vanem il 02/08/2010 06:17 ha scritto:
Grazie della risposta quali potrebbero essere questi sintomi o segni durante la visita medica?
Più che i sintomi/segni fisici (che direi si ritrovano praticamente solo in soggetti veramente tossicodipendenti o che in quel momento si trovano sotto l'effetto di stupefacenti) il medico competente deve anche valutare (ti copioincollo dalle linee guida della regione Piemonte):
- eventuali antecedenti anamnestici di pregressi trattamenti per tossicodipendenza
- eventuali notizie relative ad infortuni lavorativi e/o incidenti avvenuti in ambito lavorativo e non
- eventuali ritiri della patente di guida e/o del porto d’armi a seguito di precedenti accertamenti medico-legali
In pratica, a scopo esemplificativo: se uno è negativo agli accertamenti di primo livello, però durante la visita dichiara che 5 anni prima ha fatto un incidente in macchina e la Polizia aveva accertato che era tossicodipendente, oppure anche solo che si era fumato uno spinello, qualche Medico Competente potrebbe (prudenzialmente) mandarlo a fare un giro al SERT per maggior tranquillità.
Gianluca
Grazie ho capito,ma se non sono presenti nessuno di questi antecedenti,incidenti o ritiri di patente per uso di sostanze ma basa il suo dubbio su un falso ideologico tipo capelli lunghi,orecchini,tatuaggi,tendenze sessuali diverse ecc.non si va oltre il decreto legge 81/08 ?
ex utente da milano
Si, si va oltre. Riscontro di valori al di sotto del cut-off sono da considerare negativi. La normativa e il buon senso prevedono che il riscontro di una sostanza al di sotto dei valori che il nostro legislatore ha voluto indicare come "interferenti" con la mansione a rischio siano da considerare negativi. Riscontare valori di glicemia di 110 mg/dl a digiuno non comporta ulteriori accertamenti. Riscontro di 111 mg/dl è da considerare potenzialmente patologico e consiglia ulteriori accertamenti. Questo è il significato del cut-off. Lo stesso si dovrebbe applicare per i tox screening.
E' vero che lo Schema di Intesa del 30 ottobre 2007, all'art. 5, punto 1, preveda che "qualora il medico competente ravvisi la necessità che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, invii il lavoratore stesso al Ser.T. ...." ma è altrettanto vero che se l'invio è secondario al riscontro di un riscontro di valori al di sotto del cut-off ci troviamo, al di là delle giustificazioni che si possono attribuire al caso, ad un accanimento. Se c'è tanto zelo nell'invio al Ser.T. dovrebbe esserci altrettanto zelo, a garanzia di un operare corretto, nell'esplicitare per iscritto da parte del medico competente quale siano le motivazioni o i sospetti diagnostici di assunzione di sostanze stupefacenti (e valori inferiori al cut-off non possono rietrare in questo caso).
Il rischio di queste normative è di trasformare chi le applica in poliziotti ed investigatori alla ricerca di "colpevoli". Chi è investito da ruoli di controllo dovrebbe attenersi scrupolosamente alla norma proprio per evitare sindromi da protagonismo o strumentalizzazioni: una posizione di terzietà dettata dal rispetto della norma e delle persone. Al momento dell'analisi il lavoratore non era sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e questo dovrebbe, nella mia visione, bastare a garantire l'applicazione corretta delle leggi.
Vale sempre il ragionevole dubbio per il datore di lavoro. Pertanto il datore di lavoro può chiedere al medico competente un controllo, con il solito preavviso di 24 ore, anche al di fuori della periodicità della visita. Se il m.c. confermerà il ragionevole dubbio, sottoporrà nuovamente il lavoratore allo screening e alla visita di idoneità.
possiamo sapere che mansione svolge il lavoratore?
Dottor Ravalli sono completamente daccordo con lei , il lavoratore sta subendo un accanimento oltre a danni economici morali e fisici.Il sindacato ed il lavoratore hanno deciso di ricorrere a vie legali sia contro l azienda che contro il medico competente.Per quanto riguarda la mansione è una di quelle inserite nella lista delle mansioni a rischio.
[cite]cristiano.ravalli il 02/08/2010 11:07 ha scritto:
" ... Riscontro di valori al di sotto del cut-off sono da considerare negativi. La normativa e il buon senso prevedono che il riscontro di una sostanza al di sotto dei valori che il nostro legislatore ha voluto indicare come "interferenti" con la mansione a rischio siano da considerare negativi. ..."
non ho elementi certi per contraddire il collega Ravalli, ma io ho sempre fatto fatto una lettura diversa dei valori di cut-off definiti dala normativa e li intendo come i limiti di sensibilità della metodica che deve essere utilizzata per fare questi esami (tanto che sono previsti cut-off diversi per gli esami di screening e quelli di conferma), per cui se viene usata una metodica più sensibile di quella richiesta per legge (e questo non mi pare sia vietato) verranno accertate assunzioni più lontane nel tempo o di minori quantità. Non so se via sia accanimento o meno verso questo lavoratore, ma la domanda da porsi è: ha assunto o no la sostanza ritrovata? se non l'ha assunta perchè non ha richiesto una ulteriore verifica sul terzo campione? e se si che risultato ha dato?
ex utente da milano
Non bisogna confondere il cut-off (valore soglia) dal limite di sensibilità dello strumento (limite di determinazione). Sono due valori distinti. Il primo è stabilito dalla normativa sulla base di una "convenzione" un consenso tecnico che ha stabilito questi valori. Sotto la soglia è da considerare negativo e oltre la soglia è positivo.
La sensibilità e la precisione di uno strumento sono differenti e sono intrinseci alla metodica. E' chiaro che il cut-off abbia valori superiori al limite di sensibilità dello strumento.
Il test di conferma serve a stabilire che non ci siano falsi positivi dovuti alla non specificità della prima metodica di screening.
Il fatto che le conferme GS/MS abbiano valori di cut-off più basso penso, spero di non far rabbrividire i tossicologi, è perchè andiamo a dosare il singolo metabolita mentre con la metodica di screening che invece è immunochimica e "legge" le classi di sostanze.
Però tieni ben distinti il significato del limite di sensibilità dal cut-off.
Il lavoratore non può chiedere il controllo sul "campione C" perchè non ne ha bisogno in quanto il laboratorio che ha effettuato la conferma lo ha già classificato come negativo! Qui invece è il m.c. che non accetta il significato del cut-off.
Però scusa, anche senza addentrarsi in argomenti tossicologici, che senso ha stabilire un valore di cut-off se poi il medico competente "interpreta" il risultato a sua discrezione ? A quel punto sarebbe bastata la presenza della molecola per l'invio al Ser.T.
Il significato del cut-off in tossicologia è utilizzato anche per i controlli relativi al codice stradale e in medicina legale.
Avere una conferma al di sotto del cut-off significa che il lavoratore è negativo e sarà sottoposto al ricontrollo periodico annuale fermo restando la possibilità per il datore di lavoro di chiedere al medico competente un ulteriore accertamento per ragionevole dubbio ma che comporta in esclusiva la visita medica e il test di screening e l'eventuale conferma GS/MS. Il ragionevole dubbio non è previsto per il m.c. il quale però può avviare al Ser.T. qualore ravvisi la necessità. Credo tuttavia che sia doveroso esplicitare quanto meno al lavoratore quali siano le motivazioni che inducono il m.c. ad inviare il lavoratore al Ser.T. ed il riscontro di un valore inferiore al cut-off non è "una evidenza" di assunzione di sostanze stupefacenti. Teniamo presente che non stiamo dosando il colesterolo ma stiamo effettuando accertamenti che interferiscono con la vita privata e con la sensibilità delle persone e possono avere conseguenze anche gravi. L'agire in trasparenza è doveroso. Se il medico competente opera una scelta che, seppure lecita, come l'avvio al Ser.T. per la certificazione quando la conferma è negativa, essa deve motivata e circostanziata.
Noi stiamo qui a spaccare il capello con le nostre disquisizioni tossicologiche enormative e poi a Milano ci sono strutture in cui trasformano, come il mago Silvan, i positivi in negativi per non avere rogne (l'invio ai Ser.T., le non idoneità, ecc.) per quieto vivere delle aziende e dei m.c. che colà vi operano e macinano test.
Grazie delle risposte molto dettagliate.vi faccio un esempio se lei dottore viene fermato dalla polizia per un alcol test e le riscontrano un tasso dello 0,1 con il limite di legge a 0,5 ma il poliziotto decide di ritirare comunque la patente , non siamo forse difronte a un abuso?se c'e un limite di legge va rispettato
Grazie delle risposte molto dettagliate.vi faccio un esempio se lei dottore viene fermato dalla polizia per un alcol test e le riscontrano un tasso dello 0,1 con il limite di legge a 0,5 ma il poliziotto decide di ritirare comunque la patente , non siamo forse difronte a un abuso?se c'e un limite di legge va rispettato
vanem il 03/08/2010 02:07 ha scritto:
Grazie delle risposte molto dettagliate.vi faccio un esempio se lei dottore viene fermato dalla polizia per un alcol test e le riscontrano un tasso dello 0,1 con il limite di legge a 0,5 ma il poliziotto decide di ritirare comunque la patente , non siamo forse difronte a un abuso?se c'e un limite di legge va rispettato
Io sono d'accordo con tutto quello che si è detto finora, e sono anche convinto che gli esami tossicologici non debbano fare parte delle azioni proprie del medico competente, che appunto è un MEDICO e non un POLIZIOTTO.
Per rispondere al tuo esempio, vorrei sottolineare che nel Codice della Strada non mi pare si faccia riferimento a un margine di discrezionalità degli agenti di polizia, che si devono basare solo sul risultato del test alcolimetrico, punto e stop. Nella normativa relativa agli accertamenti di tossicodipendenza invece questa discrezionalità è prevista, dal momento che il medico si deve basare (oltre che sull'esito degli esami tossicologici) anche su quanto risulta dalla contestuale visita medica.
In definitiva, a mio modo di vedere, prima di sparare a zero sul collega, partendo dal presupposto che (fino a prova contraria) sia un professionista serio, e che soprattutto non mi pare possa avere alcun interesse nell'inviare al SERT qualcuno solo perchè è tatuato, bisognerebbe sentire anche la sua versione. Trovo molto difficile anche pensare che il collega abbia VOLONTARIAMENTE provocato un danno d'immagine o un danno economico al lavoratore; che motivo avrebbe avuto? Ribadisco che magari nel corso della visita medica (cui erano presenti solo il lavoratore e il medico) potrebbe essere emerso qualcosa che giustifica le azioni che intraprese dal medico competente.
Poi è ovvio che ognuno ragiona con la sua testa, e soprattutto è anche vero che se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, e questo è sacrosanto.
Gianluca
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