doc. il 10/10/2009 08:19 ha scritto:
L'Italia è il paese occidentale con il più alto numero di norme e se a queste aggiungiamo le circolari, le interpretazioni ed i regolamenti superiamo tutti nel mondo.
Non mi meraviglierei se ci fosse qualche disposizione che equiparasse o assimilasse la tossicologia medica alla tossicologia industriale, per la se il D.Lgs. 8108 cita solo la tossicologia industriale, per effetto dell'altra disposizione anche la tossicologia medica sarebbe un titolo valido.
A tale proposito ho trovato questo:
http://www.tox.it/index.php?optio...ntent&task=view&id=528&Itemid=188
Quindi secondo il decreto ministeriale 31 gennaio 1998, (Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998) successivamente modificato dal decreto ministeriale 18 Gennaio 2006 (Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti e delle tabelle delle discipline affini, Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) vede la specializzazione in tossicologa medica “affine” alla medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
la norma delle discipline affini vale ai fini concorsuali e quindi può far accedere un collega al concorso per un posto di medico presso un servizio pisal/psal delle asl ma non a lla funzione di medico competente ex dlgs 81 (e precedenti)
Rimane il fatto che alcuni medici con quella specializzazione lavorano come MC
http://www.medicocompetente.it/forum/thread/1679/
bisogna vedere se i DL hanno verificato.
Anche perchè sarebbe singolare che un tossicologo può partecipare ad un concorso pubblico è essere assunto da un organo di vigilanza, ma non può attuare la sorveglianza.
Argeo Maviglia
da quanto si deduce dalle leggi ( 81/08 e legge sui concorsi9 è prorpio come dice CARLPAM anche se potrebbe sembrare una contraddizione ...ma l'altra domanda che mi pongo e' quella riguardo alle competenze degli ordini ...per fare un paragone , magari poco sensato, un laureato in medicina non specializzato in odontoiatria e non sanato se svolgesse attività di dentista incorrerebbe in qualche sanzione disciplinare da parte dell'ordine ?? e per 2 similitudine 2 non sarebbe uguale per chi svolgesse attività d medico competente senza la specializzaizone specifica , senza la libera docenza e senza sanatoria ??
[b]
Rimane il fatto che alcuni medici con quella specializzazione lavorano come MC http://www.medicocompetente.it/forum/thread/1679/
bisogna vedere se i DL hanno verificato.
Anche perchè sarebbe singolare che un tossicologo può partecipare ad un concorso pubblico è essere assunto da un organo di vigilanza, ma non può attuare la sorveglianza.
Mi hai chiamato in causa!
Sono MC dal 1980, quando si lavorava solo con la 303/56, la specializzazione è arrivata dopo. Sono stato sanato nel 93. Non confondiamo l'equipollenza con l'affinità: sono due cose diverse! La Tossicologia Medica NON è equipollente alla Tossicologia Industriale e tanto meno alla Medicina del Lavoro, quindi NIENTE concorsi ASL/SPISAL: è pacifico e risaputo!
La frase "bisogna vedere se i DL hanno verificato" potevi risparmiartela! Ai miei DL, oltre al D.Reg. dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di MC, consegno anche tutti i miei 50 ECM dell'anno precedente che, come sai, sono requisiti essenziali per svolgere l'attività!
Spero di essere stato chiaro
Nicola Cadel
dr Nicola Cadel
Medico Competente specialista in Tossicologia Medica
quindi sei medico competente in quanto sanato!
Tutto OK e ti vorrei informare che tossicologia medica è affine e quindi potresti partecipare ai concorsi nelle asl come medico del lavoro( oltre ai spresal ci sono anche i medici competenti dell'azienda)
Ripeto il dubbio .Un medico che non ha la specializzazione richiesta dalla 81, non è tato sanato , non h la docenza e svolge l'attività di MC,a cosa va incontro dal punto di vista di eventuali sanzioni da parte dell'ordine dei medici e dal punto di vista civilistico per eventuali
richieste da parte del datore di lavoro raggirato?
nicosub il 05/11/2009 11:19 ha scritto:
Mi hai chiamato in causa!
Sono MC dal 1980, quando si lavorava solo con la 303/56, la specializzazione è arrivata dopo. Sono stato sanato nel 93. Non confondiamo l'equipollenza con l'affinità: sono due cose diverse! La Tossicologia Medica NON è equipollente alla Tossicologia Industriale e tanto meno alla Medicina del Lavoro, quindi NIENTE concorsi ASL/SPISAL: è pacifico e risaputo!
La frase "bisogna vedere se i DL hanno verificato" potevi risparmiartela! Ai miei DL, oltre al D.Reg. dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di MC, consegno anche tutti i miei 50 ECM dell'anno precedente che, come sai, sono requisiti essenziali per svolgere l'attività!
Spero di essere stato chiaro
Nicola Cadel
Non riesco proprio a capire perchè reagisci in questo modo. Se ti ho chiamato in causa non era per additarti o metterti alla berlina, ma perchè qualcuno aveva sollevato il problema e, cercando su internet, ho trovato quella discussione alla quale avevi partecipato.
Il mio rifrimento alla verifica da parte del datore di lavoro non era in senso negativo nei tuoi confronti, ma al contrario in senso positivo: cioè se il DL ha verificato, come fanno anche con me non capisco cosa c'è di strano, vuol dire che hai i titoli per esercitare come MC.
Poi se eserciti perchè e per come a me, detto chiaramente, non me ne può fregare di meno.
L'ironia e la supponenza risevala a qualcun altro e se sei nervosetto non prendertela con me.
Argeo Maviglia
giancarlo il 05/11/2009 08:53 ha scritto:
quindi sei medico competente in quanto sanato!
Tutto OK e ti vorrei informare che tossicologia medica è affine e quindi potresti partecipare ai concorsi nelle asl come medico del lavoro( oltre ai spresal ci sono anche i medici competenti dell'azienda)
Ripeto il dubbio .Un medico che non ha la specializzazione richiesta dalla 81, non è tato sanato , non h la docenza e svolge l'attività di MC,a cosa va incontro dal punto di vista di eventuali sanzioni da parte dell'ordine dei medici e dal punto di vista civilistico per eventuali
richieste da parte del datore di lavoro raggirato?
Dal punto di vista civilistico forse richiesta di danni materiali e morali, però forse si potrebbe configurare una specifica fattispecie di reato:
« ART. 348 – (Esercizio abusivo di una
professione). – Chiunque abusivamente
esercita una professione, per la quale e` richiesta
una speciale abilitazione dello Stato,
e` punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro.
Chiunque, nell’esercizio abusivo di una
professione o di un’arte sanitaria, cagiona
la morte di una persona e` punito con la
reclusione da dieci a diciotto anni. Ove
l’esercizio abusivo cagioni lesioni personali
si applica la pena della reclusione da tre
a dodici anni.
Il professionista che collabora con colui
che esercita abusivamente una professione
e` punito con la reclusione fino a due anni,
con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro
e con l’interdizione perpetua dall’esercizio
della professione.
Il reato e` aggravato se il consenso della
persona offesa e` ottenuto con artifici e
raggiri o con l’induzione all’errore.
La condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca del
materiale destinato all’esercizio abusivo ».
Argeo Maviglia
doc. il 06/11/2009 08:29 ha scritto:
....Il mio rifrimento alla verifica da parte del datore di lavoro non era in senso negativo nei tuoi confronti, ma al contrario in senso positivo: cioè se il DL ha verificato, come fanno anche con me non capisco cosa c'è di strano.....
OK scusa, avevo mal interpretato una tua espressione
come non detto
NC
dr Nicola Cadel
Medico Competente specialista in Tossicologia Medica
nicosub il 06/11/2009 11:46 ha scritto:
OK scusa, avevo mal interpretato una tua espressione
come non detto
NC
Nulla di cui scusarsi, quando c'è la correttezza e l'onestà reciproche, come nel nostro caso, le cose si risolvono rapidamente e civilmente.
Ciao
Argeo Maviglia
doc. il 19/10/2009 10:14 ha scritto:
Segnalazione opportuna la tua.
Eccolo qua:
http://www.ordinemedicimodena.it/...zionale%20medici%20competenti.pdf
Ciao doc,
intervengo con ritardo e me scuso.
Fortunatamente chi ha scritto il DM di marzo, non aveva letto l'81/08 Art. 38 con attenzione:
"altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina (omissis) a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo"
Quindi, se non erro, il programma in atto dovrebbe essere il 2007-2009 e quindi il problema dovrebbe porsi dal 2010 (progr. 2010-12).
Ciò non significa che non ci si debba aggiornare, ma come già sottolineato da vari colleghi, non trovo giusto che noi MC saremmo i soli ad avere certi obblighi (per non parlare del business ECM, dove si potrebbero scrivere fiumi).
Sono inoltre convinto che confrontandosi con colleghi preparati ci si aggiorni in maniera molto più efficace che con i soliti fiumi di parole inutili di fin troppi corsi........
Per tornare all'argomento principale della discussione, nella mia limitata esperienza, non ho trovato in quest'anno alcun DdL che abbia dato un occhio all'elenco MC, piuttosto in alcune aziende più strutturate mi è stato richiesto il certificato di specializzazione in Med. Lav. (di cui tengo copia in borsa e di cui vado ben più fiero che l'iscrizione all'inutile elenco MC).
RCorda.
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