faggiano.danilo il 25/05/2010 10:37 ha scritto:
Anche io sono dell'opinione che, una volta fatto il protocollo sanitario e consegnato al DdL, la periodicità delle visite è automaticamente comunicata. Sarà compito del DdL inviare i lavoratori a visita.
Io di solito chiamo e lascio un prospetto delle visite in scadenza, ma senza ricevute varie altrimenti non la smetto più!
Io in relazione di sorveglianza sanitaria riporto la scadenza dell'idoneità e a ciascuno il suo....
In più, anche se non sono un giurista (sarebbe interessante sentirne uno), ricordo che la legge sul procedimento/provvedimento amministrativo consente, eventualmente ritenuto necessario ed utile, citare in giudizio direttamente il Pinco Pallo dipendente della Pubblica Amministrazione e non per forza solo quest'ultima. Se si denuncia l'ASL si combatte contro i mulini a vento, se si denuncia il Tizio dell'Organo di Vigilanza metterà le mani al proprio portafogli per pagarsi l'avvocato e poi vediamo!
Certo, sempre meglio non dover iniziare un percorso del genere, abbiamo altro a cui pensare, vero?
Ma fatemi capire voi la visita la fissate il giorno stesso che scade la periodicità? perchè se uno va al giorno dopo non si poteva lavorare (ed è reato senza idoneità!?)....e se va il giorno prima sovrappone o addirittura rischia di fare una inidoneità su una idoneità fatta 1 anno prima e ancora valida..... Ma quà siamo diventati matti......
Io organizzo quando ho tempo...e posso....poi gli organi di vigilanza dimostrino la loro intelligenza oltre che l'applicazione della norma alla virgola....
FRANCO CANGIANI il 25/05/2010 11:00 ha scritto:
Ma fatemi capire voi la visita la fissate il giorno stesso che scade la periodicità? perchè se uno va al giorno dopo non si poteva lavorare (ed è reato senza idoneità!?)....e se va il giorno prima sovrappone o addirittura rischia di fare una inidoneità su una idoneità fatta 1 anno prima e ancora valida..... Ma quà siamo diventati matti......
Io organizzo quando ho tempo...e posso....poi gli organi di vigilanza dimostrino la loro intelligenza oltre che l'applicazione della norma alla virgola....
Proprio ciò che pensavo leggendo i post; a rigor di logica, e di buon senso, il giudizio è valido sino a formulazione di giudizio successivo.
Se poi io faccio le visite il 20 giugno anzichè il 3 giugno come l'anno precedente non credo di violare la legge, sempre di periodicità annuale si tratta.
Ricordo l'articolo 85 comma 6 del DLgs 230.
Saluti
Far osservare la regola della periodicità nelle piccole imprese artigiani ecc.. spesso non è semplice nonostante il DL è sempre preventivamente avvertito della scadenza prescritta dal P.S.
Io ho introdotto nel contratto di nomina del medico competente (tenendo conto di quanto stabilisce il comma g del D.lg.81/08 e s.m.i.) la seguente frase:
Da Ditta dichiara sotto la propria ed unica responsabilità di essere edotta che lavoratori non visitati e non in possesso del certificato d’idoneità al lavoro rilasciato dal medico sono comunque da considerare non idonei al lavoro.
paraquat il 26/05/2010 09:04 ha scritto:
Proprio ciò che pensavo leggendo i post; a rigor di logica, e di buon senso, il giudizio è valido sino a formulazione di giudizio successivo.
Se poi io faccio le visite il 20 giugno anzichè il 3 giugno come l'anno precedente non credo di violare la legge, sempre di periodicità annuale si tratta.
Ricordo l'articolo 85 comma 6 del DLgs 230.
Saluti
Ti rendi conto che assurdità?!!
Ti ringrazio di aver condiviso....
Poi mi viene in mente....se faccio fare ad es una visita oculistica ad un dipendente e questa visita l'oculista me la fissa a settembre perchè prima delle vacanze ha tutto pieno e poi ci sono le vacanze...che faccio? Esprimo un giudizio di idoneità senza avere in mano un referto ritenuto necessario? e su che base? faccioil lavoratore non inidoneo temporaneamente? E come mangia? Lo mando da un altro specialista....magari poi il prezzo non stà più bene al datore di lavoro che con l'altro oculista aveva stabilito un prezzo di minima. E perchè il datore di lavoro deve pagare di piu di quello che ha concordato nell'eventualità di aver necessità di una visita....dove sta scritto? E l'idoneità se aspetto l'esito di settembre in che data la metto a fine maggio quando l'ho visitato o a settembre quando ho l'esito?
forse potrebbero venirci ad aiutare ad organizzare il tutto i colleghi asl invece di sanzionare e prendersi il 10% dell'importo in busta paga.... Saluti.
FRANCO CANGIANI il 26/05/2010 02:03 ha scritto:
Poi mi viene in mente....se faccio fare ad es una visita oculistica ad un dipendente e questa visita l'oculista me la fissa a settembre perchè prima delle vacanze ha tutto pieno e poi ci sono le vacanze...che faccio? Esprimo un giudizio di idoneità senza avere in mano un referto ritenuto necessario? e su che base? faccioil lavoratore non inidoneo temporaneamente? E come mangia? Lo mando da un altro specialista....magari poi il prezzo non stà più bene al datore di lavoro che con l'altro oculista aveva stabilito un prezzo di minima. E perchè il datore di lavoro deve pagare di piu di quello che ha concordato nell'eventualità di aver necessità di una visita....dove sta scritto? E l'idoneità se aspetto l'esito di settembre in che data la metto a fine maggio quando l'ho visitato o a settembre quando ho l'esito?
forse potrebbero venirci ad aiutare ad organizzare il tutto i colleghi asl invece di sanzionare e prendersi il 10% dell'importo in busta paga.... Saluti.
il buon senso dovrebbe essere usato anche dai MC; io valuterei caso x caso se lasciare l'idoneità in attesa dell'esito degli accertamenti o se prevedere precauzionalmente un'idoneità con limitazioni.
Io il 10% in busta paga non l'ho mai visto pur essendo un UPG
FRANCO CANGIANI il 26/05/2010 02:03 ha scritto:
Poi mi viene in mente....se faccio fare ad es una visita oculistica ad un dipendente e questa visita l'oculista me la fissa a settembre perchè prima delle vacanze ha tutto pieno e poi ci sono le vacanze...che faccio? Esprimo un giudizio di idoneità senza avere in mano un referto ritenuto necessario? e su che base? faccioil lavoratore non inidoneo temporaneamente? E come mangia? Lo mando da un altro specialista....magari poi il prezzo non stà più bene al datore di lavoro che con l'altro oculista aveva stabilito un prezzo di minima. E perchè il datore di lavoro deve pagare di piu di quello che ha concordato nell'eventualità di aver necessità di una visita....dove sta scritto? E l'idoneità se aspetto l'esito di settembre in che data la metto a fine maggio quando l'ho visitato o a settembre quando ho l'esito?
forse potrebbero venirci ad aiutare ad organizzare il tutto i colleghi asl invece di sanzionare e prendersi il 10% dell'importo in busta paga.... Saluti.
il buon senso dovrebbe essere usato anche dai MC; io valuterei caso x caso se lasciare l'idoneità in attesa dell'esito degli accertamenti o se prevedere precauzionalmente un'idoneità con limitazioni.
Io il 10% in busta paga non l'ho mai visto pur essendo un UPG
ariale9699 il 27/05/2010 01:01 ha scritto:
il buon senso dovrebbe essere usato anche dai MC; io valuterei caso x caso se lasciare l'idoneità in attesa dell'esito degli accertamenti o se prevedere precauzionalmente un'idoneità con limitazioni.
Io il 10% in busta paga non l'ho mai visto pur essendo un UPG
Valutare caso per caso: questo è ovvio, il giudizio d'idoneità viene formulato sempre per il singolo lavoratore.
Se ho ben capito, formulare un giudizio di idoneità con limitazioni in attesa degli accertamenti?
E sulla base di quali elementi? E quando arrivano gli accertamenti che faccio, tolgo le limitazioni?
E se in base a quelle limitazioni il DDL non ha possibilità di ricollocare il lavoratore e LO LICENZIA?
Il D.Lgs. 230 lo dice chiaramente, in attesa degli esami vale il giudizio formulato in precedenza.
Ovviamente, se in base alla VISITA MEDICA ci sono delle risultanze cliniche che orientano verso le limitazioni, a prescindere dagli esami si formulano le limitazioni, sono però situazioni palesi clinicamente.
Ma è ben diverso dal formulare giudizi con limitazioni a scopo preventivo in attesa degli esami.
Ad esempio metto limitazioni ad un radioesposto in attesa degli esami. Provate ad immaginare le conseguenze.
FRANCO CANGIANI il 26/05/2010 02:03 ha scritto:
Poi mi viene in mente....se faccio fare ad es una visita oculistica ad un dipendente e questa visita l'oculista me la fissa a settembre perchè prima delle vacanze ha tutto pieno e poi ci sono le vacanze...che faccio? Esprimo un giudizio di idoneità senza avere in mano un referto ritenuto necessario? e su che base? faccioil lavoratore non inidoneo temporaneamente? E come mangia? Lo mando da un altro specialista....magari poi il prezzo non stà più bene al datore di lavoro che con l'altro oculista aveva stabilito un prezzo di minima. E perchè il datore di lavoro deve pagare di piu di quello che ha concordato nell'eventualità di aver necessità di una visita....dove sta scritto? E l'idoneità se aspetto l'esito di settembre in che data la metto a fine maggio quando l'ho visitato o a settembre quando ho l'esito?
forse potrebbero venirci ad aiutare ad organizzare il tutto i colleghi asl invece di sanzionare e prendersi il 10% dell'importo in busta paga.... Saluti.
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Il problema che mi porrei è quale delle due tipologie di giudizio, secondo quale modello esprimerlo visto che il confusionario 81 propone in luoghi diversi formule diverse di espressione del GDI:
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente
ALLEGATO 3A
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
1. Giudizio di idoneità:
idoneo
idoneo con prescrizioni
idoneo con limitazioni
inidoneo temporaneamente
inidoneo permanentemente
Nelle more di migliori chiarimenti, sarei propenso nel caso che citi ad optare per il modello dell'allegato 3a con un "idoneo con prescrizioni: deve essere sottoposto/a a visita oculistica"
Se voglio posso anche definire un termine temporale. Dopodichè rivedo il lavoratore, gli comunico gli esiti dell'accertamento, ne inserisco il risultato in cartella e fornisco copia al lavoratore.
Se voglio essere un "commerciale" o se devo andare appositamente in azienda, rimetto dignitosa notula accessoria o altrimenti mostro la mia sublime indifferenza al vil denaro.
Emetto a tal punto comunque un nuovo certificato di idoneità senza più prescrizioni, meglio annotando l'eseguito accertamento complementare.
Tcam
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