Salve è il mio primo post. Mi occupo di sindacato e lavoro come infermiere con turnazione h 24. Le colleghe di un servizio h12 per mutata necessità della loro unità operativa sono state chiamate a svolgere turni di reperibilità di almeno 12 ore in notturna. Da un punto di vista sindacale abbiamo posto immediatamente il problema della rivalutazione del medico del lavoro per cambio di turnazione, ma ci è stato risposto che essendo la reperibilità dei singoli assolutamente episodica questa non era necessaria. Dai turni però questa "epidosidicità" è rappresentata per alcuni elementi da almeno 6 reperibilità mensili. Secondo il Vs. parere è corretto definire episodiche 6 reperibilità notturne al mese?
La norma di riferimento per il lavoro notturno che statuisce anche la necessità della sorveglianza sanitaria è il D.lgs. 532/99, che stabilisce all'art.2 i criteri per la definizione di lavoratore notturno.
L'articolo, in difetto di definizioni regolate in maniera differente da contratti collettivi specifici, individua come lavoratore notturno colui che svolga parte del suo lavoro nell'orario compreso tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 80 giorni all'anno. Quindi, a meno di diversa definizione nel contratto collettivo specifico, essendo nell'anno i giorni di reperibilità 72 non è applicabile la definizione di lavoratore notturno e conseguentemente non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Cordiali saluti
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
GRazie per le info. Saluti
Riflettevo sulla risposta. Ho fatto il conto dei turni notturni e noi turnisti non arriviamo a 80 notti anno (circa 72 tenendo conto delle ferie), salvo straordinari notturni, eppure siamo sottoposti a sorveglianza. Come si compone questa situazione con la normativa?
Ho riletto il mio post, in effetti la parte sulla sorveglianza sanitaria si presta a fraintendimento.
La frase "non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria" va completata con la frase "per il rischio lavoro notturno".
La sorveglianza sanitaria è poi regolata per altri rischi (ad.es Movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico, rischio cancerogeno, rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio radiologico et. al.) da altre norme le due maggiori sono: dlgs 81/08 smi e DLgs. 17/3/95, n.230 (modificato da: DLgs. 241/00 e DLgs. 257/01).
Spero di aver chiarito i suoi dubbi.
Cordiali saluti
Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)
Quindi non è necessario che il m.c. verifichi la loro idoneità al lavoro notturno? E se no perchè a noi turnisti lo fa?
antonioP il 13/09/2010 11:31 ha scritto:
Quindi non è necessario che il m.c. verifichi la loro idoneità al lavoro notturno? E se no perchè a noi turnisti lo fa?
E se ci fosse una diabetica insulino dipendente? (giusto per fare un esempio)
Sono stato stamattina dalla dottoressa medico competente del mio ospedale ed ho sottoposto le richieste postate nel forum. Per lei occasionalità, quella che non obbliga ad alcuna valutazione di idoneità è uno o due turni ogni sei mesi, sei turni al mese no non è certo occasionalità. Personalmente come sigla sindacale ho preparato una nota per la nostra direzione sanitaria ma so per certo che dopo la chiacchierata con me lei è salita dal Direttore sanitario.
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