Praticamente se fatta in ambiente scolastico, pur trattandosi di lavorazione vietata(cancerogeni) può essere svolta senza alcuna deroga, rimane però l'obbligo di VDR e misurazione delle polveri
Legge 17 ottobre 1967, n. 977 e ai Sensi Del D.Lgs 345/99 (Modificato Dal D.Lgs 262/00
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
ariale9699 il 03/06/2010 10:59 ha scritto:
Praticamente se fatta in ambiente scolastico, pur trattandosi di lavorazione vietata(cancerogeni) può essere svolta senza alcuna deroga, rimane però l'obbligo di VDR e misurazione delle polveri
Legge 17 ottobre 1967, n. 977 e ai Sensi Del D.Lgs 345/99 (Modificato Dal D.Lgs 262/00
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
Ti ringrazio molto. Però a questo punto l'obbligo del registro cancerogeni e delle visite mediche diventa un ostacolo di difficile gestione in una scuola pubblica per ovvi motivi economici e pratici....ci si era orientati ad istituire il registro solo per i prof addetti ai laboratori....ma per i ragazzi come ci si deve comportare? Diventa una cosa quasi improponibile......
Grazie per ogni aiuto, ancora più gradito se proveniente da colleghi asl...
Noi diamo queste indicazioni a chi ci chiede, evitare di utilizzare legno duro dove possibile e non necessario e nelle scuole professionali x falegnami, dove comunque sono presenti anche altri rischi (es rumore-solventi), abbiamo proposto di lavorare il legno duro solamente nell'ultimo anno di scuola con idonei DPI registro cancerogeni e visite mediche.
Chiedo ulteriori informazioni a chi ne ha riguardo all' obbligo o meno di visite mediche prev e periodiche per studenti minorenni potenzialmente esposti a polveri di legno duro 0,1 mg/m3 (misurazione validata per gli insegnanti ne deriva esposizione molto minore - visti i tempi ridotti- per gli studenti) e sull'obbligo conseguente di istituzione di cartelle sanitarie e registro esposti. L' Attività è svolta nei laboratori scolastici. Riporto di seguito il parere della regione Lombardia sull' obbligo di visita per gli stessi. Voi come lo interpretate questo parere se, come riportato, ai sensi della legge 345 gli studenti non possono essere inquadrati come lavoratori minori (e quindi lavoratori) in nessun caso poichè non sono titolari di un rapporto di lavoro ma di semplici "rapporti didattici" mentre per l'81 al contrario lo sono?
Inoltre chiedo se per il personale docente va istituita sorveglianza sanitaria per controllo alcolemia.....grazie.
http://www.asl.pavia.it/webasl/SP...BE72DF3CE7FBC47BC12576DB004ADC6E/$File/parere%20alternanza%20scuola%20lavoro.pdf
http://www.asl.pavia.it/webasl/SP...BE72DF3CE7FBC47BC12576DB004ADC6E/$File/parere%20alternanza%20scuola%20lavoro.pdf
Faccio copia incolla perchè non si apre il link....
Ministero del Lavoro
e delle Poliche Sociali
Direzione Regionale del Lavoro
per la Lombardia
Regione Lombardia
D.G. Sanità
Prot. n. 87 DRL/D 2.03.2010
Prot.n. H1.2010.0008366/San
A tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro
della Lombardia
LORO SEDI
Ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione Medico
Ai Responsabili di Servizio PSAL
delle ASL
LORO SEDI
e, p.c. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale – Ufficio IV
(mail to: formazioneintegrata.lombardia@istruzione.it )
Oggetto: parere in merito all’obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.
È pervenuta alla Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia una richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione della normativa relativa all’obbligo di sorveglianza sanitaria cui sottoporre lo studente quando lo stesso, in veste di partecipante ai corsi di istruzione/formazione scolastica, sia coinvolto in momenti di alternanza scuola – lavoro ovvero effettui un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso un’impresa “ospitante”.
La questione è riferita, in particolare, all’individuazione del soggetto in capo al quale sorge l’obbligo di tutela psicofisica dello studente, se cioè vada individuato nella scuola professionale oppure nell’impresa presso la quale si svolge la prestazione lavorativa a scopo didattico/formativo.
Si ritiene che la soluzione al quesito vada ricercata in una rigorosa e corretta applicazione della disciplina di legge che agevoli, tuttavia, la valorizzazione pratica delle finalità generali di promozione degli strumenti formativi destinati a favorire l’ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, anche in conformità agli intendimenti del recente accordo nazionale sottoscritto dal Governo, dalle Regioni e dalle Parti Sociali in data 17 febbraio u.s., recante “Le linee guida 2010 sulla formazione”.
Pertanto, tenuto conto del quadro normativo, si esprime l’orientamento che la Direzione Regionale del Lavoro ha condiviso con la Direzione Generale Sanità, U.O. Governo della Prevenzione, sentita la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allo scopo di sottoscrivere congiuntamente la presente nota di indirizzo per i rispettivi Uffici locali.
In premessa, si evidenzia che il Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, si è già espressa con nota n. 1650 del 04/11/2002.
In particolare, due sono stati i chiarimenti inequivoci forniti con la predetta nota:
- in nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore” ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche: infatti, il campo di applicazione della legge n. 977/67, così come modificata dai DD.Lgss. n. 345/99 e n. 262/00, considera esclusivamente “i minori di diciotto anni, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti”, contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali tra cui l’apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a domicilio, ecc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand’anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l’applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all’Istituto scolastico.
Ne deriva, pertanto, che non debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 della L. 977/67, come modificata dal D.Lgs. n. 345/99 e dal D.Lgs. n. 262/00.
- gli studenti partecipanti ai corsi di istruzione scolastica che prevedono un periodo lavorativo presso un’impresa “ospitante”, sono equiparati ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 21 del D. Lgs.626/1994.
In ordine alla ricorrenza degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 626/1994 si ritiene che la normativa attuale di riferimento, il D. Lgs. n. 81/2008 (nella sua ultima versione con le modifiche di cui al D. Lgs. n. 106/2009), nulla abbia innovato intervenendo a regolare la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, l’art. 2 prescrive che, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto medesimo, si debba, tra l’altro, intendere per lavoratore: ”persona che … svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … ”; ma anche “..il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o … ” ed ancora “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione”.
In concreto, in ordine all’obbligo di sorveglianza sanitaria, si distinguono due casi:
- scuola in cui si “faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali” (es. scuole per operatori alimentari, alberghieri e della ristorazione; per le cure estetiche; edile e del territorio; …): lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
- scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l’impresa “ospitante”.
Nel secondo caso, si ritiene oltremodo chiaro che l’obbligo di tutela ricada solo sull’impresa ospitante, che sottoporrà lo studente a sorveglianza sanitaria, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi dell’impresa e/o dei rischi specifici di cui al Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. n. 626/94, ai quali il minore può essere esposto durante la sua prestazione lavorativa di natura formativa e didattica. L’idoneità sanitaria alla mansione, nel rispetto dell’art. 41 del DLgs 81/08 e s.m., sarà certificata dal medico competente della stessa impresa “ospitante”.
Nel primo caso, invece, quando sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria quale esito della valutazione dei rischi, da osservare a mezzo della certificazione curata dal medico competente, questo è in capo al dirigente scolastico in qualità di “datore di lavoro” ed altresì in capo all’imprenditore che “ospita” lo studente.
Pur tuttavia, nell’intento di non porre gravami eccessivi che potrebbero comportare una riduzione della platea delle imprese disponibili ad ospitare studenti, attesa la significativa rilevanza sociale del normale svolgersi di tali attività didattico-curricolari, si ritiene di suggerire un’interpretazione sostanziale e coordinata dei dettati normativi che renda, nel pieno rispetto della tutela primaria della salute e sicurezza dei giovani, più agevole l’ottemperanza a quest’obbligo.
1) Ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la veste di “impresa ospitante”, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini;
2) acquisizione da parte dell’ente di formazione del documento di valutazione di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Detto documento dovrà opportunamente essere integrato con una “sezione dedicata ai tirocinanti” che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata; dovranno altresì essere indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante;
3) dette informazioni dovranno essere valutate dal il medico competente dell’Ente scolastico potrà validamente certificare l’idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le attività di laboratorio svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto ospitante.
A tal proposito è assolutamente necessario che l’idoneità sanitaria dello studente sia certificata entro l’avvio delle attività didattiche e successivamente integrata, ove non ricorra quanto riportato al punto 4 seguente, con espresso riferimento al luogo di lavoro specifico sede concreta di svolgimento dell’attività lavorativo/didattica (intesa ad es. come “pasticceria Rossi, sede di Cremona Via della Libertà n. 45, piano terra”) ed oggetto della sezione del DVR dedicata espressamente all’impiego di tirocinanti;
4) è però imprescindibile, per garantire correttezza logico-giuridica alla esaustività dell’unica certificazione sanitaria fornita dal medico competente dell’Istituto scolastico, che l’impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art.29 comma 3 del D.Lgs n.81/08;
5) detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una ella convezione tra scuola e impresa ospitante.
Gli Uffici ed Enti in indirizzo vorranno osservare gli orientamenti sopra indicati per quanto di rispettiva competenza, sia in sede di informazione che di vigilanza nei confronti degli operatori del settore e di tutti gli interessati.
Cordiali saluti.
F.to Direzione Generale Sanità F.to Direzione Regionale del Lavoro
U.O. Governo della Prevenzione della Lombardia
Il Dirigente Il Direttore
Luigi Macchi Antonio Marcianò
FRANCO CANGIANI il 17/09/2010 05:55 ha scritto:
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Oggetto: parere in merito all’obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.
È pervenuta alla Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia una richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione della normativa relativa all’obbligo di sorveglianza sanitaria cui sottoporre lo studente quando lo stesso, in veste di partecipante ai corsi di istruzione/formazione scolastica, sia coinvolto in momenti di alternanza scuola – lavoro ovvero effettui un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso un’impresa “ospitante”.
La questione è riferita, in particolare, all’individuazione del soggetto in capo al quale sorge l’obbligo di tutela psicofisica dello studente, se cioè vada individuato nella scuola professionale oppure nell’impresa presso la quale si svolge la prestazione lavorativa a scopo didattico/formativo.
Si ritiene che la soluzione al quesito vada ricercata in una rigorosa e corretta applicazione della disciplina di legge che agevoli, tuttavia, la valorizzazione pratica delle finalità generali di promozione degli strumenti formativi destinati a favorire l’ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, anche in conformità agli intendimenti del recente accordo nazionale sottoscritto dal Governo, dalle Regioni e dalle Parti Sociali in data 17 febbraio u.s., recante “Le linee guida 2010 sulla formazione”.
Pertanto, tenuto conto del quadro normativo, si esprime l’orientamento che la Direzione Regionale del Lavoro ha condiviso con la Direzione Generale Sanità, U.O. Governo della Prevenzione, sentita la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allo scopo di sottoscrivere congiuntamente la presente nota di indirizzo per i rispettivi Uffici locali.
In premessa, si evidenzia che il Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, si è già espressa con nota n. 1650 del 04/11/2002.
In particolare, due sono stati i chiarimenti inequivoci forniti con la predetta nota:
- in nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore” ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche: infatti, il campo di applicazione della legge n. 977/67, così come modificata dai DD.Lgss. n. 345/99 e n. 262/00, considera esclusivamente “i minori di diciotto anni, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti”, contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali tra cui l’apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a domicilio, ecc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand’anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l’applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all’Istituto scolastico.
Ne deriva, pertanto, che non debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 della L. 977/67, come modificata dal D.Lgs. n. 345/99 e dal D.Lgs. n. 262/00.
- gli studenti partecipanti ai corsi di istruzione scolastica che prevedono un periodo lavorativo presso un’impresa “ospitante”, sono equiparati ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 21 del D. Lgs.626/1994.
In ordine alla ricorrenza degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 626/1994 si ritiene che la normativa attuale di riferimento, il D. Lgs. n. 81/2008 (nella sua ultima versione con le modifiche di cui al D. Lgs. n. 106/2009), nulla abbia innovato intervenendo a regolare la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, l’art. 2 prescrive che, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto medesimo, si debba, tra l’altro, intendere per lavoratore: ”persona che … svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … ”; ma anche “..il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o … ” ed ancora “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione”.
In concreto, in ordine all’obbligo di sorveglianza sanitaria, si distinguono due casi:
- scuola in cui si “faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali” (es. scuole per operatori alimentari, alberghieri e della ristorazione; per le cure estetiche; edile e del territorio; …): lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
- scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l’impresa “ospitante”.
Nel secondo caso, si ritiene oltremodo chiaro che l’obbligo di tutela ricada solo sull’impresa ospitante, che sottoporrà lo studente a sorveglianza sanitaria, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi dell’impresa e/o dei rischi specifici di cui al Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. n. 626/94, ai quali il minore può essere esposto durante la sua prestazione lavorativa di natura formativa e didattica. L’idoneità sanitaria alla mansione, nel rispetto dell’art. 41 del DLgs 81/08 e s.m., sarà certificata dal medico competente della stessa impresa “ospitante”.
Nel primo caso, invece, quando sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria quale esito della valutazione dei rischi, da osservare a mezzo della certificazione curata dal medico competente, questo è in capo al dirigente scolastico in qualità di “datore di lavoro” ed altresì in capo all’imprenditore che “ospita” lo studente.
Pur tuttavia, nell’intento di non porre gravami eccessivi che potrebbero comportare una riduzione della platea delle imprese disponibili ad ospitare studenti, attesa la significativa rilevanza sociale del normale svolgersi di tali attività didattico-curricolari, si ritiene di suggerire un’interpretazione sostanziale e coordinata dei dettati normativi che renda, nel pieno rispetto della tutela primaria della salute e sicurezza dei giovani, più agevole l’ottemperanza a quest’obbligo.
1) Ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la veste di “impresa ospitante”, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini;
2) acquisizione da parte dell’ente di formazione del documento di valutazione di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Detto documento dovrà opportunamente essere integrato con una “sezione dedicata ai tirocinanti” che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata; dovranno altresì essere indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante;
3) dette informazioni dovranno essere valutate dal il medico competente dell’Ente scolastico potrà validamente certificare l’idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le attività di laboratorio svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto ospitante.
A tal proposito è assolutamente necessario che l’idoneità sanitaria dello studente sia certificata entro l’avvio delle attività didattiche e successivamente integrata, ove non ricorra quanto riportato al punto 4 seguente, con espresso riferimento al luogo di lavoro specifico sede concreta di svolgimento dell’attività lavorativo/didattica (intesa ad es. come “pasticceria Rossi, sede di Cremona Via della Libertà n. 45, piano terra”) ed oggetto della sezione del DVR dedicata espressamente all’impiego di tirocinanti;
4) è però imprescindibile, per garantire correttezza logico-giuridica alla esaustività dell’unica certificazione sanitaria fornita dal medico competente dell’Istituto scolastico, che l’impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art.29 comma 3 del D.Lgs n.81/08;
5) detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una ella convezione tra scuola e impresa ospitante.
Gli Uffici ed Enti in indirizzo vorranno osservare gli orientamenti sopra indicati per quanto di rispettiva competenza, sia in sede di informazione che di vigilanza nei confronti degli operatori del settore e di tutti gli interessati.
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Il tutto mi sembra in linea con le direttive della Regione Puglia, concordo con il fatto che gli istituti di formaziono non debbano essere autorizzati preventivamente nel caso in cui alcuni studenti debbano fare qualche lavorazione di cui all'Allegato I famoso.
In Puglia è però previsto che, qualora il DVR lo evidenzi, lo studente sia visitato dal MC se nominato e dall'ASL se non c'è il MC nella scuola. Questa visita è finalizzata, si specifica, a giudicarne l'idoneità (ovviamente). Quindi si capisce che si tratta di una visita alla stregua di una "preassuntiva" a tutti gli effetti.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
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