riunioni e sopralluoghi soggetti ad IVA e da quando ??
Piccolofalco il 13/11/2009 09:39 ha scritto:
riunioni e sopralluoghi soggetti ad IVA e da quando ??
da sempre... non ho sottomano la normativa al momento, ma sono esente IVA solo le attività mediche propriamente dette (VM e strumentali)... perfettamente daccordo con Diotallevi
a me non risulta ... le attività di sorveglianza sanitarie espletate dal medico competente nell'amito della sua attività , comprendendo appunto riunioni sopralluoghi e corsi per le aziende di cui ha l'incarico , sono esenti IVA
Per rimanere in topic voto la proposta 2...
Piccolofalco il 13/11/2009 09:48 ha scritto:
a me non risulta ... le attività di sorveglianza sanitarie espletate dal medico competente nell'amito della sua attività , comprendendo appunto riunioni sopralluoghi e corsi per le aziende di cui ha l'incarico , sono esenti IVA
Annoso problema...alcuni commercialisti dicono una cosa altri dicono l'opposto...
Come al solito è un problema di interprentazione estensiva o restrittiva della norma; In seguito alle sentenze della Corte di giustizia europea del 2003 l’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze con la circolare 4E del 28 gennaio 2005 ha precisato che sono esenti IVA solo le prestazioni di diagnosi e cura dirette a tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona, ivi compresi quei trattamenti o esami medici a carattere di prevenzione.
I sopralluoghi e le riunioni periodiche sono "prestazioni di diagnosi e cura dirette a tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona"?
guarda non ricordo come e quando e non lo stabili' il commercialista
ma so per certo che la sorveglianza sanitaria intesa ai sensi della normativa esentava il medico competente per gli obblighi a lui assegnati nell'ambito della prevenzione e della tutela della salute del lavoratore ( ivi compresi sopralluoghi e riunioni ecc ecc ) se effettuati per le aziende di cui risultava Mc a non effettuare ricevute/fatture con IVA poi per carità ... ma non sono il solo a pensarla così ....
fu proprio una disposizione accertata credo addirittura da una disposizione di cui ora non ricordo l'ente che la discusse e la diede come dato di fatto ma di sicuro era qualcuno che aveva voce in capitolo
Tornando all'argomento sottoscrivo pienamente la richiesta di abrogare il "privato" dall'articolo di legge. Il medico competente è responsabile penalmente in proprio delle prestazioni effettuate. Non si capisce assolutamente a che titolo l'ente privato possa entrare nella questione se non per mera intermediazione e che ruolo avrebbe in eventuali inadempienze. Peraltro per esperienza diretta rilevo lo stesso problema nel pubblico per conto del quale svolgo attività di medico competente.
Il "dipendente o collaboratore" ugualmente significa assai, non descrive assolutamente la natura giuridica del rapporto.
L'articolo così come attualmente formulato è un non senso assoluto credo debba essere richiesta l'immediata modifica del testo.
Piccolofalco il 13/11/2009 10:33 ha scritto:
guarda non ricordo come e quando e non lo stabili' il commercialista
ma so per certo che la sorveglianza sanitaria intesa ai sensi della normativa esentava il medico competente per gli obblighi a lui assegnati nell'ambito della prevenzione e della tutela della salute del lavoratore ( ivi compresi sopralluoghi e riunioni ecc ecc ) se effettuati per le aziende di cui risultava Mc a non effettuare ricevute/fatture con IVA poi per carità ... ma non sono il solo a pensarla così ...."
Se può essre utile rimetto quinato disposto dall'Agenzia delle Entrate
Agenzia Entrate circolare n. 4 del 28.01.2005
Oggetto: Prestazioni mediche esenti - art.10, n.18), DPR 26 ottobre 1972 n. 633 - Art. 13, parte n 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE. Sentenze Corte di giustizia (del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01)
Omissis
7) Prestazioni del medico competente
Le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono esenti da IVA ai sensi dall'art. della legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181).
Tale disposizione risulta conforme ai criteri enunciati dalla Corte di Giustizia in quanto il bene giuridico primario protetto attraverso l'attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori ed particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro
fu proprio una disposizione accertata credo addirittura da una disposizione di cui ora non ricordo l'ente che la discusse e la diede come dato di fatto ma di sicuro era qualcuno che aveva voce in capitolo
Indipendente
Piccolofalco il 13/11/2009 10:33 ha scritto:
guarda non ricordo come e quando e non lo stabili' il commercialista
ma so per certo che la sorveglianza sanitaria intesa ai sensi della normativa esentava il medico competente per gli obblighi a lui assegnati nell'ambito della prevenzione e della tutela della salute del lavoratore ( ivi compresi sopralluoghi e riunioni ecc ecc ) se effettuati per le aziende di cui risultava Mc a non effettuare ricevute/fatture con IVA poi per carità ... ma non sono il solo a pensarla così ....
fu proprio una disposizione accertata credo addirittura da una disposizione di cui ora non ricordo l'ente che la discusse e la diede come dato di fatto ma di sicuro era qualcuno che aveva voce in capitolo
ECCO
Agenzia Entrate circolare n. 4 del 28.01.2005
Oggetto: Prestazioni mediche esenti - art.10, n.18), DPR 26 ottobre 1972 n. 633 - Art. 13, parte n 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE. Sentenze Corte di giustizia (del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01)
Omissis
7) Prestazioni del medico competente
Le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono esenti da IVA ai sensi dall'art. della legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181).
Tale disposizione risulta conforme ai criteri enunciati dalla Corte di Giustizia in quanto il bene giuridico primario protetto attraverso l'attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori ed particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro
Indipendente
Subito mi scuso con il collega che ritiene la mia ingenua richiesta non attinente all’argomento ma penso che comprendendo i rapporti fiscali tra MC-Società di Servizi-Aziende forse si può far muover subito qualcosa. Ritengo utilissime e condivisibili le proposte di molti colleghi sulle modifiche dell’art.39 comma 2lett."a" ma forse le vedremo approvate nel 2020.Le prestazioni del MC tutte (non solo le visite, ma sopraluogo esami riunioni ecc.)sono esenti da IVA ma se rese dal MC ai dipendenti della ditta che lo ha nominato responsabile della sorveglianza sanitaria. La fattura del MC deve essere intestata alla ditta e deve riportare a giustificazione dell’esenzione la dizione: ”Esente da IVA ex art.6 co. 10 L. 13/06/1999 n 133 prestazioni rese da medico competente ai sensi del D.L.626/94 s.m.i. e ricomprese tra quelle dell’Art10.n.18 del DPR.633/72.” Le fatture emesse ai Centri di Servizio non sono esenti da IVA perché il medico non ha prestato sorveglianza sanitaria ai dipendenti del centro e conseguentemente se si applicasse l’esenzione si tratterebbe d’evasione d’IVA.Questa è la mia opinione.
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