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PRESTANOMISMO

Questo argomento ha avuto 43 risposte ed è stato letto 3402 volte.

ramiste

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  • Re: PRESTANOMISMO
  • (21/03/2010 09:57)

guido_rossi il 21/03/2010 09:17 ha scritto:
Per coloro che si reputano paladini della giustizia ( e poi, giuro, mi occupero' di cose piu' serie): l'iscrizione ad un forum comporta la fornitura di alcuni dati, l'accettazione delle regole del forum, e la sottoscrizione delle norme sulla privacy. Il vostro sport di prendere i post e portarli dalle vostre parti, facendo a pezzi l'ignaro senza che abbia possibilita' di difesa poiche' non e' iscritto e non ha intenzione di farlo, fa a botte con l'etica se non con le norme. Mai sentito parlare di Netiquette? Credo che vi sia materiale per discutere, ma in altre sedi, come ha anticipato il gestore del sito. Poi vorrei capire perche' chi non dice quanto siete belli, quanto siete bravi e' un provocatore o peggio un nemico dei medici competenti. Mah!
Fine della trasmissione.

Concordo pienamente con quanto detto dal collega, che riassume efficacemente quelle che sono le regole indispensabili per una "civile convivenza", non solo sulla Rete, ma non voglio aggiungere altro e non intendo farmi trascinare in una spirale polemica che potrebbe andare avanti all'infinito (abbiamo tutti ben altro da fare).
Credo che quanto accaduto sia sufficiente a commentarsi da solo e che tutti i colleghi che seguono i forum del sito e le questioni inerenti la nostra attività professionale si siano ormai formati una chiara opinione dei comportamenti di ognuno, delle prese di posizione, dei risultati ottenuti.
Rimango convinto, infine, come ho già detto altre volte e ripeterò fino allo sfinimento (a costo di apparire noioso), che potremmo impiegare utilmente il nostro tempo e le nostre energie per ben altre "battaglie" unitarie in difesa della Disciplina e della Professione.

tcam

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  • Re: PRESTANOMISMO
  • (21/03/2010 22:16)

Ho sentito per caso il rumore delle lamiere, ma non capisco se si tratti di un frontale o di un banale tamponamento.
Sul fatto del prelievo di post da un sito per l'altro e viceversa (sottolineato il viceversa)mi sembra che si tratti di capro poco espiatorio.
Purtroppo non mi posso arrogare il ruolo di moderatore e non posso dunque neppur consigliare a chichessia di fermarsi un attimo a riflettere prima di afferamare qualcosa in un forum cui si viene rapidamente e aspecificamente indirizzati se si digita su un motore di ricerca la parolina magica "medico" affiancata a "competente", che è ben altro che una password.
Mi si rizzano i capelli, bianchi ma ancora folti, nel leggere "stalking".
Ma fatemi un piacere direbbe il compianto De Curtis!
Insomma meno chiacchiere di qua e di là.
I problemi sul tappeto sono gravi e consistenti e non solo per il Medico Competente, ma purtroppo (sottolineato) non sono quelli di cui trattasi.

I due siti sono assolutamente congruenti e nulla deve vietare che il pensiero sull'uno vada sull'altro.
Quando scriviamo dobbiamo saperlo.
Io stesso ho riportato in crossover argomenti di un sito sull'altro, non per accendere polemiche ma per sottolineare l'importanza di quanto scritto "da una sola parte", cosa che mi sembrava riduttiva visto che chi più chi meno siamo tutti MC.
Altro sarebbe se qualcuno si permettesse di pubblicare "altrove" qualcosa che sia stato scritto su un sito cui si acceda esclusivamente con password anche in sola lettura.
Per chiudere in bellezza: evitiamo le polemiche sui siti, ognuno per le proprie competenze, e continuiamo a costruire fattivamente e per quanto possibile collaborativamente un profilo professionale credibile e serio, come molti di noi hanno fatto, fanno e, spero, continueranno a fare.
In appendice:

In vigore dal 25 febbraio (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) la legge prevede questo nuovo reato

«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».

Qualche chiarimento.
Prima, per fatti analoghi, si poteva contestare il reato di cui all’art. 660 c.p. (Molestie), previsione molto blanda e, soprattutto, di dubbia (se non impossibile, secondo me) applicabilità alla telematica (Internet non è luogo pubblico, aperto al pubblico, tanto meno telefono).
Le condotte devono essere reiterate, nel senso che non è sufficiente un singolo episodio (ne bastano due?).
La minaccia o la molestia devono cagionare “un perdurante e grave stato di ansia o di paura” ovvero devono essere tali “da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Che, specie in punto “ansia”, è una previsione piuttosto vaga, pericolosa (lascia troppo spazio al giudizio concreto). L’ha già detto Fulvio.
Ancora, non capisco l’aggravante se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. E’ la normalità dei casi, purtroppo.
Il termine per la querela (semestrale) è, non a caso, allineato a quello per i reati di violenza sessuale. E’ non è l’unico indizio che avvicina il nuovo reato a quelli appena menzionati.
Rimangono, tra gli altri, anche l’istituto dell’ammonimento e la nuova misura cautelare del “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa “.
Vedremo. Effettivamente, lo “stato d’ansia” è piuttosto vago. Confidiamo in un’applicazione equilibrata anche perché le pene non sono da poco.

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  • Re: PRESTANOMISMO
  • (22/03/2010 10:20)

a costo di essere tacciato di intellettualismo, propongo una riflessione sul tema dell'incomunicabilità....

http://www.youtube.com/watch?v=Ejcqar7_W28

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  • Re: PRESTANOMISMO
  • (22/03/2010 11:55)

Scusate, ma non stiamo andando fuori tema rispetto all'argomento che ho sollevato? Capisco i vostri problemi, legittimi, ma non è il caso che apriate un nuovo argomento di discussione?
Comunque tutto questo dimostra ancora una volta perchè l'individualismo del medico porta poi problemi ai medici, e non solo in questo campo di attività

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