concreta e obiettivabile (es. co-firmando il DVR redatto o citando la fattiva collaborazione nell'ambito della stessa) al processo di valutazione dei rischi per la "salute" e sicurezza. Senza nulla togliere ai tecnici puri, penso che i medici del lavoro oltre che medici siano dei tecnici esperti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

Qua vorrei solo aggiungere che personalmente non mi accontento di co-firmare DVR ma pretendo di averne una copia e correggere tutte le castronerie in un lessico pseudo-medico che tocca di vedere e in concreto comincio a vederne i risultati perchè mi viene richiesto di predisporre i dvr in prima persona

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  • Re: Valutazione dei Rischi e Medico competente
  • (01/09/2009 16:28)

Il post di Carlpalm è molto importante perchè mette in luce quello che dovrebbe essere il ruolo del medico competente: un consulente a tutto tondo, esperto di valutazione dei rischi e di igiene industriale , di individuazione delle misure di prevenzione e protezione (magari con il supporto di ingegneri, consulenti e RSPP), di formazione, di sorveglianza sanitaria e di misure di primo soccorso.
Le norme, le scuole, i mc stessi hanno invece spesso (anche se non sempre: non bisogna generalizzare!) previlegiato fino ad ora solo l'aspetto "visite" (e spesso tirate vie, un tanto al chilo o al ribasso in squallide aste), squalificando (in tutti i sensi, anche in quello economico) l'operato di questo professionista.

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