Gennaro il 15/04/2010 05:35 ha scritto:
Salve
Hai ragione Alesiani, ma mi chiedo quante volte si riesce ad agire nel modo precedentemente indicato?
Per quanto riguarda l'eventualità di una sanzione, penso che un medico competente possa essere sanzionato nel caso in cui non sia stato valutato un rischio o nei casi in cui la valutazione effettuata risulta qualitativamente scadente....faccio il solito esempio....nel caso della valutazione del rischio da mmc, ancora oggi ci si imbatte in documenti in cui nel risultato è scritto l'assenza di rischio perchè il peso non supera i 30 KG!!!, potrei fare altri esempi, ma penso che il concetto sia stato capito. Naturalmente nei casi precedenti il mc è sanzionabile se non ha segnalato al DL la mancata valutazione del rischio specifico, o che la valutazione del rischio oggetto di prescrizione è scadente. Siccome collabora alla VDR il non segnalare inadempienze vuol dire che ne è "corresponsabile" "consensiente". I casi su indicati secondo me indirizzano il mc verso una SS scadente perchè avrà difficoltà a formulare un giudizio di idoneità o diagnosticare una malattia professionale
Quindi sarebbe opportuno evitare quelle aziende con VDR scadenti e DL non collaboranti!!
Gennà per stringere l'argomento prendendo proprio spunto dal caso MMC
il "tuo" DL o chi per lui si deve convincere , documenti alla mano, che 30 KG non sta più ne in cielo ne in terra e comunque anche 10 ( qualunque azione non sporadica con peso >3 kg) kg sono da valutare se non altro ( visto che siamo medici) con le condizioni fisiche dell'operatore e......... per metterlo con le spalle al muro e farlo ragionare che la cosa non può essere come la presenta lui ( andrebbe solo incontro a dei guai su tutte le direzioni) digli se conosche la parolina magica NIOSH ( io almeno uso questa metodologia) e di cnseguenza se vuole te come MC ma sopratutto se non vuole guai, deve "rivedere" il DVR nella maniera in cui tu MC prospetti ( visto che lo firmi anche!)... altrimenti deve fare a meno di te.
Altro non saprei che dirti.... e questo vale per qualsiasi altro aspetto valutativo.......
Non per millantaree vana gloria o affermare che "io sono bravo" ma semplicemente per correttezza ( almeno spero) professionale e sopratutto per non avere "altre" rogne dall'avvento della 626 e poi 81 , visto che lavoravo dalla 303 dal 1980 ad oggi ho "bazzicato" in più di 50 aziende( da 5 a 300 persone) ma oggi ne ho "scremato" 6 , praticamente una a giorno a cui dedico la mia opera... mi pagano bene, ottimi rapporti con tutte le figure operative ( molto preparate e sensibili) e....io speriamo che me la cavo............ anzi che Dio me la mandi buona per un'altra decina di anni......
Sic !!!!
Ciao
Mario
Mario
COLLABORARE: v. intr.
Lavorare con altri
SINONIMI di collaborare: aiutare, assistere, appoggiare, concorrere, contribuire, sostenere, cooperare, affiancare, coadiuvare, dare aiuto, fornire aiuto.
Per quanto riguarda le 'modalità' della 'collaborazione'....beh è un capitolo tutto da definire dai professionisti interessati all'argomento.
Ama l'amore ma non amare la donna o cadrai sotto il suo possesso
credo che possa esser utile una check-list di TUTTI gli adempimenti da farsi da parte nostra come MC. ogni volta ( dopo aver letto l'81 tante volte scopro sempre qualche novità ........
Check.-list : Obblighi del medico competente
Art. 25. Il medico competente:
a) COLLABORA con il DdL e con il SPP al DVR ( anche)
- per programmazione della sorveglianza sanitaria
- per misure di tutela della salute dei lavoratori,
- per la formazione e informazione nei confronti dei lavoratori
- per l' organizzazione del servizio di primo soccorso
- per programmi volontari di promozione della salute
- (m) partecipa al programma del controllo dell’esposizione dei lavoratori
- (m) riceve (in tempi utili per DVR e SS) i risultati dei controlli di esposizione
b) DEFINISCE E ATTUA protocolli sanitari
c) REDIGE LA CARTELLA sanitaria e di rischio (CSR)
- concorda il luogo di custodia della CSR
d) CONSEGNA ( alla cessazione dell’incarico)
- al DdL, la documentazione sanitaria (d) l'originale conservata dal DdL per dieci anni,
- a Lav. copia della cartella sanitaria ( cessazione del rapporto di lavoro) ,
- rilascia copia CSR su richiesta (h)
g) INFORMA i Lavoratori su Sorveglianza Sanitaria
- prosecuzione accertamenti oltre fine rapporto (esposizione a lungo termine)
- su richiesta ai RLS
- sui risultati
i) COMUNICA ( nota scritta) in riunione periodica RISULTATI sorveglianza sanitaria
al Min. San mediante autocertificazione, il possesso dei titoli requisiti
l) SOPRALLUOGO ANNUALE ( se diversa scadenza annottata su DVR)
si tratta di una bozza dall'art,25 /81 SE QUALCUNO VUOL COMPLETARE IL DOC. ............
Stavo analizzando l'ennesima valutazione dei rischi che i solerti tecnici mi stanno inviando da quando ho comunicato a tutti i datori di lavoro che esiste un art.29.
Non collaboro per carità alla valutazione del rischio ma mi mandano quelle fatte per offrirmi la possibilità di fare correzioni ovvero osservazioni ( mi pare già un passo avanti).
In un'azienda in cui si riparano mezzi agricoli, utilizzando "ARCHIMEDE", il tecnico deduce dai valori ottenuti che il rischio chimico è assolutamente irrilevante per la salute.
Mi manda la sua analisi e dopo aver descritto la procedura utilizzata per la valutazione, svolge l'analisi sulle schede di rischio dei prodotti utilizzati (sostenze di sostituzione di quelle esauste come oli, lubrorefrigeranti, glicoli, sbloccanti etc)per le varie attività di riparazione.
Per ogni prodotto valutato si riperesenta con monotona ripetitività il seguente elenco, con variabili da prodotto a prodotto ma con tipologia d'uso sempre uguale ed esposizione sempre e solo accidentale.
Dichiaro la mia ignoranza ma non so da dove escano poi gli indicatori e cosa significhino, lo chiederò comunque anche al tecnico:
- Tipologia d'uso : uso controllato e non dispersivo
- Tipologia di controllo : diluizione - ventilazione
- Tempo d'esposizione : tra 15 minuti e le due ore
- Distanza d'uso : inferiore ad 1 m
- Tipologia d'esposizione cutanea : contatto accidentale
- Quantità giornaliera usata : < 0,1 Kg
Indicatore di Disponibilità: 1 E(inal): 3,00
Indicatore d'Uso: 1 E(cute): 3,00
Indicatore di Compensazione:2 R(inal): 7,50
Sub-Indice di Intensità: 3 R(cute): 7,50
Valore del Rischio R: 10,61
Classificazione del rischio salute: IRRILEVANTE
La prima obiezione che mi viene di porre è che se un rischio c'è non è quello dell'uso dei prodotti vergini nelle fasi di ripristino ma semmai il contatto pressochè inevitabile pur in una virtuosa prassi di tutela,è quello con gli esausti, oli in primis, e non solo nelle fasi di sostituzione ma in tutte le lavorazioni su macchine che hanno lavorato e che sono significativamente contaminate in tutte le loro parti.
Aggiungerei il contatto con i combustibili nelle azioni di riparazione dei sistemi di alimentazione (gasolio e benzine)e dei residui di combustione nelle lavorazioni a motore aperto.
Era dunque mia intenzione contestare risolutamente la valutazione così eseguita.
Per concludere, sperando che questo discutere serva anche ad altri:
1)Concordate sulla contestazione della valutazione?
2)avete letteratura raggiungibile sul web da proporre
3)conoscete qualche linea guida di merito?
Lo so, è abbastanza banale e noto tutto ciò, ma io credo che in molteplici occasioni il problema non sia adeguatamente affrontato, che degli IPA e di altri prodotti nocivi tutto sommato si tenga poco conto nel settore delle riparazioni meccanico-motoristiche.
Anche le caratteristiche degli oli rigenerati e riposti in commercio dopo bonifiche con sistemi obsoleti (tutt'ora in uso, che mantengono, talora senza denunciarlo, un certo tenore di sostanze nocive)meriterebbero una particolare attenzione.
Proviamo a parlarne?
Mi aiutate a nuocere alla mia ignoranza?
Tcam
Medici indolenti & Aziende Netgroup
https://www.facebook.com/retemedicicompetenti/
carlpam il 01/05/2010 12:45 ha scritto:
credo che possa esser utile una check-list di TUTTI gli adempimenti da farsi da parte nostra come MC. ogni volta ( dopo aver letto l'81 tante volte scopro sempre qualche novità ........
Check.-list : Obblighi del medico competente
Art. 25. Il medico competente:
a) COLLABORA con il DdL e con il SPP al DVR ( anche)
- per programmazione della sorveglianza sanitaria
- per misure di tutela della salute dei lavoratori,
- per la formazione e informazione nei confronti dei lavoratori
- per l' organizzazione del servizio di primo soccorso
- per programmi volontari di promozione della salute
- (m) partecipa al programma del controllo dell’esposizione dei lavoratori
- (m) riceve (in tempi utili per DVR e SS) i risultati dei controlli di esposizione
b) DEFINISCE E ATTUA protocolli sanitari
c) REDIGE LA CARTELLA sanitaria e di rischio (CSR)
- concorda il luogo di custodia della CSR
d) CONSEGNA ( alla cessazione dell’incarico)
- al DdL, la documentazione sanitaria (d) l'originale conservata dal DdL per dieci anni,
- a Lav. copia della cartella sanitaria ( cessazione del rapporto di lavoro) ,
- rilascia copia CSR su richiesta (h)
g) INFORMA i Lavoratori su Sorveglianza Sanitaria
- prosecuzione accertamenti oltre fine rapporto (esposizione a lungo termine)
- su richiesta ai RLS
- sui risultati
i) COMUNICA ( nota scritta) in riunione periodica RISULTATI sorveglianza sanitaria
al Min. San mediante autocertificazione, il possesso dei titoli requisiti
l) SOPRALLUOGO ANNUALE ( se diversa scadenza annottata su DVR)
si tratta di una bozza dall'art,25 /81 SE QUALCUNO VUOL COMPLETARE IL DOC. ............
Nella norma o derivante
** valuta se l'attivazione dell'art 41, comma 2, lettera C sia possibile o meno. Visitando o non visitando il lavoratore che ne faccia richiesta di fatto esprime un giudizio cui è obbligato
** Accordo conferenza stato regioni: programmazione entro 30gg
** Valutazione ad hoc minori, informazione agli aventi la potestà genitoriale
** Valutazione del rischio, informazione, parere per fruizione della flessibilità del congedo per 151/01
Tcam
Medici indolenti & Aziende Netgroup
https://www.facebook.com/retemedicicompetenti/
tcam il 02/05/2010 01:02 ha scritto:
Stavo analizzando l'ennesima valutazione dei rischi che i solerti tecnici mi stanno inviando da quando ho comunicato a tutti i datori di lavoro che esiste un art.29.
Non collaboro per carità alla valutazione del rischio ma mi mandano quelle fatte per offrirmi la possibilità di fare correzioni ovvero osservazioni ( mi pare già un passo avanti).
In un'azienda in cui si riparano mezzi agricoli, utilizzando "ARCHIMEDE", il tecnico deduce dai valori ottenuti che il rischio chimico è assolutamente irrilevante per la salute.
Mi manda la sua analisi e dopo aver descritto la procedura utilizzata per la valutazione, svolge l'analisi sulle schede di rischio dei prodotti utilizzati (sostenze di sostituzione di quelle esauste come oli, lubrorefrigeranti, glicoli, sbloccanti etc)per le varie attività di riparazione.
Per ogni prodotto valutato si riperesenta con monotona ripetitività il seguente elenco, con variabili da prodotto a prodotto ma con tipologia d'uso sempre uguale ed esposizione sempre e solo accidentale.
Dichiaro la mia ignoranza ma non so da dove escano poi gli indicatori e cosa significhino, lo chiederò comunque anche al tecnico:
- Tipologia d'uso : uso controllato e non dispersivo
- Tipologia di controllo : diluizione - ventilazione
- Tempo d'esposizione : tra 15 minuti e le due ore
- Distanza d'uso : inferiore ad 1 m
- Tipologia d'esposizione cutanea : contatto accidentale
- Quantità giornaliera usata : < 0,1 Kg
Indicatore di Disponibilità: 1 E(inal): 3,00
Indicatore d'Uso: 1 E(cute): 3,00
Indicatore di Compensazione:2 R(inal): 7,50
Sub-Indice di Intensità: 3 R(cute): 7,50
Valore del Rischio R: 10,61
Classificazione del rischio salute: IRRILEVANTE
La prima obiezione che mi viene di porre è che se un rischio c'è non è quello dell'uso dei prodotti vergini nelle fasi di ripristino ma semmai il contatto pressochè inevitabile pur in una virtuosa prassi di tutela,è quello con gli esausti, oli in primis, e non solo nelle fasi di sostituzione ma in tutte le lavorazioni su macchine che hanno lavorato e che sono significativamente contaminate in tutte le loro parti.
Aggiungerei il contatto con i combustibili nelle azioni di riparazione dei sistemi di alimentazione (gasolio e benzine)e dei residui di combustione nelle lavorazioni a motore aperto.
Era dunque mia intenzione contestare risolutamente la valutazione così eseguita.
Per concludere, sperando che questo discutere serva anche ad altri:
1)Concordate sulla contestazione della valutazione?
2)avete letteratura raggiungibile sul web da proporre
3)conoscete qualche linea guida di merito?
Lo so, è abbastanza banale e noto tutto ciò, ma io credo che in molteplici occasioni il problema non sia adeguatamente affrontato, che degli IPA e di altri prodotti nocivi tutto sommato si tenga poco conto nel settore delle riparazioni meccanico-motoristiche.
Anche le caratteristiche degli oli rigenerati e riposti in commercio dopo bonifiche con sistemi obsoleti (tutt'ora in uso, che mantengono, talora senza denunciarlo, un certo tenore di sostanze nocive)meriterebbero una particolare attenzione.
Proviamo a parlarne?
Mi aiutate a nuocere alla mia ignoranza?
Tcam
La contestazione che fai alla valutazione proposta mi sembra giusta. Come molti DVR, è molto tecnica e poco medica.
Riguardo alla disponibilità di materiale, qualche spunto forse può essere tratto da qui:
http://www.puntosicuro.it/italian...ViewMag=articolo&iIdArticolo=8230
Argeo Maviglia
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