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Obbligatorietà visite di Sorveglianza per receptionist

Questo argomento ha avuto 26 risposte ed è stato letto 6323 volte.

Gennaro

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  • Re: Obbligatorietà visite di Sorveglianza per receptionist
  • (22/02/2010 16:50)

Giusto in tema di spirito..... offriamo al signor Y un letto dove ogni tot ore si stende per 10 minuti !:)

Gennaro Bilancio

armandomattioli

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  • Re: Obbligatorietà visite di Sorveglianza per receptionist
  • (27/02/2010 14:48)

La SS va effettuata solo nei casi previsti e le posture non rientrano comunque tra essi. Al di fuori è tuttora vigente il divieto di cui all'art. 5 della L.300/1970.
Laddove comunque il DVR abbia evidenziato rischi lavorativi non rientranti tra i casi previsti dalla normativa, il DdL avrà fatto edeguata informazione dei lavoratori, che saranno così messi nelle condizioni di richiedere l'attivazione della SS, che potrà così essere legittimamente attivita.
Mi sembra che il meccanismo previsto dal legislatore per una volta tanto sia chiaro e contemperi varie esigenze, compreso il diritto di autodeterminarsi da parte del lavoratore che volesse "non" essere sottoposto a SS.
Teniamo infatti presente anche l'art. 32 della costituzione:
"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
Saluti

EtaBeta

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  • Re: Obbligatorietà visite di Sorveglianza per receptionist
  • (27/02/2010 16:39)

armandomattioli il 27/02/2010 02:48 ha scritto:
La SS va effettuata solo nei casi previsti e le posture non rientrano comunque tra essi. Al di fuori è tuttora vigente il divieto di cui all'art. 5 della L.300/1970.
Laddove comunque il DVR abbia evidenziato rischi lavorativi non rientranti tra i casi previsti dalla normativa, il DdL avrà fatto edeguata informazione dei lavoratori, che saranno così messi nelle condizioni di richiedere l'attivazione della SS, che potrà così essere legittimamente attivita.
Mi sembra che il meccanismo previsto dal legislatore per una volta tanto sia chiaro e contemperi varie esigenze, compreso il diritto di autodeterminarsi da parte del lavoratore che volesse "non" essere sottoposto a SS.
Teniamo infatti presente anche l'art. 32 della costituzione:
"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
Saluti

Caro Armando, concordo sul fatto che, qualora il DVr evidenzi un rischio non rientrante tra quelli previsti dalla normativa, la sorveglianza sanitaria possa essere attivata. Però ritengo che ciò possa avvenire a discrezione (secondo il parere) del medico competente, NoN a richiesta dei lavoratori! Ti sarei grato se mi dicessi su quale riferimento normativo si basa la tua opinione che i lavoratori possano chiedere accertamenti in funzione dei rischi presenti (eccetto rumore 80-85dB, ovviamente)? Ti ringrazio

ex utente da milano

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  • Re: Obbligatorietà visite di Sorveglianza per receptionist
  • (28/02/2010 13:48)

Quello che ha scritto armandomattioli e che mi trova concorde è che l'art 41 stabilisce che la "sorveglianza sanitaria è effettuata......nei casi previsti dalla normativa vigente,dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art. 6. Il Decr. 81 prevedeva anche "dalle direttive europee", ma questo è sparito nel 106. La commissione consultiva per il momento non ha espresso nessuna altra indicazione. L'unico caso in cui la normativa cita le posture e richiede l'attivazione della s.s. è per l'attività a vdt oltre le 20 ore complessive.
Se vogliamo approfondire: anche nelle liste delle m.p.: le posture sono elencate ma solo in relazione all'attività ripetitiva degli arti superiori. Cosa che concorda con il Titolo VI dell'81 (in cui le incongrue non compaiono ma compare il sovraccarico biomeccanico secondaria alla m.m.c.).
Negli altri casi, giusto o sbagliato che sia, la legge non ne parla. Per coerenza se visiti la receptionist perchè mantiene una posizione eretta prolungata e fissa lo dovremmo fare per le commesse dei negozi di ogni ordine e grado, per i vigili perchè camminano tanto, per l'informatore scientifico del farmaco perchè guida l'auto per molte ore e per la stessa coerenza dovremmo visitare il cantante o l'attore o l'insegnante per lo stress vocale. A questo punto tutti sono soggetti a s.s.
Non è che per alcune categorie abbiamo una sensibilizzazione diversa o non è che dobbiamo inventarci i rischi per attivare la sorveglianza sanitaria? Va di moda nelle aziende non fare entrare i lavoratori nei cantieri se "non hanno la visita passata". Molti chiamano e dicono "devo visitare i miei operai, tecnici e altre figure perchè lunedì entrano in cantiere", poi vai a vedere il d.v.r. e scopri che non hanno rischi e allora ci inventiamo le posture o le polveri (generiche, inerti, ecc che non sono un rischio per la salute....a meno che non rientrino fra le sostanze pericolose). Non sarebbe più corretto informare il d.l., magari anche con una certificazione che egli presenterà al committente che, sulla base del d.v.r. e dei sopralluoghi non si evidenziano rischi per la salute tali per cui si debba attivare la s.s.
Capisco che i datori di lavoro e gli r.s.p.p. premano per far visitare tutti, per sicurezza come spesso dicono, ma noi dovremmo anche prenderci le nostre responsabilità e in base al d.v.r. e alle leggi difendere le posizioni.
Personalmente, e non so se faccio bene o male, in tutti quei casi in cui non sia richiesta per legge la s.s. ma venga segnalato un fattore di rischio non normato o sfumato come possono essere le posture incongrue o il lavoro in altezza o altro, istituisco un protocollo specifico (ammesso che il datore di lavoro voglia accollarsi le spese), suggerisco di informare il r.l.s. All'atto della visita faccio leggere e sottoscrivere un'informativa (che ho caricato qui:
http://www.medicocompetente.it/fi...i/548-informativa-non-esposti.doc )in cui il lavoratore viene informato sul carattere di volontarietà e decide come conservare la sua cartella sanitaria, istituisco una cartella sanitaria (e non di rischio) e non rilascio il g.i. Qualora emergano problematiche di salute che controindichino un compito lavorativo, gestisco l'invio alla visita collegiale su richiesta del datore di lavoro. Io non vedo altre strade percorribili.
Leggo fra le righe di quello che ha scritto armandomattioli. Dobbiamo anche tenere presente che noi non siamo medici di libera scelta e tenuto conto del lavoro che facciamo, che compiliamo una cartella in cui vengono riportare le patologie e le abitudini delle persone, che li mettiamo in mutande e che li palpiamo dalla testa ai piedi, quando non è previsto dalla normativa, un lavoratore può anche decidere di non sottoporsi a tutto questo.
Fatto tutto questo sproloquio non è che io non abbia dubbi. In particolare mi riferisco alle liste delle m.p. in cui sono contemplati patologie correlabili a rischi per i quali non è richiesta la s.s. Come ad es. i noduli alle corde vocali in presenza di sforzi prolungati delle corde vocali 8non è che noi visitiamo gli insegnanti) o le stesse malattie psichiche o psicosomatiche correlabili a disfunzioni dell'organizzazione del lavoro (non é che noi visitiamo gli esposti a stress lavorativo) o le tendiniti e talalgie, ecc correlabili ai microtraumi e posture incongrue del piede e della caviglia (non è che noi visitiamo tutti quelli che indossano le scarpe di sicurezza o che utilizzano comandi a pedale). Come si concilia la mancata esecuzione della sorveglianza sanitaria e l'eventuale presenza della m.p. ?
Con questo non voglio rinnegare quanto scritto sopra....speriamo che la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza di cui all'rt. 6 identifichi presto gli altri casi in cui attivare la s.s. o conceda una maggiore discrezionalità al m.c. anche sulla base delle risultanze del d.v.r.

armandomattioli

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  • Re: Obbligatorietà visite di Sorveglianza per receptionist
  • (28/02/2010 18:23)

EtaBeta il 27/02/2010 04:39 ha scritto:
Caro Armando, ....
Ti sarei grato se mi dicessi su quale riferimento normativo si basa la tua opinione che i lavoratori possano chiedere accertamenti in funzione dei rischi presenti

Semplice: l'art. 41 comma 1) lett.b1
"Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;"

Si discute molto ed in genere si tende ad acconsentire al diritto di ogni cittadino di rifiutare accertamenti e terapie anche salvavita; perchè un lavoratore, che tra la propria salute ed il rischio di perdere il posto di lavoro (e non poter pagare il mutuo o mandare i figli a scuola) sceglie di rischiare la propria salute rifiutando una SS "non obbligatoria", dovrebbe essere sottoposto ad accertamenti sanitari contro la sua volontà?
Non stiamo parlando di casi teorici: molti avranno avuto esperienza di lavoratori licenziati perchè non ritenuti idonei alla loro mansione, ance a seguito di SS non obbligatoria.
E di questi tempi può essere un dramma vero.
La questione pone problemi etici e medico legali certamente meritevoli di approfondimenti, ma secondo me un lavoratore potrebbe rifiutare anche la visita collegiale prevista dall'art. 5 dello statuto dei lavoratori, se finalizzata a tutelare esclusivamente la sua salute.
Diverso il discorso se dovesse servire a tutelare l'interesse e/o la salute di terzi, datore di lavoro compreso.
Saluti

mc pol

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  • Re: Obbligatorietà visite di Sorveglianza per receptionist
  • (28/02/2010 22:27)

Non sono d'accordo con gli interventi precedenti per i seguenti motivi.

Riporto uno stralcio della circolare 102/95 sui casi in cui si applica obbligatoriamente la sorveglianza sanitaria:

"... L'area di intervento del medico competente è quindi quella definita nell'articolo 16, comma 1, ove si precisa che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente ai sensi del successivo comma 2, è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente, cioè quando la legislazione precedente (o anche quella di futura emanazione) faccia espressa previsione dell'intervento del medico competente, come ad esempio nel caso della tabella allegata all'articolo 33 del Dpr n. 303/56, del decreto legislativo n. 277/91, ovvero dei titoli V, VI, VII e VIII del decreto legislativo 626/94 di che trattasi".

Commento:

Se si legge bene ci si potrà soffermare su due punti:
1) si citano alcune norme ma solo a titolo di esempio (quindi l'elenco non è esaustivo);
2) si fà anche ovviamente riferimento a norme di futura emanazione (a completamento infatti del punto 1).

Conclusione:

la sorveglianza sanitaria, perciò (a mio parere ovviamente), si concilia benissimo con il problema della denuncia delle malattie professionali, non vi è nessun paradosso su un eventuale mancanza della sorv.san. nelle mansioni che espongono a rischi che possono causare determinate malattie professionali, se consideriamo infatti che l'esistenza degli elenchi contenenti dette malattie è normata da leggi, (ad es. anche per lo stress vocale...) e la sorveglianza sanitaria fà appunto riferimento alla normativa vigente ( ma a tutta la normativa vigente e non solo ad una parte di essa).
Se approfondiamo poi, ad es. sulle citate patologie causate da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro possiamo dire che è stata anche emanata la Circolare n.71 del 17 dicembre 2003 del M. del lavoro che definisce tale rischio come "rischio tutelato..." e dettaglia alcune linee comportamentali per la diagnosi e l'iter per la denuncia delle eventuali malattie professionali causate da quel fattore di rischio.
Ma d'altra parte l'attività del medico competente non è forse proprio la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie professionali e lavoro-correlate? O il legislatore l'avrebbe lasciata a qualcun'altro?
Avebbe avuto senso una visione restrittiva della medicina del lavoro?. A mio parere no. E cmq anche ammettendo la lacunosità o poca chiarezza della legge (anche se per le ragioni appena esposte a me non sembra), di certo la giurisprudenza, l'art. 2087 del cc ecc... vanno senz'altro invece nella direzione di una tutela completa del lavoratore.
Ne approfitto ancora per dire che, a mio parere, l'attività del medico competente spazia anche ai rischi infortunistici (il rischio biologico di "tetano" normato dal titolo X del D.Lgs. 81/08 non è forse un rischio infortunistico, in cui oltre alla misure di prevenzione primaria può risultare utile il contributo del medico competente, per l'esistenza di un vaccino efficace?).
Questo perchè poi il discorso andrebbe esteso anche ai rischi infortunistici non normati quali il lavoro in altezza e quello sottotensione....Per quale motivo?
I motivi sono diversi, ne dico solo uno che riguarda il rapporto tra sorveglianza sanitaria ed i rischi non normati (come ad es. anche quello posturale nelle commesse, receptionist ecc...).
Leggo che le "linee guida SIMLII sulla sorv.san.", edizione del 2004 relativa al D.Lgs. 626/94, ma con il D.Lgs. 81/08 concettualmente non cambia nulla, a pag.33 riportano che "la sorveglianza sanitaria secondo il comma 1 dell'art. 16 và eseguita nei casi previsti dalla normativa vigente. Questo comma lascia ampio spazio all'interpretazione da parte del medico del lavoro, degli organi di vigilanza e dei giuristi. Infatti se l'articolo venisse applicato alla lettera la sorveglianza sanitaria andrebbe eseguita soltanto (si citano le varie norme in cui è obbligatoria)....se invece la sorv.san. viene presa in considerazione per ogni rischio evidenziato dalla valutazione dei rischi, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 4 c.1 del D.Lgs. 616/94 modificato, essa dovrà essere estesa a tutte le categorie lavorative esposte anche ad altri fattori di rischio.".
Cito ancora da pag. 35: "La decisione di effettuare la sorv.san. per i lavoratori esposti a fattori di rischio non esplicitamente normati dovrà tenere conto dei diversi interessi tutelati da due contrapposte disposizioni legislative: da un lato gli articoli 5 ed 8 della Legge 300/70...dall'altro l'interesse dei lavoratori di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in quanto questa è una misura generale di tutela della salute, come previsto dall'art. 3 c.1 lett.l del D.Lgs.
626/94".)
Nel D.Lgs. 81/08 l'art. 3 sopracitato corrisponde all'art. 15 c.1 lett.l) che considera il controllo sanitario dei lavoratori appunto come una delle misure generali di tutela che può essere prevista nel documento di valutazione del rischio (ovviamente a determinate condizioni).
Io potrei forse anche spingermi oltre dicendo che l'appena citato art. 15 fà parte proprio della "normativa vigente" a cui fà riferimento l'art.41 ma non vorrei mettere troppa carne al fuoco...

Detto questo ancora qualche spunto di riflessione.
Il medico competente deve anche collaborare obbligatoriamente alla stesura del DVR, per la parte di sua competenza, l'attività del medico competente, secondo l'art. 39 c.1 del D.Lgs. 81/08, è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico dell'ICOH, magari sembrano due affermazioni scollegate dal tema generale ma forse a rifletterci bene...
Penso infine alle conquiste ottenute (anche se parziali) con il D.Lgs. 81/08 sul tema dei "lavoratori e mansioni a rischio per terzi" (normato precedentemente...?!).
Spero che il legislatore,a scanso di equivoci, normi con maggiore chiarezza quello che è già normato e quello che ancora non è normato anche sulla base delle evidenze mediche che ovviamente precedono quelle legislative. Anche se ci sarebbe da dire, proprio perchè le evidenze normative seguono sempre quelle mediche, che per orientarsi nei casi particolari con il buon senso basterebbe seguire i principi generali che già le norme oggi ci offrono. Penso infatti ai rischi specifici di determinate mansioni, troppo particolari (mi viene da pensare ad es. al lavoro in cuffia negli operatori dei call center) che proprio per questo motivo il legislatore magari ha trascurato (certamente il VDT è epidemiologicamente più importante...) ma non per ragioni, a mio parere, dipendenti solo da evidenze scientifiche.

guido_rossi

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  • Re: Obbligatorietà visite di Sorveglianza per receptionist
  • (01/03/2010 07:36)

Il ragionamento del collega, riportato nel post precedente, non fa una grinza ed e' condivisibile: chi non lo condivide sono i magistrati, che di leggi dovrebbero capirne ma non e' vero ( il magistrato famoso di Torino ha cambiato idea in materia dieci volte!), che negli anni scorsi hanno messo sotto inchiesta i colleghi per abusi vari (a loro dire) e violazione dello statuto dei lavoratori. Come al solito vi sono solo interpretazioni e nessuna certezza: si va a tentoni sperando di non inciampare.

guido_rossi

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  • Re: Obbligatorietà visite di Sorveglianza per receptionist
  • (01/03/2010 08:20)

Il ragionamento del collega, riportato nel post precedente, non fa una grinza ed e' condivisibile: chi non lo condivide sono i magistrati, che di leggi dovrebbero capirne ma non e' vero ( il magistrato famoso di Torino ha cambiato idea in materia dieci volte!), che negli anni scorsi hanno messo sotto inchiesta i colleghi per abusi vari (a loro dire) e violazione dello statuto dei lavoratori. Come al solito vi sono solo interpretazioni e nessuna certezza: si va a tentoni sperando di non inciampare.

armandomattioli

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  • Re: Obbligatorietà visite di Sorveglianza per receptionist
  • (01/03/2010 09:42)

mc pol il 28/02/2010 10:27 ha scritto:
Io potrei forse anche spingermi oltre dicendo che l'appena citato art. 15 fà parte proprio della "normativa vigente" a cui fà riferimento l'art.41 ma non vorrei mettere troppa carne al fuoco...

Qualunque software boccerebbe dal punto di vista logico questo ragionamento come "riferimento circolare". Ciò detto, io non mi andrei ad impantanare su interpretazioni tirate della normativa ma starei al chiarissimo art. 41, ci piaccia o non ci piaccia.
Peraltro, almeno in questo caso, la volontà del legislatore è chiarissima: nella stesura definitiva della modifica al dl.81/2008, dall'art. 41 è scomparsa la lett. c), che introduceva una terza opzione, quella di poter attivare la SS per ogni rischio evidenziato dal MC nella valutazione del rischio.
E' reperibile anche il motivo di tale decisione, cioè la richiesta esplicita fatta da circa 15 associazioni datoriali di non dare la possibiltià di estendere al SS a tutti i rischi.
Ciò detto, io mi riporterei anche sul principio costituzionale dell'art. 32 che stabilisce il diritto (ovvio in una democrazia) di non essere sottoposti ad accertamenti sanitari contro la propria volontà.
Non trascuriamo inoltre ciò che ci ha ricordato il collega Ravalli sul rapporto medico paziente, nei nostri casi non basati sulla libera scelta, ma imposto ad entrambi da un soggetto terzo.
Peraltro non capisco perchè cercare soluzioni cervellotiche (che in quanto tali saranno sempre passibili di critiche più o meno cervellotiche anch'esse), quando la soluzione ce la dà il legislatore:
il DdL ed il MC informino, come il dl81/2008 impone, i lavoratori dei rischi "non normati" e della possibilità di richiedee la SS.
Per i casi difficili c'è poi l'art. 5 dello statuto lavoratori.
Saluti

armandomattioli

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  • Re: Obbligatorietà visite di Sorveglianza per receptionist
  • (01/03/2010 11:25)

cristiano.ravalli il 28/02/2010 01:48 ha scritto:
[cite][b]Personalmente, e non so se faccio bene o male, in tutti quei casi in cui non sia richiesta per legge la s.s. ma venga segnalato un fattore di rischio non normato o sfumato come possono essere le posture incongrue o il lavoro in altezza o altro, istituisco un protocollo specifico (ammesso che il datore di lavoro voglia accollarsi le spese), suggerisco di informare il r.l.s. All'atto della visita faccio leggere e sottoscrivere un'informativa (che ho caricato qui:
http://www.medicocompetente.it/fi...i/548-informativa-non-esposti.doc )in cui il lavoratore viene informato sul carattere di volontarietà e.

La soluzione di Ravalli è interessante, ma a questo punto penso che possa fare un ulteriore passo in avanti;
[/cite]Ho visto la nota; qualche problema comuqnue potrebbe esserci, perchè il lavoratore può essere indotto a credere che ciò che dichiarerà al MC non potrà essere usato "contro" di lui, ma in realtà potrebbe ritrovarsi senza lavoro perchè a seguito di quella visita potrebbe essere inviato alla visita collegiale con possibilità di essere dichiarato inidoneo.
Comunque la soluzione di Ravalli sembra indicare la via corretta: basta che il lavoratore, reso edotto dei rischi non normati, chieda di essere sottoposto a SS ai sensi della lett. b) comma 1) art. 41.
Ed il cerchio è chiuso.

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