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CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE

Questo argomento ha avuto 28 risposte ed è stato letto 5703 volte.

FRANCO CANGIANI

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (19/07/2010 13:04)

Perchè non fanno in modo che le asl si prendano le responsabilità di dichiarare i rischi di una determinata azienda dopo averla supervisionata? La asl li certifica e finita la storia. Altro che responsabilità, sanzioni, inottemperanze, procuratori, avvocati ecc ecc...

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (21/07/2010 07:58)

FRANCO CANGIANI il 19/07/2010 01:04 ha scritto:
Perchè non fanno in modo che le asl si prendano le responsabilità di dichiarare i rischi di una determinata azienda dopo averla supervisionata? La asl li certifica e finita la storia. Altro che responsabilità, sanzioni, inottemperanze, procuratori, avvocati ecc ecc...

Perche' siamo in Italia! Come potrebbero certi grossi nomi continuare a giustificare i loro redditi se sparissero moooolti protocolli sanitari inutili? O (forse peggio) come evitare cche a quel punto il valutatore non venga "convinto" ad inserire rischi pressocché inesistenti per giustificare inutili e costosi esami?

doc.

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (21/07/2010 08:41)

Purtroppo in alcuni casi è vero.

Ricordo di un docente alla scuola di specializzazione, che parlando della sorveglianza sanitaria per addetti ad unità videoterminali, spiegava i primi rudimenti e la periodicità: generalmente quinquennale e, solo in alcuni casi biennale (prescrizioni;>50 anni).

Dopo qualche tempo si venne a sapere che lui, come MC di un grande ed importante gruppo assicurativo, effetuava la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale a tutti, indistintamente!!!!

Argeo Maviglia

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (21/07/2010 17:44)

doc. il 21/07/2010 08:41 ha scritto:
Purtroppo in alcuni casi è vero.

Ricordo di un docente alla scuola di specializzazione, che parlando della sorveglianza sanitaria per addetti ad unità videoterminali, spiegava i primi rudimenti e la periodicità: generalmente quinquennale e, solo in alcuni casi biennale (prescrizioni;>50 anni).

Dopo qualche tempo si venne a sapere che lui, come MC di un grande ed importante gruppo assicurativo, effetuava la sorveglianza sanitaria con periodicità annuale a tutti, indistintamente!!!!

Caro Argeo,
non ti conosco personalmente, ma ho avuto modo di leggere e spessissimo apprezzare i tuoi interventi: solo "IN ALCUNI CASI"? La mia impressione é che il marciume professionale sia ahimé ben più diffuso...

doc.

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (22/07/2010 08:52)

sportgooffy il 21/07/2010 05:44 ha scritto:


Caro Argeo,
non ti conosco personalmente, ma ho avuto modo di leggere e spessissimo apprezzare i tuoi interventi: solo "IN ALCUNI CASI"? La mia impressione é che il marciume professionale sia ahimé ben più diffuso...

Ciao e grazie per l'aprezzamento che, con tutta sincerità, ritengo di condividere nei tuoi confronti.

Ho scritto "solo in alcuni casi" per non cadere nello sconforto e per lasciare un barlume di speranza. Purtoppo però credo che la tua impressione sia corretta, ma a questo punto non si deve limitare il discorso alla nostra professione che, nei suoi interpreti e componenti, non è, e non può essere altrimenti, che uno specchio dell'intera società.
Ci si lamenta spesso del malcostume politico scordando che anche quello non è altro che un mondo riflesso del popolo che rappresenta. Ma allora?

Ritengo che fino a quando non si introdurrà la certezza del diritto e della pena non potrà mai cambiare nulla, non solo nel nostro settore, ma in tutti. Non servono leggi minacciose che più minacciano e meno vengono applicate, esattamente come le grida di manzoniana mememoria.
Bisogna cominciare prima a far rispettare le regole più semplici, con correttezza e senso dell'equilibrio, ma lontani dal buonismo e dal garantismo eccessivo che si tramutano facilmente in impunità. Fino a quando non si comincierà da queste cose, apparentemente più piccole e più semplici, che però danno l'idea della forza e della serietà di uno stato e dei suoi rappresentanti, nulla potrà cambiare ed il comportamento corretto di quei pochi rimarrà legato ad obbligazioni naturali.

Cito:
"La categoria delle obbligazioni naturali deriva dal diritto romano.

Le obbligazioni naturali, richiamate nel Codice Civile dall'art.2034, sono quelle obbligazioni che trovano la propria fonte nei doveri morali e sociali, che pur non essendo giuridici, quindi non coercibili, non sono indifferenti per l'ordinamento. Sono tradizionalmente definite obbligazioni imperfette. Non è possibile infatti agire giudizialmente per ottenere l'esecuzione dell'adempimento che integra tale obbligazione."

Chiedo scusa se sono andato fuori argomento, ma è un tema al quale sono molto sensibile.

Argeo Maviglia

Dott.Mauro

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  • risposta ai colleghi
  • (23/07/2010 18:05)

Mi scuso con i colleghi per il “disastro” che è avvenuto nella rappresentazione del mio lavoro ( ripeto ho presentato solo le prime tre pagine) soprattutto la seconda pagina è illeggibile dato lo “schiacciamento” delle colonne con il cambiato formato. Comunque intendevo dare un spunto ulteriore di discussione e non rivelare il mio lavoro che al momento è coperto da diritti d’autore (essendo parte integrante dei documenti operativi che la Tecnomedica srl mette a disposizione). Nella seconda parte del lavoro è presente la pagina di job-analyis per lavoratore con 28 voci di analisi con rischi vari compreso anche il microclima. Questa pagina non vi è stata presentata.
Complimenti a Salvatore51 che mi vede nella sua stessa “lunghezza d’onda”.
Grazie a carlpam. Sono disponibile per contatti a partire da dopo metà settembre. Carlpam ha presentato un’articolo da “punto sicuro” dell’avvocato Dubini di Milano sulla collaborazione del medico competente per l’elaborazione del documento della valutazione dei rischi. L’avvocato Dubini è avvocato, è di Milano, ma io non sono concorde con il suo pensiero. In pratica non avviene mai che ci sia la consulenza di un medico nell’elaborazione del documento per stabilire poi se è necessaria la sua presenza. La legge prevede la “nomina del medico competente” come contratto vero e proprio che comprende contemporaneamente la sorveglianza sanitaria e la collaborazione per la valutazione dei rischi. L’avvocato afferma: (non può essere il datore di lavoro o l’rspp che decidono senza una consulenza specialistica di un medico competente se fare o non fare la sorveglianza sanitaria ai dipendenti). Ciò non è tecnicamente esatto. Nelle vecchie fonometrie eseguite per la legge 277/91 il risultato dell’esposizione a rumore calcolato in decibel giornalieri o settimanali dava una indicazione per legge su chi doveva essere visitato e sulla periodicità ( 90 dB= audiometria annua, 85 dB= audiometria biennale) in questo caso il tecnico valutatore dava indicazioni al medico.
In generale dobbiamo dire che esistono 2 criteri per eseguire la sorveglianza sanitaria. Il primo criterio è RESTRITTIVO e riguarda le strette indicazioni di legge (come l’esempio per l’esposizione ai rumori che ho appena citato). Il secondo criterio è PREVENTIVO e comprende le indicazioni fornite dall’articolo 2087 del codice civile e dall’elenco malattie INAIL ( vedi decreto ministeriale 14 gennaio 2008).
La differenza fra i due criteri è economica e quindi il titolare, magari consigliato dai consulenti del lavoro, si deve assumere la responsabilità di stabilire quale criterio voglia adoperare per la sorveglianza sanitaria della sua ditta. Facciamo qualche esempio: se io ho un dipendente che mi lavora in piedi per otto ore continuative ma non è esposto a nessun rischio “tabellato” dalle varie leggi sul lavoro raccolte ora nella legge 81/2008 se seguo il criterio “restrittivo” non lo faccio visitare, assumendomi la responsabilità di eventuali denuncie per malattia da lavoro (INAIL 1. II° g. 2, 02- piede-caviglia) non coperte da sorveglianza sanitaria, oppure decido di aderire al criterio “preventivo” e quindi lo faccio visitare. Ovviamente se il titolare sente il parere di un medico (aggiornato su questi temi), come se chiedessi il mio, il medico dovrebbe rispondere: “prima visitiamo tutti i dipendenti e poi ti dico l’obbligatorietà o meno della sorveglianza sanitaria, magari ponendo una periodicità –lunga- biennale o quadriennale o una tantum” anche perché il medico deve valutare la presenza di possibili situazioni di handicap o invalidità civile o limitazioni biologiche per la mansione da svolgere, anche se semplice; iInoltre resta aperto il problema della sorveglianza sanitaria per la valutazione da stress lavoro correlato che può coinvolgere qualsiasi lavoratore.
Quindi il titolare e rspp possono benissimo stabilire se cè o no sorveglianza sanitaria da eseguire.
Distinti saluti

Dott. Mauro Sartori

armandomattioli

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (24/07/2010 15:02)

Dott.Mauro il 09/07/2010 03:32 ha scritto:
Ho scritto questo articolo perché ritengo che il Medico del Lavoro così come definito per Legge (Art. 25 DLgs. 81/2008) sia una figura professionale di riferimento nell’organizzazione aziendale oltre che avere i compiti di sorveglianza sanitaria descritti nell’art. 41.
Inoltre ricordo che nonostante la sua evidente componente “ privatistica ” (ricordiamo che viene remunerato direttamente dal titolare) e altresì evidente una sua rilevante componente * “ PUBBLICISTICA ” esercitando il suo lavoro sostanzialmente nell’applicazione di leggi inerenti la sicurezza sociale (dei lavoratori) operanti sia in ambito aziendale che, nel caso di autisti o autotrasportatori, anche in ambito pubblico..

Concordo con il collega Mauro che rivendica in maniera molto condivisibile la centralità del MC in relazione alla valutazione e gestione del rischio per la salute, ribaltando l'impostazione di maggiore riscontro, emersa anche in questo thread, basata sul seguente assunto: il MC fa innanzitutto la SS e poi, in “qualche” modo, partecipa alla VdR.
Di grande interesse, e assolutamente condivisibile, anche la sua considerazione sulla natura pubblicistica della attività del MC, che apre interessanti scenari di approfondimenti.
Ciò premesso, vorrei fare alcune puntualizzazioni rispetto al momento in cui, a parere del collega Mauro, il DdL dovrebbe avvalersi del MC.
In linea di principio, l'unica figura che può affermare con piena competenza professionale nell'ambito del processo di valutazione dei rischi se in una azienda esistono o non esistono rischi per la salute dei lavoratori, è il medico del lavoro (non il MC, figura che dovrà essere tirata in ballo successivamente, laddove dalla VdR emerga l'obbligo di SS).
Rispetto alla VdR per la salute, la frequente marginalizzazione dei MC ed il corrispondente "fai da te" da parte di altri professionisti, che si avvalgono spesso di algoritmi per valutare diversi rischi per la salute, conducono ad errori anche grossolani.
Per un ingegnere, un chimico, un fisico, 4 è minore di 4,2 e maggiore di 3,7 ed i risultati numerici degli algoritmi vengono utilizzati con questo schema mentale; ma ciò è assolutamente fuorviante nel nostro caso.
Gli algoritmi forniscono certamente dei punti di riferimento, ma vanno maneggiati "con cura" dai professionisti della materia, cioè i medici del lavoro/competenti.
Ciò detto, se a seguito del mancato coinvolgimento di tale figura professionale, la VdR risulterà inadeguata, il DdL sarà sanzionabile, così come se non avrà attivato una SS obbligatoria.
I guai per il DdL dovuti alla sua incuria saranno ancora più gravi (lesioni personali colpose), se il lavoratore subirà dei danni alla salute.
Ultima notazione: la SS non obbligatoria per legge, ma comunque necessaria a fini preventivi a seguito della individuazione della presenza di un fattore di rischio (ad esempio il microclima), non può assolutamente essere attivata, pena incorrere nella contravvenzione dell’art. 5 della L.300/1970.
Iil legislatore ha previsto la possibilità comunque di effettuare la SS anche per i rischi “non tabellati” con l’art. 41 comma 1) lett. b: “qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.”
Saluti

Dott.Mauro

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (30/07/2010 16:49)

armandomattioli il 24/07/2010 03:02 ha scritto:


Concordo con il collega Mauro che rivendica in maniera molto condivisibile la centralità del MC in relazione alla valutazione e gestione del rischio per la salute, ribaltando l'impostazione di maggiore riscontro, emersa anche in questo thread, basata sul seguente assunto: il MC fa innanzitutto la SS e poi, in “qualche” modo, partecipa alla VdR.
Di grande interesse, e assolutamente condivisibile, anche la sua considerazione sulla natura pubblicistica della attività del MC, che apre interessanti scenari di approfondimenti.
Ciò premesso, vorrei fare alcune puntualizzazioni rispetto al momento in cui, a parere del collega Mauro, il DdL dovrebbe avvalersi del MC.
In linea di principio, l'unica figura che può affermare con piena competenza professionale nell'ambito del processo di valutazione dei rischi se in una azienda esistono o non esistono rischi per la salute dei lavoratori, è il medico del lavoro (non il MC, figura che dovrà essere tirata in ballo successivamente, laddove dalla VdR emerga l'obbligo di SS).
Rispetto alla VdR per la salute, la frequente marginalizzazione dei MC ed il corrispondente "fai da te" da parte di altri professionisti, che si avvalgono spesso di algoritmi per valutare diversi rischi per la salute, conducono ad errori anche grossolani.
Per un ingegnere, un chimico, un fisico, 4 è minore di 4,2 e maggiore di 3,7 ed i risultati numerici degli algoritmi vengono utilizzati con questo schema mentale; ma ciò è assolutamente fuorviante nel nostro caso.
Gli algoritmi forniscono certamente dei punti di riferimento, ma vanno maneggiati "con cura" dai professionisti della materia, cioè i medici del lavoro/competenti.
Ciò detto, se a seguito del mancato coinvolgimento di tale figura professionale, la VdR risulterà inadeguata, il DdL sarà sanzionabile, così come se non avrà attivato una SS obbligatoria.
I guai per il DdL dovuti alla sua incuria saranno ancora più gravi (lesioni personali colpose), se il lavoratore subirà dei danni alla salute.
Ultima notazione: la SS non obbligatoria per legge, ma comunque necessaria a fini preventivi a seguito della individuazione della presenza di un fattore di rischio (ad esempio il microclima), non può assolutamente essere attivata, pena incorrere nella contravvenzione dell’art. 5 della L.300/1970.
Iil legislatore ha previsto la possibilità comunque di effettuare la SS anche per i rischi “non tabellati” con l’art. 41 comma 1) lett. b: “qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.”
Saluti

Armandomattioli ha scritto: "Ultima notazione: la SS non obbligatoria per legge, ma comunque necessaria a fini preventivi a seguito della individuazione della presenza di un fattore di rischio (ad esempio il microclima), non può assolutamente essere attivata, pena incorrere nella contravvenzione dell’art. 5 della L.300/1970."
Pur ringraziando ciò che scrive il collega armandomattioli di Perugia, non concordo con il suo pensiero per i seguenti motivi:
L'articolo 5 della citata legge -STATUTO DEI LAVORATORI- cosi' recita:
"Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo dell'assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".
L'analisi tecnica di questo articolo di legge pone in evidenza la costruzione dello stesso in tre capoversi.
Già all'epoca della sua redazione (1970) si può evidenziare la contraddizione fra il primo e il terzo capoverso (I° capoverso: sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità...III° capoverso: il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore...), quindi immediatamente questo articolo di legge nasce "male" lasciando tutti i dubbi possibili sull'interpretazione.
Inoltre, dopo la pubblicazione delle leggi sulla sicurezza, e in particolar modo dell' 81/2008, il primo capo verso è in palese contrasto con le stesse leggi, in particolar modo con l'articolo 18 comma 1g della legge 81/2008( obblighi del datore di lavoro e del dirigente).
Il secondo capoverso viene normalmente effettuato dei medici dell'INPS.
Il terzo capoverso è pure da considerarsi desueto data l'entrata del medico competente a titolo paritario degli enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico citati in questo capoverso.
Morale: meglio sarebbe fosse abolito questo articolo, comunque in ogni caso non può avere rilevanza superiore ad indicazioni legali recenti e riguardanti la sicurezza sul lavoro, esprimendo solo "diritti possibili " dei lavoratori che non possono essere considerati prioritari rispetto ai doveri.
Faccio un esempio: un lavoratore non può rifiutarsi di portare i D.P.I. individuati nella sua mansione anche se per lui magari scomodi, e non può rifiutarsi di sottoporsi a visita sanitaria citando il suo diritto di privacy.
Quindi a mio giudizio non può essere citato questo articolo come “restrittivo “ delle indicazioni di legge sulla sicurezza sul lavoro. Cè stata solo qualche sentenza a favore di questo articolo per vietare l’uso di visite mediche “discriminatorie “ nei confronti dei lavoratori quali il test di gravidanza per le lavoratrici per non assumere quelle potenzialmente “madri”; cosa comunque ben diversa dal criterio di idoneità alla mansione specifica codificato per legge.
Ricordo però che la 81/2008 non codifica tutti i rischi possibili perché per esempio non tiene conto delle indicazioni date dall’ I.N.A.I.L. , ora codificate per legge: D.M. 14 gennaio 2008, con successive modifiche.

Dott. Mauro Sartori

armandomattioli

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  • Re: CRITERI DI IDONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CASO DI PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE
  • (31/07/2010 10:26)

Innanzitutto un apprezzamento al collega Mauro che pone le questioni interpretative della norma cercando di capirne la logica ed il significato sistemico, come ha fatto ad es. in maniera molto interessante rispetto al ruolo pubblicistico del MC (al riguardo concordo con le sue considerazioni).
Sulla questione dell’obbligo/facoltatività delle visite mediche non si può a mio parere prescindere da alcuni aspetti attinenti l’etica ed il rispetto della libertà individuale.
La nostra costituzione stabilisce all’art. 32 :”Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”
La L.833/78 all’art. 33 dice:” Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.”
E’ chiaro come il legislatore abbia voluto contemperare le esigenze della collettività con il rispetto massimo possibile della volontà del cittadino.
Su questo solco si colloca pure l’art. 5 della L.300/70.
Rispetto a questo impianto, il D.L.gs 626/94 ha introdotto una vasta area di deroga, stravolgendo anche il normale rapporto medico paziente basato sulla libera scelta e reciproca fiducia: rispetto al garantismo precedente, la possibilità di ricorrere alla ASL avverso il giudizio del MC non rappresenta a mio parere un bilanciamento adeguato.
Ciò premesso, allargare ulteriormente l’area di interventi sanitari imposti al lavoratore è cosa da evitare.
Peraltro, il D.L.gs 81/2008 stesso pone dei limiti chiari al riguardo, con l’art. 41 comma 1 lett. a), prevedendo la sorveglianza sanitaria obbligatoria solo nei casi esplicitamente previsti dalla normativa: ad es.VDT, rumore, agenti chimici, vibrazioni etc.
Nei casi di rischio lavorativo non ricompresi nel punto precedente, in generale la sorveglianza sanitaria va attivata su richiesta del lavoratore, con il parere favorevole del medico competente (art. 41 comma 1 lett.b).
Ulteriore riprova la dà l’art. 196 D.L.gs 81/2008 sul rumore:
"...2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 é estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità."
Saluti
A.M.

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