giancarlo il 19/10/2010 08:03 ha scritto:
Art.41 comma 4 con riferimento al comma 2
e poi vedere il comma 5 che rimanda all'allegato 3A
Allegato 3A : punto 6, visita preventiva: Esame clinico generale
visita medica successiva alla preventiva:punto3 : Esame obiettivo ( con particolare riferimento ad eventuali modifiche rispetto alla visita precedente)
e anche se non ci fosse stato il DL 81 art.39 ,io la visita medica l'avrei comunque fatta e ho già detto cosa intendo per " visita medica".
Va bene, ma scusa, se non sbaglio l'81 fa comunque riferimento all'intesa stato-regioni e lì, dice bene Gennaro, a che serve visitare un dipendente per rischi che non ci sono? La visita è mirata, stando alla legge, solo alla valutazione clinica relativa alla tossicodipendenza. Quindi niente rachide.
Alla base di tutto credo ci sia una distorsione dell'interpretazione del ruolo di medico competente da parte del legislatore: si parla sempre e solo di accertamenti mirati al rischio tralasciando l'asèetto sempre più comune di accertamenti necessari per definire l'idoneità di un dipendente con patologia generica che influisce sulle sue performance fisiche. La quantificazione di un rischio è sempre generica, basata su dati epidemiologici e/o tecnici che lasciano il tempo che trovano spesso, riferita comunque a persone sane e non malate.
Oggi sempre di più si trovano mansioni a basso rischio ma svolte da persone malate che una volta erano fuori dal lavoro ma oggi no, le pensioni non bastano e gli invalidi diminuiscono.
A ben vedere il camionista ha una maggiore incidenza di obesità, ipertensione, diabete, fuma più della media, il dischi intervertebrali si disidratano più facilmente di quello che succede su persone con mansioni senza postura fissa obbligata.
Certo, rischi non "tabellati" ma pur sempre rischi.
Ciao
andromoli il 19/10/2010 01:18 ha scritto:
Va bene, ma scusa, se non sbaglio l'81 fa comunque riferimento all'intesa stato-regioni e lì, dice bene Gennaro, a che serve visitare un dipendente per rischi che non ci sono? La visita è mirata, stando alla legge, solo alla valutazione clinica relativa alla tossicodipendenza. Quindi niente rachide.
Art.25 comma 1 lettera A
A me sembra chiaro quello che il MC debba fare....... in primis tutelare la salute.... (rischi o non rischi tabellati)
Per cui penso che sia compito ns sottoporre un autista di camion a tutte le visite possibili per preservarlo da patologie anche "indirette" collegate alla sua mansione.
Certamente non ha il rischio MMC, non ha vibrazioni corpo ( i moderni tir sono "salotti", non avrà movimenti ripetitivi arti superiori ( servo sterzi elettroattuati..), non avrà rischio chimico con epatotossicità ( mangiate una vita ai grill..!).... ma pensate che questo individuo "passa" una vita seduto in minimicro traumatismo della colonna, gira milioni di volte lo sterzo,s'abbuffa di cibi scadenti ( altro che mensa aziendale!).. e cosi via dicendo.
Allora ci fanno masturbare sul rischio a terzi ( che fatto cosi come dice la legge, non serve ad un ca...o, ma solo a prenderci in giro, tutti gli "attori".
Non diamo la dovuta importanza al suo stress lavoro correlato ( li conosciamo i "padroncini".. corrono dx e manca senza posa, conosciamo il "cabotaggio" ,conosciamo il blocco tir festivi e prefestivi, conosciamo la pressione economica sul "viaggio in più" ,si tiene conto del lavoro notturno?
Etc etc Ci sarebbero altre mille cose per cui questa categoria di lavoratori pur non avendo rischi tabellati ridontandi, dovrebbero essere da noi "visitati" ...."" accertamentati"" specialisticamente.. ,con il ns massimo impegno
Ricordiamoci sempre.... siamo MD e poi MC.
Ciao
PS. Ho fatto il "sapientino", scusatemi e.......... per fortuna non seguo aziende di trasporto altrimenti veramente avrei grossi problemi organizzativi nella SS.
Ariciao
Alla base di tutto credo ci sia una distorsione dell'interpretazione del ruolo di medico competente da parte del legislatore: si parla sempre e solo di accertamenti mirati al rischio tralasciando l'asèetto sempre più comune di accertamenti necessari per definire l'idoneità di un dipendente con patologia generica che influisce sulle sue performance fisiche. La quantificazione di un rischio è sempre generica, basata su dati epidemiologici e/o tecnici che lasciano il tempo che trovano spesso, riferita comunque a persone sane e non malate.
Oggi sempre di più si trovano mansioni a basso rischio ma svolte da persone malate che una volta erano fuori dal lavoro ma oggi no, le pensioni non bastano e gli invalidi diminuiscono.
A ben vedere il camionista ha una maggiore incidenza di obesità, ipertensione, diabete, fuma più della media, il dischi intervertebrali si disidratano più facilmente di quello che succede su persone con mansioni senza postura fissa obbligata.
Certo, rischi non "tabellati" ma pur sempre rischi.
Ciao
Mario
"siamo prima medici e poi medici competenti"
Grazie !
E' la sintesi perfetta di questa discussione.
Il collega Giancarlo mi permetterà di dissentire da quello che dice.
Mi sembra che non sia ancora ben chiaro un concetto che pure Gennaro ha esplicitato: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo nei casi esplicitamente previsti dalla normativa (per chiarirci: la presenza del fattore di rischio microclima non prevede obbligo di sorveglianza sanitaria, nè il rischio posture); al di fuori di questi casi essa è vietata (!!), con sanzioni penali per il DdL (art. 5 dello statuto lavoratori) e sanzione amministrativa per il MC (art. 41 comma 3 lett.c).
A maggior ragione, non può essere effettuata per un generico rischio lavorativo
La SS va altresì effettuata su richiesta del lavoratore (e concordanza da parte del MC).
Nella faticosissima interpretazione di articoli, lettere, commi ed allegati, a volte poco chiari e non sempre presentati in modo organico e coerente tra loro, si può approdare a conclusioni molto distanti da principi giuridici ed etici basilari, che forse è bene riportare in campo, in primis l'art. 32 della costituzione:
" Articolo 32
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge."
Nessuno nel nostro paese può essere sottoposto ad un trattamento salvavita contro la sua volontà, e poi nel suo luogo di lavoro, contro la sua volontà, quella persona potrebbe essere sottoposta ad accertamento sanitario per tutelare il suo rachide da posture incongrue?
Il collega dice: " Prima siamo medici..".
La sua affermazione va letta anche alla luce del rapporto che lega MC e lavoratore, imposto ad entrambi da un soggetto terzo e non basato sulla libera scelta del paziente e sulla fiducia reciproca.
Saluti
A.M.
Mi ripeto.Visto che è stato detto che è un autotrasportatore con patente C D sono andato a leggere l'Art.41 comma 4 con riferimento al comma 2 e poi a vedere il comma 5 che rimanda all'allegato 3A
Allegato 3A : punto 6, visita preventiva: Esame clinico generale
visita medica successiva alla preventiva:punto3 : Esame obiettivo ( con particolare riferimento ad eventuali modifiche rispetto alla visita precedente)
Se ho ben capito in un caso del genere Voi fate solo l'accertamento pr la tossicodipendenza ma non sottoponete a visita medica il lavoratore ?
Con la riduzione generale, grazie al cielo, degli indici di rischio nelle diverse aziende e diverse attività lavorative, la problematica dei protocolli specifici e quindi di come attuare una sorveglianza sanitaria che risponda alla normativa (rischi normati e al di sopra del livello d'azione), ma che abbia qualche etico motivo di utilità, diviene sempre più difficile. Scontato il ruolo essenziale del MC nell'intervenire attivamente nel DVR e nella formazione, bisogna considerare a mio avviso anche il ruolo del MC quale promotore di salute a 360°, elemento per altro citato in normativa (obiettivo dell'ex 626 come dell'81 la salute, il benessere psico-fisico del lavoratore). Per lo più i lavoratori sono contenti di essere ben visitati, eventualmente possono dichiarare il consenso, se mai la problematica è nei confronti dei DL che devono pagare gli accertamenti, quindi non è giusto gravare con esami inutili in questo senso. Non approfondisco come meriterebbe l'argomento, lancio solo un punto....L'addetto al VDT lo visitiamo oltre che per l'affaticamento visivo, anche per problemi ergonomico-posturali....vogliamo dire che il camionista-autista è messo meglio? Ora io spesso guido per molte ore ed arrivo con le gambe distrutte e la schiena anche se meno ne risente pure.... che il disco intervetebrale sia meno nutrito in condizioni di ipomobilità e postura fissa è noto... Guidare e tanto più sotto pressione come devono fare gli autisti, affatica non poco con risentimento di tutti i parametri fisiologici e psichici tanto da configuarsi a mio avviso come lavoro obiettivamente usurante. Parlate con i camionisti, specie con quelli che fanno lunghi tragitti...vi diranno che è un lavoro che non si può fare per molti anni, troppo gravoso...Orari massacranti compreso lavoro notturno e non parliamo delle pause d'obbligo, perchè non le fanno o meglio spesso sono una causa di stress in più.... poi postura, microclima, fumo, cattiva alimentazione... etc etc...L'acuità visiva parametro esaminato anche in sede di rilascio-rinnovo patente in un soggetto che guida per molte ore e specie di notte è un parametro che forse non sarebbe assurdo valutare.....In fondo il VDT a parte un pò di astenopia è dimostrato mi sembra non incidere su peggioramento del VISUS...Mi chiedo inoltre se certi rischi non influenzano la salute e non inficiano la sicurezza cosa valutiamo a fare stress, postazioni etc etc..
Chiariamo il tutto anche per quanto possibile facendoci rappresentare nelle sedi istituzionali opportune...o si rende chiaro, coerente ed utile il nostro lavoro oppure un bell'atto di onestà ed andiamo tutti a casa facendo investire i notevoli costi per la sorveglianza sanitaria in ambito lavorativo e mi riferisco sia al pubblico, che al privato in altri settori e per scopi di provata efficacia e utilità.
Ringrazio i colleghi che hanno voluto esprimere un parere in merito a questo mio quesito. Vi anticipo quella che è stata la risposta che mi hanno dato allo SPSAL: le vibrazioni sono sotto il l'livello d'azione quindi non si può visitare per tale rischio. La postura fissa protratta non rappresenta un rischio, seppure in associazione alle vibrazioni, perchè basterà dimostrare che il sedile è a norma, cioè ergonomico. Gli accertamenti per tossicodipendenza prevedono comunque la visita medica.
Quindi accertamenti per tossicodipendenza e basta. Ovviamente rimane solo un parere...
EtaBeta il 21/10/2010 08:17 ha scritto:
Ringrazio i colleghi che hanno voluto esprimere un parere in merito a questo mio quesito. Vi anticipo quella che è stata la risposta che mi hanno dato allo SPSAL: le vibrazioni sono sotto il l'livello d'azione quindi non si può visitare per tale rischio. La postura fissa protratta non rappresenta un rischio, seppure in associazione alle vibrazioni, perchè basterà dimostrare che il sedile è a norma, cioè ergonomico. Gli accertamenti per tossicodipendenza prevedono comunque la visita medica.
Quindi accertamenti per tossicodipendenza e basta. Ovviamente rimane solo un parere...
Mi pare francamente un ragionamento che fila..
Qualcuno di voi ha mai preso in considerazione la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, con la conseguente eccessiva sonnolenza diurna?. E' un problema non da poco per il lavoro di autotrasportatore (e non solo)!
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