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CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE

Questo argomento ha avuto 28 risposte ed è stato letto 5540 volte.

mc pol

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (14/07/2010 08:33)

Non trascuriamo il fatto che il protocollo sanitario aziendale che il medico competente redige obbligatoriamente e che di fatto si allega al DVR potrebbe rappresentare, a mio giudizio (essendo tra l'altro un documento scritto) una forma di collaborazione alla stesura del DVR. Potrebbe diventare quella "lettera" di cui giustamente parlava il collega Valeriodonofrio in cui scrivere tutto quello che ci và a completamento o integrazione del DVR.

Dott.Mauro

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  • RISPOSTA AI COLLEGHI
  • (16/07/2010 17:03)

Come potete vedere il mio articolo è stato letto 659 volte in una settimana, con la media di circa più di cento contatti al giorno. Questo mi rende abbastanza contento perché è vicino al primo obbiettivo che mi prefiggevo di raggiungere, che era quello di creare un “dibattito”. A Franco Cangiani rispondo che anche a me sarebbe piaciuto restare nella “semplicità delle cose” ma purtroppo la legge 81/2008 ci impone ciò che ho evidenziato nell’articolo . A mc pol rispondo che il “compenso che aspetta al medico per questo nuovo ed impegnativo compito” personalmente l’ho ottenuto dalle ditte proponendo loro il mio documento intitolato “ Valutazione dei Rischi del medico competente e raccolta dati dei lavoratori con intervista” che parzialmente, almeno nelle prime tre pagine, allego alla presente alla Vostra conoscenza, liberi di interpretarlo e modificarlo, se ritenete opportuno, per il Vostro lavoro, senza pretendere di insegnare niente a nessuno, ma solo nello spirito di una libera collaborazione fra colleghi “svegli” .
Vedere fondo pagina.
Questo documento e qualsiasi altro documento prodotto da noi medici per la sorveglianza sanitaria (protocolli sanitari vari) possono dimostrare la nostra collaborazione, ma non risolvono il problema della firma sui lavori altrui che personalmente ho trovato talvolta così fatti in maniera discostante dalle indicazioni che ho scritto rasentando talvolta una possibile semi-truffa, come il caso di un’azienda che ha pagato 800 euro l’anno scorso per farsi fare una valutazione del rischio da stress da lavoro correlato (eseguita per altro da uno studio che consideravo capace professionalmente) il cui risultato era che lo stress in azienda doveva essere considerato “medio” perché avevano dei dipendenti extracomunitari che secondo l’opinione del valutatore non erano in grado di recepire bene la lingua italiana.
Quindi, al riguardo, Vi proporrò, più avanti, una modulistica che intendo adottare per migliorare il rapporto fra professionisti (noi e i valutatori).
A Fragar, non collega ma consulente, rispondo complimentandomi per la sua attenzione.
A druba rispondo ringraziando per quanto scrive: “ di tanto in tanto è necessario schierarsi”. Questo è un’anticipo del secondo mio obbiettivo: aiutarci nel creare una maggiore coscienza professionale nei nostri compiti e diritti (potremmo dire “di classe”).
A Valeriodonofrio rispondo che ovviamente nessuno ha l’intenzione di “denunciare il datore di lavoro all’autorità giudiziaria” questa effettivamente sarebbe un’esagerazione. Se ho minacciato di ricorrere all’autorità giudiziaria è nei confronti dei valutatori scorretti e non certo nei confronti del titolare.
Vorrei invece che vi chiedeste come mai di questo problema ne parla ora Sartori dopo due anni che è in vigore la legge 81/2008. Come mai nessuna ULSS non ha provveduto ad informarci e ad istruirci. Pensate che in una ULSS del veneto il dirigente ha scritto ai medici dicendo che la novità della 81/2008 era l’istituzione della cartella sanitaria ( bella novità! In ritardo di 17 anni dalla legge 277/91 che istituiva per prima detta cartella). Bisogna dire però che l’anno scorso ( marzo 2009) ho assistito ad una bella riunione organizzata dal direttore Dott. Franco Sarto ULSS 16-Padova, che ci ha istruito, dandoci delle direttive pratiche sull’alcool e droga-test. Quindi qualcosa ogni tanto le ULSS fanno. Però sull’argomento in oggetto al momento non hanno fatto nulla, neanche le nostre associazioni. Saluti

L'allegato esposto sotto non è come da originale per il cambiato formato.



DLgs.81/2008 data certa: 20/05/2008
aggiornata: 08/07/2010


VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL MEDICO COMPETENTE
E RACCOLTA DATI DEI LAVORATORI CON INTERVISTA
____________________________________________________________________________________________________________________________
Riferimento Legale: Legge 81/2008, art. 25: "obblighi del medico competente": 1. Il medico competente:" a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche: "ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria", alla predisposizione dell' attuazione delle misure per la tutela della salute e dell' integrità psico - fisica dei lavoratori…".
____________________________________________________________________________________________________________________________





Dati del medico competente: Sartori dott. Mauro - Via Trento, 26
35018 - San Martino di Lupari (PD)
Tel: 049/9461009 - Fax: 049/9460894
(Autorizzazione Regionale n° 031 - 15/02/93)



Dati della ditta in oggetto: XXXX XXXXXX
Vicolo C. Colombo, 3
35018 S. Martino di Lupari (PD)


Dati del titolare/responsabile: XXXXX XXXXXXX, residente in:
Via Ronchi, 31/B
Loreggia (PD)







____________________________________________________________________________________________________________________________
Presentazione del documento:

Il presente documento, eseguito secondo le indicazioni del nuovo Testo Unico Dlgs. 81/2008, rappresenta l'intervento del medico aziendale nella valutazione di "tutti i rischi"finalizzata alla sorveglianza sanitaria, secondo quanto richiesto dagli articoli 15 comma a), 25 comma a), 29 comma 1. Viene prodotto in due copie: la copia consegnata all'azienda deve essere allegata alla documentazione di "Igiene del Lavoro", vale a dire alla "Valutazione di Tutti i Rischi". Una copia resta in archivio. La Valutazione dei Rischi da noi prodotta oltre alla presentazione, è costituita da due parti fondamentali. La prima parte è intitolata: "Classificazione di Grado di Intensità di Sorveglianza Sanitaria della ditta rispetto a parametri generali". In questa classificazione vengono descritte tutte le principali mansioni lavorative desunte dalla nostra statistica distinte in cinque classi. La sorveglianza sanitaria relativamente a periodicità e intensità di numero di esami mirati varia dalla prima classe ove sono presenti le mansioni più semplici (con periodicità biennale e con pochi esami mirati) fino alla quinta classe ove vengono espresse le mansioni più a rischio e con necessità di più esami mirati. In base alla suddivisione di dette classi di rischio delle mansioni operative dell' azienda il titolare avrà quindi una prima chiara immagine dei rischi relativi alla sua attività di lavoro e della necessità della sorveglianza sanitaria con relative modalità. Nella pagina successiva con la descrizione delle classi di sorveglianza sanitaria viene espresso il relativo programma sanitario. La seconda parte è intitolata: “ Job Analysis & Stress-Test ". In questa parte viene seguito il criterio di "esposizione" rispetto ai rischi lavorativi decretati per Legge (vecchie Leggi, dal DPR 303/56, DL 277/91, DL 626/94 e attuale DLgs. 81/2008 e "Nuovo Elenco malattie da denunciare" dell' I.N.A.I.L. secondo DM. 14/01/2008), tenendo conto anche dell'indicazioni date dall' Articolo 2087 del Codice Civile. Viene dato un indice di esposizione da 1 a 3 ai rischi che costituiscono tema della sorveglianza sanitaria distinti per mansione specifica, con indicazione della visita o esame mirato da eseguire caso per caso. I dati sono desunti dalle ns. relazioni mediche di visite ai dipendenti, da nostri sopralluoghi sui luoghi di lavoro, da interviste ai lavoratori stessi. Attraverso l’intervista eseguiamo lo “stress test” di screening, indispensabile per la Valutazione dello Stress da Lavoro-correlato. Vengono poi aggiunte ulteriori specifiche richieste da Legge. Il documento viene firmato dal medico competente, consegnato al titolare che lo visiona, lo firma. Viene visionato anche dal responsabile del servizio di sicurezza e dal rappresentante dei lavoratori.
____________________________________________________________________________________________________________________________




____________________________________________________________________________________________________________________________
CLASSIFICAZIONE GRADO DI INTENSITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELLA DITTA RISPETTO A PARAMETRI GENERALI
____________________________________________________________________________________________________________________________

Tipologia produttiva della ditta: Cenni di lay-out lavorativo:
cooperativa sociale manutenzione del verde, pulizia stradale con guida veicoli, raccolta rifiuti con guida veicoli, gestione centro raccolta differenziata, ufficio


N° tot. dip.: 38

Impiegati: 2 Operai: 36


MANSIONI LAVORATIVE PRINCIPALI GENERALI:
(vengono assegnati i lavoratori della ditta alla classe di riferimento)


I° Classe: III° Classe:
impiegata amm.va/add. vdt: 1 generico/verniciatore:
impiegato add. vdt/autista: 1 generico/saldatore:
impiegato add. archivio: generico/incollatore:
impiegato generico: generico/esp. chimica:
addetto vdt + 20 ore: generico/mat. plastici:
disegnatore/grafico: addetto fonderia:
programmatore: addetto fornaci:
assistente di studio: addetto taglio laser:
commesso al banco:
magazziniere commercio:
altro addetto servizi:
centralinista/portineria:
add. assemblaggio: 4



II° Classe: IV° Classe:
operaio carpentiere: autista patente C/raccoglitore: 3
operaio specializzato: aurista patente C/gruista: 1
operaio generico: teloniere abilitato uso muletto:
manovale/muratore: autista patente C, D, E: 6
raccoglitore: 7
autista/raccoglitore: 10 op. generico abilitato uso muletto:
addetto man. verde: 1
add. man. verde/autista: 3
addetto controllo rifiuti: 1
impiegato tecnico: V° Classe:
posatore in opera: esposti a sos. cancerogene/mutagene:
magazziniere semplice: esposti a fibre d'amianto o similari:
addetto pulizie: esposti certi a polveri di legno duro:
addetto sfalcio erba: esp. non moderati s. chim. pericolose:












____________________________________________________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE CLASSI CON RELATIVO PROGRAMMA SANITARIO:
____________________________________________________________________________________________________________________________



I° Classe:
i lavoratori appartenenti a questa classe hanno bisogno di una sorveglianza sanitaria sufficiente, la rischiosità lavorativa è in genere moderata. Di solito vengono eseguiti visita medica con controllo manuale della colonna vertebrale cervicale e lombare per postura ed ergonomia più uno o due esami mirati. L'esame mirato principale è la funzionalità visiva da vicino (per tutti i lavori d'ufficio). A seconda dei risultati della valutazione per mansione specifica può essere aggiunto o sostituito da altro esame mirato quale spirometria o patologia per arti superiori o funzionalità del rachide. Le assistenti di studi medici possono incorrere in rischio biologico, in questo caso viene eseguito un controllo sulle transaminasi. Le parrucchiere possono incorrere in rischio chimico, in questo caso viene aggiunto un controllo ematico secondario al rischio evidenziato.
Periodicità di solito biennale.


II° Classe:
classe statisticamente più rappresentata con rischio lavorativo medio. Di solito vengono eseguite visita medica più due esami mirati, in genere spirometria e audiometria. L'audiometria, se non necessaria ogni anno, viene sostituita con altro esame mirato quale funzionalità del rachide per movimentazione manuale dei carichi o per postura continuata o ispezione degli arti superiori per patologia lavorativa. Normalmente non necessitano di esami ematochimici o ulteriori approfondimenti.
Periodicità della visita annua.


III° Classe:
i lavoratori appartenenti a questa classe sono più esposti ai rischi lavorativi rispetto le classi precedenti. Compare in questa classe l'esposizione a sostanze chimiche di vario genere che va definita in sede di Valutazione dei Rischi con "MODERATA" (o "BASSA") o "NON MODERATA". Per lo più viene eseguita visita medica semestrale. La prima comprende visita più due esami mirati relativi ai rischi fisici generici dell'attività lavorativa (spirometria + audiometria), la seconda visita viene eseguita con un controllo ematochimico, secondo necessità,relativamente a quanto evidenziato nei risultati della valutazione del rischio chimico.


IV° Classe:
questa nuova classe è stata introdotta con Provvedimento attuativo della C. U. in data 30 ottobre 2007 per mansioni a rischio per la salute propria e dei terzi,con obbligo di test anti droga e anche controllo per abuso di alcolici, come richiamato dall'Art. 41 comma 4, DLgs. 9 aprile 2008, n° 81 (recente Testo Unificato delle Leggi sulla Sicurezza del Lavoro). Visita annua, più un esame mirato, più GGT e GPT, più esame urine e test anti droga. Ricordiamo che l'alcool test, come da Provv. 16/03/06 regolante la Legge 125/2001 è "trasversale" nel senso che, interessando tutti gli autisti, può interessare nel ns. programma i lavoratori appartenenti a tutte le classi di visita. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio per tutti i lavoratori dell'edilizia, per i lavoratori che svolgono attività di lavoro in altezza (sopra i due metri) per altre mansioni considerate a rischio quali quelle sanitarie o di insegnamento e assistenza a bambini o in età scolare.


V° Classe:
a questa classe appartengono i lavoratori più esposti per rischio. Generalmente sono incluse lavorazioni che compredono esposizione a sostanze tossiche e/o cancerogene. In base all'esposizione che deve essere determinata in sede di Valutazione tecnica dei rischi, può essere necessario allestire il "Registro degli Esposti". La visita da noi eseguita è annua, più due esami mirati, più gli esami specialistici del caso, indispensabili per l'idoneità. Solo per questi lavoratori vengono visitati anche a fine rapporto (licenziamento).
Per fare un esempio, nel caso dei lavoratori esposti ad "amianto", va allestito il registro degli esposti quando sia presenza determinata superiore a 0,1 fibre di amianto per cm. cubo, l'esame specialistico richiesto è l'RX torace ogni tre anni o l'esame dell'espettorato; può anche essere richiesta una TAC spirale. Nel caso degli esposti certi a polveri di legno duro viene richiesta una visita specialistica O.R.L. per ispezioni delle fosse nasali e laringe, (una almeno ogni tre anni in assenza di disturbi: ripetibile annua in presenza anche di un solo lavoratore positivo) indispensabile per confermare l'idoneità.

Dott. Mauro Sartori

FRANCO CANGIANI

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (16/07/2010 21:07)

Intanto oggi un operaio è morto di colpo di calore e in tutta questa encomiabile valutazione per classi il microclima non è stato preso in considerazione. Se vogliamo, se fosse stato un dipendente sotto la tua sorveglianza, qualche controllore a voler essere molto pignolo ti avrebbe anche contestato la cosa rimandato a giudizio dopo aver acquisito la tua bella(e lo dico sinceramente) valutazione/protocollo e la cartella del tuo lavoratore.....

dr.alesiani

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (16/07/2010 22:36)

FRANCO CANGIANI il 16/07/2010 09:07 ha scritto:
Intanto oggi un operaio è morto di colpo di calore e in tutta questa encomiabile valutazione per classi il microclima non è stato preso in considerazione. Se vogliamo, se fosse stato un dipendente sotto la tua sorveglianza, qualche controllore a voler essere molto pignolo ti avrebbe anche contestato la cosa rimandato a giudizio dopo aver acquisito la tua bella(e lo dico sinceramente) valutazione/protocollo e la cartella del tuo lavoratore.....

Anche io non ci ho capito granché...... e come Franco "butto giù" le mie perplessità.
Se devo dire sinceramente la mia, a me sembra una "confusione" organizzata.
Se fossi OdV mi prenderei molto tempo per capire cosa il dott. Mauro fà e quale sia il protocollo sanitario effettivo... annuale della citata azienda, ..un anno....due anni di seguito , se non faccio l'una faccio l'altra...... veramente ci vuole il lumicino per trovare il bandolo della matassa.
Quello che il collega scrive dimostrerebbe che lui ha partecipato alla redazione del DVR? come ci chiede la legge... ma ha me sembra che abbia fatto un pezzo di una specie di DVR con risvolti sanitari.
Ma io faccio insieme al RSPP ( che qui come in altri 3D sembra un accessorio gratuito nel giocherello) che è il fiduciario del DL ( io di DL partecipare alla redazione del DVR mai ne ho incontrati!) il DVR e mi incontro e scontro con lui e poi una volta concordata la linea da seguire, a seguito della valutazione , propongo il mio protocollo di SS e tutto sempre sotto gli occhi del RsL , che anche quà nessuno cita quasi mai.
Per ultimo collega Mauro , accettando che la formattazione del documento sia diversa da quella tua originale che hai presentato, qualche appunto bisogna che anche lo accetti.
Per sempio , leggendo, tra le altre cose su cui avrei da ridire ne segnalo 4.
1- "Dati della ditta in oggetto: XXXX XXXXXX
Vicolo C. Colombo, 3
35018 S. Martino di Lupari (PD)
- Io, tu, Franco etc etc possiamo e dobbiamo essere "rintracciabili" il forum è ns.... ma la ditta... anche se scancelli il nominativo cosi come la presenti è rintracciabile e secondo me non è "corretto".
2- "L'audiometria, se non necessaria ogni anno, viene sostituita con altro esame mirato quale funzionalità del rachide per movimentazione manuale dei carichi o per postura continuata o ispezione degli arti superiori per patologia lavorativa.
- Ma l'audiometria se necessaria annualmente o biennale o non necessaria non lo decidi tu semplicemente ma lo "decide" anche la legge in base alle fonometrie ( quà , nel tuo documento, tu fai tutta la sorveglianza e mai parli di indagini ambientali mirate).. e poi che 'ciazzecca' che la audiometria viene sostituita con "altro esame mirato.. rachide.." che fai interscambi le vertebre con le orecchie! Scusa...
3- "Tipologia produttiva della ditta: Cenni di lay-out lavorativo:
cooperativa sociale manutenzione del verde, pulizia stradale con guida veicoli, raccolta rifiuti con guida veicoli, gestione centro raccolta differenziata, ufficio"
questo cosa c'entra con .. "..Le assistenti di studi medici possono incorrere in rischio biologico, in questo caso viene eseguito un controllo sulle transaminasi. Le parrucchiere possono incorrere in rischio chimico, in questo caso viene aggiunto un controllo ematico secondario al rischio evidenziato.
Periodicità di solito biennale."
Ma questo è il tuo DVR sanitario , chiamiamolo cosi, oppure è un volo pindarico sulle divagazioni in merito alla sorveglianza sanitaria dlgs 81/08? Scusa
4- "...eraio specializzato: aurista patente C/gruista:".. "visitati anche a fine rapporto (licenziamento).
- sicuramente intendevi autista patente C.... sicuramente intendevi obbligatoriamente a fine rapporto e sicuramente non intendevi che un fine rapporto si configura solo con il licenziamento....!!..
Mauro, scusa.. ma se dobbiamo fare documenti , a mio parere non richiesti da nessuna legge attiva, ma semplicemente per pararci il di dietro da OdV che evidentemente non saprebbero leggere nelle pieghe di un DVR se sia stato redatto o no con l'intervento fattivo del MC, almeno che questa documentazione ,cosi farraginosa , sia almeno presentata bene nella forma.
Non offenderti, non inimicarti con me e come tu hai detto all'inizio della tua , ognuno di noi deve dire la sua , anche se dura e/o sbagliata o che potrebbe sembrare irrispettosa,in quanto solo cosi ci si confronta ed ognuno ne approfitta per "crescere"
ciao

Mario

mc pol

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (17/07/2010 11:55)

Al di là della firma che mettiamo sul DVR, il protocollo sanitario aziendale che è nostro obbligo redigere e che si allega al DVR, insisto, magari anche "rimpolpato" (ad es. in materia di primo soccorso aziendale,ecc..) rappresentare quella forma di collaborazione, anche davanti all'OdV, che noi dobbiamo garantire.
Se vogliamo collaborare al DVR in quanto tale facciamolo anche ma ricordiamoci che il DVR deve, a mio giudizo ma anche in base a quanto la legge ci dice, essere ispirato a criteri di semplicità e di chiarezza: deve essere una guida operativa e non un testo di lettura!

FRANCO CANGIANI

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (18/07/2010 00:16)

mc pol il 17/07/2010 11:55 ha scritto:
Al di là della firma che mettiamo sul DVR, il protocollo sanitario aziendale che è nostro obbligo redigere e che si allega al DVR, insisto, magari anche "rimpolpato" (ad es. in materia di primo soccorso aziendale,ecc..) rappresentare quella forma di collaborazione, anche davanti all'OdV, che noi dobbiamo garantire.
Se vogliamo collaborare al DVR in quanto tale facciamolo anche ma ricordiamoci che il DVR deve, a mio giudizo ma anche in base a quanto la legge ci dice, essere ispirato a criteri di semplicità e di chiarezza: deve essere una guida operativa e non un testo di lettura!

Bravo.....e a me sembra che questo continuo rimando alle buone norme a questo continuo eccesso di perfezionismo alla virgola...non serva altro che a creare mercato per un elitè di professionisti...quelli che hanno più accesso alle conoscenze o che le detengono nei poli universitari....e poi se le rivendono con gli ecm...

Salvatore51

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (18/07/2010 00:43)

Complimenti al dott. Sartori per avere sollevato in modo impeccabile una questione molto importante per la nostra attività. Premesso che tra le figure che firmano il DVR quelle che hanno responsabilità anche penali in caso di valutazioni errate oppure omesse sono il D. D. L. ed il M. C. e che ormai è prassi corrente ( ma non da ora! ) che vengano sottoposti alla " firmetta " del M. C. ponderosi DVR già confezionati da Consulenti individuabili e non, con la dicitura che alla stesura del Documento ha partecipato il M. C. ( che nel 100% dei casi non è veritiera ) ben si comprende come la questione sollevata sia importante per il M. C. ; si noti pure che la Legge 81 impone al M. C. di collaborare alla stesura del DVR. Chi , MC, firmasse tale documento così redatto e proposto, rischierebbe di dover un giorno rispondere in Tribunale per una valutazione errata od omessa ( imputabile ad altri ) e forse anche di altro. Questa pratica incomprensibile che il MC, che è un Professionista, debba firmare il lavoro di un altro professionista,riconoscibile e non, è uno degli aspetti a mio parere più umilianti della nostra professione. Come anche è singolare inglobare il MC in un Servizio di Prevenzione Aziendale in posizione subordinata al RSPP, con tutte le possibili implicazioni, quando invece dovrebbe essere una figura importante di Consultazione, ma esterna al Servizio, cioè " affiancata " ma non " inglobata " . La mia " difesa " finora è stata di visionare il DVR fatto da altri, almeno per quanto interessa il MC, apportare in allegato le personali osservazioni, allegare il protocollo ASP e quant'altro rilasciato in cartaceo a documentazione della propria attività, firmare il DVR per presa visione o presa d'atto di quanto elaborato dal DDL o da chi per esso. Ho sempre fatturato tale attività come Consulenza in base al tempo richiesto, senza che mi sia stata mai contestata. La proposta: è necessario premettere due cose, la prima è che è difficile, come già è stato fatto notare nel dibattito, per chi segue Aziende medio piccole collaborare " a quattro mani " con altri professionisti per ovvi motivi organizzativi e di tempo, la seconda è che è necessario contenere i costi per il DDL che non comprende per quale motivo deve pagare due volte un unico lavoro ( infatti collaborare " a quattro mani " sarebbe molto costoso e probabilmente è questa la causa dell'attuale situazione ). Ciò premesso, da tempo propongo che il Medico collabori alla stesura del DVR con un suo elaborato richiestogli in fase di preparazione del DVR e non una volta che questo sia finito, auspicando la utilizzazione di schede predisposte in collaborazione con gli SPSAL, con il vantaggio di chiarire cosa è di competenza del MC, citata invece genericamente dal Legislatore, e che tale proprio elaborato firmi per responsabilità, mentre del restante documento elaborato da altro professionista ne firmi la presa visione. I vantaggi sarebbero molti: il MC sarebbe professionalmente più gratificato, il Consulente farebbe le cose di sua competenza , le responsabilità di ciascuno sarebbero più facilmente individuabili per chi di competenza, una collaborazione di questo tipo sarebbe realizzabile per chi segue Aziende medio piccole perchè ciascuno si organizzerebbe per suo conto, diversamente è impossibile come tante altre cose pensate dal Legislatore con la consulenza tecnica di chi segue realtà aziendali molto grandi con Servizi interni di Medicina del Lavoro e presenza giornaliera del MC, spesso Dipendente della Ditta, e che perciò ignora le problematiche della stragrande maggioranza dei Colleghi, operanti per Aziende medio piccole, complicandogli così la vita, il DDL adempirebbe ai suoi obblighi a costi più contenuti; ovvio tuttavia che ogni proposta è migliorabile e criticabile. La realtà in ogni caso porta l'attività del MC sempre di più ad essere una figura di Consulente con incremento del tempo da dedicare all'Azienda, sempre meno per visite e di più per altro, più o meno professionalizzante, comunque altro, con la conseguente necessità di selezionare i clienti, in modo da poterli seguire, i restanti, in modo corretto professionalmente ed adeguatamente retribuito. Saluti. Salvatore 51.

salvatore51

carlpam

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (18/07/2010 01:00)

finalmente: condivido completamente l'articolo del collega Mauro! Altre volte avevo sostenuto tale tesi in discussioni del tutto simili a questa (anche prima dell'81) affermando che la VDR è un nostro compito. L'81 lo conferma come obbligo ed è talmente chiaro che non vi è dubbio alcuno.
Personalmente per le ditte che seguo già lo faccio:Va considerato il problema di quei MC che operano con collaborazioni con le agenzie di consulenza le quali o fornendo il Rspp o e tutti i corsio possibili ed immaginabili, ti fanno trovare la VDR già fatta col Ddl che ti dice " il consulente/ditta o agenzia/rspp/ dicono che deve firmare qui..."
Io prendo tempo dicendo "Me ne fa una copia cosi lo valuto e faccio le mie osservazioni, non posso mica firmarlo senza averlo letto!"
Ma le "osservazioni" vengono colte come un giusto scrupolo del Mc, e poichè hanno un rapporto diretto e normato con la struttura esterna non ti pagano la consulenza (che ritengono soddisfatta a noi Mc dalla Struttura Esterna (SE)
L'art.39 infatti recita :
- Svolgimento dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.

e noi quali collaboratori della SE convenzionata con l'imprenditore non siamo pagati aggiuntivamente sia perchè tale voce non è ( e continua a non essere) compresa negli accordi iniziali: La SE se ci pagasse, dovrebbe farlo riducendo il suo guadagno per qualcosa che si è già fatta pagare dall'azienda (dagli 800/1000 €)e che non potrebbe far ricadere come costo sulla azienda che certo non capirebbe di dover pagare due valutazioni.
Fra i due vasi di ferro, quello di coccio siamo noi che delle SE abbiamo bisogno per trovare ditte (che non saranno mai clienti nostri)

oltre alla denuncia per falso ove vi siano gli estremi, sarebbe necessario una presa di posizione ufficiale degli Ordini dei Medici con una nota a Regione e organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e sindacali ( che però hanno le loro società di consulenza che certo faranno ostruzionismo

Si dovrebbe abolire il del 2° comma la lettera (a) nel qual caso saremmo o dipendenti del DdL ( nella grande industria )mentre nella piccola e media saremmo LP esterni non soggetti a ricatti dalle SE.

al collega Mauro, vorrei dire ancora bravo e avvertirlo che mi metterò in contatto con lui.

carlpam

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (18/07/2010 10:27)

ho raccolto da "Punto sicuro" questo articolo di DUBINI avv di MILANO
La collaborazione del MC alla VdR: prima e a prescindere dalla nomina
La collaborazione del medico competente alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi lavorativi prima e a prescindere da una eventuale e futura nomina quale medico competente. A cura di R.Dubini, avvocato in Milano.

La collaborazione del medico competente alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi lavorativi e a tutta la pertinente attività di prevenzione di Rolando Dubini, avvocato del Foro di Milano


L'art. 2 (Definizioni) del D.Lgs. n. 81/2008 individua tra le funzioni essenziali del medico competente quella di collaborare alla valutazione dei rischi prima e a prescindere da una eventuale e futura nomina quale medico competente in servizio presso una specifica azienda o ente:
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Il successivo articolo 25 ribadisce l'obbligo:
Art. 25. Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, alla fattività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale.
Così come l'articolo 29:
Art. 29. Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

La mancata attivazione di questa collaborazione obbligatoria (non può essere il datore di lavoro o l'rspp che decidono senza una consulenza specialistica di un medico competente se fare o non fare la sorveglianza sanitaria ai dipendenti, e d'altro canto la decisione deve essere assunta previo parere scritto o verbale datati e firmati da un medico competente, che può essere utilizzato anche una tantum, senza essere nominato tale se non vi è necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria: la questione vera è che deve essere una figura specifica e competente, il medico competente appunto, ad esprime la propria opinione in merito) è sanzionata penalmente:
Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1,(...).

A proposito dell'attività di collaborazione obbligatoria del medico competente con il datore di lavoro anche al di fuori dell'obbligo della sorveglianza sanitaria, si deve ribadire che la funzione che il D. Lgs. n. 81/2008 ha voluto assegnare al medico competente è duplice, una quella appunto di collaborare con il datore di lavoro e con il SPP che lo deve portare a partecipare alla valutazione dei rischi finalizzata anche ad individuare la necessità di programmare una eventuale sorveglianza sanitaria (art 25 del D. Lgs. n. 81/2008) [si rammenti a tal proposito che secondo le indicazioni fornite dall’art. 28 comma 2 lettera e) del Testo Unico il datore di lavoro dovrà indicare nel DVR avente data certa, (vedi però dlgs 106/09) con un obbligo anche penalmente sanzionato dal successivo art. 29 comma 2, il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi] e l’altra funzione di effettuare, dietro nomina, la sorveglianza sanitaria se obbligatoria.

Per concludere l'attività di controllo del buono stato di salute dei lavoratori che il legislatore ha voluto imporre al datore di lavoro prima di assegnare al lavoratore i compiti in azienda, prevista dall’art. 18 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, può benissimo farsi rientrare fra i compiti di collaborazione che il medico competente deve fornire al datore di lavoro e ad essa dovrà seguire, se ne emerge la necessità al termine dalla valutazione dei rischi alla quale ha partecipato e dietro sua esplicita indicazione, la sorveglianza sanitaria se obbligatoria per legge, oppure il consiglio che se vi sono giustificati motivi per certe mansioni pericolose ma non incluse nell'obbligo legale di sorveglianza sanitaria, la decisione di inviare il dipendente a visita collegiale presso la struttura pubblica della asl.


La Suprema Corte afferma che "tra le innovazioni più significative del D.Lgs. n. 626 del 1994, vi è senz'altro quella di definire, nel solco già tracciato dal D.Lgs. n. 277 del 1991, ruolo, requisiti, responsabilità, compiti e funzioni del medico competente" e che "Il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici parametri (...) e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato (art. 55), ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale.

Ed è a questa figura che il datore di lavoro deve rapportarsi (Cassazione penale, sez. III, 2 luglio 2008, u.p. 21 maggio 2008, n. 26539, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza).

La Corte Suprema precisa che "il modello astratto di responsabile della direzione sanitaria si sintonizza con la ricerca scientifica, anche mondiale, del settore, oltre che con la ricerca della comunità scientifica della realtà produttiva italiana" (ancora: Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, u.p. 30 marzo 2000, n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza)

Il molteplice compito del medico competente, dunque, non consiste solo nella effettuazione delle visite obbligatorie nell'interesse del lavoratore, ma deve operare come consulente del datore di lavoro in materia sanitaria, esserne l'alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di consiglio e stimolo, con un importante ruolo attivo nell'identificazione dei rimedi: l’avere omesso la sorveglianza sanitaria, o avere attuato una strategia di monitoraggio errata, omettendo ad esempio esami tossicologici o strumentali che avrebbero consentito di evidenziare la malattia, o di anticiparne la diagnosi vuol dire per il medico venir meno al proprio ruolo di consulente con conseguente responsabilità derivante dal danno alla salute derivato dall'eventuale aggravio prognostico legato al ritardo nella diagnosi (Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037, u.p. 30 marzo 2000 in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza).

La Cassazione penale ha sottolineato con forza il compito del medico competente che mai deve ridursi al mero adempimento delle visite periodiche ma deve attivamente identificare i rimedi, chiarendo che "il medico competente ad effettuare le visite mediche periodiche sui lavoratori addetti alle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, è tenuto non solo ad effettuare le predette visite in relazione ai rischi individuati dal datore di lavoro e in posizione meramente esecutiva, ma altresì a coadiuvare attivamente il datore di lavoro nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le dette sostanze, così assumendo una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria" (Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037, u.p. 30 marzo 2000).
La Cassazione penale, sez. III, con sentenza n. 1728/2005, ha stabilito che " il medico aziendale viene così a configurarsi come collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata, per coadiuvare il primo…Per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a rischio il legislatore acconsente, e anzi prescrive, che il datore di lavoro si avvalga della collaborazione di un medico di sua fiducia; ma per verificare la regolarità delle prestazioni lavorative in caso di malattia o di infortunio, il legislatore impone che il datore di lavoro ricorra al controllo imparziale di medici del servizio sanitario pubblico, che soli possono garantire il rispetto della dignità dei lavoratori.".

E se da una parte il medico competente "è scelto e pagato dal datore di lavoro, perché deve coadiuvare quest'ultimo nell'esercizio dei suoi obblighi prevenzionali, dall'altra egli deve svolgere il suo servizio professionale solo nell'interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che incorre in sanzioni penali in caso di inosservanza" (Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2005, u.p. 9 dicembre 2004, n. 1728, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza).

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (19/07/2010 10:51)

Mi piace la posizione di Salvatore 51, anch'io spesso invio all'attenzione del datore di lavoro, sotto forma di relazioni da allegare al DVR, tutte le mie osservazioni. Mi è capitato anche, in presenza di un DVR ma in assenza del POS, di procedere cmq, a seguito della nomina, alle visite mediche, dopo aver fatto un sopralluogo e dopo aver approntato un protocollo sanitario di più 30 pagine che si avvicinava molto a quello che può essere considerato un DVR (con tanto di individuazione dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione..). Naturalmente tutto ciò, dopo avere cmq offerto la mia collaborazione e sollecitato più volte la stesura del POS...Penso che in un caso come questo, se si creasse un contenzioso di tipo legale, nessuno potrebbe mettere in dubbio il mio impegno e la mia buona fede...il datore di lavoro inoltre, non dimentichiamolo, resta sempre il principale responsabile della stesura del DVR o POS che sia.
Ho però molte domande alle quali non credo sia facile rispondere.
Ad es. se il MC offre la sua collaborazione, invia lettere, relazioni, fà sopralluoghi ecc.. ed il datore di lavoro rimane nella sua posizione di inadempienza rispetto a quanto fatto notare dal medico competente, in caso di contenzioso, di chi è la colpa?
Deve forse il MC denunciare il proprio datore di lavoro alla ASl?
O deve dimettersi?
Spesso il medico competente arriva dopo che il DVR è già stato fatto (spesso male). Nell'attesa che venga rifatto secondo le sue indicazioni il MC può procedere alla sorveglianza sanitaria secondo un suo protocollo sanitario?
E come fare a far corrispondere questo protocollo a quanto sarà riportato nel DVR?
In che termini cioè si deve realizzare questa forma di collaborazione??
Ci sono delle linee guida aggionate alle recenti modifiche legislative?
Secondo me qualcuno dovrebbe attivarsi in tal senso...per capire chi deve fare cosa, altrimenti, come diceva giustamente Franco Cangiani finisce che i medici competenti fanno i burocrati, togliendo energie preziose all'attività prettamente medica.
Secondo me questa collaborazione deve essere definita in modo chiaro. Ad es. la collaborazione del MC potrebbe consistere in:
1) Lettura del DVR
2) Osservazioni al DVR in forma di allegato (relazione, protocollo sanitario o quello che preferite) in cui individuare tutte le criticità o le mancanze che devono però, obbligare immediatamente il datore di lavoro alla correzione del DVR, senza che il MC diventi il controllore (o il cane segugio) del proprio datore di lavoro (con l'invio di email, raccomandate ecc..per vedere se è stato fatto quello che è stato chiesto... minacce di dimissioni ed altro..).
Se esistesse una procedura chiara e condivisa sarebbe cmq meglio per tutti, di certo una firma del MC sul DVR, senza un suo intervento specifico in alcune aree critiche (primo soccorso, formazione, misure igienico-sanitarie...) dove (ben remunerato) potrebbe/dovrebbe essere coinvolto maggiormanete, non può ritenersi sufficiente.

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