Salve,
sono sempre più frequenti le richieste, da parte di singoli artigiani in proprio o di piccole aziende familiari, del certificato di idoneità per poter lavorare in un cantiere o in una ditta. In genere è il titolare del cantiere/azienda/ditta che dice al lavoratore:" fatti fare un certificato di idoneità al lavoro e poi puoi lavorare da me!".
L'unico interlocutore è il lavoratore: e il DVR, il protocollo, il sopralluogo?!
Come vi comportate in questi casi?
Grazie per eventuali info
Nicola Cadel
dr Nicola Cadel
Medico Competente specialista in Tossicologia Medica
Bel problema! Anche a me capita sempre più di frequente questa cosa. Non sapendo che pesci pigliare, per evitargli la spesa di avere un Medico Competente ed evitarmi gli annessi e connessi, per ora (5-6 volte) mi sono comportato così (sperando che sia sensato per un ODV): una volta capita la mansione dell'artigiano e la tipologia di cantieri in cui opererà (bene o male sempre uguali fra loro), ho "adottato" un piano sanitario che avrei adottato per un qualunque lavoratore generico di quel cantiere. In pratica mi sono comportato come un qualunque collega quando gli si presenta qualcuno che "vuole un check up", rilasciandogli una certificazione finale che attesti la buona salute generale e l'idoneità a lavorare in un cantiere.
Sarei molto curioso anche io di ascoltare proposte operative, visto che il problema secondo me sarà sempre più frequente.
In effetti molti cantieri tra i requisiti per accedere ai lavori chiedono la certificazione di idoneità per poter dimostrare di richiedere ai fornitori gli ademnpimenti in materia di salute e sicurezza così da poter avere lo sconto del 10% sul premio INAIL. Questo comporta una richiesta da parte di artigiani di idoneità di medicina del lavoro, che però ai sensi dell'81 è quantomeno difficoltoso rilasciare infatti mancano adempimenti come nomina come medico competente,la valutazione del rischio, rspp, corsi di formazione e vincoli giuridici e di controllo sull'apparato di prevenzione; per questo motivo io eseguirei una visita specialistica di medicina del lavoro (senza nomina così come farebbe un cardiologo in visita privata) con esami integrativi adatti al rischio ed alle prescrizioni di legge, in particolare alcool e sostanze psicotrope. Fatta la visita rilascerei un certficato sulla falsa riga del certificato di idoneità non agonistica, cioè "sulla base dei dati clinici,anamnestici e strumentali raccolti non si evidenziano controindicazioni attuali allo svolgimento della mansione di .... si rilascia per gli usi consentiti dalla legge con validità 12 mesi" anche perchè dal punto di vista formale non abbiamo il ruolo per esprimere un giudizio con prescrizione, limitazione o una non idoneità in quanto un autonomo non ha l'obbligo di recepire le indicazioni e quindi un idoneità alla mansione specifica privata del corollario giuridico e organizzativo che la supportoa è mozza ed inefficace.
Peraltro anche la mia è una soluzione parziale e contestabile,spero che il dibattito produca buoni frutti.
buona giornata
Alessandro
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
P.S.
eventali limitazioni o prescrizioni sarebbero forse da esprimere come consiglio. (es. si consiglia uso costante di otoprotettori)
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
... ho "adottato" un piano sanitario che avrei adottato per un qualunque lavoratore generico di quel cantiere....
Grazie per le info! Non sono il solo quindi!
Concorderei anch'io per una visita mirata e uguale, per accertamenti clinici e strumentali, a quella di un altro lavoratore con le stesse mansioni, magari con qualcosina in più!
Il sopralluogo, non essendoci la nomina, non dovrebbe preoccuparci: dico bene?
Al malcapitato toccheranno anche tutte le spese che, ad occhio e croce, non saranno inferiori a 150-200 euro!
Nicola
dr Nicola Cadel
Medico Competente specialista in Tossicologia Medica
ex utente da milano
Il malcapitato ? Gli toccheranno anche tutte le spese ?
Magari se avessimo un po' più di rispetto dei nostri utenti, riusciremmo ad avere una credibilità maggiore.
Scusate ma quando leggo questi post mi metto nei panni di un lavoratore che, accedendo al forum, li legge. Atmosfera collodiana a parte (là erano 5 zecchini e qui 150-200 euro), l'art. 21 al comma 2, lettera d ci dice che "relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico i lavoratori autonomi hanno facoltà di:
d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41".
L'art. 41 definisce in cosa consiste la sorveglianza sanitaria: istituzione della cartella secondo il modello 3A, il rilascio del giudizio di idoneità, bla bla
Non credo che necessiti la nomina (io uno uno straccio di lettera di incarico me la farei fare se non altro come tutela di natura civilistica) ma l'istituzione della cartella sanitaria e di rischio ed il rilascio del giudizio di idoneità sono doverosi. Attenzione perchè l'art. 21 fa esplicito riferimento all'art. 41, il quale prevede sia nel caso di mancata istituzione della cartella secondo l'allegato 3A sia nel caso del mancato rilascio del g.i. la sanzione amministrativa da 1 a 4 mila euro.
Le certificazioni generiche, le non controindicazioni, i check up, nella nostra professioni, non esistono.
Facendo uno sforzo in più bisognerebbe informare il committente che la sorveglianza sanitaria del lavoratore autonomo non è un obbligo ma una scelta individuale dell'artigiano.
Inutile dire che anche gli obbligi di eventuale referto e di denuncia non decadono. Il lavoratore autonomo dovrebbe essere preventivamente informato di ciò e anche del fatto che nel giudizio di idoneità potrebbero comparire eventuali limitazioni o prescrizioni o, in casi estremi, potrebbe essere rilasciata una non idoneità. Queste informazioni sarebbe opportuno inserirle nella lettera di incarico.
Dopodichè il lavoratore autonomo rinuncia ? Si rivolge ad altro sanitario ? Ne ha la facoltà. Che sia però ben informato dal proprio consulente.
Lasciando perdere le atmosfere Collodiane e eventuale attribuzione dei ruoli.
Il punto nodale della questione è appunto il riferimento all'articolo 41 che non è adeguatamente sviluppato e comunque la si possa girare, in nessuna maniera stando alla lettera della legge è possibile agire secondo norma, perchè gli obblighi del decreto 81 sono irrealizzabili al di fuori di un contesto aziendale.
Quindi la chiusura del dibatto è non visitate lavoratori autonomi o scegliete quale inadempienza al dlgs.81 volete commettere?
Peccato: speravo in qualcosa di più produttivo.
Buon lavoro
Alessandro
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
ex utente da milano
Quindi la chiusura del dibatto è non visitate lavoratori autonomi o scegliete quale inadempienza al dlgs.81 volete commettere?
No, L'alternativa è adeguare la pratica medica all'uso strumentale della richiesta del committente o agire sulla richiesta strumentale.Il punto di partenza falsato è la richiesta inopportuna del committente non il giudizio di idoneità del medico.
La norma è scritta bene ....è l'uso strumentale che rischia di danneggiare il lavoratore e rischia di far commettere errori al medico che cerca di adeguarsi ad una situazione.
Il lavoratore autonomo ha la facoltà di usufruire della sorveglianza sanitaria nei termini previsti dall'art. 41 ma non ha nessun obbligo di presentare il giudizio di idoneità al committente essendo esso stesso (l'autonomo) responsabile della sua salute. Pertanto se vuole indagare il suo stato di salute in relazione ai suoi rischi specifici...lo può fare. Poi valuterà, nella sua autonomia, se far prevalere il bene salute al bene lavoro quando le condizioni organizzative li rendono inconciliabili.
Se il committente pretende il giudizio di idoneità dell'autonomo, a questo punto, dobbiamo dare per scontato che siano tutti idonei senza limitazioni, altrimenti in cantiere non entreranno mai.
Le soluzioni proposte (giudizi di idoneità generici, consigli, ecc.) non soddisfano il requisito richiesto dalla norma. Il lavoratore autonomo può avvalersi della sorveglianza sanitaria che comunque deve rispettare i requisiti dell'art. 41.
Un'ipotesi potrebbe essere quella di istituire una cartella clinica in modo simile al documento per i lavoratori autonomi radioesposti ai sensi del 230. Quanto al DVR è un problema. Il DDL dovrebbe mettere a disposizione il DVR per l'autonomo, in modo da renderlo edotto di tutti i rischi.
Il lavoratore e' comunque una ditta a tutti gli effetti e quindi il D.L. 81/08 e 106/09 non prevede commi in cui il lavoratore autonomo abbia visite diverse agli altri, anzi lavorando nei cantieri sono soggetti a rischi di un certo rilievo quindi il Sopralluogo come da D.L. 81/08 comma L va sempre fatto anche se si tratta di una sola persona. In qualche caso con il sopralluogo si possono dare informazioni sull'autoceritificazione dei rischi ad esempio. Passando al punto di vista di ragionamento capisco bene che e' una persona sola ma attualmente questo abbiamo. Fin che va tutto bene, ma se succede un infortunio di un certo rilievo sicuramente andranno a vedere se si e' provveduto a valutare l'ambiente di lavoro in cui era inserito. Quindi consegnare dei certificati tipo medico curante ci si assume un rischio in quanto non si sono verificati i DPI che usa e che tiene nel mezzo aziendale oppure se quando e' nel cantiere adotta le dovute sicurezze e quindi una verbalizzazione del Sopralluogo tutela sempre. La legge e' questa speriamo venga in futuro riveduta in quanto ha dei buchi neri tra questi quello di trattare tutte le ditte indistintamente sia chi e' lavoratore autonomo o chi ha piu' lavoratori.
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