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patentini gas tossici

Questo argomento ha avuto 13 risposte ed è stato letto 3606 volte.

abordiga

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234
  • patentini gas tossici
  • (30/09/2009 16:55)

L'asl di torino chiede alle aziende l'idoneità del MC per rilasciere o rinnovare i patentini gas tossici ai lavoratori. Secondo voi è lecito? Il problema è che chi richiede il patentino a volte lo fa in maniera eventuale senza che necessariamente i lavoratori utilizzino subito tali gas (un po come per la guida dei carrelli). A mio avviso invece gli accertamenti vanno fatti solo se si effettuano mansioni tra le cui operazioni è incluso l'utilizzo di gas tossici. Che ne pensate?

Andrea Angelo Bordiga

sportgooffy

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331
  • Re: patentini gas tossici
  • (30/09/2009 23:44)

premettendo che il problema è in primis legislativo (norma vetusta e probabilmente superata, ma ancora in vigore), non trovo corretto la richiesta della idoneità al MC.

doc.

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450
  • Re: patentini gas tossici
  • (02/10/2009 08:59)

A me risulta questo:

MODALITA’ E DOCUMENTI PER ESSERE AMMESSI ALLA SESSIONE DI ESAMI AI FINI DEL
CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO D’IDONEITA’ ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI
La domanda in bollo deve riportare in modo chiaro e leggibile:
· cognome, nome, data e luogo di nascita;
· l’esatto indirizzo di residenza dell’aspirante;
· i gas tossici al cui impiego intende abilitarsi (vedi elenco sottoriportato).
La predetta domanda dovrà essere corredata dai sottoelencati documenti, tutti in carta da bollo:
1. certificato di studi elementari per i nati in data anteriore all’1.1.1953 e medi per i nati in data siccessiva;
2. ad eccezione della Regione Lombardia che è esentata, certificato medico rilasciato dal Dirigente del
Servizio Pubblico di Igiene o da un Medico Militare, con firma legalizzata, in data non anteriore ad un mese
da quella dell’avviso di presentazione dei documenti, dal quale risulti che il richiedente:
- non sia affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenti deficienze organiche di qualsiasi specie,
che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego dei gas tossici;
- non presenti segni di intossicazione alcolica o di sostanze stupefacenti;
- abbia integri il senso olfattorio e le pervietà nasali;
- percepisca la voce afona ad almeno 8 (otto) metri di distanza da ciascun orecchio;
- possieda il visus complessivo ad occhio nudo non inferiore a 14/10 (tavola Snellen) purché da un occhio
non inferiore a 5/10;
3. ecc.ecc.

Però il nostro paese è sempre stato quello delle 100 e più repubbliche, una ogni provincia, ed oramai non mi meraviglio più di nulla.

Argeo Maviglia

Sonnambulo

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191
  • Re: patentini gas tossici
  • (05/09/2022 16:57)

Confermo che attualmente l'ASL di Torino richiede il certificato di idoneità alla mansione in corso di validità del Medico Competente. Il problema, però, è che il Medico Competente solitamente non valuta tutti quei requisiti psico-fisici elencati. Spesso, inoltre, nel momento in cui il Medico Competente visita (annualmente) il lavoratore non è nemmeno a conoscenza del fatto che lo stesso richiederà in corso d'anno il patentino (e quindi il MC non si sogna nemmeno di valutare tutti quegli aspetti). Quindi? Come ci si deve comportare? Il problema principale è il requisito visivo. Vale ancora quel discorso dei 14/10 minimi ad occhio nudo (ciascun occhio non inferiore a 5/10) oppure è sufficiente che veda 10/10 con le sue lenti?

mantello

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  • Re: patentini gas tossici
  • (05/09/2022 23:20)

Ho lavorato in Piemonte. Sul certificato di idoneità ho sempre riportato i fattori di rischio per cui il lavoratore veniva sottoposto a sorveglianza sanitaria e nei cui confronti doveva essere espresso il giudizio di idoneità. Nel caso di lavoratori per cui fosse in corso o fosse previsto il conseguimento del patentino gas tossici la circostanza era elencata tra i rischi e veniva valutata l’idoneità, ivi inclusi i requisiti visivi. In assenza dell’idoneità al rischio specifico il certificato non veniva considerato valido per la concessione del patentino. Quindi nessun problema su questo fronte. Il problema nasceva dal fatto che in altre Regioni (ex Lombardia) i requisiti visivi non venivano richiesti per cui mi sono imbattuto in cambi di residenza pur di ottenere il patentino e farlo valere in Piemonte. (il solito problema dei sultanati a base regionale).
Peraltro viene spesso dimenticato che, a norma dell’art 62 “ Deroghe a favore degli stabilimenti industriali. L'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento quando avvenga in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi.”
Quanto sopra non dovrebbe, a mio avviso, far tirare sospiri di sollievo perché, se anche non serve il patentino, dovrebbero essere definiti i requisiti formativi e fisici necessari per le lavorazioni che possono esporre a gas tossici. Compito non facile
Infine credo che tutti i lavoratori in possesso di patentino debbano possedere i requisiti fisici richiesti: a nulla deve valere la giustificazione “tanto non lo uso”

faggiano.danilo

faggiano.danilo
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690
  • Re: patentini gas tossici
  • (06/09/2022 08:31)

Scusate ma la normativa dice che l'idoneità è rilasciata dal "medico militare o di un ufficiale sanitario comunale" (Art. 27 del R.D. 09/01/1927 n. 147).

Che c'entra il Medico Competente ai fini del conseguimento del patentino? Semmai entrerà in gioco quando e se il lavoratore sarà realmente esposto ad un rischio normato. In tal caso emetterà il consueto certificato di idoneità alla mansione specifica.

Il certificato richiesto per il patentino necessità solo di una idoneità "medico legale" tipo quella della patente di guida, passatemi il termine.

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

mantello

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549
  • Re: patentini gas tossici
  • (06/09/2022 17:01)

Gli ufficiali sanitari comunali cominceranno a ricomparire con lo scioglimento dei ghiacciai, come i militari dei corpi di montagna della prima guerra mondiale. La loro soppressione risale al 1978. Difficile attribuire a loro il rilascio della patente per l'uso dei gas tossici. Ma il problema che suscita il post del Collega Faggiano non è certo quello pratico ma quello "filosofico": che ci sta a fare il MC? a quali compiti intende dedicarsi? quali sono le sue priorità?

giancarlo

giancarlo
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  • Re: patentini gas tossici
  • (07/09/2022 06:17)

Art.42 d.l. 21.06.2013 n.69 comma 3 "Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive
modificazioni, non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo
della certificazione attestante l'idoneita' psico-fisica relativa
all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di
cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui
al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

mantello

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549
  • Re: patentini gas tossici
  • (07/09/2022 13:58)

Ovviamente non è stato eliminato il “patentino” ma solo il certificato rilasciato dal medico militare o dall'estinto ufficiale sanitario. Come detto vale il certificato di idoneità del MC, certificato che deve ovviamente attestare che il rischio è stato valutato e l’idoneità al rischio pure. Oltretutto mi pare rilevante il fatto che la idoneità sia calibrata sul rischio della specifica posizione lavorativa e con criteri omogenei per tutti gli addetti (non da n medici militari o ufficiali sanitari ognuno con i suoi insondabili criteri). Ai fini della semplificazione andrebbe invece meglio utilizzata l’esenzione per gli addetti a produzione/trasformazione in ambito industriale prevista dall’art 62 del decreto del ’27. Non toccherbbe la sostanza del problema (rischio ed idoneità andrebbero valutati)i ma si eliminerebbero bolli e trasferte per esami.

faggiano.danilo

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690
  • Re: patentini gas tossici
  • (07/09/2022 19:15)

Ritorno per approfondimento e non certo per polemica. Sintetizzo la cosa per come la vedo:

- il R.D. 09/01/1927 n. 147 diceva quali erano i medici che dovevano certificare l'idoneità per il patentino dei gas tossici e ne riportava i requisiti da accertare (per es. il visus, olfatto, udito);

- il citato D.L. 21/06/2013 n. 69 ha abolito l'art. 27 del suddetto R.D. SOLO per quei cittadini che dovrebbero fare la visita di idoneità ai fini lavorativi. Il D.L. dice infatti "Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al D.Lgs. 81/08 ...". Quindi abolisce l'obbligo della visita medica con tutti i relativi parametri da valutare (vista, udito, olfatto, ecc.). Restano in piedi solo i parametri di alcol- e tossicodipendenza che valuterà sì il MC, ma solo perchè questa attività rientra nel Punto 1 Lett. a) dell'Allegato I delle mansioni a rischio alcol- e tossicodipendenza;

- sembrerebbe quindi che l'obbligo di visita medica di cui all'art. 27 del R.D.
continua ad essere valida per chi vuole il patentino NON ai fini lavorativi in essere: fuori dal D.Lgs. 81/08, quindi per diletto oppure per chi non ha ancora un lavoro ma vuole acquisire un titolo da far valere poi sul mercato del lavoro (un po' come "mi prendo il CQC anche se non faccio il trasportatore, così se mi assumono da qualche parte già ce l'ho oppure mi assumeranno proprio perchè ho il già CQC);

- in base al ragionamento del punto precedente i medici miliari (che adesso esistono eccome, visto che certificano attualmente l'idoneità per patenti di guida/nautica e porto d'armi anche in libera professione) e gli ufficiali sanitari (penso all'Ufficio Medico Legale delle ASL) non sono "cancellati" dal D.L. 21/06/2013, ma restano utili per assicurare appunto questa visita medica per i "non lavoratori";

- non c'è alcuna norma che dice espressamente che l'idoneità ora passa dai precedenti medici miliari ed ufficiali sanitari al Medico Competente. Si capisce solo tra le righe che la cosa è così perchè si dice "per i lavoratori non si applica, quindi si deduce che i lavoratori sono valutati in base alle altre norme vigenti in materia (D.Lgs. 81/08 e Conferenze Stato-Regioni per alcol- e droga). Ovvero il MC non è "tenuto" a valutare visus, olfatto, udito, applicando i limiti previsiti dal R.D. in parola (invece i medici militari e ufficiali sanitari sì che devono farlo !!). Semmai il MC li potrà magari utilizzare quale orientamento, dal momento che tale attività espone ad un maggior rischio infortunistico. Ma qua la vedo un po' al limite insomma. Potrà mai dire il MC "non sei idoneo perchè in base all'art. 27 del R.D., che su di te in realtà non si applica, hai un visus di 12/10 e non di 14/10 ?

- in definitiva:
A) i medici militari e gli uffici medico legali delle ASL continuano a certificare in base al R.D. 09/01/1927 l'idoneità di chi viene visitato nella veste di "non lavoratore" (e si paga la visita lui);
B) il Medico Competente non è assolutamente abilitato a certificare l'idoneità per i lavoratori in base suddetto R.D.. Nel giudizio di idoneità alla mansione specifica non può scrivere "sei idoneo in base al R.D. 09/01/1927", ma solo "sei idoneo in base al D.Lgs. 81/08" e nell'elenco dei rischi ci dovrà mettere "mansione a rischio alcol- e tossicodipendenza".

Scusate per la "sintesi" :-)

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

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